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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
NE TO CE, Presidente
PILIEGO SS, AT
IACOVONE MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 780/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF03MD02361-2024 ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: illustra le ragioni del ricorso, insistendo per l'accoglimento e l'annullameto dell'atto impugnato.
Resistente: il rappresentente dell'ufficio si riporta agli atti di giudizio, concludendo per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha impugnato l'avviso di accertamento n. TVF03MD02361/2024 per l'anno 2018 emesso dall'Agenzia delle entrate D.P. Bari notificato a mezzo pec il 30 dicembre 2024.
Con il predetto atto è stata contestata alla ricorrente l'indebita detrazione dell'IVA (aliquota 22%) pari ad
Euro 5.027.285,1 sull'imponibile di Euro 22.851.988,00, in ordine a tutte le fatture riferite alla cooperativa
Società_1 ritenuta cartiera.
L'attività di verifica nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. trae origine da un precedente controllo nei confronti della predetta società Società_1 cooperativa a r.l. nell'ambito di un'indagine delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e sfociata nell'emissione di misure cautelari, personali e reali.
Dalle indagini è emerso che la Società_1 cooperativa a r.l., e prima di questa la società Società_2 cooperativa a r.l. 2, ha rivestito il ruolo di bad company, avvicendandosi con quest'ultima a partire dal 2016.
La cooperativa Società_1, di fatto, è la società che ha acquisito il "ruolo" della fallita Società_2 sulla quale il gruppo Società_3 ha fatto ricadere - con meccanismi riportati compiutamente nell'ordinanza del Tribunale di Bologna – gli oneri tributari imputabili all'attività di impresa svolta dalle altre società del gruppo realmente operative.
La Società_1 è stata ritenuta una società “cartiera” quale strumento utilizzato dallo stesso gruppo con il fine ultimo di non versare le imposte: quindi tutte le operazioni commerciali, sia attive che passive, eseguite con le società del gruppo sono state ritenute soggettivamente inesistenti
Parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
nullità ex art.
7-bis - legge n. 212/2000 per assenza od illegittimità della firma su questo assunta come apposta digitalmente, ciò in violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 42, co. 1 e 3 -d.p.r. n. 600/73 e
24 co.
4-bis - d.lgs. n. 82/2005». illegittimità dell'odierno atto accertativo in ragione del giudicato ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., di cui alla sentenza CGT 1° grado di Salerno sezione 11, n. 1170/2024 del 13/03/2024 cui già si è uniformato altro collegio giudicante in procedimento connesso».
3. difetto di motivazione
5. violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 cod. civ., 51e 54 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
6-8. omessa considerazione che l'avvenuta contabilizzazione delle fatture giustifica e legittima “comunque” la detrazione dell'IVA, in ragione di una riscontrabile conformità di forma e contenuto del documento fiscale ex articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972.
7. mancata rispondenza tra i fatti contestati dall'ufficio e quelli al tempo vice versa accaduti, come tali, rilevati dai militi della GDF.
Ha instato per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
Ha resistito l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta, avanzata dall'Ufficio, di riunione del presente ricorso con altro avente ad oggetto un diverso avviso di accertamento, trattandosi di annualità diverse.
Il primo motivo è infondato.
L'avviso di accertamento risulta sottoscritto digitalmente ex articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalla dott.ssa Nominativo_2, dirigente di ruolo nonché Direttrice pro-tempore della Direzione provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate e, per l'appunto, «
Capo dell'Ufficio» (cfr. allegato provvedimento di proroga incarico dirigenziale).
Con la seconda censura la società ricorrente ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n. 1170/11/2024, depositata il 13 marzo 2024, emessa nell'ambito del contenzioso instaurato dalla società Società_1 Società Cooperativa avverso l'avviso di accertamento TF9031804015- 2022, per l'anno d'imposta 2016.
Trattasi di una pronuncia favorevole alla ricorrente che avrebbe valore vincolante anche in riferimento all'avviso di accertamento oggetto dell'odierno ricorso in quanto «la sentenza fatta oggetto di notificazione per la decorrenza del termine breve il 14/03/2024, ad oggi non è stata opposta dalla parte pubblica, e che pertanto è divenuta cosa giudicata, così come risultante dal certificato rilasciato dalla Corte di giustizia
Tributaria».
La censura non è condivisibile atteso che gli effetti riflessi del giudicato tributario possono essere reclamati nel caso di giudizi identici, per soggetti ed oggetto di giudizio, con identità di circostanze fattuali e delle questioni giuridiche involte;
presupposti non sussistenti nel caso di specie.
A ciò aggiungasi che non v'è prova certa in atti del passaggio in giudicato della sentenza invocata da parte ricorrente .
Trattasi, infatti, di una pronuncia impugnata dall'Ufficio con atto di appello, notificato tramite PEC al difensore Avv. Difensore_1, il 14 ottobre 2024, depositato in pari data presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania con R.G.A. n. 6598/2024 assegnato alla Sezione 12^ (vd. attestazione d'iscrizione della controversia).
