Art. 1. (( 1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:
a) da veterinari iscritti all'albo professionale;
b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneita' ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purche' convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilita' circa l'impiego del seme ))
a) da veterinari iscritti all'albo professionale;
b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneita' ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purche' convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilita' circa l'impiego del seme ))