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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 8704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8704 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 23637 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. NZ RA, unitamente Parte_1 all'avv. IO CA GL, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. IVELLA Controparte_1
RA SAVERIO, unitamente agli avv.ti ASTUTO MARIA e STEFANUCCI MARIA
ANTONIETTA, giusta delega in calce alla memoria difensiva
CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 19/06/2024, , premesso di lavorare alle Parte_1 dipendenze della cooperativa a decorrere dal 2.12.2012, attualmente inquadrata al CP_1 livello D2 del CCNL cooperative sociali e di lavoro del settore socio-sanotario e assistenziale educativo, e di essere stata assegnata alla residenza per anziani Casa del Divino Amore fino al 27 aprile 2023 e successivamente presso altra sede in Tivoli, ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione di un giorno, comminata sulla base di una contestazione disciplinare, ricevuta in data 12.12.2023, con la quale è stata incolpata della mancanza, riscontrata in occasione di ricerche eseguite in sede nel novembre 2023, della documentazione inerente le rilevazioni eventi OSS Cont dell'ospite all'ingresso in struttura (9.6.2022) al 27.10.2022, come pure dei fogli terapia della
1 maggior parte degli ospiti presenti nel 2022, documentazione non rinvenuta né nei faldoni né nell'armadio o nella cassaforte.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha esposto: che il 7.11.2022 era stato richiesto l'intervento di un'ambulanza per soccorrere un ospite della Casa di riposo Divino Amore, PE
, colto da un malore;
che all'arrivo del personale, alla presenza sua e di una OSS, veniva
[...] constatato che l'ospite presentava escoriazioni sul costato;
che, giunto al Pronto Soccorso, lo stesso ospite, cui veniva diagnosticata la rottura di 5 costole, riferiva che il giorno precedente era stato Parte preso a calci dalla NK Olha, nei confronti della quale veniva aperto un procedimento penale;
che ella ha già riferito agli inquirenti di non sapere nulla dell'episodio occorso;
che in data
22.12.2022 la procuratrice della società le richiedeva di reperire tutta la documentazione medica del sig. e di riporla in cassaforte;
che nel periodo successivo e sino al suo trasferimento in altra PE struttura, non ha aperto la cassaforte se non per inserire gli scontrini dei farmaci acquistati;
che nel detto periodo è stata assente per malattia per tre giorni, venendo sostituita dalle colleghe
[...]
e coordinatrici delle infermiere, entrambe al corrente del fatto che le chiavi Per_2 Persona_3 della cassaforte venivano riposte di consueto sopra l'armadio; che in data 28 novembre 2023, quando già era assegnata alla sede di Tivoli, la procuratrice l'ha convocata presso la sede del Divino
Amore e le ha mostrato la cartella del sig. - all'evidenza molto esigua, mancando le consegne PE sino al 30 ottobre - affermando che era stata “scremata” dai sigg.ri e Persona_4 CP_3
che anche il giorno successivo si è recata presso la detta sede per ulteriori ricerche e
[...] in quella occasione la sig.ra ha dichiarato di essere lei in possesso delle chiavi Persona_4 della cassaforte che veniva rinvenuta aperta e riordinata;
che è stato quindi redatto un verbale di riscontro della documentazione mancante, nel quale era precisato che in precedenza la cartella del sig. conteneva numerose rilevazioni eventi OSS e fogli di terapia. PE
Assumendo, quindi, l'assenza di responsabilità nel mancato rinvenimento della documentazione sanitaria della sede nel novembre 2023, ha convenuto in giudizio la società per vedere accertata l'illegittimità della sanzione, con condanna della datrice di lavoro alla restituzione di quanto trattenuto, con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituita la convenuta, contestando l'avversa pretesa affermando la responsabilità della ricorrente nella raccolta e archiviazione della documentazione relativa ai pazienti e l'assenza di prova circa il coinvolgimento di altre persone nella sottrazione dei documenti pacificamente mancanti. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Escusse due testimoni e depositate note autorizzate, all'udienza del 9.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita, quindi, accoglimento.
2. Non nuoce premettere, da un punto di vista generale, che per consolidato orientamento della giurisprudenza, in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 5 l. n. 604/1066, grava sul datore di lavoro l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare (cfr., inter alios, Cass. Ordinanza n. 16597 del 22/06/2018). Il datore di lavoro dovrà quindi provare la sussistenza del fatto materiale addebitato e le condizioni fattuali in presenza delle quali il detto fatto assume una rilevanza disciplinare.
Ciò comporta che, ove la condotta addebitata sia di tipo omissivo, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la posizione di garanzia facente capo al lavoratore, tale da richiedere l'attivazione del comportamento omesso.
