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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/12/2025, n. 4324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4324 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 3106/2023 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto
“risarcimento del danno da responsabilità professionale” e vertente: TRA
, nato a [...] il [...] - C.F. Parte_1
, , nata a [...] C.F._1 Parte_2 il 04.10.1969 - C.F. e , C.F._2 Parte_3 nato a [...] il [...] - C.F. quali C.F._3 eredi di , rappresentati e difesi giusta procura rilasciata su Persona_1 foglio separato dall'Avv. Fabio Papa C.F. e con lo C.F._4 stesso elett.te dom.ti presso il suo studio in Formia (LT) alla via Appia 296 p.co diana;
- ATTORE E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, in qualità di procuratore di sé stesso, con studio in Aversa C.F._5
(CE) alla Via A. Garofano n. 8.
- CONVENUTO on sede in Roma alla via Po n. 20 (C.F. Controparte_2
- P. IVA ), in persona del suo procuratore P.IVA_1 P.IVA_2 speciale dott. munito dei poteri rappresentativi in virtù di Controparte_3 procura autenticata dal notaio in Bracciano (Roma) il Persona_2
20.05.2020- rep. 83120 - racc. 17003, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 45, presso l'avv. Elisabetta Pelliccia (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._6 atti
TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 7.11.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.2.2023 gli istanti, eredi di , adivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Persona_1
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Nord l'avv. per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'avvocato
e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni subiti dagli istanti n.q., patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, quantificati in € 23.357,43 oltre interessi legali dal 25.07.2003; condannarsi il convenuto al pagamento di spese e compensi professionali, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. Esponevano gli istanti che
- aveva conferito all'avv. Persona_1 Controparte_1
l'incarico di difenderlo nella controversia promossa nei confronti della sig. , finalizzata ad ottenere il pagamento CP_4 Parte_4 della somma di € 20.658,27 oltre interessi, di cui era creditore;
- il credito vantato era assistito da concessione di ipoteca volontaria da parte della debitrice a carico dell'immobile di sua proprietà in Sessa Aurunca (CE) loc. Piedimonte, via Stazione n. 1 vico, in data 19.12.1988, rep. 24541 racc. 7450, registrata a Formia (LT) atti pubblici in data 04.01.1989 al n. 35, iscritta alla conservatoria dei registri immobiliari di Caserta- S. Maria Capua Vetere il 12.01.1989, reg. gen. d'Ord. 882 ed al n. 52 reg. part.;
- il professionista incaricato, in forza del prefato credito garantito da ipoteca, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Latina, Sezione Distaccata di Gaeta, il Decreto Ingiuntivo n. 164/2003 per la somma di € 20.658,27 oltre interessi legali fino al saldo effettivo e spese della procedura monitoria;
- l'Avv. in data 10.12.2004 provvedeva altresì a Controparte_1 notificare alla debitrice atto di precetto per la Parte_5 somma complessiva di € 42.349,15 e in data 26.01.2005 a notificare alla debitrice atto di pignoramento immobiliare sul medesimo bene oggetto di ipoteca ed a coltivare la successiva procedura esecutiva n. 151/2005 RGE presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella quale intervenivano altri creditori tra cui Controparte_5
con credito garantito da ipoteca;
[...]
- tuttavia, detta procedura esecutiva immobiliare si concludeva con provvedimento con il quale il Tribunale, nell'approvare il progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato , Persona_3 specificava di dover liquidare in favore del creditore procedente le sole somme anticipate per le spese di procedura Persona_1 in prededuzione, e quelle assistite da privilegio ex art. 2770 cod. civ. per rimborso spese e competenze Avv. ma non Controparte_1 anche il credito vantato, qualificato dal Tribunale come chirografario
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e dunque incapiente per € 23.357,43 alla luce del mancato rinnovo della garanzia ipotecaria ai sensi dell'art. 2847 cod. civ. Poste tali premesse in fatto, parte attrice osservava in diritto che il mancato rinnovo della garanzia ipotecaria da parte del professionista costituisce una violazione del dovere di diligenza media, esigibile con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2) e che il danno subito a causa dell'inadempimento dell'avvocato era da quantificarsi nella misura CP_1 corrispondente alla somma di € 23.357,43 oltre interessi legali dal 25.07.2003 così come risulta dal progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato alla vendita. Si costituiva in giudizio l'avv. chiedendo Controparte_1 preliminarmente autorizzarsi la chiamata in causa di Controparte_2 al fine di essere manlevato in caso di condanna. Nel merito, il
[...] professionista convenuto eccepiva l'infondatezza della domanda nell' an e nel quantum, dal momento che il cliente avrebbe potuto/dovuto attivarsi per procedere al rinnovo della garanzia anche per il tramite di altro professionista in caso di inerzia di quello incaricato;
in punto di quantum, osservava il convenuto che la richiesta di risarcimento non avrebbe potuto superare € 20.658,27 corrispondente all'importo garantito da ipoteca. Infine, parte convenuta proponeva domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento delle spettanze professionali dovute per l'attività prestata in favore di , per complessivi € 4.868,59. Persona_1
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in Controparte_2 giudizio eccependo preliminarmente la carenza di prova della legittimazione attiva, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e la mancanza di prova del danno asseritamente subito, non essendo dimostrato che il fu escluso dalla distribuzione del ricavato. Quanto al rapporto Per_1 assicurativo, la compagnia eccepiva l'inoperatività ratione temporis della garanzia assicurativa, e/o l'annullabilità del contratto assicurativo ex art. 1892 c.c. e/o la violazione dolosa dell'obbligo di avviso ai sensi degli artt. 1913 c.c. e 1915, primo comma, c.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente, va rilevato che è comprovata alla luce della documentazione prodotta in atti (cfr. certificato di famiglia storico, rinuncia all'eredità e revoca rinuncia, dichiarazioni di successione 2011,2014,2015) la titolarità della posizione soggettiva in capo agli istanti, quali eredi di
. Persona_1
Sempre preliminarmente, per quanto oggetto di rinuncia da parte della terza chiamata in giudizio eccipiente, non può dirsi maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in relazione al rapporto principale tra attore e convenuto.
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Ed invero, parte attrice ha dimostrato di aver inviato plurime richieste di risarcimento del danno a mezzo pec in data 2.11.2015, 23.10.2018, 21.2.2019, 22.3.2021- allegando per talune anche la missiva di riscontro da parte del professionista – aventi indubbia valenza interruttiva del termine decennale di prescrizione e ciò sia che si intenda farlo decorrere dalla definizione del processo esecutivo risalente al 10.7.2012 ovvero come pure sostenuto dall'eccipiente al momento della scadenza dell'ipoteca per decorso del ventennio (12.1.2009).
2. La domanda principale. La domanda attorea è fondata nei limiti che di seguito si andranno a precisare. Prima di affrontare la specifica questione oggetto del giudizio, va rammentato che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. In particolare, nell'esercizio della sua attività di prestazione d'opera professionale, l'avvocato assume, in genere, verso il cliente un'obbligazione di mezzi e non di risultato: cioè, egli si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato (peraltro incerto e aleatorio) che questi desidera, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata. Pertanto, l'inadempimento del professionista (avvocato) non può, quindi, essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza. Quest'ultimo, peraltro, - trovando applicazione in subiecta materia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia - deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media (Cass.
3.3.1995 n. 2466; 18.5.1988 n. 3463). La responsabilità del professionista soggiace ai principi comuni sulla responsabilità contrattuale e sotto il profilo soggettivo richiede l'accertamento della colpa (anche lieve) o del dolo, salvo che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto
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dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve (Cass. 11.4.1995 n. 4152; 18.10.1994 n. 8470). In punto di onere probatorio, trattandosi di responsabilità contrattuale incombe al cliente il quale assume di avere subito un danno, l'onere di dedurre e provare: 1) la difettosa od inadeguata prestazione professionale;
2) l'esistenza del danno;
3) il rapporto di causalità tra la difettosa od inadeguata prestazione professionale ed il danno. Avuto specifico riguardo a tale ultimo elemento della fattispecie risarcitoria concretamente invocata, la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato il principio secondo cui, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (tra le tante Cass. n.22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n.6967/06, Cass. n.9917/2010). Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del
“più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione non coltivata desunta "dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione" Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25112 del 24/10/2017). E ancora, l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la "certezza morale" che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente. Ne consegue che, al criterio della certezza della condotta, può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e della idoneità
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della condotta a produrli. (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 9238 del 18/04/2007). Ciò chiarito, deve indubbiamente ritenersi sussistente l'inadempimento contestato al procuratore, consistente nell'omesso tempestivo rinnovo della garanzia ipotecaria con conseguente postergazione del credito come chirografario in sede esecutiva. In proposito, la Corte di cassazione, sentenza n. 12127 del 22/06/2020 ha chiarito che “La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), sicché la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell'ipoteca ai sensi degli artt. 2847 e 2878, n. 2, c.c., trattandosi di questione prettamente giuridica, fa parte dell'obbligo di prestazione professionale e rientra nella diligenza media esigibile dal difensore e non invece dal cliente (nella specie, una società), che non è tenuto a conoscere il periodo di scadenza della garanzia ipotecaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo la responsabilità del professionista per aver lasciato scadere la garanzia ipotecaria, aveva attribuito una parte di responsabilità alla società assistita, sostenendo che questa avrebbe dovuto essere a conoscenza della scadenza della garanzia ipotecaria e che, quindi, con la sua negligente condotta aveva concorso nella causazione degli effetti pregiudizievoli)”. Siffatta responsabilità del difensore assume, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza richiamata, carattere assorbente rispetto a questioni non di immediata evidenza per un soggetto non esperto in materia giuridica, per cui non può prospettarsi un concorso di colpa del cliente per il solo fatto di non essere a conoscenza della scadenza della garanzia ipotecaria. Al contrario, è comprovato dalla documentazione in atti (cfr. atto di precetto, pignoramento immobiliare, annotazioni di ipoteca) come al momento in cui è stato dato impulso al processo esecutivo e finanche al momento in cui fu conferita la delega al professionista per il progetto di distribuzione (settembre 2008) che la garanzia ipotecaria avrebbe potuto essere utilmente rinnovata per evitare la postergazione del credito come chirografario. Neppure appaiono meritevoli di accoglimento le deduzioni relative all'asserita mancata prova che il creditore procedente non abbia ottenuto soddisfazione dalla distribuzione del ricavato, dal momento che è stato prodotto in atti il provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione da cui risulta l'incapienza per il credito chirografario tempestivo di per € 23357,43. Persona_1
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Quanto ai profili di danno dedotti da parte attrice, questi assume che, per effetto della negligente condotta professionale del convenuto consistita nel mancato rinnovo della garanzia ipotecaria aveva perso la possibilità di essere soddisfatto nella distribuzione del ricavato, quale creditore ipotecario, in via preferenziale rispetto agli altri creditori le cui garanzie erano tutte successive alla notifica del pignoramento. Ebbene, alla luce della documentazione versata in atti, può ritenersi comprovato che il pignoramento immobiliare ad istanza del fu Per_1 notificato alla debitrice in data 2.2.2005 (cfr. copia atto di pignoramento in prod. attorea) mentre le tre ipoteche in favore di furono Controparte_5 iscritte tutte successivamente in data 10.2.2005, 15.6.2005 e 1.3.2007 (cfr. ispezione ipotecaria in prod. attorea), per cui non può dubitarsi che in caso di rinnovo della garanzia ipotecaria, il credito del sarebbe stato Per_1 soddisfatto in via preferenziale rispetto a quello di Controparte_5
(cfr. piano di riparto).
[...]
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento in favore degli istanti della somma complessiva di euro € 20658,28 corrispondente all'importo del capitale garantito da ipoteca, oltre interessi legali dal 2.11.2015 (data della prima costituzione in mora) al soddisfo.
3. La domanda riconvenzionale. La domanda riconvenzionale non può essere accolta per quanto di seguito argomentato. Ed invero, in tema di diritto al compenso da parte del professionista, la giurisprudenza ha chiarito che il mancato o inesatto adempimento del professionista all'obbligo di dare esecuzione all'incarico ricevuto con la diligenza necessaria in relazione alla natura dell'opera affidatagli e a tutte le circostanze del caso, ove sia stato idoneo ad incidere sugli interessi del cliente consente a quest'ultimo di sollevare ai sensi dell'art 1460 c.c. l'eccezione di inadempimento e, quindi, di rifiutare legittimamente il pagamento del relativo compenso, non potendosi considerare contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove sia stata pregiudicata la chance di vittoria del giudizio (“La responsabilità risarcitoria dell'avvocato comporta la perdita del diritto al compenso, allorché la sua negligenza abbia, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile” in tal senso Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza 8 febbraio 2023, n. 3830). Nel caso che qui ci occupa, il non ha di certo conseguito il risultato Per_1 che intendeva perseguire con il conferimento dell'incarico professionale, vale a dire il recupero del credito garantito da ipoteca, poiché l'inadempimento perpetrato dal professionista consistente nel mancato rinnovo dell'ipoteca, ha pregiudicato la possibilità del creditore di essere
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soddisfatto in via preferenziale rispetto a tutti gli altri creditori ipotecari in quanto titolare della garanzia di più antica iscrizione. È dunque, fondata l'eccezione di inadempimento e il conseguente rifiuto di corresponsione del compenso professionale.
