Art. 21.
Con la procedura di cui all'articolo 7 puo' essere autorizzata la produzione di birra avente particolari caratteristiche, purche' a cura del produttore venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto alla esportazione.
Con la procedura di cui all'articolo 7 puo' essere autorizzata la produzione di birra avente particolari caratteristiche, purche' a cura del produttore venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto alla esportazione.