CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1440/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MO NN TA, LA
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1078/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10408/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20234051892922054001535 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20234051892922054001535 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20234051892922054001535 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20234051892922054001535 TARES 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051890782052616363 TARI - FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051890232052195979 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6440/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MUNICIPIA ha proposto gravame avverso la sentenza n. 10408/7/2024 con la quale è stato accolto il ricorso del contribuente avverso le comunicazioni preventive di fermo amministrativo n. 20237405189023052199579,
n. 202374051892922054001535; n. 202374051890782052616363 inerenti rispettivamente Imu e accessori anni 2013 e 2014 di €.13.688,39; Tares e accessori 2013 di €. 1.220,21; Tari e accessori 2014 di €. 1.194,13, per globali €. 16.102,73, notificate il 29/9/2023.
Il ricorrente aveva eccepito la loro inesistenza ex artt. 50 e 86 per l'omessa notifica preventiva di tutti gli atti sottostanti nonché per l'intervenuta decadenza quinquennale ex art. 1 comma 161 l. 296/06 il 31/12/18 per l'Imu e la Tares 2013 e il 31/12/19 per l'Imu e la Tari 2014 e infine per l'intervenuta decadenza triennale ex art. 1 comma 163 l. 296/06, per per l'omessa prova della notifica dei successivi atti interruttivi entro il 31/12/21
(Imu e Tares 13) e il 31/12/22 (Imu e Tari 14).
I primi giudici hanno accolto il ricorso assumendo la mancata prova della notifica degli atti presupposti.
MUNICIPIA ha proposto gravame allegando le notifiche e deducendo l'ammissibilità dei documenti.
Il contribuente ha eccepito preliminarmente la tardività del gravame ex art. 51 d.lgs. 546/92 in quanto prodotto oltre il termine perentorio del 30/09/2024, stante la notifica della sentenza in data il 29/6/2024 e quella dell'appello il 27/1/2025.
Si è comunque opposto all'allegazione documentale assumendo che l'appello era stato introdotto dopo il
1.9.24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue sulla scorta della ragione più liquida facendosi i riferimento al principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme
Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud. 23/10/2018, dep.
14/03/2019), n.7307). In altri termini, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata — senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass 12002/2014).
Il ricorso di primo grado è stato notificato il 4.11.2023.
In via del tutto preliminare va dipanata la questione attinente alle allegazioni documentali.
In base al combinato disposto degli artt. 58 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella formulazione applicabile in questo giudizio, è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, anche nel caso in cui non sussista l'impossibilità per le parti di produrli in primo grado.
Tale principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità facendo leva su un'interpretazione delle norme testé citate che contemplano una facoltà di produzione processuale più ampia di quella prevista dall'art. 345 c.p.c. Difatti, nel codice del processo tributario la norma di riferimento è il comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 cit., il quale prevede espressamente che in sede di appello "
è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti", mentre l'art. 61 del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che "nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione"( vedi da ultimo Cassazione civile sez. trib., 21/06/2025 n.16625, Cassazione civile sez. trib., 23/04/2025, n.10549,
Cassazione civile sez. trib., 21/10/2024, n.27265 e Cass., sez. tributaria, 21 marzo 2023, n. 8089),.
Occorre, peraltro, farsi carico di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. 30 dicembre 2023,
n. 220, il quale sostituisce l'art. 58, dettando il seguente nuovo testo della norma: "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile."
La novella legislativa, che, almeno prima facie, pare restringere la facoltà di produrre nuovi documenti in appello, non si applica nel presente giudizio, atteso che l'art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 220 cit. regola l'entrata in vigore delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 546 del 1992 cit., stabilendo, per quel che riguarda, in particolare, il presente giudizio, che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), c.) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto."
Posto che l'entrata in vigore della normativa in questione è stata fissata al 4 gennaio 2024, essa non trova applicazione nel giudizio attualmente in corso, atteso che esso è stato instaurato ben prima di tale data (in quanto il ricorso di primo grado è stato notificato nell' aprile 2023).
Va, pertanto, confermata la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza anteriore in ordine alla possibilità di depositare documenti per la prima volta in grado di appello.
In ogni caso l'unica notifica valida è la prodromica ingiunzione di pagamento n. 202074051239411813224474 che è stata notificata in data 26/10/2021, a mani della moglie sig.ra Nominativo_1 ex Art 139 cpc, a mezzo RACC AG ordinaria n. IT0006504620; Tale atto è in relazione al Preavviso n. 202374051890782052616363.
Tutte le altre notifiche – eseguite da poste private di cui non risulta il provvedimento autorizzatorio- risultano o prive di relata o prive di relata e attestate come compiuta giacenza senza alcuna formalità né spedizione di AR. L'appello va dunque accolto limitatamente alle tasse di cui all'ingiunzione di pagamento regolarmente notificata e mai impugnata, come in motivazione.
