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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/11/2025, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c nella causa civile iscritta al numero n. 5272 del R.G.A.C. dell'anno
2023, avente ad oggetto: titoli di credito
t r a
e , rappresentati e difesi dall'avv. Orsola Mele, Parte_1 Parte_2 giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Giffoni Sei Casali (SA), alla via Bissido, n. 2 elettivamente domiciliano
- ricorrenti -
e in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Adelina Bianco ed elettivamente domiciliata in Salerno, presso
Affari Legali Territoriali Sud – Dislocazione di Salerno -, via Paradiso di Pastena snc
- resistente–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e , hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio al fine di veder accertato l'inadempimento Controparte_1 contrattuale della resistente, con riferimento alla mancata indicazione degli elementi essenziali del BPF - Serie AA5 - dell'importo di euro duecentocinquanta, emesso in data
13.12.2002; condannare parte resistente alla liquidazione del suddetto buono oltre gli interessi;
conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai ricorrenti - danno emergente e lucro cessante- con riferimento al buono fruttifero postale non rimborsato sulla base della presunta intervenuta prescrizione;
con vittoria di spese e competenze per il giudizio, con attribuzione.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto: a) di essere intestatari del buono fruttifero serie AA5 dell'importo di € 250,00 emesso in data 13.12.2002; b) che, recatisi presso l'Ufficio postale di Nocera Superiore (Sa), si vedevano rifiutato il pagamento del titolo per prescrizione;
c) che, in data 15.11.2022 per il tramite del difensore inoltravano formale richiesta di rimborso del valore facciale del titolo, oltre agli interessi maturati;
d) che, con riscontro del 16.11.2022, affermava che il titolo era prescritto Controparte_1
e che non poteva essere accolta la richiesta di rimborso del medesimo;
e) che non vi era la stampigliatura dei rendimenti sul retro del buono;
f) che vi era stata violazione degli obblighi informativi.
Con decreto del 30.11.2023, il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti concedendo termine ai ricorrenti per la notifica del ricorso alla resistente e, a quest'ultima, termine per la costituzione in giudizio.
Regolarmente si è costituita in giudizio la resistente, contestando le domanda e chiedendone il rigetto, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi.
Instaurato il contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. , l'udienza del 03.11.2025.
*
Risulta dalla documentazione in atti che il buono fruttifero postale oggetto di causa è appartenente alla serie AA5, istituito con il D.M. del 12/09/2002 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 20/09/2002, e che il suddetto è stato emesso il 13/12/2002 ed aveva una durata anni sette, sicché è scaduto, ossia ha cessato di produrre interessi, il
13/12/2009.
Quanto alla prescrizione, il Decreto del Ministero del Bilancio e della Programmazione
Economica del 01/12/00 (G.U. 27/12/2000 n. 300), all'art. 8, co. 1, stabilisce che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Pertanto, la data ultima di rimborso era il 13/12/2019, oltre la quale il titolo si è prescritto.
Nemmeno possono trovare accoglimento le doglianze sollevate dai ricorrenti
Specificatamente: a) la mancata consegna del foglio informativo;
b) l'omessa indicazione sui buoni della data di scadenza e fruttuosità.
In ordine a tali rilievi deve premettersi che i decreti ministeriali che disciplinano l'emissione delle diverse serie di buoni fruttiferi postali sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, risultando, pertanto, conoscibili da parte della generalità degli interessati.
pag. 2/3 Sui sottoscrittori grava, dunque, l'onere di attivarsi al fine di acquisire consapevolezza delle caratteristiche dei titoli, ivi compresi la relativa scadenza e il termine di prescrizione entro il quale è possibile richiedere il rimborso del capitale nonché la corresponsione degli interessi maturati.
I decreti ministeriali, pertanto, costituiscono la fonte normativa primaria alla quale occorre riferirsi per determinare il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni appartenenti a ciascuna serie;
tanto, a prescindere dall'omessa consegna del prospetto informativo relativo ai buoni e dall'assenza sui medesimi buoni dell'indicazione espressa della durata o della cessazione della fruttificazione la quale non può essere interpretata come causa di deroga alle disposizioni ministeriali, né come ostacolo alla decorrenza del termine di prescrizione, essendo onere, si ribadisce, del sottoscrittore di informarsi circa le caratteristiche della serie sottoscritta.
Pertanto, i sottoscrittori, nei diciassette anni intercorrenti tra la data di emissione e quella di prescrizione, avrebbero potuto chiedere la consegna del foglio informativo o recarsi presso uno sportello al fine di ottenere delucidazioni in ordine alla scadenza.
La loro negligente condotta, del tutto disinteressata rispetto alla tutela dei propri risparmi, esclude, dunque, il nesso eziologico riguardo ai danni patrimoniali patiti.
In ossequio, quindi, a quanto sin qui esposto, le domande di parte ricorrente vanno integralmente rigettate.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite sono compensate, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate e di attività istruttoria
P.Q.M.
