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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 06.06.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta e/o la ritualità del relativo avviso
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 3489/2022 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del G.d.P.”, vertente
TRA (c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Avellino (AV), alla via Cavour n. 3 A, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Orsino (c.f.
, indirizzo pec: che CodiceFiscale_2 Email_1
lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellante
E
(P.I. , in persona del leg. rappr.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Avellino, alla Via Campane n.18 presso lo studio dell'avv.
Francesco Paolo Bonito (c.f. ), indirizzo pec: C.F._3
che la rappresenta e difende, giusta Email_2
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
Appellato
E
(cf. ), residente ad Atripalda (AV), alla Controparte_2 C.F._4
Via Madre Teresa di Calcutta n. 7/a
Appellata contumace
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Avellino, la e Parte_2
esponendo che: 1) il giorno 04.07.2018, alle ore 9:30 circa, mentre Controparte_2
percorreva a piedi la via Antonio di Pietro in Avellino, veniva investito sulle strisce pedonali dal veicolo Fiat Punto targato AM878PB, di proprietà di Controparte_2
pag. 2/8 condotto da , assicurato per la responsabilità civile obbligatoria per la Parte_3
r.c.a. dalla -2) in conseguenza del sinistro riportava Controparte_1
lesioni personali, per le quali si rendeva necessario il suo trasporto e ricovero presso
Pronto Soccorso "Landolfi" di Solofra;
-3) per l'accertamento delle lesioni subite introduceva una procedura di istruzione preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c..
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio soltanto la Controparte_1
la quale chiedeva il rigetto della domanda, eccependo: 1) con riferimento
[...]
alla quantificazione del danno contenuta nella CTU acquisita, la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali con la nomina di uno specialista in odontoiatria;
-
2) la nullità dell'atto di citazione per la lacunosa esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda;
-3) l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 145-148 del D.Lgs. n. 209/2005; -4) il difetto di prova della legittimazione attiva;
-5) l'infondatezza nel merito della domanda.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'espletamento di prova testimoniale e acquisizione della C.T.U. espletata nel procedimento di istruzione preventiva (r.g. 1380/2019 GdP di Avellino).
Con sentenza n. 593/2022, depositata in data 12.05.2022, il Giudice di Pace
accoglieva la domanda attorea, condannando in solido le convenute al pagamento della somma di € 8.981,66, a titolo di risarcimento danni, oltre spese di lite (€ 1.500,00 per onorari e € 264,00 per esborsi).
proponeva appello, chiedendo la riforma parziale della Parte_1
sentenza impugnata nella parte relativa alla statuizione delle spese di lite del primo pag. 3/8 grado. In particolare, l'appellante deduceva: 1) l'erronea mancata applicazione dei parametri medi di cui al D.M n. 55/2014; - 2) il mancato riconoscimento delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva.
Si costituiva l'appellata la quale eccepiva: 1) Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.; 2)
l'infondatezza, nel merito, dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
Rimaneva contumace Controparte_2
Motivi della decisione
In via preliminare, deve osservarsi che l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c., poiché in esso vengono chiaramente individuati i motivi di appello e i capi della sentenza di cui si si chiede la riforma, con indicazione delle relative modifiche (cfr.
SS.UU. 27199/2017; Cass. SS.UU. 36481/2022; Cass. 1932/2024). La diversa questione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. resta, invece, assorbita dalle ragioni che si passano ad illustrare sulla parziale fondatezza dell'appello.
Passando all'esame del merito, si osserva che l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza, avendo il Giudice di Pace liquidato la spese processuali nell'importo di
1.500,00, senza tenere conto dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014.
Deve rilevarsi che la sentenza è stata depositata durante la vigenza del D.M. n.
55/2014 (come riformulato dal D.M. n. 37/2018) ratione temporis applicabile.
L'art. 4, co. 1., del D.M. n. 55/2014, dispone che, “ai fini della liquidazione del
compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività
prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle
condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
pag. 4/8 delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene
particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della
corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri
soggetti”. La norma, prima delle modifiche introdotte dal vigente D.M. n. 147/2022,
proseguiva affermando che: "Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle
allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di
regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50
per cento".
