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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 06/02/2026, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1070/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PULEO STEFANO, TO
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 812/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1422/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 17/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301M104280-2018 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'ufficio si riporta ai motivi di appello. Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Palermo propone appello avverso la sentenza n. 1422 2023
CTP Palermo del 23 giugno 2023 depositata il 17 luglio 2023 che ha parzialmente rettificato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente a seguito di controllo effettuato alla società
Società 1 SRL di cui la ricorrente è socia nella misura del 33,33%.
Il contenzioso trae origine dall' avviso di accertamento TY301M104280/2018 Irpef altro 2015. (valore della lite €. 14.094,00).
L'Agenzia delle Entrate con ricorso in appello del 16 febbraio 2024 contesta la sentenza a causa della revisione parziale dell'avviso di accertamento della contribuente dovuto ad una rettifica parziale del reddito societario della Società 1 SRL di cui la ricorrente è socia.
Con delle controdeduzioni ed appello incidentale del 12 aprile 2024 la contribuente chiede la riforma della sentenza per violazione dell'art 39 e 41bis dpr 600/73 ed errata applicazione dell'art 47 del tuir 917/86.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato e va accolto. L'appello incidentale della contribuente va rigettato.
L'avviso di accertamento appare motivato tenuto conto che la contabilità risulta inattendibile, si è proceduto con il metodo del calcolo induttivo. Art 39 co 2 dpr 600/73.
Nello specifico l'avviso di accertamento emesso nei confronti della suddetta società, esercente l'attività di agenti e rappresentanti di orologi e preziosi, scaturisce da un controllo all'esito del quale è stata rilevata l'omessa presentazione delle dichiarazioni Iva, Modello Unico e Irap per l'anno d'imposta 2015, con conseguente legittimo accertamento induttivo.
Per gli anni 2013, 2014 e 2016 la società ha presentato le dichiarazioni con i quadri a zero, mentre per il 2012 è stata riscontrata l'infedele dichiarazione dei ricavi accertata con atto divenuto definitivo per mancata opposizione.
In particolare, nel corso del contraddittorio preventivo con la società, questa produceva un prospetto relativo al bilancio 2015, mai depositato in Camera di Commercio, in cui indicava ricavi per euro
335.819,00 più ulteriori euro 7.015,00, il libro giornale, il registro Iva acquisti e la liquidazione annuale Iva.
Pertanto, rilevato l'omessa presentazione di tutte le dichiarazioni d'imposta e la palese insufficienza ed inattendibilità della documentazione prodotta, l'ufficio legittimamente applicava ai ricavi, ai sensi dell'art. 39 comma 2 e 41 bis del DPR 600/1973, un coefficiente di redditività del 62% come stabilito dalla Legge
190/2014, determinando un reddito d'impresa di euro 273.985,00. Il Collegio di prime cure ha deciso, senza entrare nel merito, limitandosi ad annullare parzialmente l'avviso di accertamento emesso in capo alla socia Resistente_1 a seguito della sentenza della CGT primo grado Palermo n. 158/03/2023, depositata il 25 gennaio 2023, che ha parzialmente annullato l'avviso di accertamento della partecipata Società 1 SRL. Il giudice ha rideterminato il reddito d'impresa riconoscendo dei costi sulla base di documentazione non prodotta nel contraddittorio preventivo svoltosi con l'ufficio. Considerato che la documentazione contabile non è stata prodotta in sede di contraddittorio con l'ufficio, ma invece è stata prodotta in sede di giudizio, dando quindi l'opportunità di ricostruire la documentazione necessaria, legittimamente l'ufficio in aderenza a quanto previsto dall'art. 41 del DPR 600/1973 ha determinato il reddito d'impresa, sulla base dei dati e delle notizie raccolti, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle eventuali scritture contabili del contribuente.
Il punto è che tale documentazione, non prodotta in sede di contraddittorio, in applicazione dell'art. 32 comma
4 del DPR 600/1973, non poteva essere utilizzata in favore del ricorrente in questa sede contenziosa come fatto dal giudice di prime cure.
In particolare, la ricorrente ha prodotto un prospetto relativo al bilancio 2015 (mai depositato in Camera di
Commercio, l'ultimo depositato risale al 2007), in cui vengono indicati ricavi per euro 335.819,00 più ulteriori euro 7.015,00. Dati questi che riscontrati con quanto comunicato dai clienti forniscono elementi rivelanti un ammontare di ricavi superiore a quanto indicato.
