Articolo 1 della Legge 4 giugno 1934, n. 977
Articolo 2
Versione
17 luglio 1934
Art. 1.

Nessuno puo' esercitare la professione di insegnante di materie musicali in Istituti o Scuole di musica, ne fare parte di orchestre che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non abbia conseguito in un Regio conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della presente legge.


Entrata in vigore il 17 luglio 1934