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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2757/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Fortunata Esposito, a seguito di discussione mediante note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2757 del R.G.A.C dell'anno 2013 avente ad oggetto opposizione ad ordinanza – ingiunzione vertente
TRA
( ), nato a [...] in data [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Buccarelli n. 49, presso lo studio dell'Avv. Pietro
Mancuso, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.a., elettivamente domiciliata presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Rita Cellini, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Fiertler, giusta procura a margine del presente atto;
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., , proponeva opposizione all'atto di Parte_1
pignoramento di crediti presso terzi, notificato da in data 5.12.12, per la somma di Controparte_1
€ 20.925,32 comprensivo di interessi di mora, accessori di legge e interessi e compensi per la riscossione e derivante dal mancato pagamento di n. 15 cartelle esattoriali, contenenti crediti di diversa natura.
Deduceva, inoltre, che in esito al ricorso ex art. 615 II co. c.p.c., depositato presso l'intestato
Tribunale, con il quale aveva impugnato il suddetto pignoramento (procedura n. R.G. 320/2013), con ordinanza del 14.05.2013, in accoglimento della sua richiesta, veniva disposta la sospensione dell'esecuzione forzata ex art. 623 c.p.c., con contestuale concessione dei termini per l'introduzione del giudizio di merito.
A sostegno della propria domanda, sosteneva l'inesistenza/nullità delle cartelle esattoriali presupposte al pignoramento e ciò in ragione della nullità/inesistenza della notifica di queste ultime;
la prescrizione del credito per 13, delle complessive 15 cartelle esattoriali ed, infine, l'illegittimità dell'avviso di intimazione e delle cartelle esattoriali ad esso sottese, per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati.
Fatte tali premesse, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: ”Voglia l'On.le Tribunale adito
– contraris reiectis- così provvedere: 1) Accertare e dichiarare insussistente, illegittimo, nullo ed inefficace suddetto atto di pignoramento e conseguentemente annullare detto atto per tutti i motivi di cui al presente atto;
2) Accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di intimazione opposti e di tutti gli atti ad essi presupposti e consequenziali ad essi, per tutti i motivi esposti all'interno del proprio atto introduttivo;
Nel merito: 1) Accertare e dichiarare inefficaci, illegittimi e/o nulli tutti gli atti impugnati in relazione alle pretese in esse portate e tutti gli atti ad essi presupposti e consequenziali.
Per l'effetto: 2) Accertare e dichiarare che il Sig. nulla deve nei confronti delle parti Pt_1
convenute in relazione agli atti impugnati ed a tutti quelli presupposti e consequenziali ad essi;
3)
Condannare , in persona del proprio l.r.p.t. al pagamento delle spese, diritto ed CP_1 CP_1 onorari del presente giudizio”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
17.10.2013, si costituiva contestando la fondatezza della avversa domanda in fatto CP_1 CP_1
e in diritto.
In particolare, sosteneva, preliminarmente, la nullità/ inesistenza della riassunzione per violazione dell'art. 170 c.p.c.; l'inammissibilità della domanda per difetto di competenza per materia del giudice adito con riferimento ai cediti di natura previdenziale e tributaria;
la tardività dell'opposizione che, essendo da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, è stata presentata oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c.; la validità delle cartelle esattoriali notificate a mezzo posta anziché a mezzo di Ufficiale Giudiziario;
la tardività dell'eccezione di prescrizione del credito e dell'omesso calcolo degli interessi di cui alle cartelle ed alle intimazioni di pagamento, sollevate da parte attrice. All'udienza di comparizione delle parti del 5.11.2013, verificata la regolarità della notifica nei confronti del ed in accoglimento della richiesta avanzata Controparte_2 dalle parti costituite, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando all'udienza del 24.06.2014 per la discussione sulle istanze istruttorie e per le eccezioni preliminari, con onere alla cancelleria di acquisire il fascicolo relativo alla fase esecutiva n. 320/2013.
A detta ultima udienza, rilevata la mancanza del predetto fascicolo, la causa veniva rinviata all'udienza del 28.10.2014.
A detta ultima udienza, la causa veniva rinviata all'udienza del 25.06.2015 al fine di verificare la presenza dei presupposti per la riunione, al presente giudizio, della causa pendente, recante n. R.G.
3212/2013, in ragione della richiesta, a tal fine, avanzata da per ragioni di Controparte_1
connessione oggettiva e soggettiva.
Dunque, disposta la riunione al presente giudizio della procedura recante n. RG 3212/2013, all'udienza del 25.06.2015, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.07.2016.
A detta ultima udienza, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.06.2017 per la precisazione delle conclusioni.
In esito ad alcuni rinvii disposti per esigenze di ruolo, all'udienza del 27.09.2018, il Giudice
Istruttore, in ossequio al Decreto Presidenziale n. prot. 1924/2012 del 14.06.2012, disponeva la delega alla trattazione e alla definizione del presente giudizio al G.O.T., OC IA e rinviava, per la comparizione delle parti innanzi allo stesso, all'udienza del 12.03.2019, differita d'ufficio all'udienza del 26.03.2019.
In esito a numerosi rinvii d'ufficio della causa per esigenze di ruolo, con provvedimento del
18.09.2023, veniva sostituito il GOT sopra indicato con il Dott. Aleardo e, Persona_1 contestualmente, disposto il differimento della causa per i medesimi incombenti all'udienza del
23.05.2024, in modalità cartolare.