Riguardo ai costi del personale ha presentato il Modello 770 con quadri non compilati, ossia senza indicare alcun dato.
In sostanza, l'ufficio com'era nelle sue facoltà previste dal richiamato art. 41 del DPR 600/1973 ha ritenuto legittimamente di procedere con metodologia induttiva, tenuto conto dell'omessa presentazione delle dichiarazioni e dell'inattendibilità della documentazione prodotta, applicando la percentuale di redditività ai ricavi come previsto dalla legge 190/2014, non sussistendo alcun obbligo di verificare la contabilità né di riconoscere costi in via analitica.
Si evidenzia come nessuna giustificazione è stata fornita con conseguente inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta, stante che non è in contestazione l'omessa informativa, come detto, contenuta nell'invito regolarmente notificato circa la necessità di produrre tutta la documentazione di cui era in possesso, pena l'inutilizzabilità della stessa se fornita successivamente alla fase di controllo.
Sul punto la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il divieto di utilizzare documenti, scatti, non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione doloso) dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all'ispezione i documenti in suo possesso ancorché non al deliberato scopo di impedirne la verifica ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative ecc.) e, quindi, per colpa." (Cassazione sentenze nn. 7269/2009, 21968/2009, 21770/2009 e 22765/2009).
La giurisprudenza ha sempre ribadito la preclusione probatoria della documentazione non prodotta in sede di verifica (cfr. sentenza Cassazione n. 11228/2015), cui dovrebbe conseguire la nullità della sentenza sul punto e la legittimità del recupero operato, a nulla valendo la tardiva produzione effettuata in “limine litis" a fronte del chiaro dettato normativo che sanziona il comportamento dei contribuenti che non rispettano elementari obblighi fiscali posti a base del sistema tributario e non giustificano il proprio operato con valide e inattaccabili motivazioni. (Suprema Corte ordinanza n. 5705/2022). In tema di accertamento fiscale, l'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dagli artt. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, essendo necessario che l'Ufficio fissi un termine minimo per l'adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo il contribuente delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall'inottemperanza alle stesse senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull'Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l'introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare - ai sensi degli artt. 6 e 10 st. contr. -
l'azione dell'ufficio. (Sez. 5^, Ordinanza n. 26646 del 24/11/2020, Rv. 659943-01).
Ciò premesso è assolutamente certo che la Corte ha utilizzato una documentazione contabile che non poteva utilizzare e la Suprema Corte di Cassazione ritiene ammissibile l'accertamento, a titolo di utili non distribuiti e quindi come redditi di capitale, degli importi accertati in capo alle società di capitali a ristretta base proprietaria. Infatti, in presenza di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti: operazione logica questa che non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci. Deve altresì presumersi che gli utili non contabilizzati vengano distribuiti nello stesso periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti posto che gli utili extra bilancio attengono alla patologia della gestione societaria e quindi non possono essere trattati secondo le regole che attengono alla gestione fisiologica" (cfr. ex multis Cass. n. 9519/2009; Cass. n. 18640/2008; Cass. n.
21415 del 11.10.2007; Cass. Civ., sez. trib., 10982 del 14.05.2007, Cass. 6917 del 16.03.2007).
Infine, nella fattispecie in questione, si ravvisano tutti i presupposti per poter procedere ad un legittimo accertamento a carico dei soci:
accertamento di maggiori ricavi nei confronti della Società_1 S.R.L.;
base sociale ristretta, costituita da n. 3 soci;
potere di controllo dell'attività gestionale in capo ai soci, che in una società a ristretta base azionaria, caratterizzata da rapporti societari stretti, si instaura per il solo fatto di essere socio e di potere in tale qualità partecipare alle assemblee (avendo in tal modo contezza delle scelte economiche portate avanti dall'impresa).
In conclusione, alla luce delle sovraesposte considerazioni La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado, conferma l'avviso di accertamento TY301M104280/2018 Irpef altro 2015 ex art 39 co 2 lett. D dpr 600/73.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e rigetta l'appello incidentale della contribuente. Conferma l'avviso di accertamento TY301M104280/2018 Irpef altro 2015.
