Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 75
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    La Corte rileva che l'art. 7-bis, comma 1, del D.L. 39/2024 ha chiarito che il contraddittorio preventivo si applica agli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabili, ma non a quelli per cui la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione o agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d'imposta inesistenti. Inoltre, anche qualora fosse stato instaurato, non avrebbe condotto a un risultato diverso.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per carenza di motivazione

    La Corte ritiene l'atto adeguatamente motivato, in quanto ha permesso alla contribuente di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, dimostrando la conoscenza dei fatti addebitati e dei criteri posti a base degli addebiti.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per violazione dell'onere della prova e illegittimità delle presunzioni

    Questo motivo viene assorbito dalle altre argomentazioni e dalla decisione finale di rigetto del ricorso.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per infondatezza della pretesa impositiva nel merito

    La Corte ritiene che le attività di ricerca e sviluppo svolte dalla ricorrente non siano qualificabili come tali secondo i criteri normativi e giurisprudenziali, in quanto non emergono con chiarezza gli ostacoli scientifici e tecnici superati e le attività non apportano acquisizione di nuove conoscenze rispetto a quelle generali già disponibili. Pertanto, il credito è considerato inesistente.

  • Rigettato
    Erroneità dell'avviso per qualificazione del credito come 'inesistente' e illegittimità della sanzione

    La Corte ritiene che il credito sia inesistente per carenza del presupposto costitutivo, pertanto l'atto di recupero poteva essere notificato entro il termine di decadenza previsto per i crediti inesistenti. L'eccezione è quindi infondata.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso per decadenza parziale del potere di accertamento

    La Corte ritiene che il credito sia inesistente per carenza del presupposto costitutivo, pertanto l'atto di recupero poteva essere notificato entro il termine di decadenza previsto per i crediti inesistenti (otto anni), che non era ancora spirato per le compensazioni del 2018. L'eccezione è quindi infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 75
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 75
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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