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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1443/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1443/2024 promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
MELCANTINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cortona (AR), Loc. Le Piagge,
1220;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNA CP_1 C.F._2
CUCCUINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Arezzo, via A.
Garbasso, n. 42/A;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica della regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 All'udienza del 19.02.2025 le parti hanno rassegnato conclusioni parzialmente congiunte, con riferimento alle questioni economiche e ad alcuni aspetti del regime di permanenza del figlio Per_1 presso i genitori, come da verbale d'udienza del 19.02.2025 che si richiama.
Sulle ulteriori questioni relative al regime di permanenza del figlio presso il padre, alla scorsa udienza,
è residuato disaccordo tra le parti sul seguente punto, in ordine al quale le stesse hanno domandato rispettivamente: per parte ricorrente “Il padre chiede che i tempi di permanenza con lui del figlio vengano incrementati nel periodo serale fino alle ore 21:00, nonché un pernottamento del padre nel fine settimana, due volte al mese” e per parte resistente: “La madre sul punto non si dichiara
d'accordo, volendo mantenere l'attuale assetto, che sta tutto sommato funzionando, si oppone al pernottamento presso il padre perché rileva che il figlio sta vivendo un momento con frequenti Per_1 risvegli notturni.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 04.07.2024, il ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio minore , nato ad [...] il [...], dalla relazione more uxorio intrattenuta con la Persona_2
resistente , affinché venisse disposto il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, CP_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione di proprietà della madre e con un determinato regime di visita padre-figlio.
Il ricorrente ha altresì chiesto che venisse posto a suo carico un contributo al mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 300,00 mensili, da versare alla madre entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in suo favore, ed ha altresì chiesto che l'assegno unico fosse percepito al 50% fra i genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.09.2024, la resistente si è CP_1
associata alla domanda di affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori ed al suo Per_1
collocamento prevalente presso la sua abitazione e, quanto alle questioni economiche, la stessa ha chiesto che venisse posto a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione dell'assegno unico al 100% in favore della stessa, e con un determinato regime di visita padre-figlio.
All'udienza del 10.10.2024, con l'accordo delle parti, è stato disposto, in via provvisoria, un regime di visita padre-figlio ed un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore di pari ad € Per_1
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico interamente a favore della pagina 2 di 7 madre. Alla medesima udienza, le parti si sono accordate per intraprendere un percorso di mediazione familiare a mezzo di un professionista dalle stesse individuato (cfr. verbale d'udienza del 10.10.2024).
All'udienza del 19.02.2025, fissata per verificare l'andamento della situazione ed assumere i consequenziali provvedimenti, i procuratori delle parti e le parti personalmente hanno dato atto che l'assetto disposto con i provvedimenti provvisori e urgenti emessi, su accordo delle parti, all'esito della prima udienza di comparizione risultava tendenzialmente funzionante e da confermare, sia con riferimento agli aspetti economici che alla determinazione di massima dei tempi di permanenza del figlio presso il padre, essendo altresì emerso che le parti avevano intrapreso il procedimento di Per_1
mediazione familiare consigliato, traendone beneficio. Sono emerse alcune divergenze in ordine alle richieste del padre, formulate all'udienza del 19.02.2025, di poter ampliare l'orario di permanenza serale del figlio con lui, dalle ore 20:00 alle ore 21:00 e di poter aggiungere un pernotto presso il padre a fine settimana alternati, richieste che hanno trovato il disaccordo della madre. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione collegiale all'esito della discussione orale (cfr. verbale d'udienza del
20.02.2025).
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il Tribunale, considerato quanto riferito dalle parti alla scorsa udienza, ritiene di poter confermare l'assetto già definito su accordo dei genitori all'esito della prima udienza di comparizione, sia per quanto riguarda il regime di affidamento, collocamento e visita del figlio presso il padre, sia per Per_1
quanto attiene alle questioni economiche, con le seguenti precisazioni.
