Ordinanza collegiale 11 luglio 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00030/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00999/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 999 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno - Questura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
del decreto del Questore n. Cat.-OMISSIS-del giorno 8 maggio 2023, data di uscita del 15 maggio 2023 e notificato in data 25 maggio 2023 dal Commissariato di P.S. di Bagheria con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del porto di fucile per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il dott. UC GI e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto del Questore della Provincia di Palermo n. -OMISSIS- dell’8 maggio2023, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rilascio del porto di fucile per uso caccia.
In fatto il ricorrente deduce di aver presentato istanza finalizzata al rilascio del porto di fucile essendo già titolare del provvedimento che lo abilita alla detenzione di armi e munizioni, di cui al decreto del Prefetto della Provincia di Palermo-OMISSIS- del 21 febbraio 2022.
Nella specie, con il citato provvedimento del 2022, il Prefetto di Palermo ha revocato il proprio precedente decreto -OMISSIS- emesso il 5 marzo 2001, con il quale era stato disposto il divieto di detenzione armi e munizioni, sulla scorta proprio del parere positivo del Questore di Palermo di cui alla nota n-OMISSIS-del 7 febbraio 2022.
Nonostante ciò, il 22 settembre 2022, il Questore notificava comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex L. 241/1990 volto al rigetto dell’istanza di rilascio del porto di fucile per uso caccia.
Il ricorrente, quindi, effettuava accesso agli atti e prendeva visione dei documenti ostensibili relativi al procedimento amministrativo.
Veniva quindi emesso il decreto del Questore in questa sede gravato, basato essenzialmente sul rapporto di parentela del ricorrente con soggetti controindicati.
Il ricorrente evidenzia che il provvedimento impugnato è fondato sull’unico presupposto costituito dal legame di parentela con il fratello -OMISSIS-, residente con il proprio nucleo familiare in Corleone (PA) e condannato per il reato ex art. 416 bis c.p. ( associazione a delinquere di tipo mafioso ), nonché dai legami della cognata del ricorrente, anch’essa vicina per familiarità ad ambienti del sodalizio criminale noto come “Cosa Nostra”.
Il ricorso è assistito dai seguenti motivi:
I. In primo luogo, il ricorrente lamenta che il procedimento sarebbe carente di motivazione oltre che contraddittorio con i precedenti provvedimenti adottati dallo stesso organo di polizia in ordine ai presupposti indicati ad integrare il requisito richiesto dagli articoli 11 e 43 T.U.L.P.S.;
II. Il ricorrente richiama il provvedimento favorevole della Prefettura datato 21.02.2022 nel quale viene fatto espresso riferimento all’insussistenza allo stato di attuali motivi ostativi, con ciò facendo riferimento anche alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
III. Inoltre, l’istante evidenzia di avere un unico precedente penale, peraltro datato, e per il quale ha ottenuto la riabilitazione, e di essere oggi dedito a stabile attività lavorativa e alla cura della famiglia. In proposito, parte ricorrente richiama l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo n.-OMISSIS- del 20 maggio 2020 con la quale il Tribunale, nel concedere la chiesta riabilitazione, ha evidenziato che “il -OMISSIS- abbia mantenuto buona condotta” .
In ultimo, parte ricorrente contesta il diniego del porto di armi per uso venatorio anche nella parte in cui viene fatto riferimento alla condivisione di un mezzo (autovettura) con il fratello controindicato in quanto la vettura in questione è stata dal ricorrente regolarmente trasferita, con atto di vendita ad altri soggetti, già a far data dal 2012.
Resiste in giudizio l’amministrazione intimata con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Palermo che si è inizialmente costituita con atto di mera forma.
Con ordinanza istruttoria n-OMISSIS-, questa Sezione ha ordinato al Ministero resistente il deposito di una relazione sui fatti di causa “con particolare riferimento alle ragioni del mutato convincimento circa l’affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi in un arco temporale alquanto limitato (parere positivo del Questore del 7 febbraio 2022 nel procedimento di revoca del divieto di detenzione armi, provvedimento del Questore dell’8 maggio 2023 di rigetto del porto di fucile)”.
L’amministrazione ha dato seguito all’ordine istruttorio attraverso il deposito di una relazione del 21 luglio 2025 a firma del Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Palermo.
In vista dell’odierna udienza, parte ricorrente ha depositato memoria a difesa nella quale ha ribadito i propri assunti contestando quanto dichiarato da ultimo dalla Questura resistente.
All’udienza pubblica del 25 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Questore di Palermo n. -OMISSIS- del giorno 8 maggio 2023 con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del porto di fucile per uso caccia, nonostante lo stesso Questore avesse fornito il proprio parere positivo all’accoglimento della istanza per poter detenere armi e munizioni di cui al provvedimento del Prefetto di Palermo n-OMISSIS- del 21 febbraio 2022.
