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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1512/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2615/2023 depositato il 12/05/2023
proposto da
TE - CF_TE
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3514/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 20/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3029 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3514/01/2022 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa (Sez. I) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da TE contro l'avviso di accertamento n. 3029 (IMU 2013), rilevando che l'atto introduttivo depositato telematicamente risultava composto da sole due pagine, incompleto e carente di parte dei motivi, della richiesta conclusiva e della sottoscrizione, in violazione dell'art. 18, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992.
Avverso detta decisione TE ha proposto appello, deducendo, tra l'altro: (i) violazione dell'art. 101 c.p.c. (asserita “sentenza a sorpresa”); (ii) inesistenza o nullità della notifica dell'avviso; (iii) difetto di motivazione;
(iv) decadenza ex art. 1, comma 161, L. 296/2006; (v) incompetenza della Giunta nella fissazione dei valori venali e erroneità del valore dell'area; (vi) illegittimità delle sanzioni.
Si è costituito il Comune di Priolo Gargallo, assistito e difeso dall'avv. Difensore_2, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione del principio di sinteticità, e comunque chiedendone il rigetto nel merito, con conferma della sentenza impugnata e condanna della controparte alle spese, svolgendo altresì argomentazioni su notifica, motivazione dell'avviso, tempestività, competenza della Giunta
e correttezza della valutazione dell'area.
La parte appellante ha prodotto la Relazione di stima delle aree fabbricabili (2020) a firma Geom. Nominativo_1
(valori medi per zone omogenee del PRG, criteri OMI, attualizzazioni e riduzioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla correttezza della sentenza di primo grado e sull'inapplicabilità dell'art. 101 c.p.c.
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata va confermata integralmente.
Dagli atti di primo grado risulta che il ricorso introduttivo depositato nel fascicolo telematico era oggettivamente monco: soltanto due pagine, mancanza di parte dei motivi, assenza di richieste conclusive e di sottoscrizione. Si verte in ipotesi di indeterminatezza dell'oggetto e di difetto di elementi essenziali dell'atto ex art. 18, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. 546/1992, che comportano inammissibilità rilevabile d'ufficio. [
In tale contesto non trova applicazione l'art. 101, comma 2, c.p.c. (divieto di “sentenza a sorpresa”), poiché la declaratoria di inammissibilità è l'esito di una verifica formale e vincolata sull'idoneità dell'atto introduttivo e non dell'emersione di una questione nuova di diritto o di fatto non previamente discussa. Il giudice di prime cure ha correttamente svolto un controllo preliminare sull'atto, all'esito del quale ha rilevato l'inesistenza/indeterminatezza di elementi essenziali, precludendo ogni ulteriore esame. Nessun contraddittorio endoprocessuale era dovuto, trattandosi di vizio ictu oculi emergente dal fascicolo.
2. Sulle ulteriori censure dell'appellante .
Ferma la conferma della inammissibilità del ricorso introduttivo,nessun esame di merito può avere luogo, sia con riferimento alla eccezione di decadenza sia con riferimento ai valori venali e all'ipotizzato il difetto di motivazione.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello proposto da TE . va rigettato e la sentenza di primo grado n. 3514/01/2022 va confermata, con condanna dell'appellante alle spese del presente grado che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia
rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 3514/01/2022 della CGT di I grado di Siracusa;
condanna l'appellante . a rifondere al Comune di Priolo Gargallo le spese di lite del presente grado, che liquida in complessivi € 400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, ex art. 15, D.Lgs. 546/1992.
Così deciso in Palermo, 29.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2615/2023 depositato il 12/05/2023
proposto da
TE - CF_TE
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3514/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 20/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3029 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3514/01/2022 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa (Sez. I) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da TE contro l'avviso di accertamento n. 3029 (IMU 2013), rilevando che l'atto introduttivo depositato telematicamente risultava composto da sole due pagine, incompleto e carente di parte dei motivi, della richiesta conclusiva e della sottoscrizione, in violazione dell'art. 18, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992.
Avverso detta decisione TE ha proposto appello, deducendo, tra l'altro: (i) violazione dell'art. 101 c.p.c. (asserita “sentenza a sorpresa”); (ii) inesistenza o nullità della notifica dell'avviso; (iii) difetto di motivazione;
(iv) decadenza ex art. 1, comma 161, L. 296/2006; (v) incompetenza della Giunta nella fissazione dei valori venali e erroneità del valore dell'area; (vi) illegittimità delle sanzioni.
Si è costituito il Comune di Priolo Gargallo, assistito e difeso dall'avv. Difensore_2, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione del principio di sinteticità, e comunque chiedendone il rigetto nel merito, con conferma della sentenza impugnata e condanna della controparte alle spese, svolgendo altresì argomentazioni su notifica, motivazione dell'avviso, tempestività, competenza della Giunta
e correttezza della valutazione dell'area.
La parte appellante ha prodotto la Relazione di stima delle aree fabbricabili (2020) a firma Geom. Nominativo_1
(valori medi per zone omogenee del PRG, criteri OMI, attualizzazioni e riduzioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla correttezza della sentenza di primo grado e sull'inapplicabilità dell'art. 101 c.p.c.
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata va confermata integralmente.
Dagli atti di primo grado risulta che il ricorso introduttivo depositato nel fascicolo telematico era oggettivamente monco: soltanto due pagine, mancanza di parte dei motivi, assenza di richieste conclusive e di sottoscrizione. Si verte in ipotesi di indeterminatezza dell'oggetto e di difetto di elementi essenziali dell'atto ex art. 18, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. 546/1992, che comportano inammissibilità rilevabile d'ufficio. [
In tale contesto non trova applicazione l'art. 101, comma 2, c.p.c. (divieto di “sentenza a sorpresa”), poiché la declaratoria di inammissibilità è l'esito di una verifica formale e vincolata sull'idoneità dell'atto introduttivo e non dell'emersione di una questione nuova di diritto o di fatto non previamente discussa. Il giudice di prime cure ha correttamente svolto un controllo preliminare sull'atto, all'esito del quale ha rilevato l'inesistenza/indeterminatezza di elementi essenziali, precludendo ogni ulteriore esame. Nessun contraddittorio endoprocessuale era dovuto, trattandosi di vizio ictu oculi emergente dal fascicolo.
2. Sulle ulteriori censure dell'appellante .
Ferma la conferma della inammissibilità del ricorso introduttivo,nessun esame di merito può avere luogo, sia con riferimento alla eccezione di decadenza sia con riferimento ai valori venali e all'ipotizzato il difetto di motivazione.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello proposto da TE . va rigettato e la sentenza di primo grado n. 3514/01/2022 va confermata, con condanna dell'appellante alle spese del presente grado che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia
rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 3514/01/2022 della CGT di I grado di Siracusa;
condanna l'appellante . a rifondere al Comune di Priolo Gargallo le spese di lite del presente grado, che liquida in complessivi € 400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, ex art. 15, D.Lgs. 546/1992.
Così deciso in Palermo, 29.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE