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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 4235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4235 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 25/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11399/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nella sua qualità di Amministratore di Sostegno del sig. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Agatella Pt_2
Monaco;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Pier Luigi Tomaselli;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, parte ricorrente esponeva: che il sig.
[...]
è soggetto diabetico, affetto da psicosi con sindrome ansioso-depresiva, con Pt_2 profilo di infermità psichica ed è ricoverato presso la struttura Residenza per Anziani Co
[...] [...]
“Villa Aurora”, sita in Aci Sant'Antonio (CT), Via Giambattista Raciti, n. 3, sin dal
[...]
14.09.2021, con retta in partecipazione con il Comune di Acireale;
che il sig.
[...]
percepisce una pensione mensile di circa € 700,00 a titolo di invalidità civile – Pt_2 prestazione n. 07001201 Cat. INVCIV;
che l' , illegittimamente, ha applicato sulla CP_1 detta prestazione un piano rateale di addebito mensile dell'importo di € 147,01 con decorrenza dal mese di febbraio 2024 e sino alla concorrenza della somma di € 9.000,00
e ciò assumendo di aver accertato a carico del sig. un indebito di somme non Pt_2 dovute a titolo di reddito di cittadinanza (prestazione RDC n. 178103) per il periodo dal
01.04.2019 al 30.09.2020, stante l'asserita carenza del requisito della residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni antecedenti la domanda (art.2, comma 1 e 2,
L. 26/2019); che l' non ha mai notificato alcun atto di accertamento delle somme CP_1 percepite, a dire dell'Istituto, indebitamente dal sig. , provvedendo alla Parte_2 revoca del reddito di cittadinanza ed al recupero rateale dell'importo calcolato in complessivi € 9.000,00; che, invero, solo a seguito dell'istanza di ricostituzione del trattamento assistenziale inoltrato all' per il tramite del Patronato INAS l' ha CP_1 CP_1 rappresentato l'esistenza di un provvedimento di revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza per la seguente motivazione “Mancanza del requisito di residenza (art.2, co.1 a), 2 L. 26/2019) – non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo”; che l' non ha mai notificato al beneficiario della prestazione CP_1 assistenziale del reddito di cittadinanza il presunto provvedimento emesso in data
30.03.2021 e non ha mai notificato all'Amministratore di Sostegno il detto provvedimento e/o le successive comunicazioni di revoca del beneficio e di richiesta di restituzione delle somme, poi allegati alla cronologia dei messaggi, sebbene avesse ricevuto, con pec del 22.12.2022, unitamente alla richiesta di informazioni, il decreto di Parte nomina del G.T. cron. n. 2184/2022 e verbale di giuramento dell' che il sig.
[...]
ha legittimamente beneficiato della misura assistenziale del reddito di Pt_2 cittadinanza possedendone il requisito della residenza;
che il sig. aveva diritto a Pt_2 percepire il reddito di cittadinanza in quanto, contrariamente a quanto rilevato dall' , era effettivamente residente sul territorio italiano con continuità nei due anni CP_1 precedenti la presentazione della domanda, avendo avuto l'abituale dimora in Italia in maniera continuativa ex art. 2, lett.a) D.L. n. 4/2019; che l' non ha effettuato CP_1 alcuna verifica attiva sulla persona del sig. in coordinamento con soggetti Pt_2 specializzati rispetto alle persone senza dimora;
che in via preliminare si eccepisce l'inesistenza e/o la nullità della notifica del provvedimento di accertamento dell'insussistenza dei requisiti in capo al sig. per l'erogazione della Parte_2
2 prestazione assistenziale del Reddito di Cittadinanza, nonché dei successivi provvedimenti di revoca del beneficio e di richiesta di restituzione delle somme;
Sempre in via preliminare si eccepisce l'illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza stante la sussistenza del requisito ex art. 2 lett.a) punto 2 D.L. 4/2019 all'epoca della presentazione della domanda e nella vigenza della legge;
