Articolo 1 della Legge 11 marzo 1974, n. 74
Articolo 2
Versione
10 aprile 1974
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Versione
13 febbraio 1991
Art. 1. (( 1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:
a) da veterinari iscritti all'albo professionale;
b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneita' ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purche' convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilita' circa l'impiego del seme ))
Entrata in vigore il 13 febbraio 1991
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