In punto di diritto, in tema di liquidazione delle spese processuali, giova premettere che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione delle spese di lite secondo i valori medi indicati nelle tabelle allegate al decreto ministeriale. Il Giudice, salvo diversa pattuizione tra le parti,
può discrezionalmente quantificare il compenso tra il minimo e il massimo dei parametri tabellari, con l'obbligo di motivazione, al fine garantire il controllo sulle ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (cfr. Cass. 9621/2025).
Inoltre, il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso,
quando provvede all'eliminazione o alla riduzione di singole voci della nota spese che sia stata prodotta dalla parte vittoriosa. In assenza della nota spese, deve ritenersi sufficiente la distinta indicazione della somma spettante a titolo di compensi e di quella dovuta per esborsi (cfr. Cass. 24051/2024).
La giurisprudenza ha, poi, affermato che il valore della controversia viene determinato con riferimento alla somma chiesta nell'atto introduttivo, se la domanda pag. 5/8 viene rigettata, mentre, in caso di accoglimento, con riferimento alla somma accordata dal giudice.
Orbene, alla luce di tali principi, deve rilevarsi che la controversia decisa in primo grado non ha comportato la soluzione di complicate questioni di diritto, né
l'espletamento di una complessa istruttoria. Inoltre, parte appellante non ha prodotto una nota spese nel giudizio di primo grado.
Il Giudice di Pace, nella liquidazione del compenso, ha operato una media aritmetica tra i parametri minimi e i parametri medi delle tabelle ministeriale vigenti all'epoca della decisione, tenendo conto del valore per il quale la domanda ha trovato accoglimento e di tutti gli esborsi documentati. L'appello è privo di pregio anche con riferimento alla censura di omessa motivazione, poiché il Giudice di Pace non si è discostato dai parametri tabellari, né ha operato riduzioni al di sotto dei limiti previsti dall'art. 4, co.1
del D.M. n. 55/2014.
Dunque, la sentenza impugnata non si presta a censure per la parte relativa alla liquidazione delle spese di lite del primo grado.
E' fondato, invece, il motivo di appello sull'omessa liquidazione delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c..
In punto di diritto, deve osservarsi che la funzione dell'accertamento tecnico preventivo è quello di preservare gli effetti di una prova, da assumere in via urgente, in un eventuale e successivo giudizio di merito. Le spese della procedura vengono poste a carico del richiedente, in virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di casualità.
Esse, invece, vengono valutate come spese giudiziali, nel caso in cui l'accertamento tecnico preventivo venga acquisito nel giudizio di merito, ponendosi il relativo pag. 6/8 pagamento a carico della parte soccombente secondo gli ordinari criteri di cui agli artt.
91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass. 9735/2020; Cass. 14268/2017).
Dunque, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nella parte in cui il
Giudice di Pace non ha liquidato le spese giudiziali dell'accertamento tecnico preventivo.
La liquidazione delle spese dell'atp viene effettuata sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, vista la semplicità della procedura.
Tale spese ammontano ad € 1.168,50 per onorari, € 145,00 per rimborso contributo unificato ed € 200,00 per acconto al C.T.U.; null'altro può essere riconosciuto, non avendo parte appellante documentato il pagamento dell'ulteriore importo di 80,00 quale saldo del compenso del C.T.U. come indicato nel decreto liquidazione in atti.
Le spese di lite della presente controversia seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore per il quale la domanda ha trovato accoglimento secondo i parametri minimi vigenti, attesa la semplicità della causa, senza rimborso del contributo unificato, atteso il mancato versamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , così provvede: Parte_1
1) in parziale accoglimento dell'appello, riforma in parte la sentenza appellata n.
593/2022 del Giudice di Pace di Avellino;
2) per l'effetto, condanna, in solido, le appellate, e Controparte_1
al pagamento in favore dell'appellante, Controparte_2 Parte_1
delle spese dell'ATP, che liquida in € 1.168,50 per onorari ed € 345,50
[...]
pag. 7/8 per esborsi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dell'appellante;
3) conferma nel resto la sentenza appellata;
4) condanna, in solido, le appellate, e Controparte_1 CP_2
al pagamento in favore dell'appellante , delle
[...] Parte_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.276,00 per compenso,
oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dell'appellante.