Quindi, in ossequio al decreto Presidenziale n. 8/2024, prot. n. 1270 con il quale veniva disposta la perequazione dei carichi gravanti sui ruoli dei Giudici del settore contenzioso ordinario in vista dell'obiettivo del PNRR di smaltimento dell'arretrato civile con riguardo ai giudizi iscritti fino alla data del 31.12.2016, la causa veniva assegnata allo scrivente Magistrato che differiva la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.04.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., differita per assenza del giudice titolare della causa, all'udienza del 10.09.2024 con le medesime modalità.
In esito a detta ultima udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
°°°°°°° In via preliminare, dev'essere dichiarata la contumacia del Controparte_2
che, benchè regolarmente evocato in giudizio, non ha inteso costituirsi nel presente procedimento.
Sempre in via preliminare, dev'essere vagliata la doglianza di inammissibilità del ricorso in riassunzione sollevata da parte opposta per violazione dell'art. 170 c.p.c., avendo parte attrice notificato il proprio atto di citazione presso la sede legale di anziché nel domicilio Controparte_1
eletto dal procuratore.
L'eccezione è infondata per le ragioni di seguito indicate. Sul punto, la Corte di Cassazione a sezioni
Unite ha stabilito che l'inesistenza della notificazione è configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Nel caso di specie, avendo parte opponente notificato l'atto introduttivo presso la sede legale di , non può trattarsi di inesistenza della notifica ma di nullità sanata CP_1
dal raggiungimento dello scopo essendosi controparte costituitosi in giudizio.
Quanto all'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito, (relativamente alle cartelle aventi ad oggetto crediti previdenziali), il Tribunale rileva che questa debba ormai intendersi superata atteso che, pur tempestivamente sollevata dall'opponente in sede di comparsa costitutiva depositata a seguito di introduzione del giudizio di merito, la stessa è ormai preclusa dallo sbarramento temporale dell'udienza ex art. 183 cpc stabilito dall'articolo
38 c.p.c.
Risulta, invece, fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte opposta in merito alle cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria.
Più nello specifico, con riferimento a questi ultimi crediti, appare necessario chiarire sin d'ora che la questione da affrontare, a tal fine, riguarda l'individuazione del giudice – ordinario o tributario – cui
è devoluta la cognizione dell'opposizione proposta avverso un atto di pignoramento effettuato in forza di crediti tributari e basata sulla dedotta mancata o invalida previa notificazione della cartella di pagamento recante la suddetta pretesa creditoria.
Al riguardo, il quadro normativo essenziale di riferimento è costituito: a) dall' art. 2 del d.lgs.n. 546 del 1992, che (dopo le modifiche apportate dall' art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal
.
1. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; b) dall' art. 19 del citato d.P.R. n. 546 del 1992, recante l' elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile (secondo la nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte) di ampliamento per interpretazione estensiva (in relazione, ad esempio, ad ogni atto autoritativo contenente una ben individuata pretesa tributaria a carico del contribuente); c) dall' art. 49, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale il procedimento di espropriazione forzata nell'esecuzione tributaria è regolato «dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione» in quanto non derogate dal capo II del medesimo d.P.R. e con esso compatibili;
d) dall'art. 57 del citato d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse né le opposizioni regolate dall' art. 615cod. proc. civ. (salvo quelle concernenti la pignorabilità dei beni) né quelle regolate dall' art. 617 cod. proc. civ. ove siano relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo;
e) dall' art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., che attribuisce al tribunale (in via generale e residuale) la competenza esclusiva delle cause in materia di imposte e tasse.
Da questo plesso di norme si evince, in ordine al riparto di giurisdizione (sostanzialmente nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 18505 del 2013), che: 1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (art. 2, secondo periodo del comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 2) le opposizioni all' esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all' art. 619 cod. proc. civ. si propongono al giudice ordinario (art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.). .
Rimane tuttavia aperto il problema dell'individuazione del giudice davanti al quale proporre l'opposizione all'esecuzione ove questa concerna la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria
(cioè all'atto di pignoramento), deduca (come nella specie) di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo. Sul punto il contrasto giurisprudenziale creatosi è stato risolto dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che l' opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, si risolve nell'impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria: l' opposizione, pertanto, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario (ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, e 19 — estensivamente interpretato — del d.lgs. n. 546 del
1992).
Di seguito le ragioni letterali e sistematiche che la Suprema Corte ha argomentato: ”Sotto l'aspetto letterale, l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella «notificazione della cartella di pagamento»
(ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'avviso cosiddetto impoesattivo o dell'intimazione di pagamento): prima di tale notifica la controversia è devoluta al giudice tributario, dopo, al giudice ordinario. La disposizione richiede dunque, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo (o degli altri atti costituenti presupposti dell'esecuzione forzata tributaria). Ne deriva che l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità dell'atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ex plurimis, Cass. n. 252 del 2008) e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso. In questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell'atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell'espropriazione forzata (art. 491 cod. proc.civ.)”.
Va poi osservato, sempre da un punto di vista letterale, che l'orientamento secondo cui è ammissibile davanti al giudice ordinario l'impugnazione del pignoramento incentrata sulla mancata notifica della cartella di pagamento (o dei suddetti atti assimilabili) si scontra con l'art. 57 del d.P.R. n. 602 del
1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo.
Sotto l'aspetto sistematico, poi, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra (come sottolineato dalla CTR) il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (quale interpretato estensivamente dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: ex plurimis, Sezioni
Unite n. 9570 e n. 3773 del 2014). In tal modo, tutto sembra ricomporsi in armonia con l'originario disegno del legislatore che, nel prevedere nell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 l'inammissibilità davanti al giudice ordinario di alcune opposizioni in sede di esecuzione forzata, ha evidentemente presupposto che le situazioni soggettive poste a base di esse possano essere preventivamente tutelate davanti al giudice tributario.
Conclusivamente, sul punto, va riaffermato il principio di diritto secondo cui “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), va proposta — ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo,
19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 cod. proc.civ. — davanti al giudice tributario”.
Con l'accoglimento di detta eccezione e, per l'effetto, con la dichiarazione della giurisdizione tributaria con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto crediti tributari, ne deriva l'assorbimento del vizio relativo ai vizi di notifica delle cartelle di pagamento ad essi sottesi, atteso che non ha importanza ai fini dell' attribuzione della giurisdizione se, in punto di fatto, la cartella (o gli altri atti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: la pronuncia sulla giurisdizione, infatti, non può dipendere dal raggiungimento in concreto della prova della notificazione della cartella, trattandosi di punto attinente al merito, da accertarsi dal giudice avente giurisdizione sulla controversia (nella specie, come visto, il giudice tributario).
Dopo aver esaminato le eccezioni preliminari occorre analizzare nel merito l'opposizione dell'opponente in relazione alle restanti cartelle.
Con riguardo quindi alle cartelle di pagamento contenenti pretese creditorie non aventi natura tributaria, l'eccezione sollevata, sempre in via preliminare, dall'Ente concessionario per la riscossione ed inerente alla asserita tardività dell'impugnazione per decorso dei termini di cui all'art. 617 c.p.c., deve ritenersi parzialmente meritevole di accoglimento nei termini di seguito meglio circostanziati.
Preliminare, a tal proposito, si pone la valutazione circa la natura del presente giudizio come opposizione all'esecuzione ovvero opposizione agli atti esecutivi.
Non appare superfluo rammentare che, a tal fine, vanno considerati i motivi di opposizione, tenendo presente che oggetto di questa sono intimazioni di pagamento e cartelle di pagamento provenienti dall' , delle quali ultime si assume la irregolarità della notificazione, che, a Controparte_3
sua volta, avrebbe comportato il vizio formale delle successive intimazioni di pagamento (appunto perché non precedute dalla notificazione delle cartelle esattoriali).
Orbene, per quel che qui interessa, si evidenzia che i rimedi oppositivi proponibili avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, sono l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo e l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o della sua notificazione ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva.
Peraltro, cosi' come in materia di riscossione delle imposte (per la quale cfr. Cass. S.U. n. 5791/08), anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (nel caso di specie, pignoramento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall'opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.
Venendo al caso in esame, la domanda dell'opponente va qualificata in parte come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc ed in parte come opposizione all'esecuzione.
In relazione al primo profilo, alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte, il termine di venti giorni per proporre ricorso ex art. 617 c.p.c. avverso un atto del processo esecutivo decorre, per il debitore esecutato, dal momento in cui questi abbia conseguito la conoscenza, legale o di fatto, di tale atto, ovvero di un diverso atto della sequenza procedimentale che ne presuppone il compimento
(in tal senso, tra le tante pronunce sul punto, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 27533 del 30.12.2 014 e
Cass. Civ., III, sentenza n. 7051 del 09.05.2012).
Tale principio va inteso nel senso che il dies a quo per proporre opposizione agli atti esecutivi a pena di decadenza coincide, normalmente, con il momento in cui l'opponente ha acquisito la conosce nza legale dell'atto illegittimo ovvero, eccezionalmente, ove la comunicazione o la notificazione di tale atto siano irregolari, con il momento in cui l'opponente ne ha conseguito comunque la conoscenza di fatto. Alla luce delle suddette coordinate normativo/applicative sin'ora argomentate, dunque, lo scrivente
Magistrato ritiene di dover riqualificare, in parte qua, la portata della domanda introduttiva del presente giudizio di merito sottoposta alla sua cognizione, avuto riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere da parte istante volta a far valere l'irregolarità della notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento) dell'atto impugnato, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità dell'opposizione proposta per mancato rispetto del termine decadenziale atteso che, dalle risultanze processuali, il pignoramento è stato notificato in data 5.12.12
e l'opposizione è stata proposta in data 4.02.2013, dunque ben oltre il termine previsto per legge di cui sopra.
Atteso, dunque, lo spirare del termine previsto dalla succitata norma, senza che sia stata proposta opposizione, comporta che l'atto esecutivo debba ritenersi sanato e definitivamente acquisito al processo.
Ciò nondimeno, parte opponente propone anche opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, con riferimento all'eccezione di nullità delle cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria sottesa.
Tale doglianza risulta essere meritevole di accoglimento.
Sul punto infatti, risulta essere priva di fondamento l'eccezione sollevata da Controparte_1
relativa alla tardività con cui parte opponente avrebbe fatto valere la prescrizione del credito, in ragione del fatto che, come sopra accennato, la proposizione dell'azione di opposizione all'esecuzione non è soggetta ad alcun termine decadenziale.
