TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/11/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. FRANCESCO FERDINANDI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3055 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
, con l'avv. Borrea Parte_1 appellante
E
, con gli avv. Conte e Finizola Controparte_1 appellata
Conclusioni : come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.3.25 ha proposto appello avverso la sentenza del GDP di Frosinone in data 22.3.21 , Parte_1 con cui ha dichiarato non dovuta la somma di euro 7.787,28 per consumi idrici ingiunta con atto n
035256 del 18.12.18 nei confronti di , lamentando che il giudice di prime cure Controparte_1 abbia ritenuto illegittima l'ingiunzione , siccome fondata su consumi stimati e non effettivi , laddove essa si fondava sulla fattura del 11.5.18 emessa a seguito di lettura del contatore per il periodo dal 21.10.15 al 16.4.18 ( lettura di mq 1887 mq) e quindi su consumi effettivi , con conseguente conguaglio , da cui erano stati detratti gli importi corrisposti in acconto;
che in difetto di lettura periodica da parte di , i consumi ben avrebbero potuti essere rilevati e comunicati Pt_1 dall'utente .
Si è costituita l'appellata deducendo che avrebbe dovuto dimostrare di aver tentato la lettura Pt_1 almeno una volta l'anno , in difetto di ciò , alla luce della fattura contestata del tutto sproporzionata rispetto all'erogazione di acqua della quale abbisogna solitamente una famiglia , il giudice aveva
1 giustamente provveduto al suo annullamento;
né alcuna responsabilità poteva essere addebitata alla , se si era rammentata solo nel 2018 di recarsi in loco per la misurazione del CP_1 Pt_1 contatore . Reiterava la eccezione di prescrizione sollevata in primo grado .
-L'appello è meritevole di accoglimento.
-Va disattesa l'eccezione di prescrizione riproposta dall'appellato , trattandosi di consumi risalenti al 2015 ed agli anni successivi sino alla lettura del 2018 , che aveva dato luogo alla fattura del
11.5.18 , onde non era decorsa la prescrizione all'epoca quinquennale , essendo stata introdotta la prescrizione biennale solo con L. 205/17 , ma a decorrer dalle fatture scadute dopo il 1.1.20.
-Nel merito va osservato quanto segue.
A quanto è dato intendere , il GDP ha fondato la propria decisione sul rilievo che avrebbe Pt_1 dovuto pretendere il pagamento di quanto dovuto dal cliente sulla base di consumi effettivi e non presunti.
In realtà , come lamentato dall'appellante , la fattura in questione non è fondata su consumi presunti , ma su una lettura del contatore che ha rilevato i consumi dal 2015 alla data della lettura medesima ( 26.4.18 ).
Appare generica la doglianza di sproporzione del consumo addebitato , contenuta nella comparsa di costituzione in appello;
né nella detta comparsa di costituzione si contesta specificamente la lettura del contatore o il suo funzionamento ( peraltro sottoposto a verifica da , come da Pt_1 sopralluogo del 29.5.18 , con esiti positivi;
cfr. scheda di intervento del personale di prodotta Pt_1 sub 8 del fascicolo di primo grado di parte appellante ) .
E' bensì vero che dal 2015 non ha effettuato letture , se non quella in data 26.4.18 , come è Pt_1 pacifico tra le parti , ma da tale circostanza non può in guisa di automatismo derivare l'illegittimità del conguaglio effettuato a seguito della richiamata lettura , giacché in base al canone di buon fede
, il consumatore ben avrebbe potuto procedere alla lettura periodica del contatore , in difetto della periodica lettura da parte di , e comunicarla alla stessa : cosa che pacificamente non è Pt_1 avvenuta.
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado e vengono liquidate tenuto conto dell'assoluta semplicità delle questioni trattate .
PQM
Il Tribunale in accoglimento dell'appello rigetta l'opposizione all'ingiunzione , meglio descritta in narrativa , confermandola;
2 condanna l'appellante alla refusione delle spese che liquida per il primo grado in euro 1.046 per compensi e per il secondo grado in euro 1.700 per compensi , oltre accessori come per legge .
Frosinone 4.11.25
Il Giudice
CE RD
3