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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6642 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4950/2023
TRA
(C.F.-P.IVA n. ) con sede in Firenze, via Jacopo da Parte_1 P.IVA_1
Diacceto n.48, in persona del suo amministratore delegato, , rappresentata e Parte_2 difesa, come da procura generale alle liti per atto autenticato dal notaio di Persona_1
Firenze in data 4.12.2014, rep. 83393, allegato all'atto di appello, dall'avv. Francesco Gambi
(C.F. ), nonché, come da procura generale alle liti per atto CodiceFiscale_1 autenticato dal notaio di Firenze in data 5.3.2018, rep. 86808, allegato all'atto Persona_1 di appello, dall'avv. Massimo Ausiello (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Schipa, n. 59;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_3 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio, dall'avv. UN IO (C.F. ), e con lui elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato in Napoli, alla via E.A. Mario, n.15;
APPELLATO
NONCHE'
1 Avv. UN Colucci
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n.
8261/2023, pronunciata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza dell'8.9.2023
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 11.3.2019, all'esito della dichiarazione di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Napoli in favore del Tribunale di Napoli,
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Controparte_1 per chiedere di: Parte_1
1) Accertare la violazione dell'art. 3 del Dlgs 25.09.1999 n. 374 in combinato disposto dell'art.
2 del regolamento attuativo emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze con decreto del 13.12.2001, n. 485 da parte della nel non aver collocato il Parte_1 contratto di finanziamento n. 10062119425732 attraverso soggetti abilitati per legge all'attività finanziaria;
2) Accertare la violazione di quanto previsto dal Titolo VI, Capo I, del D. Lgs. 385/93, da parte della per non aver inserito nel contratto di finanziamento n. n. Parte_1
10062119425732 gli elementi essenziali previsti per legge;
3) Accertare la violazione dell'art. 1346 c.c. da parte della per l'assoluta Parte_1 indeterminatezza dell'oggetto relativamente al contratto n. n. 10062119425732
4) Dichiarare ai sensi dell'art. 1418 c.c. la nullità del contratto di finanziamento n. n.
10062119425732 sottoscritto dal sig. ; Controparte_1
5) Per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. la in persona Parte_1 del proprio legale rapp.t. pt. Alla restituzione in favore del sig. Controparte_1 di tutti gli interessi corrisposti illegittimamente sul contratto n. 10022985490137 e n.
10062119425732 pari ad € 1.236.21;
6) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio la che resisteva alle domande, di cui Parte_1 chiedeva il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, la causa era decisa con sentenza n. 8261/2013, pronunciata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza dell'8.9.2023, che così statuiva:
2 “accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna , in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 1.236.21, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al sodisfo;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 1.250,00 per compenso, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione”.
Il giudice di prime cure fondava la sua decisione sui seguenti passaggi motivazionali:
- il medesimo documento contrattuale, su cui l'attore fondava le sue domande, aveva ad oggetto e disciplinava un duplice contratto: un finanziamento a termine di € 699,00 per l'acquisto di prodotti informatici, da restituire in 18 rate mensili di € 41,55 ciascuna, con TAN 00,00 e
TAEG 09,01%; nonché l'apertura di una “linea di credito revolving”, per l'importo massimo di
€ 1.600,00, rimborsabili con pagamento in rate mensili da € 24,00 ciascuna, con TAN 16,68% e
TAEG 18,01%;
- il contratto di finanziamento a termine di € 699,00 era rispettoso dei requisiti di validità prescritti dal TUB, in quanto conteneva la specifica disciplina economica da applicare (importo finanziato, rate mensili da corrispondere, TAN e TAEG);
- il contratto relativo alla “linea di credito carta revolving”, invece, era nullo perché non rispettava l'obbligo della forma scritta previsto dall'art. 117 TUB, con conseguenze restitutorie, ex art. 2033 c.c., quanto agli interessi pagati dall'attore, pari a € 1.236,21;
- in più, il predetto contratto di concessione “di linea di credito carta revolving” era nullo anche perché l'operazione contrattuale in esso disciplinata era stata effettuata all'interno di un esercizio commerciale (rivenditore Tufano srl, sede di Casoria-NA), in assenza di un intermediario finanziario abilitato, in violazione del disposto dell'art. 3 del d. lgs. 374/1999 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al D.M. 13.12.2001, n. 485, che stabiliscono che per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, non essendo abilitati i titolari di attività commerciale a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi da quelli per il finanziamento dei propri beni, con la precisazione che detta prescrizione può essere derogata solo per la promozione e conclusone, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli intermediati finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando essi un credito
3 finalizzato.