Nel merito e, in via assorbente su tutti gli altri motivi di impugnazione, ritiene lo scrivente Magistrato che la domanda di parte opponente sia fondata e debba trovare accoglimento, rilevandosi l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Ed invero, sul punto, si osserva che la normativa di riferimento in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, art. 28 della L. n. 689/1981, recita che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che, nonostante la laconicità della formula contenuta nella sopracitata norma, la prescrizione è riferibile sia alla violazione che, autonomamente, alla sanzione pecuniaria, funzionando come causa estintiva dell'illecito, nel primo caso e della sanzione nel secondo (cfr. Cass. civ. n. 9310/1992; Cass. civ., n. 9211/1992) e precisa che «Il termine iniziale va individuato con riferimento alla data di commissione della violazione e non del suo accertamento, che può anche essere successivo» (Cass. civ., n. 5896/2007).
Secondo l'interpretazione della Cassazione, dunque, il diritto di credito dell'amministrazione sorge direttamente per effetto della violazione. Da ciò deriva che: la fonte dell'obbligazione è la violazione e che da questa inizia a decorrere il termine prescrizionale di cinque anni.
A sostegno di questa interpretazione, la Suprema Corte richiama l'art. 14, ult. Co., della legge
689/1981, secondo il quale la mancata o tardiva notifica della violazione determina l'estinzione dell'”obbligazione” di pagare la somma dovuta. In definitiva la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 si riferisce, non solo al potere dell'amministrazione di applicare la sanzione prevista dalla legge per la violazione commessa, al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria.
Nel caso in esame, con riferimento alle sole cartelle di pagamento relative alle sanzioni pecuniarie comminate per le violazioni al codice della strada e per quelle di natura previdenziale, notificate a mezzo posta e di cui l'ente concessionario ha allegato la copia degli avvisi di ricevimento, non può che accertarsi l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Più nel dettaglio, si tratta delle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 03020010046434847000 notificata in data 30.10.2001 per sanzioni relative all'anno 1999;
- n. 03020030020566253000 notificata in data 30.12.2004 per sanzioni relative all'anno 1999;
- n. 03020031000974677000 notificata in data 24.07.2004 per sanzioni relative all'anno 1999;
- n. 03020060001016685000 notificata in data 17.03.2006 per sanzioni relative all'anno 2001.
- n. 03020000016843375 notificata in data 26.04.2001 per crediti previdenziali;
- n.03020040002225727000 notificata il 15.04.2006 per crediti previdenziali
Con riferimento alle suddette cartelle, l'ente concessionario ha soddisfatto la prova dell'avvenuta spedizione entro il sopraindicato termine di legge quinquennale, avendo prodotto in giudizio la copia dell'avviso di ricevimento debitamente compilato, la cui corrispondenza all'originale, peraltro, non è stata oggetto di specifica contestazione di parte opponente e della quale, pertanto, non può negarsi la genuinità.
Tuttavia, per quel che concerne, la prescrizione maturata tra la notifica della cartella e le successive intimazioni di pagamento, parte opposta non ha dato prova della notifica di alcun atto interruttivo nei termini di legge, sull'assunto che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento nei termini di legge renderebbe il credito irretrattabile e quindi la pretesa creditoria definitiva.
Più precisamente, parte opposta ritiene che il ricorrente non potrebbe più far valere una eventuale prescrizione maturata tra la notifica della cartella di pagamento e le successive intimazioni di pagamento, in quanto lo stesso sarebbe decaduto dal potere di farlo per non aver impugnato le intimazioni di pagamento nei termini di legge con la conseguenza che la pretesa esattoriale sottesa all'intimazione sarebbe divenuta definitiva.
Ebbene, la ricostruzione dell'Agenzia non coglie nel segno, in quanto l'irretrattabilità CP_4 del credito per mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento nei termini di legge attiene esclusivamente alle pretese di natura tributaria.
Più nello specifico.
La regola secondo cui se l'intimazione di pagamento non viene impugnata nei termini di 60 giorni dalla notifica dell'atto, la prescrizione fino a quel momento maturata non potrà più essere eccepita con l'impugnazione dell'atto successivo, vale esclusivamente per i crediti di natura tributaria .
Per i crediti invece che rientrano nella giurisdizione di codesto Tribunale la regola della irretrattabilità del credito per mancata impugnazione entro i termini di legge non trova applicazione.
Infatti, ai sensi dell'art.615 cpc l'intimazione di pagamento può sempre essere impugnata unitamente all'atto successivo notificato allo scopo di far valere l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione e contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata .
La prescrizione decorrerebbe dalla notifica del titolo esecutivo (avviso di accertamento di contravvenzione al codice della strada o avviso di addebito in materia di previdenza, a prescindere dall'impugnazione dell'atto successivo, salvo l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla notificazione di questi ultimi, che fa decorrere da zero il relativo termine quinquennale.
Ebbene, applicando tali coordinate al caso in esame, l' , per le cartelle oggetto Controparte_5 del giudizio, non ha dato prova di aver notificato atti interruttivi ritenendo, viceversa, che non avendo il ricorrente dato prova di impugnazione delle intimazioni di pagamento, il credito sarebbe divenuto irretrattabile.
Ne deriva quindi che, in mancanza della prova dell'esistenza di atti interruttivi, il credito deve essere dichiarato estinto.
Le spese del giudizio, visti i continui mutamenti giurisprudenziali sulla materia oggetto del giudizio, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto promossa da Pt_1
nei confronti di E il
[...] CP_1 Controparte_2
disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
[...]
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Catanzaro in favore del giudice Tributario con riferimento alle intimazioni di pagamento aventi ad oggetto crediti tributari;
2) rigetta l'eccezione di incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro per le ragioni di cui in parte motiva;
3) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito in relazione alle cartelle rientranti nella competenza di codesto Tribunale.
4) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, 17.02.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Fortunata Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Fortunata Esposito, a seguito di discussione mediante note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2757 del R.G.A.C dell'anno 2013 avente ad oggetto opposizione ad ordinanza – ingiunzione vertente
TRA
( ), nato a [...] in data [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Buccarelli n. 49, presso lo studio dell'Avv. Pietro
Mancuso, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.a., elettivamente domiciliata presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Rita Cellini, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Fiertler, giusta procura a margine del presente atto;
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., , proponeva opposizione all'atto di Parte_1
pignoramento di crediti presso terzi, notificato da in data 5.12.12, per la somma di Controparte_1
€ 20.925,32 comprensivo di interessi di mora, accessori di legge e interessi e compensi per la riscossione e derivante dal mancato pagamento di n. 15 cartelle esattoriali, contenenti crediti di diversa natura.
Deduceva, inoltre, che in esito al ricorso ex art. 615 II co. c.p.c., depositato presso l'intestato
Tribunale, con il quale aveva impugnato il suddetto pignoramento (procedura n. R.G. 320/2013), con ordinanza del 14.05.2013, in accoglimento della sua richiesta, veniva disposta la sospensione dell'esecuzione forzata ex art. 623 c.p.c., con contestuale concessione dei termini per l'introduzione del giudizio di merito.
A sostegno della propria domanda, sosteneva l'inesistenza/nullità delle cartelle esattoriali presupposte al pignoramento e ciò in ragione della nullità/inesistenza della notifica di queste ultime;
la prescrizione del credito per 13, delle complessive 15 cartelle esattoriali ed, infine, l'illegittimità dell'avviso di intimazione e delle cartelle esattoriali ad esso sottese, per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati.
Fatte tali premesse, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: ”Voglia l'On.le Tribunale adito
– contraris reiectis- così provvedere: 1) Accertare e dichiarare insussistente, illegittimo, nullo ed inefficace suddetto atto di pignoramento e conseguentemente annullare detto atto per tutti i motivi di cui al presente atto;
2) Accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di intimazione opposti e di tutti gli atti ad essi presupposti e consequenziali ad essi, per tutti i motivi esposti all'interno del proprio atto introduttivo;
Nel merito: 1) Accertare e dichiarare inefficaci, illegittimi e/o nulli tutti gli atti impugnati in relazione alle pretese in esse portate e tutti gli atti ad essi presupposti e consequenziali.
Per l'effetto: 2) Accertare e dichiarare che il Sig. nulla deve nei confronti delle parti Pt_1
convenute in relazione agli atti impugnati ed a tutti quelli presupposti e consequenziali ad essi;
3)
Condannare , in persona del proprio l.r.p.t. al pagamento delle spese, diritto ed CP_1 CP_1 onorari del presente giudizio”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
17.10.2013, si costituiva contestando la fondatezza della avversa domanda in fatto CP_1 CP_1
e in diritto.
In particolare, sosteneva, preliminarmente, la nullità/ inesistenza della riassunzione per violazione dell'art. 170 c.p.c.; l'inammissibilità della domanda per difetto di competenza per materia del giudice adito con riferimento ai cediti di natura previdenziale e tributaria;
la tardività dell'opposizione che, essendo da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, è stata presentata oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c.; la validità delle cartelle esattoriali notificate a mezzo posta anziché a mezzo di Ufficiale Giudiziario;
la tardività dell'eccezione di prescrizione del credito e dell'omesso calcolo degli interessi di cui alle cartelle ed alle intimazioni di pagamento, sollevate da parte attrice. All'udienza di comparizione delle parti del 5.11.2013, verificata la regolarità della notifica nei confronti del ed in accoglimento della richiesta avanzata Controparte_2 dalle parti costituite, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando all'udienza del 24.06.2014 per la discussione sulle istanze istruttorie e per le eccezioni preliminari, con onere alla cancelleria di acquisire il fascicolo relativo alla fase esecutiva n. 320/2013.
A detta ultima udienza, rilevata la mancanza del predetto fascicolo, la causa veniva rinviata all'udienza del 28.10.2014.
A detta ultima udienza, la causa veniva rinviata all'udienza del 25.06.2015 al fine di verificare la presenza dei presupposti per la riunione, al presente giudizio, della causa pendente, recante n. R.G.
3212/2013, in ragione della richiesta, a tal fine, avanzata da per ragioni di Controparte_1
connessione oggettiva e soggettiva.
Dunque, disposta la riunione al presente giudizio della procedura recante n. RG 3212/2013, all'udienza del 25.06.2015, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.07.2016.
A detta ultima udienza, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.06.2017 per la precisazione delle conclusioni.
In esito ad alcuni rinvii disposti per esigenze di ruolo, all'udienza del 27.09.2018, il Giudice
Istruttore, in ossequio al Decreto Presidenziale n. prot. 1924/2012 del 14.06.2012, disponeva la delega alla trattazione e alla definizione del presente giudizio al G.O.T., OC IA e rinviava, per la comparizione delle parti innanzi allo stesso, all'udienza del 12.03.2019, differita d'ufficio all'udienza del 26.03.2019.
In esito a numerosi rinvii d'ufficio della causa per esigenze di ruolo, con provvedimento del
18.09.2023, veniva sostituito il GOT sopra indicato con il Dott. Aleardo e, Persona_1 contestualmente, disposto il differimento della causa per i medesimi incombenti all'udienza del
23.05.2024, in modalità cartolare.
