Ordinanza collegiale 20 settembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00546/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2025, proposto da
NA TT e IU SP, rappresentati e difesi dall’avvocato Bruno TT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tagliacozzo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Di Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del silenzio formatosi, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sull’istanza di accesso alla documentazione ivi indicata, trasmessa dai ricorrenti al Comune di Tagliacozzo in data 19 maggio 2025;
- di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto;
e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso presentata in data 19 maggio 2025, con conseguente ordine al Comune di Tagliacozzo di esibire la documentazione richiesta;
nonché per la condanna del Comune di Tagliacozzo all’ostensione dei documenti richiesti dai ricorrenti con la predetta istanza di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tagliacozzo;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa NA ER;
Udito l’avvocato Roberto Di Salvatore per il Comune di Tagliacozzo;
In data 19 maggio 2025 i ricorrenti, nella qualità di proprietari di un immobile e consorziati del Consorzio Stradale di Marsia, hanno inoltrato al Comune di Tagliacozzo un’istanza di accesso documentale, al fine di verificare il rispetto dell’articolo 9 dello statuto consortile, il quale prevede l’obbligo dei consorziati di corrispondere un contributo per l’uso speciale della rete stradale.
Con ricorso notificato in data 30 giugno 2025 e depositato in data 3 luglio 2025, i ricorrenti hanno agito per l’annullamento del diniego tacito, formatosi sulla predetta istanza di accesso documentale, e, previo accertamento del diritto a prenderne visione ed estrarne copia, per la condanna del Comune di Tagliacozzo all’ostensione di tutti gli atti e documenti ivi elencati.
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso, il Comune di Tagliacozzo non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza collegiale n. 426 del 20 settembre 2025 il Tribunale ha chiesto al Comune di Tagliacozzo di depositare in giudizio “una dettagliata relazione avente ad oggetto i lavori di rifacimento del manto stradale effettuati in occasione della tappa del Giro d’Italia del 16 maggio 2025, con arrivo a Marsia.”
In data 20 ottobre 2025 il Comune di Tagliacozzo si è costituito in giudizio, depositando la relazione richiesta e la pertinente documentazione, ed ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione ovvero per cessazione della materia del contendere; il Comune di Tagliacozzo ha, inoltre, chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Con memoria depositata il 28 novembre 2025 i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso ed hanno chiesto la condanna del Comune di Tagliacozzo all’ostensione del verbale di collaudo e della “documentazione relativa all’accordo con il Consorzio Stradale di Marsia e/o altri soggetti per l’utilizzazione dello spazio usato per il ricovero delle macchine usate per la manutenzione delle strade, richiesti in data 29.08.2025”.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Come documentato dal Comune di Tagliacozzo, la documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 19 maggio 2025 è stata consegnata ai ricorrenti, sia pure successivamente alla proposizione del presente ricorso, nei modi e nei termini di cui appresso:
a) in data 14 luglio 2025 il Comune di Tagliacozzo ha consegnato a mani del difensore dei ricorrenti tredici deliberazioni della Giunta Comunale inerenti la tappa del Giro d’Italia del 16 maggio 2025, la determinazione dirigenziale n. 470 del 10 aprile 2025, con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori di rifacimento del manto stradale interessato dal percorso del Giro d’Italia, e il contratto di appalto sottoscritto in data 5 maggio 2025 tra il Comune di Tagliacozzo e l’impresa aggiudicataria dell’appalto di lavori;
b) in data 25 luglio 2025 i ricorrenti hanno presentato una nuova istanza di accesso, avente ad oggetto i documenti già richiesti con l’istanza del 19 maggio 2025 e non consegnati in data 14 luglio 2025 nonché documenti ulteriori, tra cui “l’accordo con il Consorzio Stradale di Marsia od altri soggetti per l’utilizzazione, quale Quartier Tappa, dello spazio utilizzato per il ricovero delle macchine usate per la manutenzione delle strade” e il “verbale di collaudo inerente i lavori di manutenzione straordinaria del tratto di strada da Roccacerro a Marsia”; anche la predetta documentazione è stata, per la maggior parte, inviata ai ricorrenti in data 29 agosto 2025;
c) in data 29 agosto 2025 i ricorrenti hanno presentato un’ulteriore istanza di accesso, avente ad oggetto parte della documentazione richiesta con l’istanza del 25 luglio 2025 e non consegnata in data 29 agosto 2025; anche tale istanza è stata parzialmente evasa dal Comune di Tagliacozzo in data 1 settembre 2025.
Come dedotto dalla parte ricorrente nella memoria difensiva del 28 novembre 2025, il proprio interesse conoscitivo è stato parzialmente soddisfatto dal Comune di Tagliacozzo con l’ostensione di tutta la documentazione richiesta, ad eccezione del verbale di collaudo e della documentazione relativa all’accordo sottoscritto dall’Amministrazione comunale per l’utilizzazione dello spazio destinato al ricovero delle macchine usate per la manutenzione del manto stradale.
Nondimeno, detti documenti, di cui la parte ricorrente lamenta la mancata ostensione, sono stati richiesti, per la prima volta, con l’istanza di accesso del 25 luglio 2025 e, successivamente, con l’istanza di accesso del 29 agosto 2025, entrambe presentate in data successiva alla proposizione del presente ricorso.
Sicché, gravava sulla parte ricorrente l’onere di impugnare il diniego tacito di accesso formatosi sulle stesse entro il termine decadenziale di cui all’articolo 116, comma 1, del codice del processo amministrativo.
Tanto premesso, deve essere accolta l’eccezione preliminare, formulata dal Comune di Tagliacozzo nella memoria di costituzione, di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la documentazione richiesta con l’istanza del 19 maggio 2025 è stata consegnata ai ricorrenti.
Il comportamento processuale tenuto dalla parte ricorrente, la quale non ha edotto il Collegio della sopravvenuta consegna della documentazione richiesta con l’istanza del 19 maggio 2025, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA IR, Presidente
NA ER, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA ER | NA IR |
IL SEGRETARIO