che come già dedotto il sig. aveva diritto a percepire il reddito di cittadinanza in quanto, contrariamente a Pt_2 quanto assunto dall' , è stato effettivamente residente sul territorio italiano con CP_1 continuità nei due anni antecedenti alla presentazione della domanda per ottenere la prestazione del reddito di cittadinanza, in quanto viveva nel Comune di Siracusa sino al mese di aprile 2021; che in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il Decidente ravvisasse l'insussistenza dei requisito della cittadinanza e ritenesse legittimo il provvedimento di accertamento di revoca della prestazione di reddito di cittadinanza e delle comunicazioni di recupero delle somme e provata la legittimità della notifica e comunicazione dei detti atti, si eccepisce l'irripetibilità dell'indebito assistenziale dalla data dell'01.04.2019 e ciò in quanto, in mancanza di una specifica norma, per le prestazioni assistenziali deve farsi riferimento alla normativa generale in materia assistenziale che prevede sì la possibilità di revoca della prestazione, ma sancisce anche che la revoca produca i suoi effetti solo dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento, con salvezza dei ratei già corrisposti.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: in via preliminare, accertare e dichiarare nulli, illegittimi e/o di nessun effetto o comunque annullare i provvedimenti di accertamento di carenza del requisito, di revoca e restituzione del reddito di cittadinanza adottati dall' , stante che i detti atti non sono mai stati mai CP_1 notificati e/o comunicati per come esposto al punto 1). Sempre in via preliminare accertare e dichiarare nulli, illegittimi e/o di nessun effetto o comunque annullare i provvedimenti di accertamento di carenza del requisito, di revoca e restituzione del reddito di cittadinanza adottati dall' , stante la sussistenza del requisito della CP_1 residenza abituale per come esposto al punto 2). In via subordinata, accertare e dichiarare nulli, illegittimi e/o di nessun effetto o comunque annullare i provvedimenti di accertamento di carenza del requisito, di revoca e restituzione del reddito di cittadinanza adottati dall' , stante il principio generale di non ripetibilità delle CP_1 somme in mancanza di dolo dell'accipiens e di sanatoria dei ratei antecedenti alla comunicazione del provvedimento per come esposto al punto 3). Per l'effetto, quindi, accertare e dichiarare che quanto percepito dal sig. nel periodo da aprile 2019 a Pt_2
3 settembre 2020 a titolo di reddito di cittadinanza è stato legittimamente percepito e nulla
è dovuto in restituzione all' e conseguentemente annullare la richiesta di CP_1 restituzione e del piano rateale di recupero dell'importo di € 9.000,00 in quanto illegittima e condannare l' a rimborsare le somme recuperate in applicazione del CP_1 detto provvedimento sulla pensione del sig. INVCIV n. 07001201. Parte_4
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l svolgendo ampie ed articolate difese CP_ volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso. L' concludeva chiedendo che il
Tribunale volesse: preliminarmente disporre l'integrazione del contraddittorio con il
Comune di Siracusa, ovvero con il Comune di attuale residenza di Acireale, per tutti i motivi sopra esposti, anche al fine di porre a carico degli stessi il regolamento delle spese di lite. Nel merito, rigettare allo stato le domande formulate da con Parte_5 il ricorso introduttivo del presente giudizio, conseguentemente dichiarando il diritto dell' alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, oltre accessori di CP_1 legge.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 25.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che Il beneficio economico del reddito di cittadinanza è qualificato dal D.L. n. 4/ 2019 convertito in Legge n. 26/2019 “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto alla informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (art 1 co 1).
Ai fini della configurabilità del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza è necessario sia il requisito reddituale stabilito dall'art 2 del D.L. n. 4/ 2019 poi convertito in Legge n. 26/2019 ovvero: “b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con
4 minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro
5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro
9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Requisito reddituale che non è contestato dall'ente, che motiva la richiesta di restituzione delle somme erogate sulla carenza del requisito di residenza e cittadinanza, sempre indicato nell'art 2 della citata legge, ovvero:
“a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per
5 soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Orbene, nel caso in esame oggetto di contestazione è la sussistenza del requisito della continua residenza in Italia del sig. negli ultimi due anni antecedenti la Parte_2 presentazione della domanda volta al riconoscimento del beneficio.