Il ricorso verte essenzialmente sulla lamentata contraddittorietà dell’azione amministrativa e sulla carenza dei requisiti di legge per il diniego del rilascio del porto d’armi essendo incentrata l’istruttoria della Questura su precedenti penali del fratello, e di affini al nucleo famigliare del ricorrente, e non su pregiudizi che lo riguardino personalmente.
2. Il ricorso è nel suo complesso infondato.
3. Per costante giurisprudenza di prime e seconde cure, confermata dalla Corte costituzionale (sentenze del 16 dicembre 1993, n. 440 e 20 marzo 2019, n. 109), la possibilità di detenere e di portare con sé armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: “nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014)” (tra le tante, Consiglio di Stato, III, 23 maggio 2017, n. 2404; Consiglio di Stato, III, 30 novembre 2018, n. 6812).
La licenza di porto d’armi può quindi “essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l’Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all’uso delle stesse” (così Consiglio di Stato, III, 12 aprile 2022, n. 2756).
Ancora, l'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare l'adozione della detta misura, con valenza tipicamente cautelare, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso e la relativa valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10/04/2025, n. 3091).
Inoltre, l’ampiezza della discrezionalità riservata all’Amministrazione si spiega alla luce della natura non sanzionatoria, bensì meramente cautelare e preventiva, dei provvedimenti in esame.
4. Ciò posto e venendo ora alla disamina del provvedimento di diniego di rilascio di porto d’armi in argomento, esso è motivato principalmente in ragione del fatto che “l’istante è inserito in un contesto familiare che non fornisce le necessarie garanzie di affidabilità occorrenti per il rilascio della chiesta concessione dal momento che il fratello, -OMISSIS-nato a [...] il [...], risulta essere stato condannato ad anni 6 e mesi 8 di reclusione per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, comma 1,2,3,4) ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata etc; la cognata, -OMISSIS- (moglie del predetto -OMISSIS-) è figlia di -OMISSIS- condannato a sua volta per mafia nonché sorella di -OMISSIS- inseriti, a pieno titolo, nell’organizzazione criminale mafiosa denominata cosa nostra”.
Il ricorrente non smentisce la frequentazione con il fratello avvenuta nel periodo di detenzione di quest’ultimo (risultano, infatti, ben 94 incontri/colloquio presso la casa circondariale di detenzione nell’arco di 5 anni dal 2011 al 2016) ma si limita a sminuirne la portata trattandosi, a suo dire, di incontri occasionali e dovuti a ragioni “umanitarie e di assistenza” . Il ricorrente ritiene, infatti, che da tali incontri non potrebbe trarsi alcun elemento a sostegno della ritenuta inaffidabilità nell’uso delle armi.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate l’impostazione del ricorrente non può essere condivisa.
Dall’istruttoria della Questura è infatti emerso che “il contesto familiare, permeato da mafiosità, nel quale -OMISSIS- è inserito potrebbe rappresentare un vulnus sull'affidabilità del predetto -OMISSIS-ed, anche, sulla disponibilità di armi che non si esclude, aprioristicamente, possano essere nella disponibilità di soggetti inseriti, a pieno titolo, nella malavita organizzata”.
La capacità di abuso delle armi, per come descritta nella normativa già citata, delinea una formula ampia, suscettibile di abbracciare tutte le situazioni che secondo il prudente apprezzamento dell'Amministrazione sono sintomatiche della inaffidabilità dell'interessato, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e sociale in cui è stabilmente inserito. Pertanto, i provvedimenti in materia di armi possono essere legittimamente adottati anche nei casi in cui, pur non essendo nulla imputabile direttamente al richiedente, vi sia una situazione di fatto (ad es. lo stabile legame di familiarità) che rende le armi stesse liberamente accessibili ad un terzo (convivente o meno), nei cui confronti vi siano fondate ragioni di sospetto.
In tal senso, la Sezione in un recente arresto ha chiarito che la revoca della licenza di porto d'armi può essere basata su valutazioni che riflettono un giudizio sfavorevole nei confronti del titolare non solo per questioni specifiche relative al suo comportamento, ma anche per il contesto socio-familiare in cui è coinvolto, se tale contesto indica un reale rischio di abuso delle armi (cfr. T.A.R., Palermo, sez. IV, 24/04/2024, n. 1377).