4. La domanda di manleva. Passando all'esame della domanda di manleva formulata dall'avv.
è infondata e non può essere accolta per quanto di Controparte_1 seguito osservato. È incontestata la conclusione del contratto di assicurazione per la copertura del rischio derivante dall'attività professionale tra l'odierno convenuto e la società terza chiamata in causa SaraLex n. 71.33257UA, stipulata dall'avv.
a copertura della sua R.C. professionale con effetto dal Controparte_1
3.3.2020 al 3.3.2021.
A riguardo, giova fin da subito chiarire che non risultano prodotte in atti le condizioni generali di assicurazione “SaraLex” dalle quali si sarebbe potuto evincere con certezza l'eventuale inserimento della clausola cd. Claims Maid e la tipologia “pura” o “impura” della stessa. Ai sensi dell'art 1917 c.c. nell'assicurazione della responsabilità civile, l'operatività della garanzia è limitata ai fatti/eventi dannosi avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento. Qualora sia, invece, pattuita la clausola claims made, l'assicuratore è obbligato all'indennizzo solo per i danni il cui risarcimento viene chiesto da terzi danneggiati durante il periodo di vigenza della polizza nei confronti dell'assicurato e per i quali tale richiesta sia inoltrata all'assicuratore. Deve poi ulteriormente distinguersi la clausola cd. claims made pura, che prevede la copertura assicurativa per le richieste risarcitorie inoltrate nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito, dalla clausola claims made impura che limita la copertura ai fatti illeciti e alle richieste risarcitorie che intervengono nel periodo di efficacia del contratto con possibilità di estensione temporale. Ebbene, nella specie, il fatto illecito si è verificato il 12.1.2009 coincidendo con la scadenza del termine per il rinnovo della ipoteca, per cui può ragionevolmente escludersi che la copertura assicurativa sia del tipo “loss occurrence” e deve ritenersi invece che il professionista convenuto abbia chiamato in causa la compagnia assicuratrice sul presupposto che la polizza coprisse i fatti illeciti verificatisi anche in data antecedente al periodo di vigenza della polizza, sulla base di una clausola cd. claims made. Senonché, risulta comprovato dalla documentazione prodotta in atti dall'attrice che la prima formale richiesta di risarcimento del danno risale al 2.11.2015 e dunque in data antecedente al periodo di efficacia della polizza.
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Deve, infatti, ritenersi plausibile che la previsione contenuta nelle CGA limitasse la copertura alle richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all' e da lui denunciate alla Società durante il periodo di Parte_6 validità del contratto a condizione che l' non ne sia venuto a Parte_6 conoscenza prima della stipula del contratto stesso. Milita infatti in tal senso proprio l'appendice della polizza contenente le dichiarazioni del contraente specificamente approvate per iscritto ove si legge: “Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1892,1893, 1894 del Codice civile, il contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni e i dati forniti costituiscono elemento essenziale per la validità ed efficacia del contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni rese” (…). E tra le informazioni espressamente sottoscritte vi è al n. 1) non esistono altre assicurazioni, non si sono verificati altri sinistri negli ultimi cinque anni e non si conoscono circostanze che possono far presumere richieste di risarcimento danni”. In ogni caso, ai sensi dell'art 1892 c.c. la consapevole dichiarazione reticente dell'assicurato sulla ricezione plurime richieste risarcitorie nel 2015, 2018, 2019, costituisce circostanza indubbiamente rilevante ai fini della conclusione del contratto da parte della Compagnia, determinante la caducazione del contratto. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto nei confronti dell'attore e del terzo chiamato in causa e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55 e successive modifiche, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività esercitata, discostandosi dai valori medi per la fase istruttoria non particolarmente complessa.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 3106 R.G.A.C. dell'anno 2023, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l'avv. CP_1 al pagamento nei confronti di
[...] Parte_1 Parte_2
e dell'importo di € 20658,27 oltre
[...] Parte_3 interessi legali dal 2.11.2015 al soddisfo;
2) Condanna l'avv. al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore dell'avv. Fabio Papa, difensore degli attori dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 286,00 per spese vive ed euro 4.237,00 per compenso, oltre iva, cpa e spese generali del 15%;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale;
4) Rigetta la domanda di manleva;
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5) Condanna l'avv. al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore di che si liquidano in euro Controparte_2
4.237,00 per compenso, oltre iva, cpa e spese generali del 15%.
Aversa, 7.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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