Osserva il decidente che la verifica dell'abituale dimora è oggetto, come prescritto dall'art. 5, c.4, del D.L. in vigore all'epoca della presentazione della domanda, di verifiche sostanziali per le quali gli enti accertatori devono considerare “ogni informazione utile” (art. 7, c.15, D.L. 4/2019), senza alcun limite, espresso o implicito, ai mezzi di indagine e verifica. La residenza, infatti, richiesta dalla legge non è quella anagrafica, ma la residenza effettiva, coincidente con la presenza continuativa sul territorio italiano. Il Ministero dell'Interno, infatti, con nota ministeriale n. 3803 del 14 aprile 2020 ha chiarito il valore puramente presuntivo della residenza anagrafica, in quanto la residenza effettiva può essere sempre provata dal beneficiario “qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro”. In particolare, per le persone senza dimora, la verifica del requisito della residenza deve seguire regole particolari e specifiche individuate in un apposita e ulteriore nota ministeriale n. 1319 del 19 febbraio 2020, così da “non escludere cittadini bisognosi dall'accesso a prestazioni di carattere primario e spesso di natura anche alimentare per problemi meramente certificativi superabili in via amministrativa con la cooperazione tra soggetti richiedenti ed uffici pubblici”. E' stato, pertanto, chiarito in primo luogo, che la residenza effettiva delle persone senza dimora coincide coi “luoghi nei quali hanno svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana”, verificando, in via indiziaria e indiretta, la presenza sul territorio della persona senza fissa dimora, indagando la sua vita quotidiana e la rete di rapporti sociali con cui aveva interagito, ossia le persone, le quali possono essere sentite in sede di verifica. E ciò in quanto la persona senza fissa dimora è generalmente cancellata dalle liste anagrafiche per irreperibilità anagrafica e non richiede, anche per anni, la residenza nella via fittizia
(che presuppone prima di rinvenire un amico o parente che dia il domicilio) ma, non per questo, deve considerarsi assente dal territorio. Infatti, “si può ragionevolmente presumere che in molti casi queste persone siano risultate irreperibili all'indirizzo indicato in anagrafe per aver perso la disponibilità dell'alloggio in ragione della loro 6 condizione di povertà e/o disagio sociale. Parimenti non si può escludere che queste persone, pur non avendo, o avendo avuto, la residenza anagrafica, abbiano o abbiano avuto sul territorio nazionale la dimora abituale di cui all'art. 43 c.c.”. In secondo luogo, la verifica è svolta in coordinamento con un soggetto specializzato rispetto alle persone senza dimora: vanno interpellati i “servizi competenti in materia di contrasto alla povertà del Comune di residenza del richiedente il R.d.C.”. E' una verifica attiva di acquisizione degli elementi di riscontro a cura degli enti pubblici;
è previsto infatti che:
“Nel caso in cui tali servizi non abbiano elementi utili per verificare quanto auto- dichiarato dal cittadino, potranno ricostruire con il cittadino la situazione relativa alla residenza e la motivazione della mancata registrazione anagrafica e acquisire elementi di riscontro eventualmente collaborando con i Comuni coinvolti, e in particolare con il che aveva proceduto alla cancellazione dai propri registri anagrafici a seguito CP_3 di un procedimento di cancellazione per irreperibilità”. Il Ministero del Lavoro ha, inoltre, chiarito: “Ai fini delle verifiche di competenza dei Comuni in merito al requisito in oggetto, qualora risulti necessario accertare il luogo di residenza del cittadino nel periodo di irreperibilità, i servizi anagrafici potranno collaborare con i servizi competenti in materia di contrasto alla povertà del Comune di residenza del richiedente il Rdc, per verificare l'esistenza di elementi oggettivi di riscontro. Nel caso in cui tali servizi non abbiano elementi utili per verificare quanto auto-dichiarato dal cittadino, potranno ricostruire con il cittadino la situazione relativa alla residenza e la motivazione della mancata registrazione anagrafica e acquisire elementi di riscontro eventualmente collaborando con i Comuni coinvolti, e in particolare con il Comune che aveva proceduto alla cancellazione dai propri registri anagrafici a seguito di un procedimento di cancellazione per irreperibilità”. In tal senso Trib.Verona Sez.lavoro 09.11.2023,
n.578, Trib.Bologna Sez.Lavoro 20.12.2023, che hanno messo in luce, sul solco della giurisprudenza della Cassazione, la necessità di verifiche sostanziali per dimostrare la sussistenza tanto della residenza decennale quanto di quella biennale continuativa prima della domanda, di modo da superare la necessità del requisito della residenza anagrafica e garantire l'accesso alle persone senza dimora a misure economiche di sostegno che ne permettano l'inclusione sociale e professionale (Cass.11550/2013, Cass.Ord.