B. Il giudizio di appello
Avverso la sentenza di primo grado depositata in data 8.9.2023, ha proposto tempestivo appello la con atto di citazione notificato in data 13.11.2023 a Parte_1 [...]
presso il procuratore costituito, avv. UN IO, nonché all'avv. Controparte_1
UN IO, in proprio, quale procuratore antistatario, in relazione alla sola domanda di ripetizione delle spese legali a lui pagate in esecuzione della sentenza impugnata.
L'appellante ha chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata, di rigettare le domande proposte dall'appellato , con condanna di quest'ultimo alla Controparte_1 restituzione della somma di € 1.236,21, oltre interessi dal versamento al saldo, nonché condanna del medesimo appellato e/o dell'avv. UN IO, Controparte_1 quale procuratore antistatario, a restituire la somma di € 1.661,40, oltre interessi dal pagamento al saldo, pagata a titolo di spese processuali;
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito , che ha resistito Controparte_1 all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Non si è, invece, costituito in giudizio l'avv. UN IO, citato in proprio, quale procuratore antistatario dell'appellato , e, pertanto, se ne deve Controparte_1 dichiarare la contumacia.
All'udienza collegiale di trattazione del 20.03.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 10.12.2025, con termine per note conclusionali fino a 25 giorni prima dell'udienza fissata;
alla predetta udienza del 10.12.2015, all'esito della discussione, la causa è stata riservata in decisione.
C. Esame dei motivi di appello
C.1. Con il primo motivo di gravame – rubricato Omessa, insufficiente ed errata pronuncia sull'esistenza di un contratto vincolante tra le parti – l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui dichiarava la nullità del contratto di apertura di linea di credito revolving per difetto di forma scritta di cui all'art. 117 TUB.
L'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il contratto del
22.5.2008 conteneva solo l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving e non anche un contratto di finanziamento a termine;
ciò che il Tribunale aveva
4 erroneamente qualificato come contratto di finanziamento a termine costituiva il primo utilizzo della linea di credito concessa al e destinato all'acquisto di un prodotto informatico. CP_1
Pertanto, il predetto contratto non presentava nessun profilo di nullità, ex art. 117 TUB, in quanto conteneva l'indicazione dell'importo massimo mensile autorizzato pari a € 1.600,00; dell'importo minimo della rata mensile, pari a € 24,00 (che sarebbe variato in base all'esposizione debitoria del cliente); del TAN pari al 16,68% e del TAEG pari al 18,01%.
C.2. Con il secondo motivo di appello – rubricato Errata interpretazione del D. Lgs 374/1999 –
l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui dichiarava la nullità del contratto di apertura di linea di credito mediante carta revolving per violazione degli art. 3 D.
Lgs. 374/1999 e 3 Regolamento di cui al DM 13.12.2001, n. 485, in quanto detto contratto, che non integrava un credito finalizzato, veniva stipulato all'interno di un esercizio commerciale e in assenza di un intermediario finanziario abilitato.
L'appellante, di contro, ha dedotto che il , odierno appellato, aveva aperto una linea CP_1 di credito utilizzabile mediante carta di credito e che tale attività, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), D. Lgs 374/1999 (rectius: art. 2, comma 2, DM 485/2001), non integra l'esercizio dell'attività di agenzia in attività finanziaria, per cui non occorre che il soggetto che la svolge sia un agente in attività finanziaria, ovvero un soggetto iscritto nell'apposito albo istituito presso l'UIC.