Condanna la soccombente contribuente al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PULEO STEFANO, TO
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 812/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1422/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 17/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301M104280-2018 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'ufficio si riporta ai motivi di appello. Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Palermo propone appello avverso la sentenza n. 1422 2023
CTP Palermo del 23 giugno 2023 depositata il 17 luglio 2023 che ha parzialmente rettificato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente a seguito di controllo effettuato alla società
Società 1 SRL di cui la ricorrente è socia nella misura del 33,33%.
Il contenzioso trae origine dall' avviso di accertamento TY301M104280/2018 Irpef altro 2015. (valore della lite €. 14.094,00).
L'Agenzia delle Entrate con ricorso in appello del 16 febbraio 2024 contesta la sentenza a causa della revisione parziale dell'avviso di accertamento della contribuente dovuto ad una rettifica parziale del reddito societario della Società 1 SRL di cui la ricorrente è socia.
Con delle controdeduzioni ed appello incidentale del 12 aprile 2024 la contribuente chiede la riforma della sentenza per violazione dell'art 39 e 41bis dpr 600/73 ed errata applicazione dell'art 47 del tuir 917/86.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato e va accolto. L'appello incidentale della contribuente va rigettato.
L'avviso di accertamento appare motivato tenuto conto che la contabilità risulta inattendibile, si è proceduto con il metodo del calcolo induttivo. Art 39 co 2 dpr 600/73.
Nello specifico l'avviso di accertamento emesso nei confronti della suddetta società, esercente l'attività di agenti e rappresentanti di orologi e preziosi, scaturisce da un controllo all'esito del quale è stata rilevata l'omessa presentazione delle dichiarazioni Iva, Modello Unico e Irap per l'anno d'imposta 2015, con conseguente legittimo accertamento induttivo.
Per gli anni 2013, 2014 e 2016 la società ha presentato le dichiarazioni con i quadri a zero, mentre per il 2012 è stata riscontrata l'infedele dichiarazione dei ricavi accertata con atto divenuto definitivo per mancata opposizione.
In particolare, nel corso del contraddittorio preventivo con la società, questa produceva un prospetto relativo al bilancio 2015, mai depositato in Camera di Commercio, in cui indicava ricavi per euro
335.819,00 più ulteriori euro 7.015,00, il libro giornale, il registro Iva acquisti e la liquidazione annuale Iva.
Pertanto, rilevato l'omessa presentazione di tutte le dichiarazioni d'imposta e la palese insufficienza ed inattendibilità della documentazione prodotta, l'ufficio legittimamente applicava ai ricavi, ai sensi dell'art. 39 comma 2 e 41 bis del DPR 600/1973, un coefficiente di redditività del 62% come stabilito dalla Legge
190/2014, determinando un reddito d'impresa di euro 273.985,00. Il Collegio di prime cure ha deciso, senza entrare nel merito, limitandosi ad annullare parzialmente l'avviso di accertamento emesso in capo alla socia Resistente_1 a seguito della sentenza della CGT primo grado Palermo n. 158/03/2023, depositata il 25 gennaio 2023, che ha parzialmente annullato l'avviso di accertamento della partecipata Società 1 SRL. Il giudice ha rideterminato il reddito d'impresa riconoscendo dei costi sulla base di documentazione non prodotta nel contraddittorio preventivo svoltosi con l'ufficio. Considerato che la documentazione contabile non è stata prodotta in sede di contraddittorio con l'ufficio, ma invece è stata prodotta in sede di giudizio, dando quindi l'opportunità di ricostruire la documentazione necessaria, legittimamente l'ufficio in aderenza a quanto previsto dall'art. 41 del DPR 600/1973 ha determinato il reddito d'impresa, sulla base dei dati e delle notizie raccolti, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle eventuali scritture contabili del contribuente.
Il punto è che tale documentazione, non prodotta in sede di contraddittorio, in applicazione dell'art. 32 comma
4 del DPR 600/1973, non poteva essere utilizzata in favore del ricorrente in questa sede contenziosa come fatto dal giudice di prime cure.
In particolare, la ricorrente ha prodotto un prospetto relativo al bilancio 2015 (mai depositato in Camera di
Commercio, l'ultimo depositato risale al 2007), in cui vengono indicati ricavi per euro 335.819,00 più ulteriori euro 7.015,00. Dati questi che riscontrati con quanto comunicato dai clienti forniscono elementi rivelanti un ammontare di ricavi superiore a quanto indicato.