Si ritengono accoglibili anche le modifiche all'assetto che le parti stanno già attuando in via provvisoria sollecitate dal sig. all'udienza del 19.02.2025. Pt_1
Considerato che sta per compiere due anni, ed il padre desidera occuparsi maggiormente di lui e Per_1
poter vivere con il figlio momenti di quotidianità presso la propria abitazione, non si ravvisano motivi ostativi, nell'interesse del minore, a che i tempi serali di permanenza del figlio presso il padre già disposti per il lunedì vengano estesi di un'ora (con rientro dalla madre alle 21:00 anziché alle 20:00) e con l'introduzione di un pernotto nel fine settimana (sabato-domenica), a settimane alternate, presso il padre. Viene altresì indicata una regolamentazione delle festività e delle vacanze che si ritiene congrua in relazione all'età del minore.
L'età di appare adeguata a consentire un tale ampliamento, e anche che il padre possa gestire in Per_1
autonomia alcune notti con il figlio, non essendo emersi motivi obiettivi per ritenere che il padre non sia in grado di potersi occupare del figlio per il tempo richiesto o che necessariamente debba ritenersi che l'accudimento offerto da un genitore sia qualitativamente migliore di quello offerto dall'altro.
Ciascun genitore si farà carico delle esigenze materiali del figlio mentre è con lui (pasti, igiene,
pagina 3 di 7 riposini, attività), avendo cura di attenersi, per quanto oggettivamente possibile, alla sua routine giornaliera.
Va altresì considerato che quando la convivenza tra i genitori si è interrotta, il figlio era molto Per_1
piccolo, avendo poco più di un anno.
Ciò comporta che la sua relazione genitoriale con entrambe le figure, materna e paterna, sia ancora per gran parte da costruire, di pari passo con un'acquisizione crescente da parte del bambino della consapevolezza di sé e del mondo che lo circonda. In tale ottica, appare importante garantire che ad entrambi i genitori venga consentito di partecipare alla vita quotidiana dei figli e di condividere con loro momenti semplici, proprio per costruire giorno per giorno un solido e positivo legame genitore- figlio, che consenta ai bambini di capire ed apprezzare che i genitori, anche se non più conviventi, possono essere entrambi validi punti di riferimento per le loro esigenze di conforto e cura e sanno collaborare nel loro interesse.
L'assetto di questo nucleo familiare si presenta articolato, considerata anche la nascita, circa due mesi fa, del secondo bambino della coppia, (le questioni che lo riguardano non sono state fatte oggetto CP_2
delle domande dispiegate dalle parti, posto che il bambino non era nato quando il giudizio è stato introdotto), con il conseguente incremento, per i genitori, della necessità di coordinamento ed efficace comunicazione nella gestione delle esigenze di entrambi i figli. Per questo, appare utile invitare le parti, anche in questa sede decisoria, a proseguire il percorso di mediazione familiare già intrapreso, al fine di raggiungere, con il supporto professionale del mediatore, soluzioni condivise nell'interesse dei figli.
Tutto quanto sopra considerato, per quanto attiene alla regolamentazione del regime di affidamento, collocamento, visita e mantenimento di , il Tribunale ritiene di dover disporre l'affidamento Per_1
condiviso del figlio minore nato ad Arezzo il [...], ad [...] i genitori, Persona_2
e con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione della CP_1 Parte_1
madre sita in Cortona (AR), n. 19. Persona_3
Quanto alle questioni economiche, considerato l'accordo sul punto, il Tribunale dispone un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore del figlio minore della coppia, pari a Persona_2 complessivi € 300,00 mensili, rivalutabili ISTAT annualmente, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale. Prende altresì atto della circostanza che le parti sono concordi nel determinare in €
200,00 la somma che il padre è tenuto a versare per il contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore nato in [...] giudizio il 13.12.2024. CP_2
Si dispone altresì, stante l'accordo delle parti sul punto (cfr. verbale d'udienza del 10.10.2024), che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre.