C.3. Con il terzo ed il quarto motivo di appello, l'appellante ha chiesto, in conseguenza dell'auspicato accoglimento dei primi due motivi di appello, di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui essa era stata condannata a restituire, ex art. 2033 c.c., all'appellato
[...]
la somma di € 1.236,21, corrisposta a titolo di interessi legali, nonché nella parte in cui CP_1 era stata condannata a pagare le spese processuali con distrazione in favore dell'avv. UN
IO, quale procuratore antistatario, che, in quanto tale era legittimato passivo nel presente grado di giudizio, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata.
C.4. In virtù del principio della c.d. “ragione più liquida”, viene prioritariamente esaminato il secondo motivo di appello, con cui la ha contestato la motivazione con cui il Parte_1 primo giudice dichiarava la nullità del contratto di apertura con carta revolving per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, in particolare degli art. 3
D. Lgs 374 del 1999 e 2 D.M. 13.12.2001, n. 485.
Detto motivo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
5 La Corte di Cassazione è intervenuta di recente nella materia de qua, in sede di rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte di Appello di Firenze, che ha sottoposto alla Corte di
Cassazione, ex art. 363 bis c.p.c., la seguente questione di diritto: “se nella vigenza del D. Lgs.
n. 374/1999 e del DM 13.12.2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, era o meno consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'UIC ex art. 3 D. Lgs. 374/1999 e se, in ipotesi, un tale contratto, pur in difetto di una espressa previsione, debba ritenersi nullo ex art. 1418 comma primo c.c.”.
La Corte di Cassazione nella menzionata sentenza del 13.5.2025, n. 12838, ha, innanzitutto, esaminato le norme di riferimento, che sono l'art. 3 D. Lgs. 25.9.1999, n. 374, e l'art. 2 DM
13.12.2001, n. 485.
L'art. 3 D. Lgs. n. 374 del 1999, applicabile al caso in esame ratione temporis (il contratto dedotto nel presente giudizio è stato stipulato nel 2008), dispone che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' (primo comma), rinviando a un regolamento del Ministro del CP_2 tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentito l' per CP_2
l'indicazione del contenuto dell'attività indicata al comma 1, l'individuazione delle condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, la previsione delle circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico e la disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero (secondo comma).
L'attività finanziaria presa in esame dalla norma è indicata, in virtù dell'espresso richiamo operato all'art. 1, primo comma, lett. n) del medesimo decreto legislativo, in quella di cui all'art. 106 TUB, ossia – secondo la formulazione della disposizione all'epoca vigente, precedente alle modifiche operate con il d.lgs. n. 141 del 2010 – nell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi.
Il regolamento attuativo, emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001, n. 485 («Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria»), prevede, all'art. 2, che «1.
Ai fini del decreto legislativo [n. 374 del 1999] e del presente regolamento, esercita nei
6 confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. 2.
Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari».
Va precisato che l'art. 3 del D. Lgs, 374/1999 è stato abrogato dal D. Lgs. 141/2010, art. 28, comma 1, lett. a), che ha disposto che ogni riferimento all'elenco degli agenti previsto dall'art. 3 del D. Lgs 374/1999 si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128 quater, 128 sexies del D. Lgs. 385/1993 (TUB).
La Corte di Cassazione ha dato atto, poi, dell'esistenza del contrastante orientamento giurisprudenziale in materia che aveva indotto la Corte di Appello di Firenze a chiedere il rinvio pregiudiziale: secondo un primo orientamento, la promozione ed il rilascio di carta di credito revolving a tempo indeterminato, nel vigore del D. Lgs. n. 374 del 1999, non sono consentiti ai fornitori di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco e la violazione delle disposizioni imperative determina la nullità ex art. 1418, comma 1, c.c. del contratto così concluso, in ragione della rilevanza pubblicistica dei requisiti soggettivi richiesti a tutela del mercato bancario e finanziario, nonché della loro incidenza sulla struttura della fattispecie negoziale;
secondo un altro orientamento, invece, i contratti di concessione di credito tramite carte revolving, promossi e conclusi dai fornitori di beni e servizi, non sarebbero nulli, sia perché il D. Lgs. n. 374 del 1999 non è diretto ad introdurre una specifica tutela in favore del cliente, ma a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, sia perché si tratterebbe di attività riconducibile alla distribuzione di carte di pagamento (art. 2, comma 2, D.M. 485/2001), e, in quanto tale, non richiedente l'iscrizione Con nell'albo istituito presso l' se non a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, che ha modificato sul punto la disciplina, escludendo espressamente la distribuzione di carte di pagamento dalle attività oggetto della deroga di cui all'art. 2, comma 2, D.M. 485/2001.