9049/2020).
Orbene, nel caso in esame, nel corso del giudizio deve ritenersi essere stata fornita la prova che il sig. nei due anni antecedenti la domanda tesa ad ottenere la Parte_2
7 corresponsione del beneficio del reddito di cittadinanza ha avuto abituale dimora in
Italia.
Infatti la prova per testi espletata ha confermato questo assunto.
Difatti, come risulta dal verbale di udienza del 27.05.2025, la teste Testimone_1 ha riferito: Adr cap. 1: sono a conoscenza del fatto che il sig.
[...] Parte_2 nell'anno 2018 abitava ad Acireale in via Regina Margherita n. 38 presso un immobile di proprietà di mia madre, io lo ho visto personalmente dimorare in tale immobile per circa due anni fino al periodo del covid. Adr: dopo il periodo del covid, nel 2020 il ricorrente si è trasferito ad abitare a Belpasso in un immobile di proprietà di mio padre. In questo immobile nel 2021 mia madre appiccò un incendio e, pertanto, mio zio fu trasferito ad Acireale nuovamente presso l'immobile di via Regina Margherita 38.
Ed ancora il teste ha riferito: Adr cap. 1: nel 2017 il ricorrente viveva Testimone_2 in un garage ad Acireale che era pertinenza di un appartamento di mia moglie sito in via Regina Margherita e ciò ha fatto se non vado errato fino al 2019; Successivamente il ricorrente si è spostato a Belpasso in una mia casa dove era ospite di sua sorella mia moglie. In questa abitazione ci fu un incendio ed il ricorrente nel 2021 si spostò nuovamente ad Acireale ed ha abitato nell'appartamento di mia moglie in Via regina
Margherita. Adr: ricordo che prima del 2017 il ricorrente ha abitato nella zona di
Vaccarizzo.
Orbene, sulla base di quanto riferito dai testi e delle risultanze documentali relative alle condizioni del sig. deve ritenersi provata la circostanza della abituale dimora dello Pt_2 stesso nel territorio dello stato nei due anni antecedenti la richiesta della concessione del beneficio del reddito di cittadinanza.
In definitiva, il ricorso può trovare accoglimento.
Ritiene tuttavia il decidente che in considerazione della circostanza che l' si è CP_1 limitato a recepire gli effetti dell'accertamento eseguito dai servizi anagrafici del
Comune di residenza del dal quale era emersa l'irreperibilità e, quindi, il difetto Pt_2 del requisito prescritto con conseguente revoca della prestazione, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
PQM
8 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: in accoglimento del ricorso, per le ragioni di cui in parte motiva, dichiara la sussistenza in capo al sig. dei requisiti necessari per conseguire il beneficio Parte_2 dell'erogazione del reddito di cittadinanza, compreso quello della residenza sul territorio dello stato nel biennio antecedente la presentazione della domanda, per il periodo in contestazione;
CP_ per l'effetto, dichiara illegittimi ed inefficaci i provvedimenti adottati dall' nei confronti di di decadenza dal diritto di percepire il reddito di cittadinanza Parte_2
e conseguentemente della richiesta di restituzione delle somme percepite per il periodo in contestazione;
condanna l' a rimborsare in favore del sig. le somme recuperate in CP_1 Parte_2 applicazione dei predetti provvedimenti sulla pensione del sig. Cat. Parte_2
INVCIV n. 07001201;
compensa le spese.
