Sentenza 9 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2019, n. 41472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41472 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI IE (OBBL.DIMORA) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/04/2019 del TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO che chiede l'inammissibilità dei ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 aprile 2019 il Tribunale del riesame di Caqliari ha confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Cagliari in data 30 marzo 2019, con la quale si applicava a RO PI la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del predetto indagato, deducendo vizi della motivazione in ordine alla sussistenza del requisito della gravità indiziaria sotto i profili sia della it.:!fifettiva riconducibilità della sostanza stupefacente rinvenuta e del denaro occultato nel giardino dell'abitazione della coindagata NA AN - atteso che dagli atti investigativi il PI non risulta essere convivente di quest'ultima - sia della erronea valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla predetta coindagata.
2.1. Ulteriori vizi della motivazione vengono dedotti in ordine alla desti nazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti in sequestro, attesa la piena compatibilità del dato ponderale con il loro uso personale e della somma di denaro rinvenuta (pari ad euro 56.700,00) con le condotte di cessione oggetto di altro procedimento penale in cui l'indagato ha riportato una condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione.
2.2. Si lamentano, infine, vizi della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
3. Con nota pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in dai:a 10 settembre 2019 il difensore, Avv. Franco Villa, ha comunicato che con ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Cagliari in data 26 giugno 2019 è stata disposta la scarcerazione del PI per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Emerge, dalla richiamata comunicazione del difensore, che a seguito della presentazione del ricorso per cassazione il G.i.p. presso il Tribunale di Cagliari ha disposto, con ordinanza del 26 giugno 2019, la scarcerazione dell'odierno ricorrente per la perdita di efficacia della su indicata misura, dovuta alla intervenuta decorrenza del termine massimo di fase della custodia cautelare, contestualmente applicandogli la meno afflittiva misura dell'obbligo di dimora, 2. Ne discende l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo il predetto indagato manifestato l'intenzione di coltivare l'impugnazione per servirsi della pronuncia richiesta in vista dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dei:. 2011, Testini, Rv. 249002, Sez. 6, n. 3528 del 14/01/2009, Caruso, Rv. 242662).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 12 settembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis Gior Fidel