La Corte di Cassazione, dopo aver illustrato i due contrastanti orientamenti giurisprudenziali, ha ritenuto condivisibile il primo orientamento e ha argomentato che la normativa richiamata
7 riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria – per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione dei contratti di finanziamento – ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' la deroga ivi CP_2 prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori e beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari
(c.d. credito finalizzato). L'attività di promozione e conclusione di contratti di credito c.d. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può, quindi, essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da Con quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di siffatta attività di agenzia.
La Corte ha evidenziato che il secondo, non condivisibile, orientamento giurisprudenziale, poggia sull'assunto che la carta di credito revolving costituisca una carta di pagamento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, DM 485/2001, ma ha ritenuto siffatto assunto non corretto in quanto la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di pagamento che le è propria e che conforma la sua relativa disciplina negoziale.
Infine, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la violazione della richiamata normativa di settore ha carattere imperativo ed, in quanto tale, determina la nullità del contratto di apertura di credito con carta revolving concluso in violazione della stessa.
La Corte di Cassazione, quindi, ha concluso formulando i seguenti principi: “Nella vigenza del
d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; CP_2 nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con
l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l ex art. 3, d.lgs. n. CP_2
374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.” (cass. civ., 13.5.2025, n.
8 12838).
Sulla base dei principi sopra indicati, dai quali non ricorrono ragioni per discostarsi, il secondo motivo di appello deve essere rigettato, e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava la nullità del contratto di apertura di linea di credito con carta revolving, perché promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni convenzionato con l'intermediario finanziario, ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' in CP_2 violazione degli artt. 3 D. Lgs. 374/1999 e 2 D.M. 485/2001, nonché, conseguentemente, nella parte in cui condannava l'odierna appellante a restituire all'appellato la somma da CP_1 questi pagata a titolo di interessi.
Il rigetto del secondo motivo di appello rende ultroneo l'esame del primo motivo, in quanto, anche ove quest'ultimo fosse accolto, resterebbe ferma una delle due motivazioni su cui si fonda la pronuncia di nullità del contratto di apertura di credito con carta revolving, con l'obbligo dell'odierna appellante di restituire le somme percepite a titolo di interessi.
La conferma della sentenza impugnata preclude ogni richiesta di ripetizione delle somme pagate in esecuzione della stessa anche a titolo di spese processuali.
D. Le spese del giudizio di appello
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., nei confronti dell'appellato e sono liquidate nella misura indicata CP_1 in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod, utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 1.101,01 e € 5.200,00, in base al valore della causa di appello, ed applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata nessuna attività processuale, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di appello tra l'appellante e l'avv. UN IO, citato in proprio, quale procuratore antistatario dell'appellato
[...]
, in relazione alla domanda di ripetizione delle spese processuali a lui corrisposte in CP_1 esecuzione della sentenza impugnata, sia perché rimasto contumace, sia perché, in ogni caso, pur avendo l'appellante facoltà di citare nel giudizio di appello il procuratore antistatario della controparte per ottenere la restituzione di quanto versatogli a titolo di spese in esecuzione della sentenza impugnata, in caso di riforma della stessa, detto procuratore antistatario non assume la qualità di parte in senso tecnico e, quindi, non può considerarsi tecnicamente né soccombente né vittorioso in ragione, rispettivamente, del rigetto o dell'accoglimento delle pretese del suo assistito (cass. civ., 24.2.2022, n. 6225).
9 In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e dell'avv. UN IO, quale procuratore antistatario, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n. 8261/2023, depositata in data 8.9.2023, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell'avv. UN IO;
2. Rigetta l'appello;
3. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Controparte_1
, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 2.419,00 per
[...] compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. UN
IO;
4. Nulla per le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellato avv. UN
IO;
5. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, Pt_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 10.12.2025.