IL GIUDICE
Teresa Cianciulli
pag. 8/8
II SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 06.06.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta e/o la ritualità del relativo avviso
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 3489/2022 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del G.d.P.”, vertente
TRA (c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Avellino (AV), alla via Cavour n. 3 A, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Orsino (c.f.
, indirizzo pec: che CodiceFiscale_2 Email_1
lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellante
E
(P.I. , in persona del leg. rappr.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Avellino, alla Via Campane n.18 presso lo studio dell'avv.
Francesco Paolo Bonito (c.f. ), indirizzo pec: C.F._3
che la rappresenta e difende, giusta Email_2
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
Appellato
E
(cf. ), residente ad Atripalda (AV), alla Controparte_2 C.F._4
Via Madre Teresa di Calcutta n. 7/a
Appellata contumace
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Avellino, la e Parte_2
esponendo che: 1) il giorno 04.07.2018, alle ore 9:30 circa, mentre Controparte_2
percorreva a piedi la via Antonio di Pietro in Avellino, veniva investito sulle strisce pedonali dal veicolo Fiat Punto targato AM878PB, di proprietà di Controparte_2
pag. 2/8 condotto da , assicurato per la responsabilità civile obbligatoria per la Parte_3
r.c.a. dalla -2) in conseguenza del sinistro riportava Controparte_1
lesioni personali, per le quali si rendeva necessario il suo trasporto e ricovero presso
Pronto Soccorso "Landolfi" di Solofra;
-3) per l'accertamento delle lesioni subite introduceva una procedura di istruzione preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c..
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio soltanto la Controparte_1
la quale chiedeva il rigetto della domanda, eccependo: 1) con riferimento
[...]
alla quantificazione del danno contenuta nella CTU acquisita, la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali con la nomina di uno specialista in odontoiatria;
-
2) la nullità dell'atto di citazione per la lacunosa esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda;
-3) l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 145-148 del D.Lgs. n. 209/2005; -4) il difetto di prova della legittimazione attiva;
-5) l'infondatezza nel merito della domanda.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'espletamento di prova testimoniale e acquisizione della C.T.U. espletata nel procedimento di istruzione preventiva (r.g. 1380/2019 GdP di Avellino).
Con sentenza n. 593/2022, depositata in data 12.05.2022, il Giudice di Pace
accoglieva la domanda attorea, condannando in solido le convenute al pagamento della somma di € 8.981,66, a titolo di risarcimento danni, oltre spese di lite (€ 1.500,00 per onorari e € 264,00 per esborsi).
proponeva appello, chiedendo la riforma parziale della Parte_1
sentenza impugnata nella parte relativa alla statuizione delle spese di lite del primo pag. 3/8 grado. In particolare, l'appellante deduceva: 1) l'erronea mancata applicazione dei parametri medi di cui al D.M n. 55/2014; - 2) il mancato riconoscimento delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva.
Si costituiva l'appellata la quale eccepiva: 1) Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.; 2)
l'infondatezza, nel merito, dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
Rimaneva contumace Controparte_2
Motivi della decisione
In via preliminare, deve osservarsi che l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c., poiché in esso vengono chiaramente individuati i motivi di appello e i capi della sentenza di cui si si chiede la riforma, con indicazione delle relative modifiche (cfr.
SS.UU. 27199/2017; Cass. SS.UU. 36481/2022; Cass. 1932/2024). La diversa questione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. resta, invece, assorbita dalle ragioni che si passano ad illustrare sulla parziale fondatezza dell'appello.
Passando all'esame del merito, si osserva che l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza, avendo il Giudice di Pace liquidato la spese processuali nell'importo di
1.500,00, senza tenere conto dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014.
Deve rilevarsi che la sentenza è stata depositata durante la vigenza del D.M. n.
55/2014 (come riformulato dal D.M. n. 37/2018) ratione temporis applicabile.
L'art. 4, co. 1., del D.M. n. 55/2014, dispone che, “ai fini della liquidazione del
compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività
prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle
condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
pag. 4/8 delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene
particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della
corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri
soggetti”. La norma, prima delle modifiche introdotte dal vigente D.M. n. 147/2022,
proseguiva affermando che: "Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle
allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di
regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50
per cento".