Il G.O.P., dott.ssa Ilaria Iammarino, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore il 12.11.2025
IL GOP
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c nella causa civile iscritta al numero n. 5272 del R.G.A.C. dell'anno
2023, avente ad oggetto: titoli di credito
t r a
e , rappresentati e difesi dall'avv. Orsola Mele, Parte_1 Parte_2 giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Giffoni Sei Casali (SA), alla via Bissido, n. 2 elettivamente domiciliano
- ricorrenti -
e in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Adelina Bianco ed elettivamente domiciliata in Salerno, presso
Affari Legali Territoriali Sud – Dislocazione di Salerno -, via Paradiso di Pastena snc
- resistente–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e , hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio al fine di veder accertato l'inadempimento Controparte_1 contrattuale della resistente, con riferimento alla mancata indicazione degli elementi essenziali del BPF - Serie AA5 - dell'importo di euro duecentocinquanta, emesso in data
13.12.2002; condannare parte resistente alla liquidazione del suddetto buono oltre gli interessi;
conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai ricorrenti - danno emergente e lucro cessante- con riferimento al buono fruttifero postale non rimborsato sulla base della presunta intervenuta prescrizione;
con vittoria di spese e competenze per il giudizio, con attribuzione.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto: a) di essere intestatari del buono fruttifero serie AA5 dell'importo di € 250,00 emesso in data 13.12.2002; b) che, recatisi presso l'Ufficio postale di Nocera Superiore (Sa), si vedevano rifiutato il pagamento del titolo per prescrizione;
c) che, in data 15.11.2022 per il tramite del difensore inoltravano formale richiesta di rimborso del valore facciale del titolo, oltre agli interessi maturati;
d) che, con riscontro del 16.11.2022, affermava che il titolo era prescritto Controparte_1
e che non poteva essere accolta la richiesta di rimborso del medesimo;
e) che non vi era la stampigliatura dei rendimenti sul retro del buono;
f) che vi era stata violazione degli obblighi informativi.
Con decreto del 30.11.2023, il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti concedendo termine ai ricorrenti per la notifica del ricorso alla resistente e, a quest'ultima, termine per la costituzione in giudizio.
Regolarmente si è costituita in giudizio la resistente, contestando le domanda e chiedendone il rigetto, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi.
Instaurato il contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. , l'udienza del 03.11.2025.
*
Risulta dalla documentazione in atti che il buono fruttifero postale oggetto di causa è appartenente alla serie AA5, istituito con il D.M. del 12/09/2002 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 20/09/2002, e che il suddetto è stato emesso il 13/12/2002 ed aveva una durata anni sette, sicché è scaduto, ossia ha cessato di produrre interessi, il
13/12/2009.
Quanto alla prescrizione, il Decreto del Ministero del Bilancio e della Programmazione
Economica del 01/12/00 (G.U. 27/12/2000 n. 300), all'art. 8, co. 1, stabilisce che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Pertanto, la data ultima di rimborso era il 13/12/2019, oltre la quale il titolo si è prescritto.
Nemmeno possono trovare accoglimento le doglianze sollevate dai ricorrenti
Specificatamente: a) la mancata consegna del foglio informativo;
b) l'omessa indicazione sui buoni della data di scadenza e fruttuosità.
In ordine a tali rilievi deve premettersi che i decreti ministeriali che disciplinano l'emissione delle diverse serie di buoni fruttiferi postali sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, risultando, pertanto, conoscibili da parte della generalità degli interessati.
pag. 2/3 Sui sottoscrittori grava, dunque, l'onere di attivarsi al fine di acquisire consapevolezza delle caratteristiche dei titoli, ivi compresi la relativa scadenza e il termine di prescrizione entro il quale è possibile richiedere il rimborso del capitale nonché la corresponsione degli interessi maturati.
I decreti ministeriali, pertanto, costituiscono la fonte normativa primaria alla quale occorre riferirsi per determinare il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni appartenenti a ciascuna serie;
tanto, a prescindere dall'omessa consegna del prospetto informativo relativo ai buoni e dall'assenza sui medesimi buoni dell'indicazione espressa della durata o della cessazione della fruttificazione la quale non può essere interpretata come causa di deroga alle disposizioni ministeriali, né come ostacolo alla decorrenza del termine di prescrizione, essendo onere, si ribadisce, del sottoscrittore di informarsi circa le caratteristiche della serie sottoscritta.
Pertanto, i sottoscrittori, nei diciassette anni intercorrenti tra la data di emissione e quella di prescrizione, avrebbero potuto chiedere la consegna del foglio informativo o recarsi presso uno sportello al fine di ottenere delucidazioni in ordine alla scadenza.
La loro negligente condotta, del tutto disinteressata rispetto alla tutela dei propri risparmi, esclude, dunque, il nesso eziologico riguardo ai danni patrimoniali patiti.
In ossequio, quindi, a quanto sin qui esposto, le domande di parte ricorrente vanno integralmente rigettate.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite sono compensate, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate e di attività istruttoria
P.Q.M.
Il G.O.P., dott.ssa Ilaria Iammarino, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore il 12.11.2025
IL GOP
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3