pagina 4 di 7 Con riferimento alle questioni relative al regime di permanenza del padre con il figlio , per le Per_1
ragioni sopra esposte, ritiene il Tribunale che la soluzione maggiormente opportuna sia quella di disporre, sempre fatti salvi diversi migliorativi accordi che i genitori potranno trovare, che il padre possa stare con il figlio minore con spostamenti a carico del padre, secondo le Persona_2
seguenti modalità:
- SETTIMANA A) il lunedì dalle 17:30 alle 21:00 con cena (con possibilità per il padre, qualora sia d'accordo, di cenare presso la casa materna con i due bambini, sia che;
il Per_1 CP_2
mercoledì dalle 17:30 entro le 21:00 con cena e bagnetto dal padre, il venerdì dalle 17:30 alle
19:30;
- SETTIMANA B) il lunedì dalle 17:30 alle 21:00 con cena (con possibilità per il padre, qualora sia d'accordo, di cenare presso la casa materna con i due bambini, sia che;
il Per_1 CP_2
mercoledì dalle 17:30 alle 19:30; il sabato dalle 12:00 (dal pranzo) al termine del riposino pomeridiano, entro le 17:30; la domenica dalle 09:30 alle 13:30 dopo il pranzo;
- il padre potrà altresì tenere con sé per un pernottamento nel fine settimana a fine Per_1
settimana alternati con la madre;
- in modalità alternata fra i genitori, trascorrerà, quanto alle vacanze natalizie: la Vigilia di Per_1
Natale, il 24 dicembre, con l'uno, e, il giorno di Natale e TO FA (25/26 dicembre) con l'altro genitore;
il fine anno ed il Capodanno, 31/12 e 01/01 con un genitore, e l'epifania, il
06/01, con l'altro;
- quanto alle festività pasquali, trascorrerà, sempre in maniera alternata, il sabato e la Per_1 domenica di Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore ed ugualmente per il suo compleanno;
- per le vacanze estive trascorrerà una settimana con il padre a partire dalla prossima estate Per_1
2025, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio 2025.
Resta fatta salva la possibilità per i genitori, solo se di comune accordo, di adattare il regime disposto dal Tribunale nel senso che gli stessi riterranno più consono alle concrete esigenze familiari del momento.
Infine, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, ritiene il Collegio integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione, in relazione alle conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore nato ad [...] il Persona_2
03.03.2023, ad entrambi i genitori, e con collocamento CP_1 Parte_1 prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre sita in Cortona (AR), n. Persona_3
19;
- dispone che il padre possa stare con il figlio minore , con spostamenti a carico Persona_2
del padre, secondo le seguenti modalità:
- SETTIMANA A) il lunedì dalle 17:30 alle 21:00 con cena (con possibilità per il padre, qualora sia d'accordo, di cenare presso la casa materna con i due bambini, sia che;
il Per_1 CP_2
mercoledì dalle 17:30 entro le 21:00 con cena e bagnetto dal padre, il venerdì dalle 17:30 alle
19:30;
- SETTIMANA B) il lunedì dalle 17:30 alle 21:00 con cena (con possibilità per il padre, qualora sia d'accordo, di cenare presso la casa materna con i due bambini, sia che;
il Per_1 CP_2
mercoledì dalle 17:30 alle 19:30; il sabato dalle 12:00 (dal pranzo) al termine del riposino pomeridiano, entro le 17:30; la domenica dalle 09:30 alle 13:30 dopo il pranzo;
- il padre potrà altresì tenere con sé per un pernottamento nel fine settimana a fine Per_1
settimana alternati con la madre;
- in modalità alternata fra i genitori, trascorrerà, quanto alle vacanze natalizie: la Vigilia di Per_1
Natale, il 24 dicembre, con l'uno, e, il giorno di Natale e TO FA (25/26 dicembre) con l'altro genitore;
il fine anno ed il Capodanno, 31/12 e 01/01 con un genitore, e l'epifania, il
06/01, con l'altro;
- quanto alle festività pasquali, trascorrerà, sempre in maniera alternata, il sabato e la Per_1 domenica di Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore ed ugualmente per il suo compleanno;
- per le vacanze estive trascorrerà una settimana con il padre a partire dalla prossima estate Per_1
2025, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio 2025;
- dispone che il padre contribuisca al mantenimento ordinario del figlio con il versamento Per_1 della somma mensile di € 300,00 in favore della madre, da versarsi alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale e prende atto dell'accordo delle parti in ordine al versamento, a carico del padre, della somma di € 200,00 mensili quale contributo al mantenimento ordinario per il figlio nato in [...] causa il 13.12.2024; CP_2
pagina 6 di 7 - dispone, su accordo delle parti, che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
- invita le parti a proseguire il percorso di mediazione familiare già intrapreso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1443/2024 promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
MELCANTINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cortona (AR), Loc. Le Piagge,
1220;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNA CP_1 C.F._2
CUCCUINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Arezzo, via A.