Catania, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 25/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11399/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nella sua qualità di Amministratore di Sostegno del sig. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Agatella Pt_2
Monaco;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Pier Luigi Tomaselli;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, parte ricorrente esponeva: che il sig.
[...]
è soggetto diabetico, affetto da psicosi con sindrome ansioso-depresiva, con Pt_2 profilo di infermità psichica ed è ricoverato presso la struttura Residenza per Anziani Co
[...] [...]
“Villa Aurora”, sita in Aci Sant'Antonio (CT), Via Giambattista Raciti, n. 3, sin dal
[...]
14.09.2021, con retta in partecipazione con il Comune di Acireale;
che il sig.
[...]
percepisce una pensione mensile di circa € 700,00 a titolo di invalidità civile – Pt_2 prestazione n. 07001201 Cat. INVCIV;
che l' , illegittimamente, ha applicato sulla CP_1 detta prestazione un piano rateale di addebito mensile dell'importo di € 147,01 con decorrenza dal mese di febbraio 2024 e sino alla concorrenza della somma di € 9.000,00
e ciò assumendo di aver accertato a carico del sig. un indebito di somme non Pt_2 dovute a titolo di reddito di cittadinanza (prestazione RDC n. 178103) per il periodo dal
01.04.2019 al 30.09.2020, stante l'asserita carenza del requisito della residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni antecedenti la domanda (art.2, comma 1 e 2,
L. 26/2019); che l' non ha mai notificato alcun atto di accertamento delle somme CP_1 percepite, a dire dell'Istituto, indebitamente dal sig. , provvedendo alla Parte_2 revoca del reddito di cittadinanza ed al recupero rateale dell'importo calcolato in complessivi € 9.000,00; che, invero, solo a seguito dell'istanza di ricostituzione del trattamento assistenziale inoltrato all' per il tramite del Patronato INAS l' ha CP_1 CP_1 rappresentato l'esistenza di un provvedimento di revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza per la seguente motivazione “Mancanza del requisito di residenza (art.2, co.1 a), 2 L. 26/2019) – non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo”; che l' non ha mai notificato al beneficiario della prestazione CP_1 assistenziale del reddito di cittadinanza il presunto provvedimento emesso in data
30.03.2021 e non ha mai notificato all'Amministratore di Sostegno il detto provvedimento e/o le successive comunicazioni di revoca del beneficio e di richiesta di restituzione delle somme, poi allegati alla cronologia dei messaggi, sebbene avesse ricevuto, con pec del 22.12.2022, unitamente alla richiesta di informazioni, il decreto di Parte nomina del G.T. cron. n. 2184/2022 e verbale di giuramento dell' che il sig.
[...]
ha legittimamente beneficiato della misura assistenziale del reddito di Pt_2 cittadinanza possedendone il requisito della residenza;
che il sig. aveva diritto a Pt_2 percepire il reddito di cittadinanza in quanto, contrariamente a quanto rilevato dall' , era effettivamente residente sul territorio italiano con continuità nei due anni CP_1 precedenti la presentazione della domanda, avendo avuto l'abituale dimora in Italia in maniera continuativa ex art. 2, lett.a) D.L. n. 4/2019; che l' non ha effettuato CP_1 alcuna verifica attiva sulla persona del sig. in coordinamento con soggetti Pt_2 specializzati rispetto alle persone senza dimora;
che in via preliminare si eccepisce l'inesistenza e/o la nullità della notifica del provvedimento di accertamento dell'insussistenza dei requisiti in capo al sig. per l'erogazione della Parte_2
2 prestazione assistenziale del Reddito di Cittadinanza, nonché dei successivi provvedimenti di revoca del beneficio e di richiesta di restituzione delle somme;
Sempre in via preliminare si eccepisce l'illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza stante la sussistenza del requisito ex art. 2 lett.a) punto 2 D.L. 4/2019 all'epoca della presentazione della domanda e nella vigenza della legge;