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Michele Caccese
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4950/2023
TRA
(C.F.-P.IVA n. ) con sede in Firenze, via Jacopo da Parte_1 P.IVA_1
Diacceto n.48, in persona del suo amministratore delegato, , rappresentata e Parte_2 difesa, come da procura generale alle liti per atto autenticato dal notaio di Persona_1
Firenze in data 4.12.2014, rep. 83393, allegato all'atto di appello, dall'avv. Francesco Gambi
(C.F. ), nonché, come da procura generale alle liti per atto CodiceFiscale_1 autenticato dal notaio di Firenze in data 5.3.2018, rep. 86808, allegato all'atto Persona_1 di appello, dall'avv. Massimo Ausiello (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Schipa, n. 59;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_3 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio, dall'avv. UN IO (C.F. ), e con lui elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato in Napoli, alla via E.A. Mario, n.15;
APPELLATO
NONCHE'
1 Avv. UN Colucci
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n.
8261/2023, pronunciata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza dell'8.9.2023
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 11.3.2019, all'esito della dichiarazione di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Napoli in favore del Tribunale di Napoli,
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Controparte_1 per chiedere di: Parte_1
1) Accertare la violazione dell'art. 3 del Dlgs 25.09.1999 n. 374 in combinato disposto dell'art.
2 del regolamento attuativo emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze con decreto del 13.12.2001, n. 485 da parte della nel non aver collocato il Parte_1 contratto di finanziamento n. 10062119425732 attraverso soggetti abilitati per legge all'attività finanziaria;
2) Accertare la violazione di quanto previsto dal Titolo VI, Capo I, del D. Lgs. 385/93, da parte della per non aver inserito nel contratto di finanziamento n. n. Parte_1
10062119425732 gli elementi essenziali previsti per legge;
3) Accertare la violazione dell'art. 1346 c.c. da parte della per l'assoluta Parte_1 indeterminatezza dell'oggetto relativamente al contratto n. n. 10062119425732
4) Dichiarare ai sensi dell'art. 1418 c.c. la nullità del contratto di finanziamento n. n.
10062119425732 sottoscritto dal sig. ; Controparte_1
5) Per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. la in persona Parte_1 del proprio legale rapp.t. pt. Alla restituzione in favore del sig. Controparte_1 di tutti gli interessi corrisposti illegittimamente sul contratto n. 10022985490137 e n.
10062119425732 pari ad € 1.236.21;
6) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio la che resisteva alle domande, di cui Parte_1 chiedeva il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, la causa era decisa con sentenza n. 8261/2013, pronunciata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza dell'8.9.2023, che così statuiva:
2 “accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna , in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 1.236.21, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al sodisfo;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 1.250,00 per compenso, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione”.
Il giudice di prime cure fondava la sua decisione sui seguenti passaggi motivazionali:
- il medesimo documento contrattuale, su cui l'attore fondava le sue domande, aveva ad oggetto e disciplinava un duplice contratto: un finanziamento a termine di € 699,00 per l'acquisto di prodotti informatici, da restituire in 18 rate mensili di € 41,55 ciascuna, con TAN 00,00 e
TAEG 09,01%; nonché l'apertura di una “linea di credito revolving”, per l'importo massimo di
€ 1.600,00, rimborsabili con pagamento in rate mensili da € 24,00 ciascuna, con TAN 16,68% e
TAEG 18,01%;
- il contratto di finanziamento a termine di € 699,00 era rispettoso dei requisiti di validità prescritti dal TUB, in quanto conteneva la specifica disciplina economica da applicare (importo finanziato, rate mensili da corrispondere, TAN e TAEG);
- il contratto relativo alla “linea di credito carta revolving”, invece, era nullo perché non rispettava l'obbligo della forma scritta previsto dall'art. 117 TUB, con conseguenze restitutorie, ex art. 2033 c.c., quanto agli interessi pagati dall'attore, pari a € 1.236,21;
- in più, il predetto contratto di concessione “di linea di credito carta revolving” era nullo anche perché l'operazione contrattuale in esso disciplinata era stata effettuata all'interno di un esercizio commerciale (rivenditore Tufano srl, sede di Casoria-NA), in assenza di un intermediario finanziario abilitato, in violazione del disposto dell'art. 3 del d. lgs. 374/1999 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al D.M. 13.12.2001, n. 485, che stabiliscono che per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, non essendo abilitati i titolari di attività commerciale a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi da quelli per il finanziamento dei propri beni, con la precisazione che detta prescrizione può essere derogata solo per la promozione e conclusone, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli intermediati finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando essi un credito
3 finalizzato.