Garbasso, n. 42/A;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica della regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 All'udienza del 19.02.2025 le parti hanno rassegnato conclusioni parzialmente congiunte, con riferimento alle questioni economiche e ad alcuni aspetti del regime di permanenza del figlio Per_1 presso i genitori, come da verbale d'udienza del 19.02.2025 che si richiama.
Sulle ulteriori questioni relative al regime di permanenza del figlio presso il padre, alla scorsa udienza,
è residuato disaccordo tra le parti sul seguente punto, in ordine al quale le stesse hanno domandato rispettivamente: per parte ricorrente “Il padre chiede che i tempi di permanenza con lui del figlio vengano incrementati nel periodo serale fino alle ore 21:00, nonché un pernottamento del padre nel fine settimana, due volte al mese” e per parte resistente: “La madre sul punto non si dichiara
d'accordo, volendo mantenere l'attuale assetto, che sta tutto sommato funzionando, si oppone al pernottamento presso il padre perché rileva che il figlio sta vivendo un momento con frequenti Per_1 risvegli notturni.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 04.07.2024, il ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio minore , nato ad [...] il [...], dalla relazione more uxorio intrattenuta con la Persona_2
resistente , affinché venisse disposto il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, CP_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione di proprietà della madre e con un determinato regime di visita padre-figlio.
Il ricorrente ha altresì chiesto che venisse posto a suo carico un contributo al mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 300,00 mensili, da versare alla madre entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in suo favore, ed ha altresì chiesto che l'assegno unico fosse percepito al 50% fra i genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.09.2024, la resistente si è CP_1
associata alla domanda di affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori ed al suo Per_1
collocamento prevalente presso la sua abitazione e, quanto alle questioni economiche, la stessa ha chiesto che venisse posto a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione dell'assegno unico al 100% in favore della stessa, e con un determinato regime di visita padre-figlio.
All'udienza del 10.10.2024, con l'accordo delle parti, è stato disposto, in via provvisoria, un regime di visita padre-figlio ed un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore di pari ad € Per_1
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico interamente a favore della pagina 2 di 7 madre. Alla medesima udienza, le parti si sono accordate per intraprendere un percorso di mediazione familiare a mezzo di un professionista dalle stesse individuato (cfr. verbale d'udienza del 10.10.2024).
All'udienza del 19.02.2025, fissata per verificare l'andamento della situazione ed assumere i consequenziali provvedimenti, i procuratori delle parti e le parti personalmente hanno dato atto che l'assetto disposto con i provvedimenti provvisori e urgenti emessi, su accordo delle parti, all'esito della prima udienza di comparizione risultava tendenzialmente funzionante e da confermare, sia con riferimento agli aspetti economici che alla determinazione di massima dei tempi di permanenza del figlio presso il padre, essendo altresì emerso che le parti avevano intrapreso il procedimento di Per_1
mediazione familiare consigliato, traendone beneficio. Sono emerse alcune divergenze in ordine alle richieste del padre, formulate all'udienza del 19.02.2025, di poter ampliare l'orario di permanenza serale del figlio con lui, dalle ore 20:00 alle ore 21:00 e di poter aggiungere un pernotto presso il padre a fine settimana alternati, richieste che hanno trovato il disaccordo della madre. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione collegiale all'esito della discussione orale (cfr. verbale d'udienza del
20.02.2025).
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il Tribunale, considerato quanto riferito dalle parti alla scorsa udienza, ritiene di poter confermare l'assetto già definito su accordo dei genitori all'esito della prima udienza di comparizione, sia per quanto riguarda il regime di affidamento, collocamento e visita del figlio presso il padre, sia per Per_1
quanto attiene alle questioni economiche, con le seguenti precisazioni.