Quindi, in ossequio al decreto Presidenziale n. 8/2024, prot. n. 1270 con il quale veniva disposta la perequazione dei carichi gravanti sui ruoli dei Giudici del settore contenzioso ordinario in vista dell'obiettivo del PNRR di smaltimento dell'arretrato civile con riguardo ai giudizi iscritti fino alla data del 31.12.2016, la causa veniva assegnata allo scrivente Magistrato che differiva la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.04.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., differita per assenza del giudice titolare della causa, all'udienza del 10.09.2024 con le medesime modalità.
In esito a detta ultima udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
°°°°°°° In via preliminare, dev'essere dichiarata la contumacia del Controparte_2
che, benchè regolarmente evocato in giudizio, non ha inteso costituirsi nel presente procedimento.
Sempre in via preliminare, dev'essere vagliata la doglianza di inammissibilità del ricorso in riassunzione sollevata da parte opposta per violazione dell'art. 170 c.p.c., avendo parte attrice notificato il proprio atto di citazione presso la sede legale di anziché nel domicilio Controparte_1
eletto dal procuratore.
L'eccezione è infondata per le ragioni di seguito indicate. Sul punto, la Corte di Cassazione a sezioni
Unite ha stabilito che l'inesistenza della notificazione è configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Nel caso di specie, avendo parte opponente notificato l'atto introduttivo presso la sede legale di , non può trattarsi di inesistenza della notifica ma di nullità sanata CP_1
dal raggiungimento dello scopo essendosi controparte costituitosi in giudizio.
Quanto all'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito, (relativamente alle cartelle aventi ad oggetto crediti previdenziali), il Tribunale rileva che questa debba ormai intendersi superata atteso che, pur tempestivamente sollevata dall'opponente in sede di comparsa costitutiva depositata a seguito di introduzione del giudizio di merito, la stessa è ormai preclusa dallo sbarramento temporale dell'udienza ex art. 183 cpc stabilito dall'articolo
38 c.p.c.
Risulta, invece, fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte opposta in merito alle cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria.
Più nello specifico, con riferimento a questi ultimi crediti, appare necessario chiarire sin d'ora che la questione da affrontare, a tal fine, riguarda l'individuazione del giudice – ordinario o tributario – cui
è devoluta la cognizione dell'opposizione proposta avverso un atto di pignoramento effettuato in forza di crediti tributari e basata sulla dedotta mancata o invalida previa notificazione della cartella di pagamento recante la suddetta pretesa creditoria.
Al riguardo, il quadro normativo essenziale di riferimento è costituito: a) dall' art. 2 del d.lgs.n. 546 del 1992, che (dopo le modifiche apportate dall' art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal
.
1. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; b) dall' art. 19 del citato d.P.R. n. 546 del 1992, recante l' elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile (secondo la nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte) di ampliamento per interpretazione estensiva (in relazione, ad esempio, ad ogni atto autoritativo contenente una ben individuata pretesa tributaria a carico del contribuente); c) dall' art. 49, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale il procedimento di espropriazione forzata nell'esecuzione tributaria è regolato «dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione» in quanto non derogate dal capo II del medesimo d.P.R. e con esso compatibili;
d) dall'art. 57 del citato d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse né le opposizioni regolate dall' art. 615cod. proc. civ. (salvo quelle concernenti la pignorabilità dei beni) né quelle regolate dall' art. 617 cod. proc. civ. ove siano relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo;
e) dall' art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., che attribuisce al tribunale (in via generale e residuale) la competenza esclusiva delle cause in materia di imposte e tasse.
Da questo plesso di norme si evince, in ordine al riparto di giurisdizione (sostanzialmente nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 18505 del 2013), che: 1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (art. 2, secondo periodo del comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 2) le opposizioni all' esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all' art. 619 cod. proc. civ. si propongono al giudice ordinario (art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.). .
Rimane tuttavia aperto il problema dell'individuazione del giudice davanti al quale proporre l'opposizione all'esecuzione ove questa concerna la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria
(cioè all'atto di pignoramento), deduca (come nella specie) di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo. Sul punto il contrasto giurisprudenziale creatosi è stato risolto dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che l' opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, si risolve nell'impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria: l' opposizione, pertanto, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario (ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, e 19 — estensivamente interpretato — del d.lgs. n. 546 del
1992).
Di seguito le ragioni letterali e sistematiche che la Suprema Corte ha argomentato: ”Sotto l'aspetto letterale, l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella «notificazione della cartella di pagamento»
(ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'avviso cosiddetto impoesattivo o dell'intimazione di pagamento): prima di tale notifica la controversia è devoluta al giudice tributario, dopo, al giudice ordinario. La disposizione richiede dunque, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo (o degli altri atti costituenti presupposti dell'esecuzione forzata tributaria). Ne deriva che l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità dell'atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ex plurimis, Cass. n. 252 del 2008) e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso. In questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell'atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell'espropriazione forzata (art. 491 cod. proc.civ.)”.
Va poi osservato, sempre da un punto di vista letterale, che l'orientamento secondo cui è ammissibile davanti al giudice ordinario l'impugnazione del pignoramento incentrata sulla mancata notifica della cartella di pagamento (o dei suddetti atti assimilabili) si scontra con l'art. 57 del d.P.R. n. 602 del
1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo.