Nel caso di specie, è provata la caratura dei crimini per cui è stato condannato il fratello del ricorrente, il contesto familiare altamente controindicato in cui è pure inserito nonché la frequentazione più che assidua con il fratello, registrata già nel periodo in cui quest’ultimo era soggetto a restrizione della propria libertà personale e subiva quindi forti limitazioni nei contatti col mondo esterno. Infatti, l’elevato numero di visite in carcere (ben 94 in circa cinque anni) effettuate dal ricorrente a beneficio del fratello va ben oltre le asserite ragioni “ umanitarie e di assistenza ” e testimonia un costante contatto fra i due germani, tenuto vivo anche nel momento in cui la condizione di detenzione limitava fortemente gli incontri interpersonali. Il ragionamento della Questura, seppur fondato su un pericolo presunto circa l’affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi, resiste al vaglio di legittimità e non può essere in questa sede censurato.
Detta inferenza logica, infatti, è il risultato, ragionevole e non arbitrario, dell’applicazione del criterio del più probabile che non, che in subiecta materia , caratterizzata dalle esigenze di prevenzione tipiche dei poteri di pubblica sicurezza, soppianta il criterio di accertamento penalistico dell’al di là di ogni ragionevole dubbio.
In altre parole, non appare in questa sede irragionevole ritenere che il ricorrente frequenti soggetti fortemente controindicati, e tale frequentazione costituisce motivo sufficiente a giustificare il diniego di rilascio o di rinnovo di un’autorizzazione di polizia relativa al porto d’armi.
Peraltro, l’allontanamento dal fratello controindicato non è stato in alcun modo comprovato nemmeno attraverso atti o circostanze che palesino una formale dissociazione dalla famiglia del fratello e, considerato anche il calibro e la gravità dei reati in questione, tutt’altro che irragionevolmente è stato ritenuto che tali frequentazioni non garantiscano una sufficiente affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi.
5. Invece, con rifermento alla motivazione del provvedimento inerente alla condivisione col fratello di un’autovettura, se anche è vero che il ricorrente ha provato di averla ceduta nel 2012, tale rilievo non risulta affatto dirimente ai fini della valutazione complessiva circa l’affidabilità dell’istante nell’uso delle armi.
6. In ordine, poi, all’asserita contraddittorietà dell’azione dell’amministrazione ed alle ragioni del mutato convincimento della Questura in un arco temporale limitato, l’amministrazione a seguito dell’incombente istruttorio ha chiarito a sufficienza di essere venuta a conoscenza dell’esistenza dei legami di parentela e affinità controindicati di cui si è detto solo una volta avviato il procedimento volto al rigetto dell’istanza di rilascio del porto di fucile per uso caccia. Si legge infatti nella relazione depositata in giudizio il 23 luglio 2025 dall’amministrazione: “Con nota inoltrata il 6.7.2022 a questa Divisione dal Commissariato di P.S. di Bagheria per le determinazioni da adottare, oltre ai già pregressi e noti pregiudizi di polizia sul conto di -OMISSIS- è stato comunicato che costui è fratello non convivente di -OMISSIS- nato Palermo 25.7.1972, tratto in arresto in data 29.6.2011 dalla Compagnia Carabinieri di Corleone per aver fatto parte, unitamente ad altre persone già condannate o sottoposte ad altri provvedimenti (tra queste -OMISSIS-) […]. Orbene, presa cognizione della peculiarità del contesto malavitoso gravitante sull’istante, ove la probabilità di omologazione al contesto di “mafiosità” territoriale svelava - e svela - un grado di notoria pregnanza che, com’è per altro noto, affonda le sue radici nell’evoluzione storica della mafia, l’Ufficio apprestò i consequenziali adempimenti procedurali. […] La discontinuità amministrativa rilevata in sede giurisdizionale, a sommesso avviso di quest’Ufficio, può trovare la sua ragion d’essere in seno al principio a cui ha obbedito l’Amministrazione, ovverossia la facoltà di poter rivalutare, alla luce delle ragioni sopra esposte - ed all’esito di un nuovo procedimento - le proprie determinazioni, atteso che il mutato convincimento può ben rivelare il suo fondamento proprio negli intervenuti elementi controindicati. Si è ritenuto - e si ritiene - infatti, che l’istante, per le considerazioni esibite, potrebbe essere oggetto di azioni da parte delle menzionate organizzazioni criminali e quindi indotto, anche con minaccia, a fare o ad omettere comportamenti in grado di favorire queste ultime e conseguentemente abusare del titolo di polizia richiesto in materia di armi”.
Sul punto, si ritiene che l’amministrazione abbia correttamente ritenuto di poter rivalutare, alla luce di nuovi e più approfonditi accertamenti ed all’esito di un nuovo procedimento, le proprie precedenti determinazioni, in considerazione dell’applicabilità dei generali poteri di autotutela e della natura ampiamente discrezionale della valutazione dell’affidabilità in tema di armi.
7. In conclusione, il ricorso è infondato e meritevole di rigetto.
8. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge con salvezza del decreto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate in sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC RU, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
UC GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC GI | NC RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.