3. Tanto chiarito da un punto di vista generale, si rileva che nella fattispecie in esame la società ha contestato alla ricorrente che, in occasione di una ricerca eseguita nel novembre 2023, non è stata rinvenuta la documentazione inerente agli eventi e alle terapie di un ospite della struttura dell'anno
2022, come pure altri fogli terapia di altri pazienti relativi sempre all'anno 2022. Nella contestazione si chiarisce che l'addebito era formulato a suo carico perché nell'anno 2022 era proprio la ricorrente ad occuparsi dell'archiviazione della documentazione sanitaria degli ospiti.
Cont
4. Ebbene, quanto alla assenza della documentazione sanitaria del paziente , Persona_1 la circostanza è sostanzialmente pacifica, in quanto dedotta da entrambe le parti e cristallizzata nel verbale di riunione del 29.11.2023, nel quale la stessa ricorrente ha dato atto che la cartella rinvenuta nel corso della ricerca era all'evidenza priva di molta documentazione sanitaria dell'anno
2022 che ella ricordava di aver visionato e archiviato in cassaforte prima del suo trasferimento.
Sennonché, è altrettanto pacifico - e comunque risulta confermato dall'istruttoria espletata - che la ricorrente, effettivamente responsabile della tenuta e archiviazione della documentazione degli ospiti nell'anno 2022, sin dall'aprile 2023 era stata trasferita ad altra sede, venendo sostituita da altro personale (le coordinatrici ed ), che avevano congiuntamente Persona_4 Persona_2 assunto la responsabilità della tenuta della documentazione e della custodia delle chiavi della cassaforte (v. deposizioni testi , ausiliaria in servizio presso la Casa Testimone_1 del Divino Amore sia prima che dopo il trasferimento della ricorrente alla sede di Tivoli e
3 nuova coordinatrice nominata in sostituzione della ricorrente nell'aprile Persona_4
2023).
5. Tanto basta a negare la responsabilità della ricorrente nella “scomparsa” dei documenti sanitari oggetto di incolpazione, essendo emerso che la responsabilità della tenuta e archiviazione dei documenti è stata attribuita alla ricorrente soltanto sino all'aprile 2023, transitando poi in capo ad altro personale, con la conseguenza che alla data del 28 novembre 2023, in cui è stata riscontrata l'assenza, la ricorrente non aveva alcun potere o responsabilità nella gestione della documentazione.
Né la detta assenza può essere a lei addebitata per il solo fatto che la documentazione si riferisse all'anno 2022 in cui tale responsabilità sussisteva, non potendo affatto escludersi che il fascicolo del sig. , fortemente attenzionato in ragione della denuncia penale per lesioni sporta PE contro una OSS della convenuta (peraltro rimasta in servizio presso la sede, secondo quanto riferito dalla teste ), sia stato manipolato da chicchessia successivamente al trasferimento della Tes_1 ricorrente e, quindi, nel periodo dall'aprile al novembre 2023.
Sul punto, peraltro, la teste ha riferito che dopo il trasferimento Testimone_1 della ricorrente ha spesso rinvenuto nell'ufficio le chiavi della cassaforte lasciate incustodite e, altresì, di aver una volta rinvenuto il fascicolo sanitario del lasciato incustodito sulla scrivania, PE precisando anche che nell'ufficio transitava sempre molto personale.
In definitiva, dal complesso degli elementi raccolti deve ritenersi non raggiunta la prova delle condizioni fattuali atte a radicare la responsabilità della ricorrente nel mancato rinvenimento della documentazione sanitaria del paziente o di altri pazienti al riscontro del 28.11.2023. Persona_1
Né gravava sulla lavoratrice, come vorrebbe la difesa della convenuta, l'onere di provare la sottrazione dei documenti ad opera di terzi, prova da ritenersi indispensabile ai fini della non imputabilità del fatto soltanto nel caso in cui fosse stato a monte comprovato dalla società il perdurare dell'attribuzione alla ricorrente della posizione di responsabilità nella tenuta della documentazione sino alla data del riscontro dell'assenza.
6. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso va accolto, dovendo dichiararsi l'illegittimità della sanzione comminata, con condanna della società alla restituzione delle trattenute eventualmente operate.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 con ricorso depositato il 19/06/2024, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara l'illegittimità della sospensione di un giorno dal servizio e dalla retribuzione irrogata con lettera del 21.12.2023;
2. Condanna la società al pagamento, in favore della ricorrente, di Controparte_4 quanto trattenuto in esecuzione della sospensione, oltre interessi e rivalutazione dalla trattenuta al saldo;
3. condanna la società alla rifusione, in favore degli avv.ti Controparte_4
NZ RA e IO CA GL, procuratori antistatari, delle spese di lite che liquida in complessivi €2700,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Roma, 10/09/2025
Il Giudice
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