B. Il giudizio di appello
Avverso la sentenza di primo grado depositata in data 8.9.2023, ha proposto tempestivo appello la con atto di citazione notificato in data 13.11.2023 a Parte_1 [...]
presso il procuratore costituito, avv. UN IO, nonché all'avv. Controparte_1
UN IO, in proprio, quale procuratore antistatario, in relazione alla sola domanda di ripetizione delle spese legali a lui pagate in esecuzione della sentenza impugnata.
L'appellante ha chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata, di rigettare le domande proposte dall'appellato , con condanna di quest'ultimo alla Controparte_1 restituzione della somma di € 1.236,21, oltre interessi dal versamento al saldo, nonché condanna del medesimo appellato e/o dell'avv. UN IO, Controparte_1 quale procuratore antistatario, a restituire la somma di € 1.661,40, oltre interessi dal pagamento al saldo, pagata a titolo di spese processuali;
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito , che ha resistito Controparte_1 all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Non si è, invece, costituito in giudizio l'avv. UN IO, citato in proprio, quale procuratore antistatario dell'appellato , e, pertanto, se ne deve Controparte_1 dichiarare la contumacia.
All'udienza collegiale di trattazione del 20.03.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 10.12.2025, con termine per note conclusionali fino a 25 giorni prima dell'udienza fissata;
alla predetta udienza del 10.12.2015, all'esito della discussione, la causa è stata riservata in decisione.
C. Esame dei motivi di appello
C.1. Con il primo motivo di gravame – rubricato Omessa, insufficiente ed errata pronuncia sull'esistenza di un contratto vincolante tra le parti – l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui dichiarava la nullità del contratto di apertura di linea di credito revolving per difetto di forma scritta di cui all'art. 117 TUB.
L'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il contratto del
22.5.2008 conteneva solo l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving e non anche un contratto di finanziamento a termine;
ciò che il Tribunale aveva
4 erroneamente qualificato come contratto di finanziamento a termine costituiva il primo utilizzo della linea di credito concessa al e destinato all'acquisto di un prodotto informatico. CP_1
Pertanto, il predetto contratto non presentava nessun profilo di nullità, ex art. 117 TUB, in quanto conteneva l'indicazione dell'importo massimo mensile autorizzato pari a € 1.600,00; dell'importo minimo della rata mensile, pari a € 24,00 (che sarebbe variato in base all'esposizione debitoria del cliente); del TAN pari al 16,68% e del TAEG pari al 18,01%.
C.2. Con il secondo motivo di appello – rubricato Errata interpretazione del D. Lgs 374/1999 –
l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui dichiarava la nullità del contratto di apertura di linea di credito mediante carta revolving per violazione degli art. 3 D.
Lgs. 374/1999 e 3 Regolamento di cui al DM 13.12.2001, n. 485, in quanto detto contratto, che non integrava un credito finalizzato, veniva stipulato all'interno di un esercizio commerciale e in assenza di un intermediario finanziario abilitato.
L'appellante, di contro, ha dedotto che il , odierno appellato, aveva aperto una linea CP_1 di credito utilizzabile mediante carta di credito e che tale attività, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), D. Lgs 374/1999 (rectius: art. 2, comma 2, DM 485/2001), non integra l'esercizio dell'attività di agenzia in attività finanziaria, per cui non occorre che il soggetto che la svolge sia un agente in attività finanziaria, ovvero un soggetto iscritto nell'apposito albo istituito presso l'UIC.