che come già dedotto il sig. aveva diritto a percepire il reddito di cittadinanza in quanto, contrariamente a Pt_2 quanto assunto dall' , è stato effettivamente residente sul territorio italiano con CP_1 continuità nei due anni antecedenti alla presentazione della domanda per ottenere la prestazione del reddito di cittadinanza, in quanto viveva nel Comune di Siracusa sino al mese di aprile 2021; che in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il Decidente ravvisasse l'insussistenza dei requisito della cittadinanza e ritenesse legittimo il provvedimento di accertamento di revoca della prestazione di reddito di cittadinanza e delle comunicazioni di recupero delle somme e provata la legittimità della notifica e comunicazione dei detti atti, si eccepisce l'irripetibilità dell'indebito assistenziale dalla data dell'01.04.2019 e ciò in quanto, in mancanza di una specifica norma, per le prestazioni assistenziali deve farsi riferimento alla normativa generale in materia assistenziale che prevede sì la possibilità di revoca della prestazione, ma sancisce anche che la revoca produca i suoi effetti solo dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento, con salvezza dei ratei già corrisposti.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: in via preliminare, accertare e dichiarare nulli, illegittimi e/o di nessun effetto o comunque annullare i provvedimenti di accertamento di carenza del requisito, di revoca e restituzione del reddito di cittadinanza adottati dall' , stante che i detti atti non sono mai stati mai CP_1 notificati e/o comunicati per come esposto al punto 1). Sempre in via preliminare accertare e dichiarare nulli, illegittimi e/o di nessun effetto o comunque annullare i provvedimenti di accertamento di carenza del requisito, di revoca e restituzione del reddito di cittadinanza adottati dall' , stante la sussistenza del requisito della CP_1 residenza abituale per come esposto al punto 2). In via subordinata, accertare e dichiarare nulli, illegittimi e/o di nessun effetto o comunque annullare i provvedimenti di accertamento di carenza del requisito, di revoca e restituzione del reddito di cittadinanza adottati dall' , stante il principio generale di non ripetibilità delle CP_1 somme in mancanza di dolo dell'accipiens e di sanatoria dei ratei antecedenti alla comunicazione del provvedimento per come esposto al punto 3). Per l'effetto, quindi, accertare e dichiarare che quanto percepito dal sig. nel periodo da aprile 2019 a Pt_2
3 settembre 2020 a titolo di reddito di cittadinanza è stato legittimamente percepito e nulla
è dovuto in restituzione all' e conseguentemente annullare la richiesta di CP_1 restituzione e del piano rateale di recupero dell'importo di € 9.000,00 in quanto illegittima e condannare l' a rimborsare le somme recuperate in applicazione del CP_1 detto provvedimento sulla pensione del sig. INVCIV n. 07001201. Parte_4
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l svolgendo ampie ed articolate difese CP_ volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso. L' concludeva chiedendo che il
Tribunale volesse: preliminarmente disporre l'integrazione del contraddittorio con il
Comune di Siracusa, ovvero con il Comune di attuale residenza di Acireale, per tutti i motivi sopra esposti, anche al fine di porre a carico degli stessi il regolamento delle spese di lite. Nel merito, rigettare allo stato le domande formulate da con Parte_5 il ricorso introduttivo del presente giudizio, conseguentemente dichiarando il diritto dell' alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, oltre accessori di CP_1 legge.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 25.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Osserva il decidente che Il beneficio economico del reddito di cittadinanza è qualificato dal D.L. n. 4/ 2019 convertito in Legge n. 26/2019 “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto alla informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (art 1 co 1).
Ai fini della configurabilità del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza è necessario sia il requisito reddituale stabilito dall'art 2 del D.L. n. 4/ 2019 poi convertito in Legge n. 26/2019 ovvero: “b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con
4 minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro
5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro
9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Requisito reddituale che non è contestato dall'ente, che motiva la richiesta di restituzione delle somme erogate sulla carenza del requisito di residenza e cittadinanza, sempre indicato nell'art 2 della citata legge, ovvero:
“a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per
5 soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Orbene, nel caso in esame oggetto di contestazione è la sussistenza del requisito della continua residenza in Italia del sig. negli ultimi due anni antecedenti la Parte_2 presentazione della domanda volta al riconoscimento del beneficio.
