CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 606/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente e Relatore
IANNELLO EMILIO, Giudice
XERRA NICOLO', Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3262/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - ME - Via Ugo Bassi 98123 ME ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500000342000 BO AR TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7350/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n.3262/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso
contro
Ag.entrate - IS - ME e l'Resistente_1 In Liquidazione avverso:
- Preavviso di Fermo Amministrativo n. 29580202500000342000 Bollo Tarsu Tia.
Eccepisce:
- L'annullabilità ex art.
7.bis e 7. sexies legge 212/2000 dell'opposto fermo per mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto, ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art.50 comma 2 dpr.602/73 in combinato disposto con gli articoli 25 e 26 dpr.602/73,60 dpr.600/73,137 cpc nonchè del tetragono principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria” ;
- L'annullabilità dell'opposto fermo ex art.
7.bis legge 212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione (tre, cinque o dieci anni) che, comunque sono tutti in ispecie spirati con il decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. (iidd e iva), del termine quinquennale ex artt. 2948 co. 1, n.4 (interessi) 20 co.3 – dlgs 472/97 (sanzioni) 3 co. 9 lett.b – legge n.335/95 (contributi ivs) e del termine triennale ex art.5 – d.l.
938/82 (tassa automobilistica);
- L'eccezione di nullità del fermo e degli atti prodromici per violazione dell'art.25 dpr 602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche;
- La nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art.7 L.212/2000 ;
- La nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate IS, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità, del proprio operato.
L'Ato Me1, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decsione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere parzialmente accolto. Con riferimento alla denunziata mancata notifica delle cartelle esattoriali, l'ADER produce in giudizio le relate di notifica di tutte le cartelle richiamate dal preavviso di fermo opposto e non opposte.
Nessuna prescrizione può ritenersi maturata nel caso di specie essendo state notificate le cartelle entro i termini prescrizionali applicabili , anche nel rispetto normativa emergenziale dettata in tema di riscossione durante il periodo della pandemia da Covid-19., e successivamente seguite dalla notifica del preavviso opposto.
Il Collegio rileva che la cartella n.29520230033630507/000 per Tassa rifiuti anni 2006/2007 è stata annullata dalla CGT di primo grado di ME con sentenza n.5969/24 del 27/11/2024 (all.ta)
La cartella n.29520240037640608/000 per Tassa rifiuti anni 2008/2012 è stata annullata dalla CGT di primo grado di ME con sentenza n.1658/25 del 24/3/2025(all.ta).
Il collegio, pertanto, accoglie il ricorso limitatamente alle cartelle n. 29520230033630507 e n.
29520240037640608, confermando nel resto la validità ed efficacia del preavviso di fermo.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ME Sez. 2 in parziale accoglimento del ricorso , accoglie il ricorso limitatamente alle cartelle di pagamento definite con sentenza, rigetta nel resto e compensa le spese del giudizio. Così deciso in ME lì 10.12.2025 Il Presidente Relatore Dott.ssa Rita
Rampulla
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente e Relatore
IANNELLO EMILIO, Giudice
XERRA NICOLO', Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3262/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - ME - Via Ugo Bassi 98123 ME ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500000342000 BO AR TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7350/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n.3262/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso
contro
Ag.entrate - IS - ME e l'Resistente_1 In Liquidazione avverso:
- Preavviso di Fermo Amministrativo n. 29580202500000342000 Bollo Tarsu Tia.
Eccepisce:
- L'annullabilità ex art.
7.bis e 7. sexies legge 212/2000 dell'opposto fermo per mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto, ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art.50 comma 2 dpr.602/73 in combinato disposto con gli articoli 25 e 26 dpr.602/73,60 dpr.600/73,137 cpc nonchè del tetragono principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria” ;
- L'annullabilità dell'opposto fermo ex art.
7.bis legge 212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione (tre, cinque o dieci anni) che, comunque sono tutti in ispecie spirati con il decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. (iidd e iva), del termine quinquennale ex artt. 2948 co. 1, n.4 (interessi) 20 co.3 – dlgs 472/97 (sanzioni) 3 co. 9 lett.b – legge n.335/95 (contributi ivs) e del termine triennale ex art.5 – d.l.
938/82 (tassa automobilistica);
- L'eccezione di nullità del fermo e degli atti prodromici per violazione dell'art.25 dpr 602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche;
- La nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art.7 L.212/2000 ;
- La nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate IS, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità, del proprio operato.
L'Ato Me1, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decsione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere parzialmente accolto. Con riferimento alla denunziata mancata notifica delle cartelle esattoriali, l'ADER produce in giudizio le relate di notifica di tutte le cartelle richiamate dal preavviso di fermo opposto e non opposte.
Nessuna prescrizione può ritenersi maturata nel caso di specie essendo state notificate le cartelle entro i termini prescrizionali applicabili , anche nel rispetto normativa emergenziale dettata in tema di riscossione durante il periodo della pandemia da Covid-19., e successivamente seguite dalla notifica del preavviso opposto.
Il Collegio rileva che la cartella n.29520230033630507/000 per Tassa rifiuti anni 2006/2007 è stata annullata dalla CGT di primo grado di ME con sentenza n.5969/24 del 27/11/2024 (all.ta)
La cartella n.29520240037640608/000 per Tassa rifiuti anni 2008/2012 è stata annullata dalla CGT di primo grado di ME con sentenza n.1658/25 del 24/3/2025(all.ta).
Il collegio, pertanto, accoglie il ricorso limitatamente alle cartelle n. 29520230033630507 e n.
29520240037640608, confermando nel resto la validità ed efficacia del preavviso di fermo.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ME Sez. 2 in parziale accoglimento del ricorso , accoglie il ricorso limitatamente alle cartelle di pagamento definite con sentenza, rigetta nel resto e compensa le spese del giudizio. Così deciso in ME lì 10.12.2025 Il Presidente Relatore Dott.ssa Rita
Rampulla