Sotto l'aspetto sistematico, poi, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra (come sottolineato dalla CTR) il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (quale interpretato estensivamente dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: ex plurimis, Sezioni
Unite n. 9570 e n. 3773 del 2014). In tal modo, tutto sembra ricomporsi in armonia con l'originario disegno del legislatore che, nel prevedere nell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 l'inammissibilità davanti al giudice ordinario di alcune opposizioni in sede di esecuzione forzata, ha evidentemente presupposto che le situazioni soggettive poste a base di esse possano essere preventivamente tutelate davanti al giudice tributario.
Conclusivamente, sul punto, va riaffermato il principio di diritto secondo cui “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), va proposta — ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo,
19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 cod. proc.civ. — davanti al giudice tributario”.
Con l'accoglimento di detta eccezione e, per l'effetto, con la dichiarazione della giurisdizione tributaria con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto crediti tributari, ne deriva l'assorbimento del vizio relativo ai vizi di notifica delle cartelle di pagamento ad essi sottesi, atteso che non ha importanza ai fini dell' attribuzione della giurisdizione se, in punto di fatto, la cartella (o gli altri atti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: la pronuncia sulla giurisdizione, infatti, non può dipendere dal raggiungimento in concreto della prova della notificazione della cartella, trattandosi di punto attinente al merito, da accertarsi dal giudice avente giurisdizione sulla controversia (nella specie, come visto, il giudice tributario).
Dopo aver esaminato le eccezioni preliminari occorre analizzare nel merito l'opposizione dell'opponente in relazione alle restanti cartelle.
Con riguardo quindi alle cartelle di pagamento contenenti pretese creditorie non aventi natura tributaria, l'eccezione sollevata, sempre in via preliminare, dall'Ente concessionario per la riscossione ed inerente alla asserita tardività dell'impugnazione per decorso dei termini di cui all'art. 617 c.p.c., deve ritenersi parzialmente meritevole di accoglimento nei termini di seguito meglio circostanziati.
Preliminare, a tal proposito, si pone la valutazione circa la natura del presente giudizio come opposizione all'esecuzione ovvero opposizione agli atti esecutivi.
Non appare superfluo rammentare che, a tal fine, vanno considerati i motivi di opposizione, tenendo presente che oggetto di questa sono intimazioni di pagamento e cartelle di pagamento provenienti dall' , delle quali ultime si assume la irregolarità della notificazione, che, a Controparte_3
sua volta, avrebbe comportato il vizio formale delle successive intimazioni di pagamento (appunto perché non precedute dalla notificazione delle cartelle esattoriali).
Orbene, per quel che qui interessa, si evidenzia che i rimedi oppositivi proponibili avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, sono l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo e l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o della sua notificazione ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva.
Peraltro, cosi' come in materia di riscossione delle imposte (per la quale cfr. Cass. S.U. n. 5791/08), anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (nel caso di specie, pignoramento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall'opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.
Venendo al caso in esame, la domanda dell'opponente va qualificata in parte come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc ed in parte come opposizione all'esecuzione.
In relazione al primo profilo, alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte, il termine di venti giorni per proporre ricorso ex art. 617 c.p.c. avverso un atto del processo esecutivo decorre, per il debitore esecutato, dal momento in cui questi abbia conseguito la conoscenza, legale o di fatto, di tale atto, ovvero di un diverso atto della sequenza procedimentale che ne presuppone il compimento
(in tal senso, tra le tante pronunce sul punto, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 27533 del 30.12.2 014 e
Cass. Civ., III, sentenza n. 7051 del 09.05.2012).
Tale principio va inteso nel senso che il dies a quo per proporre opposizione agli atti esecutivi a pena di decadenza coincide, normalmente, con il momento in cui l'opponente ha acquisito la conosce nza legale dell'atto illegittimo ovvero, eccezionalmente, ove la comunicazione o la notificazione di tale atto siano irregolari, con il momento in cui l'opponente ne ha conseguito comunque la conoscenza di fatto. Alla luce delle suddette coordinate normativo/applicative sin'ora argomentate, dunque, lo scrivente
Magistrato ritiene di dover riqualificare, in parte qua, la portata della domanda introduttiva del presente giudizio di merito sottoposta alla sua cognizione, avuto riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere da parte istante volta a far valere l'irregolarità della notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento) dell'atto impugnato, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità dell'opposizione proposta per mancato rispetto del termine decadenziale atteso che, dalle risultanze processuali, il pignoramento è stato notificato in data 5.12.12
e l'opposizione è stata proposta in data 4.02.2013, dunque ben oltre il termine previsto per legge di cui sopra.
Atteso, dunque, lo spirare del termine previsto dalla succitata norma, senza che sia stata proposta opposizione, comporta che l'atto esecutivo debba ritenersi sanato e definitivamente acquisito al processo.
Ciò nondimeno, parte opponente propone anche opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, con riferimento all'eccezione di nullità delle cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria sottesa.
Tale doglianza risulta essere meritevole di accoglimento.
Sul punto infatti, risulta essere priva di fondamento l'eccezione sollevata da Controparte_1
relativa alla tardività con cui parte opponente avrebbe fatto valere la prescrizione del credito, in ragione del fatto che, come sopra accennato, la proposizione dell'azione di opposizione all'esecuzione non è soggetta ad alcun termine decadenziale.