C.3. Con il terzo ed il quarto motivo di appello, l'appellante ha chiesto, in conseguenza dell'auspicato accoglimento dei primi due motivi di appello, di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui essa era stata condannata a restituire, ex art. 2033 c.c., all'appellato
[...]
la somma di € 1.236,21, corrisposta a titolo di interessi legali, nonché nella parte in cui CP_1 era stata condannata a pagare le spese processuali con distrazione in favore dell'avv. UN
IO, quale procuratore antistatario, che, in quanto tale era legittimato passivo nel presente grado di giudizio, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata.
C.4. In virtù del principio della c.d. “ragione più liquida”, viene prioritariamente esaminato il secondo motivo di appello, con cui la ha contestato la motivazione con cui il Parte_1 primo giudice dichiarava la nullità del contratto di apertura con carta revolving per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, in particolare degli art. 3
D. Lgs 374 del 1999 e 2 D.M. 13.12.2001, n. 485.
Detto motivo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
5 La Corte di Cassazione è intervenuta di recente nella materia de qua, in sede di rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte di Appello di Firenze, che ha sottoposto alla Corte di
Cassazione, ex art. 363 bis c.p.c., la seguente questione di diritto: “se nella vigenza del D. Lgs.
n. 374/1999 e del DM 13.12.2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, era o meno consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'UIC ex art. 3 D. Lgs. 374/1999 e se, in ipotesi, un tale contratto, pur in difetto di una espressa previsione, debba ritenersi nullo ex art. 1418 comma primo c.c.”.
La Corte di Cassazione nella menzionata sentenza del 13.5.2025, n. 12838, ha, innanzitutto, esaminato le norme di riferimento, che sono l'art. 3 D. Lgs. 25.9.1999, n. 374, e l'art. 2 DM
13.12.2001, n. 485.
L'art. 3 D. Lgs. n. 374 del 1999, applicabile al caso in esame ratione temporis (il contratto dedotto nel presente giudizio è stato stipulato nel 2008), dispone che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' (primo comma), rinviando a un regolamento del Ministro del CP_2 tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentito l' per CP_2
l'indicazione del contenuto dell'attività indicata al comma 1, l'individuazione delle condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, la previsione delle circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico e la disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero (secondo comma).
L'attività finanziaria presa in esame dalla norma è indicata, in virtù dell'espresso richiamo operato all'art. 1, primo comma, lett. n) del medesimo decreto legislativo, in quella di cui all'art. 106 TUB, ossia – secondo la formulazione della disposizione all'epoca vigente, precedente alle modifiche operate con il d.lgs. n. 141 del 2010 – nell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi.
Il regolamento attuativo, emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001, n. 485 («Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria»), prevede, all'art. 2, che «1.
Ai fini del decreto legislativo [n. 374 del 1999] e del presente regolamento, esercita nei
6 confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. 2.
Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari».
Va precisato che l'art. 3 del D. Lgs, 374/1999 è stato abrogato dal D. Lgs. 141/2010, art. 28, comma 1, lett. a), che ha disposto che ogni riferimento all'elenco degli agenti previsto dall'art. 3 del D. Lgs 374/1999 si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128 quater, 128 sexies del D. Lgs. 385/1993 (TUB).
La Corte di Cassazione ha dato atto, poi, dell'esistenza del contrastante orientamento giurisprudenziale in materia che aveva indotto la Corte di Appello di Firenze a chiedere il rinvio pregiudiziale: secondo un primo orientamento, la promozione ed il rilascio di carta di credito revolving a tempo indeterminato, nel vigore del D. Lgs. n. 374 del 1999, non sono consentiti ai fornitori di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco e la violazione delle disposizioni imperative determina la nullità ex art. 1418, comma 1, c.c. del contratto così concluso, in ragione della rilevanza pubblicistica dei requisiti soggettivi richiesti a tutela del mercato bancario e finanziario, nonché della loro incidenza sulla struttura della fattispecie negoziale;
secondo un altro orientamento, invece, i contratti di concessione di credito tramite carte revolving, promossi e conclusi dai fornitori di beni e servizi, non sarebbero nulli, sia perché il D. Lgs. n. 374 del 1999 non è diretto ad introdurre una specifica tutela in favore del cliente, ma a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, sia perché si tratterebbe di attività riconducibile alla distribuzione di carte di pagamento (art. 2, comma 2, D.M. 485/2001), e, in quanto tale, non richiedente l'iscrizione Con nell'albo istituito presso l' se non a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, che ha modificato sul punto la disciplina, escludendo espressamente la distribuzione di carte di pagamento dalle attività oggetto della deroga di cui all'art. 2, comma 2, D.M. 485/2001.
