Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2025, proposto da ER EL e NA GR, rappresentate e difese dall’avvocato Michela Sauro, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza:
alla sentenza n. 714/2024 emessa dal Tribunale di Firenze, sez. lavoro, in data 08.07.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa EF AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 25.02.2025 e depositato in data 27.02.2025 la sig.ra ER EL e la sig.ra NA GR hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 714/2024 resa dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro, il 08.07.2024 nel giudizio iscritto al n. 487/2024 r.g. avente a oggetto il riconoscimento del diritto all’assegnazione dell’indennità cd. “Carta Docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e del pedissequo DPCM 23.09.2015. Con detta pronuncia, in particolare, il Tribunale di Firenze ha così disposto: “ 1) dichiara il diritto delle parti ricorrenti EL ER e GR NA al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l’anno scolastico 2023/2024 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione a ciascuna delle stesse della Carta Elettronica dell’importo nominale di € 500 per detto anno scolastico;
2) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 650,00 per compensi, oltre rimborso del C.U. per € 49,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Michela Sauro e Marzia Cuoco, dichiaratesi antistatarie ”.
2. Le ricorrenti hanno altresì chiesto la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione e la condanna al pagamento delle astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cpa, con vittoria delle spese da attribuire al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio.
4. Per la camera di consiglio del 21 gennaio 2026 il difensore delle ricorrenti ha fatto pervenire istanza di decisione sugli scritti e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
5.1. Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza ottemperanda n. 714 del 08 luglio 2024, emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 17 luglio 2024;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Firenze in data 06 febbraio 2025.
5. Il ricorso è altresì fondato e, pertanto, deve essere accolto.
5.1 E’ infatti fondata la domanda di ottemperanza per la sorte capitale di cui alla sentenza da ottemperare e, pertanto, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo nel termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa - o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
5.2. Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità deve farsi decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e deve essere commisurata, secondo la succitata disposizione, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei modi e nei termini di cui in motivazione, assegnando, all’uopo, il termine di 60 giorni per provvedere;
- per il caso di persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla scadenza del termine assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione nell’ulteriore termine di 60 giorni;
- condanna il Ministero resistente ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., al pagamento della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione nei termini specificati in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore delle ricorrenti, che si liquidano in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB RI UC, Presidente
EF AP, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF AP | OB RI UC |
IL SEGRETARIO