TAR Napoli, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 723
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Decreto cautelare 21 gennaio 2025
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Ordinanza cautelare 3 marzo 2025
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Ordinanza cautelare 3 marzo 2025
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Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge; violazione dell’art. 39 L. 724/94; eccesso di potere per travisamento; erroneità nei presupposti di fatto e di diritto; irragionevolezza; sproporzione

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo che ogni successiva ingiustificata alterazione dell'assetto originario dell'abuso, anche se di natura leggera, determina un sopravvenuto aliud pro alio dell'intero abuso, la cui ultimazione viene traslata oltre il termine ultimo di legge, inibendo qualsiasi sanabilità. Ha inoltre considerato che non è corretto considerare partitamente due porzioni di un suolo unico progressivamente trasformato senza titoli.

  • Inammissibile
    Tardività dell'opposizione del Comune

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché l'opposizione del Comune è stata spedita per la notifica un giorno dopo la scadenza del termine previsto dalla legge.

  • Accolto
    Mancata notifica dell'atto di accertamento dell'inottemperanza

    Il Tribunale ha accolto il ricorso poiché l'atto impugnato si limita a dar conto dell'accertamento eseguito dalla Polizia Municipale, senza che al relativo verbale (atto dotato di efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate durante l'accesso ai luoghi, nella fattispecie neppure notificato) abbia fatto seguito la successiva attività provvedimentale del Comune preliminare rispetto all'adozione del provvedimento sanzionatorio.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il Tribunale ha rigettato tale censura ritenendo che l'attività di contrasto agli abusi edilizi costituisce un'attività vincolata e, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241 del 1990, l'omissione non comporta conseguenze nel caso in cui il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

  • Rigettato
    Contestazione dell'apprensione dell'intera particella catastale

    Il Tribunale ha respinto la censura poiché il provvedimento specifica che l'acquisizione è circoscritta alle "opere abusivamente eseguite" e alla "relativa area di sedime", cosicché la successiva identificazione catastale non lascia presumere che oggetto dell'acquisizione sia l'intera particella anche per l'estensione non interessata dagli abusi.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il Tribunale ha rigettato tale censura ritenendo che l'attività di contrasto agli abusi edilizi costituisce un'attività vincolata e, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241 del 1990, l'omissione non comporta conseguenze nel caso in cui il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 723
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 723
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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