Riguardo ai costi del personale ha presentato il Modello 770 con quadri non compilati, ossia senza indicare alcun dato.
In sostanza, l'ufficio com'era nelle sue facoltà previste dal richiamato art. 41 del DPR 600/1973 ha ritenuto legittimamente di procedere con metodologia induttiva, tenuto conto dell'omessa presentazione delle dichiarazioni e dell'inattendibilità della documentazione prodotta, applicando la percentuale di redditività ai ricavi come previsto dalla legge 190/2014, non sussistendo alcun obbligo di verificare la contabilità né di riconoscere costi in via analitica.
Si evidenzia come nessuna giustificazione è stata fornita con conseguente inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta, stante che non è in contestazione l'omessa informativa, come detto, contenuta nell'invito regolarmente notificato circa la necessità di produrre tutta la documentazione di cui era in possesso, pena l'inutilizzabilità della stessa se fornita successivamente alla fase di controllo.
Sul punto la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il divieto di utilizzare documenti, scatti, non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione doloso) dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all'ispezione i documenti in suo possesso ancorché non al deliberato scopo di impedirne la verifica ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative ecc.) e, quindi, per colpa." (Cassazione sentenze nn. 7269/2009, 21968/2009, 21770/2009 e 22765/2009).
La giurisprudenza ha sempre ribadito la preclusione probatoria della documentazione non prodotta in sede di verifica (cfr. sentenza Cassazione n. 11228/2015), cui dovrebbe conseguire la nullità della sentenza sul punto e la legittimità del recupero operato, a nulla valendo la tardiva produzione effettuata in “limine litis" a fronte del chiaro dettato normativo che sanziona il comportamento dei contribuenti che non rispettano elementari obblighi fiscali posti a base del sistema tributario e non giustificano il proprio operato con valide e inattaccabili motivazioni. (Suprema Corte ordinanza n. 5705/2022). In tema di accertamento fiscale, l'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dagli artt. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, essendo necessario che l'Ufficio fissi un termine minimo per l'adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo il contribuente delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall'inottemperanza alle stesse senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull'Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l'introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare - ai sensi degli artt. 6 e 10 st. contr. -
l'azione dell'ufficio. (Sez. 5^, Ordinanza n. 26646 del 24/11/2020, Rv. 659943-01).
Ciò premesso è assolutamente certo che la Corte ha utilizzato una documentazione contabile che non poteva utilizzare e la Suprema Corte di Cassazione ritiene ammissibile l'accertamento, a titolo di utili non distribuiti e quindi come redditi di capitale, degli importi accertati in capo alle società di capitali a ristretta base proprietaria. Infatti, in presenza di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti: operazione logica questa che non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci. Deve altresì presumersi che gli utili non contabilizzati vengano distribuiti nello stesso periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti posto che gli utili extra bilancio attengono alla patologia della gestione societaria e quindi non possono essere trattati secondo le regole che attengono alla gestione fisiologica" (cfr. ex multis Cass. n. 9519/2009; Cass. n. 18640/2008; Cass. n.
21415 del 11.10.2007; Cass. Civ., sez. trib., 10982 del 14.05.2007, Cass. 6917 del 16.03.2007).
Infine, nella fattispecie in questione, si ravvisano tutti i presupposti per poter procedere ad un legittimo accertamento a carico dei soci:
accertamento di maggiori ricavi nei confronti della Società_1 S.R.L.;
base sociale ristretta, costituita da n. 3 soci;
potere di controllo dell'attività gestionale in capo ai soci, che in una società a ristretta base azionaria, caratterizzata da rapporti societari stretti, si instaura per il solo fatto di essere socio e di potere in tale qualità partecipare alle assemblee (avendo in tal modo contezza delle scelte economiche portate avanti dall'impresa).
In conclusione, alla luce delle sovraesposte considerazioni La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado, conferma l'avviso di accertamento TY301M104280/2018 Irpef altro 2015 ex art 39 co 2 lett. D dpr 600/73.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e rigetta l'appello incidentale della contribuente. Conferma l'avviso di accertamento TY301M104280/2018 Irpef altro 2015.
Condanna la soccombente contribuente al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.