In punto di diritto, in tema di liquidazione delle spese processuali, giova premettere che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione delle spese di lite secondo i valori medi indicati nelle tabelle allegate al decreto ministeriale. Il Giudice, salvo diversa pattuizione tra le parti,
può discrezionalmente quantificare il compenso tra il minimo e il massimo dei parametri tabellari, con l'obbligo di motivazione, al fine garantire il controllo sulle ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (cfr. Cass. 9621/2025).
Inoltre, il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso,
quando provvede all'eliminazione o alla riduzione di singole voci della nota spese che sia stata prodotta dalla parte vittoriosa. In assenza della nota spese, deve ritenersi sufficiente la distinta indicazione della somma spettante a titolo di compensi e di quella dovuta per esborsi (cfr. Cass. 24051/2024).
La giurisprudenza ha, poi, affermato che il valore della controversia viene determinato con riferimento alla somma chiesta nell'atto introduttivo, se la domanda pag. 5/8 viene rigettata, mentre, in caso di accoglimento, con riferimento alla somma accordata dal giudice.
Orbene, alla luce di tali principi, deve rilevarsi che la controversia decisa in primo grado non ha comportato la soluzione di complicate questioni di diritto, né
l'espletamento di una complessa istruttoria. Inoltre, parte appellante non ha prodotto una nota spese nel giudizio di primo grado.
Il Giudice di Pace, nella liquidazione del compenso, ha operato una media aritmetica tra i parametri minimi e i parametri medi delle tabelle ministeriale vigenti all'epoca della decisione, tenendo conto del valore per il quale la domanda ha trovato accoglimento e di tutti gli esborsi documentati. L'appello è privo di pregio anche con riferimento alla censura di omessa motivazione, poiché il Giudice di Pace non si è discostato dai parametri tabellari, né ha operato riduzioni al di sotto dei limiti previsti dall'art. 4, co.1
del D.M. n. 55/2014.
Dunque, la sentenza impugnata non si presta a censure per la parte relativa alla liquidazione delle spese di lite del primo grado.
E' fondato, invece, il motivo di appello sull'omessa liquidazione delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c..
In punto di diritto, deve osservarsi che la funzione dell'accertamento tecnico preventivo è quello di preservare gli effetti di una prova, da assumere in via urgente, in un eventuale e successivo giudizio di merito. Le spese della procedura vengono poste a carico del richiedente, in virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di casualità.
Esse, invece, vengono valutate come spese giudiziali, nel caso in cui l'accertamento tecnico preventivo venga acquisito nel giudizio di merito, ponendosi il relativo pag. 6/8 pagamento a carico della parte soccombente secondo gli ordinari criteri di cui agli artt.
91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass. 9735/2020; Cass. 14268/2017).
Dunque, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nella parte in cui il
Giudice di Pace non ha liquidato le spese giudiziali dell'accertamento tecnico preventivo.
La liquidazione delle spese dell'atp viene effettuata sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, vista la semplicità della procedura.
Tale spese ammontano ad € 1.168,50 per onorari, € 145,00 per rimborso contributo unificato ed € 200,00 per acconto al C.T.U.; null'altro può essere riconosciuto, non avendo parte appellante documentato il pagamento dell'ulteriore importo di 80,00 quale saldo del compenso del C.T.U. come indicato nel decreto liquidazione in atti.
Le spese di lite della presente controversia seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore per il quale la domanda ha trovato accoglimento secondo i parametri minimi vigenti, attesa la semplicità della causa, senza rimborso del contributo unificato, atteso il mancato versamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , così provvede: Parte_1
1) in parziale accoglimento dell'appello, riforma in parte la sentenza appellata n.
593/2022 del Giudice di Pace di Avellino;
2) per l'effetto, condanna, in solido, le appellate, e Controparte_1
al pagamento in favore dell'appellante, Controparte_2 Parte_1
delle spese dell'ATP, che liquida in € 1.168,50 per onorari ed € 345,50
[...]
pag. 7/8 per esborsi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dell'appellante;
3) conferma nel resto la sentenza appellata;
4) condanna, in solido, le appellate, e Controparte_1 CP_2
al pagamento in favore dell'appellante , delle
[...] Parte_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.276,00 per compenso,
oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dell'appellante.
IL GIUDICE
Teresa Cianciulli
pag. 8/8