Osserva il decidente che la verifica dell'abituale dimora è oggetto, come prescritto dall'art. 5, c.4, del D.L. in vigore all'epoca della presentazione della domanda, di verifiche sostanziali per le quali gli enti accertatori devono considerare “ogni informazione utile” (art. 7, c.15, D.L. 4/2019), senza alcun limite, espresso o implicito, ai mezzi di indagine e verifica. La residenza, infatti, richiesta dalla legge non è quella anagrafica, ma la residenza effettiva, coincidente con la presenza continuativa sul territorio italiano. Il Ministero dell'Interno, infatti, con nota ministeriale n. 3803 del 14 aprile 2020 ha chiarito il valore puramente presuntivo della residenza anagrafica, in quanto la residenza effettiva può essere sempre provata dal beneficiario “qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro”. In particolare, per le persone senza dimora, la verifica del requisito della residenza deve seguire regole particolari e specifiche individuate in un apposita e ulteriore nota ministeriale n. 1319 del 19 febbraio 2020, così da “non escludere cittadini bisognosi dall'accesso a prestazioni di carattere primario e spesso di natura anche alimentare per problemi meramente certificativi superabili in via amministrativa con la cooperazione tra soggetti richiedenti ed uffici pubblici”. E' stato, pertanto, chiarito in primo luogo, che la residenza effettiva delle persone senza dimora coincide coi “luoghi nei quali hanno svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana”, verificando, in via indiziaria e indiretta, la presenza sul territorio della persona senza fissa dimora, indagando la sua vita quotidiana e la rete di rapporti sociali con cui aveva interagito, ossia le persone, le quali possono essere sentite in sede di verifica. E ciò in quanto la persona senza fissa dimora è generalmente cancellata dalle liste anagrafiche per irreperibilità anagrafica e non richiede, anche per anni, la residenza nella via fittizia
(che presuppone prima di rinvenire un amico o parente che dia il domicilio) ma, non per questo, deve considerarsi assente dal territorio. Infatti, “si può ragionevolmente presumere che in molti casi queste persone siano risultate irreperibili all'indirizzo indicato in anagrafe per aver perso la disponibilità dell'alloggio in ragione della loro 6 condizione di povertà e/o disagio sociale. Parimenti non si può escludere che queste persone, pur non avendo, o avendo avuto, la residenza anagrafica, abbiano o abbiano avuto sul territorio nazionale la dimora abituale di cui all'art. 43 c.c.”. In secondo luogo, la verifica è svolta in coordinamento con un soggetto specializzato rispetto alle persone senza dimora: vanno interpellati i “servizi competenti in materia di contrasto alla povertà del Comune di residenza del richiedente il R.d.C.”. E' una verifica attiva di acquisizione degli elementi di riscontro a cura degli enti pubblici;
è previsto infatti che:
“Nel caso in cui tali servizi non abbiano elementi utili per verificare quanto auto- dichiarato dal cittadino, potranno ricostruire con il cittadino la situazione relativa alla residenza e la motivazione della mancata registrazione anagrafica e acquisire elementi di riscontro eventualmente collaborando con i Comuni coinvolti, e in particolare con il che aveva proceduto alla cancellazione dai propri registri anagrafici a seguito CP_3 di un procedimento di cancellazione per irreperibilità”. Il Ministero del Lavoro ha, inoltre, chiarito: “Ai fini delle verifiche di competenza dei Comuni in merito al requisito in oggetto, qualora risulti necessario accertare il luogo di residenza del cittadino nel periodo di irreperibilità, i servizi anagrafici potranno collaborare con i servizi competenti in materia di contrasto alla povertà del Comune di residenza del richiedente il Rdc, per verificare l'esistenza di elementi oggettivi di riscontro. Nel caso in cui tali servizi non abbiano elementi utili per verificare quanto auto-dichiarato dal cittadino, potranno ricostruire con il cittadino la situazione relativa alla residenza e la motivazione della mancata registrazione anagrafica e acquisire elementi di riscontro eventualmente collaborando con i Comuni coinvolti, e in particolare con il Comune che aveva proceduto alla cancellazione dai propri registri anagrafici a seguito di un procedimento di cancellazione per irreperibilità”. In tal senso Trib.Verona Sez.lavoro 09.11.2023,
n.578, Trib.Bologna Sez.Lavoro 20.12.2023, che hanno messo in luce, sul solco della giurisprudenza della Cassazione, la necessità di verifiche sostanziali per dimostrare la sussistenza tanto della residenza decennale quanto di quella biennale continuativa prima della domanda, di modo da superare la necessità del requisito della residenza anagrafica e garantire l'accesso alle persone senza dimora a misure economiche di sostegno che ne permettano l'inclusione sociale e professionale (Cass.11550/2013, Cass.Ord.