La Corte di Cassazione, dopo aver illustrato i due contrastanti orientamenti giurisprudenziali, ha ritenuto condivisibile il primo orientamento e ha argomentato che la normativa richiamata
7 riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria – per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione dei contratti di finanziamento – ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' la deroga ivi CP_2 prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori e beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari
(c.d. credito finalizzato). L'attività di promozione e conclusione di contratti di credito c.d. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può, quindi, essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da Con quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di siffatta attività di agenzia.
La Corte ha evidenziato che il secondo, non condivisibile, orientamento giurisprudenziale, poggia sull'assunto che la carta di credito revolving costituisca una carta di pagamento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, DM 485/2001, ma ha ritenuto siffatto assunto non corretto in quanto la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di pagamento che le è propria e che conforma la sua relativa disciplina negoziale.
Infine, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la violazione della richiamata normativa di settore ha carattere imperativo ed, in quanto tale, determina la nullità del contratto di apertura di credito con carta revolving concluso in violazione della stessa.
La Corte di Cassazione, quindi, ha concluso formulando i seguenti principi: “Nella vigenza del
d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; CP_2 nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con
l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l ex art. 3, d.lgs. n. CP_2
374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.” (cass. civ., 13.5.2025, n.
8 12838).
Sulla base dei principi sopra indicati, dai quali non ricorrono ragioni per discostarsi, il secondo motivo di appello deve essere rigettato, e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava la nullità del contratto di apertura di linea di credito con carta revolving, perché promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni convenzionato con l'intermediario finanziario, ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' in CP_2 violazione degli artt. 3 D. Lgs. 374/1999 e 2 D.M. 485/2001, nonché, conseguentemente, nella parte in cui condannava l'odierna appellante a restituire all'appellato la somma da CP_1 questi pagata a titolo di interessi.
Il rigetto del secondo motivo di appello rende ultroneo l'esame del primo motivo, in quanto, anche ove quest'ultimo fosse accolto, resterebbe ferma una delle due motivazioni su cui si fonda la pronuncia di nullità del contratto di apertura di credito con carta revolving, con l'obbligo dell'odierna appellante di restituire le somme percepite a titolo di interessi.
La conferma della sentenza impugnata preclude ogni richiesta di ripetizione delle somme pagate in esecuzione della stessa anche a titolo di spese processuali.
D. Le spese del giudizio di appello
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., nei confronti dell'appellato e sono liquidate nella misura indicata CP_1 in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod, utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 1.101,01 e € 5.200,00, in base al valore della causa di appello, ed applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata nessuna attività processuale, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di appello tra l'appellante e l'avv. UN IO, citato in proprio, quale procuratore antistatario dell'appellato
[...]
, in relazione alla domanda di ripetizione delle spese processuali a lui corrisposte in CP_1 esecuzione della sentenza impugnata, sia perché rimasto contumace, sia perché, in ogni caso, pur avendo l'appellante facoltà di citare nel giudizio di appello il procuratore antistatario della controparte per ottenere la restituzione di quanto versatogli a titolo di spese in esecuzione della sentenza impugnata, in caso di riforma della stessa, detto procuratore antistatario non assume la qualità di parte in senso tecnico e, quindi, non può considerarsi tecnicamente né soccombente né vittorioso in ragione, rispettivamente, del rigetto o dell'accoglimento delle pretese del suo assistito (cass. civ., 24.2.2022, n. 6225).
9 In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e dell'avv. UN IO, quale procuratore antistatario, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n. 8261/2023, depositata in data 8.9.2023, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell'avv. UN IO;
2. Rigetta l'appello;
3. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Controparte_1
, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 2.419,00 per
[...] compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. UN
IO;
4. Nulla per le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellato avv. UN
IO;
5. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, Pt_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 10.12.2025.
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Michele Caccese
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