Si ritengono accoglibili anche le modifiche all'assetto che le parti stanno già attuando in via provvisoria sollecitate dal sig. all'udienza del 19.02.2025. Pt_1
Considerato che sta per compiere due anni, ed il padre desidera occuparsi maggiormente di lui e Per_1
poter vivere con il figlio momenti di quotidianità presso la propria abitazione, non si ravvisano motivi ostativi, nell'interesse del minore, a che i tempi serali di permanenza del figlio presso il padre già disposti per il lunedì vengano estesi di un'ora (con rientro dalla madre alle 21:00 anziché alle 20:00) e con l'introduzione di un pernotto nel fine settimana (sabato-domenica), a settimane alternate, presso il padre. Viene altresì indicata una regolamentazione delle festività e delle vacanze che si ritiene congrua in relazione all'età del minore.
L'età di appare adeguata a consentire un tale ampliamento, e anche che il padre possa gestire in Per_1
autonomia alcune notti con il figlio, non essendo emersi motivi obiettivi per ritenere che il padre non sia in grado di potersi occupare del figlio per il tempo richiesto o che necessariamente debba ritenersi che l'accudimento offerto da un genitore sia qualitativamente migliore di quello offerto dall'altro.
Ciascun genitore si farà carico delle esigenze materiali del figlio mentre è con lui (pasti, igiene,
pagina 3 di 7 riposini, attività), avendo cura di attenersi, per quanto oggettivamente possibile, alla sua routine giornaliera.
Va altresì considerato che quando la convivenza tra i genitori si è interrotta, il figlio era molto Per_1
piccolo, avendo poco più di un anno.
Ciò comporta che la sua relazione genitoriale con entrambe le figure, materna e paterna, sia ancora per gran parte da costruire, di pari passo con un'acquisizione crescente da parte del bambino della consapevolezza di sé e del mondo che lo circonda. In tale ottica, appare importante garantire che ad entrambi i genitori venga consentito di partecipare alla vita quotidiana dei figli e di condividere con loro momenti semplici, proprio per costruire giorno per giorno un solido e positivo legame genitore- figlio, che consenta ai bambini di capire ed apprezzare che i genitori, anche se non più conviventi, possono essere entrambi validi punti di riferimento per le loro esigenze di conforto e cura e sanno collaborare nel loro interesse.
L'assetto di questo nucleo familiare si presenta articolato, considerata anche la nascita, circa due mesi fa, del secondo bambino della coppia, (le questioni che lo riguardano non sono state fatte oggetto CP_2
delle domande dispiegate dalle parti, posto che il bambino non era nato quando il giudizio è stato introdotto), con il conseguente incremento, per i genitori, della necessità di coordinamento ed efficace comunicazione nella gestione delle esigenze di entrambi i figli. Per questo, appare utile invitare le parti, anche in questa sede decisoria, a proseguire il percorso di mediazione familiare già intrapreso, al fine di raggiungere, con il supporto professionale del mediatore, soluzioni condivise nell'interesse dei figli.
Tutto quanto sopra considerato, per quanto attiene alla regolamentazione del regime di affidamento, collocamento, visita e mantenimento di , il Tribunale ritiene di dover disporre l'affidamento Per_1
condiviso del figlio minore nato ad Arezzo il [...], ad [...] i genitori, Persona_2
e con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione della CP_1 Parte_1
madre sita in Cortona (AR), n. 19. Persona_3
Quanto alle questioni economiche, considerato l'accordo sul punto, il Tribunale dispone un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore del figlio minore della coppia, pari a Persona_2 complessivi € 300,00 mensili, rivalutabili ISTAT annualmente, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale. Prende altresì atto della circostanza che le parti sono concordi nel determinare in €
200,00 la somma che il padre è tenuto a versare per il contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore nato in [...] giudizio il 13.12.2024. CP_2
Si dispone altresì, stante l'accordo delle parti sul punto (cfr. verbale d'udienza del 10.10.2024), che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre.