9049/2020).
Orbene, nel caso in esame, nel corso del giudizio deve ritenersi essere stata fornita la prova che il sig. nei due anni antecedenti la domanda tesa ad ottenere la Parte_2
7 corresponsione del beneficio del reddito di cittadinanza ha avuto abituale dimora in
Italia.
Infatti la prova per testi espletata ha confermato questo assunto.
Difatti, come risulta dal verbale di udienza del 27.05.2025, la teste Testimone_1 ha riferito: Adr cap. 1: sono a conoscenza del fatto che il sig.
[...] Parte_2 nell'anno 2018 abitava ad Acireale in via Regina Margherita n. 38 presso un immobile di proprietà di mia madre, io lo ho visto personalmente dimorare in tale immobile per circa due anni fino al periodo del covid. Adr: dopo il periodo del covid, nel 2020 il ricorrente si è trasferito ad abitare a Belpasso in un immobile di proprietà di mio padre. In questo immobile nel 2021 mia madre appiccò un incendio e, pertanto, mio zio fu trasferito ad Acireale nuovamente presso l'immobile di via Regina Margherita 38.
Ed ancora il teste ha riferito: Adr cap. 1: nel 2017 il ricorrente viveva Testimone_2 in un garage ad Acireale che era pertinenza di un appartamento di mia moglie sito in via Regina Margherita e ciò ha fatto se non vado errato fino al 2019; Successivamente il ricorrente si è spostato a Belpasso in una mia casa dove era ospite di sua sorella mia moglie. In questa abitazione ci fu un incendio ed il ricorrente nel 2021 si spostò nuovamente ad Acireale ed ha abitato nell'appartamento di mia moglie in Via regina
Margherita. Adr: ricordo che prima del 2017 il ricorrente ha abitato nella zona di
Vaccarizzo.
Orbene, sulla base di quanto riferito dai testi e delle risultanze documentali relative alle condizioni del sig. deve ritenersi provata la circostanza della abituale dimora dello Pt_2 stesso nel territorio dello stato nei due anni antecedenti la richiesta della concessione del beneficio del reddito di cittadinanza.
In definitiva, il ricorso può trovare accoglimento.
Ritiene tuttavia il decidente che in considerazione della circostanza che l' si è CP_1 limitato a recepire gli effetti dell'accertamento eseguito dai servizi anagrafici del
Comune di residenza del dal quale era emersa l'irreperibilità e, quindi, il difetto Pt_2 del requisito prescritto con conseguente revoca della prestazione, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
PQM
8 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: in accoglimento del ricorso, per le ragioni di cui in parte motiva, dichiara la sussistenza in capo al sig. dei requisiti necessari per conseguire il beneficio Parte_2 dell'erogazione del reddito di cittadinanza, compreso quello della residenza sul territorio dello stato nel biennio antecedente la presentazione della domanda, per il periodo in contestazione;
CP_ per l'effetto, dichiara illegittimi ed inefficaci i provvedimenti adottati dall' nei confronti di di decadenza dal diritto di percepire il reddito di cittadinanza Parte_2
e conseguentemente della richiesta di restituzione delle somme percepite per il periodo in contestazione;
condanna l' a rimborsare in favore del sig. le somme recuperate in CP_1 Parte_2 applicazione dei predetti provvedimenti sulla pensione del sig. Cat. Parte_2
INVCIV n. 07001201;
compensa le spese.
Catania, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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