Possono essere compensate le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Spese e competenze compensate per l'intero giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MO NN TA, LA
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1078/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10408/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20234051892922054001535 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20234051892922054001535 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20234051892922054001535 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20234051892922054001535 TARES 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051890782052616363 TARI - FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051890232052195979 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6440/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MUNICIPIA ha proposto gravame avverso la sentenza n. 10408/7/2024 con la quale è stato accolto il ricorso del contribuente avverso le comunicazioni preventive di fermo amministrativo n. 20237405189023052199579,
n. 202374051892922054001535; n. 202374051890782052616363 inerenti rispettivamente Imu e accessori anni 2013 e 2014 di €.13.688,39; Tares e accessori 2013 di €. 1.220,21; Tari e accessori 2014 di €. 1.194,13, per globali €. 16.102,73, notificate il 29/9/2023.
Il ricorrente aveva eccepito la loro inesistenza ex artt. 50 e 86 per l'omessa notifica preventiva di tutti gli atti sottostanti nonché per l'intervenuta decadenza quinquennale ex art. 1 comma 161 l. 296/06 il 31/12/18 per l'Imu e la Tares 2013 e il 31/12/19 per l'Imu e la Tari 2014 e infine per l'intervenuta decadenza triennale ex art. 1 comma 163 l. 296/06, per per l'omessa prova della notifica dei successivi atti interruttivi entro il 31/12/21
(Imu e Tares 13) e il 31/12/22 (Imu e Tari 14).
I primi giudici hanno accolto il ricorso assumendo la mancata prova della notifica degli atti presupposti.
MUNICIPIA ha proposto gravame allegando le notifiche e deducendo l'ammissibilità dei documenti.
Il contribuente ha eccepito preliminarmente la tardività del gravame ex art. 51 d.lgs. 546/92 in quanto prodotto oltre il termine perentorio del 30/09/2024, stante la notifica della sentenza in data il 29/6/2024 e quella dell'appello il 27/1/2025.
Si è comunque opposto all'allegazione documentale assumendo che l'appello era stato introdotto dopo il
1.9.24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue sulla scorta della ragione più liquida facendosi i riferimento al principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme
Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud. 23/10/2018, dep.
14/03/2019), n.7307). In altri termini, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata — senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass 12002/2014).
Il ricorso di primo grado è stato notificato il 4.11.2023.
In via del tutto preliminare va dipanata la questione attinente alle allegazioni documentali.
In base al combinato disposto degli artt. 58 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella formulazione applicabile in questo giudizio, è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, anche nel caso in cui non sussista l'impossibilità per le parti di produrli in primo grado.
Tale principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità facendo leva su un'interpretazione delle norme testé citate che contemplano una facoltà di produzione processuale più ampia di quella prevista dall'art. 345 c.p.c. Difatti, nel codice del processo tributario la norma di riferimento è il comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 cit., il quale prevede espressamente che in sede di appello "
è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti", mentre l'art. 61 del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che "nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione"( vedi da ultimo Cassazione civile sez. trib., 21/06/2025 n.16625, Cassazione civile sez. trib., 23/04/2025, n.10549,
Cassazione civile sez. trib., 21/10/2024, n.27265 e Cass., sez. tributaria, 21 marzo 2023, n. 8089),.
Occorre, peraltro, farsi carico di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. 30 dicembre 2023,
n. 220, il quale sostituisce l'art. 58, dettando il seguente nuovo testo della norma: "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile."
La novella legislativa, che, almeno prima facie, pare restringere la facoltà di produrre nuovi documenti in appello, non si applica nel presente giudizio, atteso che l'art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 220 cit. regola l'entrata in vigore delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 546 del 1992 cit., stabilendo, per quel che riguarda, in particolare, il presente giudizio, che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), c.) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto."
Posto che l'entrata in vigore della normativa in questione è stata fissata al 4 gennaio 2024, essa non trova applicazione nel giudizio attualmente in corso, atteso che esso è stato instaurato ben prima di tale data (in quanto il ricorso di primo grado è stato notificato nell' aprile 2023).
Va, pertanto, confermata la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza anteriore in ordine alla possibilità di depositare documenti per la prima volta in grado di appello.
In ogni caso l'unica notifica valida è la prodromica ingiunzione di pagamento n. 202074051239411813224474 che è stata notificata in data 26/10/2021, a mani della moglie sig.ra Nominativo_1 ex Art 139 cpc, a mezzo RACC AG ordinaria n. IT0006504620; Tale atto è in relazione al Preavviso n. 202374051890782052616363.
Tutte le altre notifiche – eseguite da poste private di cui non risulta il provvedimento autorizzatorio- risultano o prive di relata o prive di relata e attestate come compiuta giacenza senza alcuna formalità né spedizione di AR. L'appello va dunque accolto limitatamente alle tasse di cui all'ingiunzione di pagamento regolarmente notificata e mai impugnata, come in motivazione.
Possono essere compensate le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Spese e competenze compensate per l'intero giudizio.