Nel merito e, in via assorbente su tutti gli altri motivi di impugnazione, ritiene lo scrivente Magistrato che la domanda di parte opponente sia fondata e debba trovare accoglimento, rilevandosi l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Ed invero, sul punto, si osserva che la normativa di riferimento in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, art. 28 della L. n. 689/1981, recita che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che, nonostante la laconicità della formula contenuta nella sopracitata norma, la prescrizione è riferibile sia alla violazione che, autonomamente, alla sanzione pecuniaria, funzionando come causa estintiva dell'illecito, nel primo caso e della sanzione nel secondo (cfr. Cass. civ. n. 9310/1992; Cass. civ., n. 9211/1992) e precisa che «Il termine iniziale va individuato con riferimento alla data di commissione della violazione e non del suo accertamento, che può anche essere successivo» (Cass. civ., n. 5896/2007).
Secondo l'interpretazione della Cassazione, dunque, il diritto di credito dell'amministrazione sorge direttamente per effetto della violazione. Da ciò deriva che: la fonte dell'obbligazione è la violazione e che da questa inizia a decorrere il termine prescrizionale di cinque anni.
A sostegno di questa interpretazione, la Suprema Corte richiama l'art. 14, ult. Co., della legge
689/1981, secondo il quale la mancata o tardiva notifica della violazione determina l'estinzione dell'”obbligazione” di pagare la somma dovuta. In definitiva la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 si riferisce, non solo al potere dell'amministrazione di applicare la sanzione prevista dalla legge per la violazione commessa, al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria.
Nel caso in esame, con riferimento alle sole cartelle di pagamento relative alle sanzioni pecuniarie comminate per le violazioni al codice della strada e per quelle di natura previdenziale, notificate a mezzo posta e di cui l'ente concessionario ha allegato la copia degli avvisi di ricevimento, non può che accertarsi l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Più nel dettaglio, si tratta delle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 03020010046434847000 notificata in data 30.10.2001 per sanzioni relative all'anno 1999;
- n. 03020030020566253000 notificata in data 30.12.2004 per sanzioni relative all'anno 1999;
- n. 03020031000974677000 notificata in data 24.07.2004 per sanzioni relative all'anno 1999;
- n. 03020060001016685000 notificata in data 17.03.2006 per sanzioni relative all'anno 2001.
- n. 03020000016843375 notificata in data 26.04.2001 per crediti previdenziali;
- n.03020040002225727000 notificata il 15.04.2006 per crediti previdenziali
Con riferimento alle suddette cartelle, l'ente concessionario ha soddisfatto la prova dell'avvenuta spedizione entro il sopraindicato termine di legge quinquennale, avendo prodotto in giudizio la copia dell'avviso di ricevimento debitamente compilato, la cui corrispondenza all'originale, peraltro, non è stata oggetto di specifica contestazione di parte opponente e della quale, pertanto, non può negarsi la genuinità.
Tuttavia, per quel che concerne, la prescrizione maturata tra la notifica della cartella e le successive intimazioni di pagamento, parte opposta non ha dato prova della notifica di alcun atto interruttivo nei termini di legge, sull'assunto che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento nei termini di legge renderebbe il credito irretrattabile e quindi la pretesa creditoria definitiva.
Più precisamente, parte opposta ritiene che il ricorrente non potrebbe più far valere una eventuale prescrizione maturata tra la notifica della cartella di pagamento e le successive intimazioni di pagamento, in quanto lo stesso sarebbe decaduto dal potere di farlo per non aver impugnato le intimazioni di pagamento nei termini di legge con la conseguenza che la pretesa esattoriale sottesa all'intimazione sarebbe divenuta definitiva.
Ebbene, la ricostruzione dell'Agenzia non coglie nel segno, in quanto l'irretrattabilità CP_4 del credito per mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento nei termini di legge attiene esclusivamente alle pretese di natura tributaria.
Più nello specifico.
La regola secondo cui se l'intimazione di pagamento non viene impugnata nei termini di 60 giorni dalla notifica dell'atto, la prescrizione fino a quel momento maturata non potrà più essere eccepita con l'impugnazione dell'atto successivo, vale esclusivamente per i crediti di natura tributaria .
Per i crediti invece che rientrano nella giurisdizione di codesto Tribunale la regola della irretrattabilità del credito per mancata impugnazione entro i termini di legge non trova applicazione.
Infatti, ai sensi dell'art.615 cpc l'intimazione di pagamento può sempre essere impugnata unitamente all'atto successivo notificato allo scopo di far valere l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione e contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata .
La prescrizione decorrerebbe dalla notifica del titolo esecutivo (avviso di accertamento di contravvenzione al codice della strada o avviso di addebito in materia di previdenza, a prescindere dall'impugnazione dell'atto successivo, salvo l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla notificazione di questi ultimi, che fa decorrere da zero il relativo termine quinquennale.
Ebbene, applicando tali coordinate al caso in esame, l' , per le cartelle oggetto Controparte_5 del giudizio, non ha dato prova di aver notificato atti interruttivi ritenendo, viceversa, che non avendo il ricorrente dato prova di impugnazione delle intimazioni di pagamento, il credito sarebbe divenuto irretrattabile.
Ne deriva quindi che, in mancanza della prova dell'esistenza di atti interruttivi, il credito deve essere dichiarato estinto.
Le spese del giudizio, visti i continui mutamenti giurisprudenziali sulla materia oggetto del giudizio, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto promossa da Pt_1
nei confronti di E il
[...] CP_1 Controparte_2
disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
[...]
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Catanzaro in favore del giudice Tributario con riferimento alle intimazioni di pagamento aventi ad oggetto crediti tributari;
2) rigetta l'eccezione di incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro per le ragioni di cui in parte motiva;
3) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito in relazione alle cartelle rientranti nella competenza di codesto Tribunale.
4) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, 17.02.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Fortunata Esposito