pagina 4 di 7 Con riferimento alle questioni relative al regime di permanenza del padre con il figlio , per le Per_1
ragioni sopra esposte, ritiene il Tribunale che la soluzione maggiormente opportuna sia quella di disporre, sempre fatti salvi diversi migliorativi accordi che i genitori potranno trovare, che il padre possa stare con il figlio minore con spostamenti a carico del padre, secondo le Persona_2
seguenti modalità:
- SETTIMANA A) il lunedì dalle 17:30 alle 21:00 con cena (con possibilità per il padre, qualora sia d'accordo, di cenare presso la casa materna con i due bambini, sia che;
il Per_1 CP_2
mercoledì dalle 17:30 entro le 21:00 con cena e bagnetto dal padre, il venerdì dalle 17:30 alle
19:30;
- SETTIMANA B) il lunedì dalle 17:30 alle 21:00 con cena (con possibilità per il padre, qualora sia d'accordo, di cenare presso la casa materna con i due bambini, sia che;
il Per_1 CP_2
mercoledì dalle 17:30 alle 19:30; il sabato dalle 12:00 (dal pranzo) al termine del riposino pomeridiano, entro le 17:30; la domenica dalle 09:30 alle 13:30 dopo il pranzo;
- il padre potrà altresì tenere con sé per un pernottamento nel fine settimana a fine Per_1
settimana alternati con la madre;
- in modalità alternata fra i genitori, trascorrerà, quanto alle vacanze natalizie: la Vigilia di Per_1
Natale, il 24 dicembre, con l'uno, e, il giorno di Natale e TO FA (25/26 dicembre) con l'altro genitore;
il fine anno ed il Capodanno, 31/12 e 01/01 con un genitore, e l'epifania, il
06/01, con l'altro;
- quanto alle festività pasquali, trascorrerà, sempre in maniera alternata, il sabato e la Per_1 domenica di Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore ed ugualmente per il suo compleanno;
- per le vacanze estive trascorrerà una settimana con il padre a partire dalla prossima estate Per_1
2025, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio 2025.
Resta fatta salva la possibilità per i genitori, solo se di comune accordo, di adattare il regime disposto dal Tribunale nel senso che gli stessi riterranno più consono alle concrete esigenze familiari del momento.
Infine, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, ritiene il Collegio integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione, in relazione alle conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore nato ad [...] il Persona_2
03.03.2023, ad entrambi i genitori, e con collocamento CP_1 Parte_1 prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre sita in Cortona (AR), n. Persona_3
19;
- dispone che il padre possa stare con il figlio minore , con spostamenti a carico Persona_2
del padre, secondo le seguenti modalità:
- SETTIMANA A) il lunedì dalle 17:30 alle 21:00 con cena (con possibilità per il padre, qualora sia d'accordo, di cenare presso la casa materna con i due bambini, sia che;
il Per_1 CP_2
mercoledì dalle 17:30 entro le 21:00 con cena e bagnetto dal padre, il venerdì dalle 17:30 alle
19:30;
- SETTIMANA B) il lunedì dalle 17:30 alle 21:00 con cena (con possibilità per il padre, qualora sia d'accordo, di cenare presso la casa materna con i due bambini, sia che;
il Per_1 CP_2
mercoledì dalle 17:30 alle 19:30; il sabato dalle 12:00 (dal pranzo) al termine del riposino pomeridiano, entro le 17:30; la domenica dalle 09:30 alle 13:30 dopo il pranzo;
- il padre potrà altresì tenere con sé per un pernottamento nel fine settimana a fine Per_1
settimana alternati con la madre;
- in modalità alternata fra i genitori, trascorrerà, quanto alle vacanze natalizie: la Vigilia di Per_1
Natale, il 24 dicembre, con l'uno, e, il giorno di Natale e TO FA (25/26 dicembre) con l'altro genitore;
il fine anno ed il Capodanno, 31/12 e 01/01 con un genitore, e l'epifania, il
06/01, con l'altro;
- quanto alle festività pasquali, trascorrerà, sempre in maniera alternata, il sabato e la Per_1 domenica di Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore ed ugualmente per il suo compleanno;
- per le vacanze estive trascorrerà una settimana con il padre a partire dalla prossima estate Per_1
2025, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio 2025;
- dispone che il padre contribuisca al mantenimento ordinario del figlio con il versamento Per_1 della somma mensile di € 300,00 in favore della madre, da versarsi alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale e prende atto dell'accordo delle parti in ordine al versamento, a carico del padre, della somma di € 200,00 mensili quale contributo al mantenimento ordinario per il figlio nato in [...] causa il 13.12.2024; CP_2
pagina 6 di 7 - dispone, su accordo delle parti, che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
- invita le parti a proseguire il percorso di mediazione familiare già intrapreso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni
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