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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/11/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1990 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
AN TE di RI, Via Sparagonà n 196, c.f. CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in atti, dall'avv.
GI ON (c.f. pec: CodiceFiscale_2
Fax: 0942.744126) ed elettivamente domiciliato Email_1
presso il suo studio in Roccalumera (ME), Via Umberto I n° 644; PARTE
RICORRENTE
E nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
TE di RI (Me), Via Savoca n 17 c.f. CodiceFiscale_3
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 23.05.2025, chiedeva la pronuncia di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
AN TE di RI in data 2 luglio 2016 con come da Controparte_1
atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di AN
TE di RI al n. 5 parte 2 serie A anno 2016. Esponeva che l'unione, dalla quale non erano nati figli, era stata oggetto di separazione giudiziale avviata con ricorso del 17 ottobre 2019, successivamente trasformata in consensuale su istanza congiunta delle parti in data 10 marzo 2022.
Rilevava che il Tribunale di Messina aveva omologato l'accordo di separazione consensuale, con decreto n. 9228/2022 del 23 maggio 2022, ed in detto accordo le parti avevano regolamentato ogni aspetto economico e patrimoniale, rinunciando reciprocamente alla corresponsione di assegni.
Rilevava che, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e risultando decorso il termine previsto dalla legge, egli aveva domandato lo scioglimento del matrimonio (rectius la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) ai sensi della normativa vigente.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero in data 07.06.2025.
All'udienza del 13.11.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza della resistente, ritualmente citata e non comparsa. In tale sede il ricorrente ribadiva che era impossibile ricostituire l'unità familiare. Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia della resistente, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e
2 disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione o con il deposito del decreto di omologazione degli accordi di separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale il
Giudice, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto del 23.05.2022 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, in data 02.03.2020, alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal
3 senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AN TE di RI (ME) in data 2 luglio 2016 con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di AN TE di RI al n. 5 parte 2 serie A anno 2016.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre la resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, sentito il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1990/2025 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AN TE di RI (ME) in data 2 luglio
2016 con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di AN TE di RI al n. 5 parte 2 serie A anno 2016 tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN TE dui RI (ME) Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/11/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1990 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
AN TE di RI, Via Sparagonà n 196, c.f. CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in atti, dall'avv.
GI ON (c.f. pec: CodiceFiscale_2
Fax: 0942.744126) ed elettivamente domiciliato Email_1
presso il suo studio in Roccalumera (ME), Via Umberto I n° 644; PARTE
RICORRENTE
E nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
TE di RI (Me), Via Savoca n 17 c.f. CodiceFiscale_3
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 23.05.2025, chiedeva la pronuncia di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
AN TE di RI in data 2 luglio 2016 con come da Controparte_1
atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di AN
TE di RI al n. 5 parte 2 serie A anno 2016. Esponeva che l'unione, dalla quale non erano nati figli, era stata oggetto di separazione giudiziale avviata con ricorso del 17 ottobre 2019, successivamente trasformata in consensuale su istanza congiunta delle parti in data 10 marzo 2022.
Rilevava che il Tribunale di Messina aveva omologato l'accordo di separazione consensuale, con decreto n. 9228/2022 del 23 maggio 2022, ed in detto accordo le parti avevano regolamentato ogni aspetto economico e patrimoniale, rinunciando reciprocamente alla corresponsione di assegni.
Rilevava che, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e risultando decorso il termine previsto dalla legge, egli aveva domandato lo scioglimento del matrimonio (rectius la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) ai sensi della normativa vigente.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero in data 07.06.2025.
All'udienza del 13.11.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza della resistente, ritualmente citata e non comparsa. In tale sede il ricorrente ribadiva che era impossibile ricostituire l'unità familiare. Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia della resistente, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e
2 disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione o con il deposito del decreto di omologazione degli accordi di separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale il
Giudice, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto del 23.05.2022 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, in data 02.03.2020, alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal
3 senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AN TE di RI (ME) in data 2 luglio 2016 con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di AN TE di RI al n. 5 parte 2 serie A anno 2016.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre la resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, sentito il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1990/2025 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AN TE di RI (ME) in data 2 luglio
2016 con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di AN TE di RI al n. 5 parte 2 serie A anno 2016 tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN TE dui RI (ME) Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/11/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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