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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/11/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1220 /2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. STACCOLI LOREDANA C.F._1
nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. TORRI MICHELA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di divorzio depositata il 12/05/2025;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per oltre 12 mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
1 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, come dichiarato e confermato all'udienza del 23.10.2025 e di seguito trascritte:
“ il padre corrisponderà alla madre l'assegno omnicomprensivo anche delle spese straordinarie per la somma di euro 1.070,00 mensili, oltre rivalutazione istat;
le spese del giudizio sono compensate “
P.Q.M.
1) pronuncia il divorzio tra che avevano contratto Parte_1 CP_1 matrimonio il 09.12.1997 in Sant'Arpino (Caserta) alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'Arpino (Caserta) di procedere alla annotazione della presente sentenza – Anno 1997, Atto n. 6, Parte 1;
3) Spese Compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1220 /2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. STACCOLI LOREDANA C.F._1
nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. TORRI MICHELA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di divorzio depositata il 12/05/2025;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per oltre 12 mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
1 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, come dichiarato e confermato all'udienza del 23.10.2025 e di seguito trascritte:
“ il padre corrisponderà alla madre l'assegno omnicomprensivo anche delle spese straordinarie per la somma di euro 1.070,00 mensili, oltre rivalutazione istat;
le spese del giudizio sono compensate “
P.Q.M.
1) pronuncia il divorzio tra che avevano contratto Parte_1 CP_1 matrimonio il 09.12.1997 in Sant'Arpino (Caserta) alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'Arpino (Caserta) di procedere alla annotazione della presente sentenza – Anno 1997, Atto n. 6, Parte 1;
3) Spese Compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
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