Tale documentale emergenza impedisce di ritenere, allo stato, l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza.
Peraltro, nel contenzioso instaurato dalla Società_1 Società Cooperativa avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2017, per il quale sono state formulate le medesime eccezioni, risulta depositata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n. 4260/3/2023, depositata il 7 dicembre 2023, favorevole all'Ufficio, ove si afferma invece come «al cospetto degli elementi evidenziati nel PVC e nella ordinanza cautelare grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate che non potrà consistere nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali sono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia e che allo stato non risulta soddisfatto. A dette considerazioni segue quindi il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese». L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato contenendo l'indicazione delle ragioni, di fatto e di diritto, necessarie per la comprensione della pretesa tributaria.
L'atto compendia le risultanze dell'indagine delegate dalla Procura di Bologna e del pvc redatto nei confronti della Società_1 che integrano il presupposto dell'avviso di accertamento oggetto di ricorso.
L'avviso di accertamento impugnato si fonda, quindi, sul meccanismo fraudolento, emerso dalle indagini suindicate, posto in essere dalla famiglia Nominativo_5 attraverso la creazione di una galassia di società (tra cui la stessa Ricorrente_1 S.r.l.) costituite per frodare le ragioni fiscali mediante artificiosi giri di fatturazione e creazione di bad companies (la Società_1. è una di queste) sulle quali scaricare i debiti (soprattutto erariali) delle imprese in bonis.
In base al suindicato meccanismo, la Ricorrente_1 srl riceveva le fatture dalla Società_1 ed ha indebitamente detratto l'IVA.
Sulle bad companies venivano riversate le imposte che non venivano pagate.
L'IVA detratta da Ricorrente_1 srl non è stata versata da Società_1 che l'ha in parte compensata con crediti che, in realtà, non esistevano ed il residuo non è stato versato.
Tale meccanismo supera in radice l'assunto della buona fede di Ricorrente_1 senza contare che l'amministratrice di fatto della Società_1., Nominativo_4, moglie di Nominativo_5, è altresì dipendente e socia al 50% della Ricorrente_1 S.r.l., che ha in Nominativo_6 (moglie di Nominativo_5, e cognata di Nominativo_5) la rappresentante legale.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le suindicate argomentazioni sono assorbenti di ogni altra cesura sollevata dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 20.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 15.01.2026
Il Presidentedr. Vito Francesco Nettis
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
NE TO CE, Presidente
PILIEGO SS, AT
IACOVONE MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 780/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF03MD02361-2024 ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: illustra le ragioni del ricorso, insistendo per l'accoglimento e l'annullameto dell'atto impugnato.
Resistente: il rappresentente dell'ufficio si riporta agli atti di giudizio, concludendo per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha impugnato l'avviso di accertamento n. TVF03MD02361/2024 per l'anno 2018 emesso dall'Agenzia delle entrate D.P. Bari notificato a mezzo pec il 30 dicembre 2024.
Con il predetto atto è stata contestata alla ricorrente l'indebita detrazione dell'IVA (aliquota 22%) pari ad
Euro 5.027.285,1 sull'imponibile di Euro 22.851.988,00, in ordine a tutte le fatture riferite alla cooperativa
Società_1 ritenuta cartiera.
L'attività di verifica nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. trae origine da un precedente controllo nei confronti della predetta società Società_1 cooperativa a r.l. nell'ambito di un'indagine delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e sfociata nell'emissione di misure cautelari, personali e reali.
Dalle indagini è emerso che la Società_1 cooperativa a r.l., e prima di questa la società Società_2 cooperativa a r.l. 2, ha rivestito il ruolo di bad company, avvicendandosi con quest'ultima a partire dal 2016.
La cooperativa Società_1, di fatto, è la società che ha acquisito il "ruolo" della fallita Società_2 sulla quale il gruppo Società_3 ha fatto ricadere - con meccanismi riportati compiutamente nell'ordinanza del Tribunale di Bologna – gli oneri tributari imputabili all'attività di impresa svolta dalle altre società del gruppo realmente operative.
La Società_1 è stata ritenuta una società “cartiera” quale strumento utilizzato dallo stesso gruppo con il fine ultimo di non versare le imposte: quindi tutte le operazioni commerciali, sia attive che passive, eseguite con le società del gruppo sono state ritenute soggettivamente inesistenti
Parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
nullità ex art.
7-bis - legge n. 212/2000 per assenza od illegittimità della firma su questo assunta come apposta digitalmente, ciò in violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 42, co. 1 e 3 -d.p.r. n. 600/73 e
24 co.
4-bis - d.lgs. n. 82/2005». illegittimità dell'odierno atto accertativo in ragione del giudicato ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., di cui alla sentenza CGT 1° grado di Salerno sezione 11, n. 1170/2024 del 13/03/2024 cui già si è uniformato altro collegio giudicante in procedimento connesso».
3. difetto di motivazione
5. violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 cod. civ., 51e 54 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
6-8. omessa considerazione che l'avvenuta contabilizzazione delle fatture giustifica e legittima “comunque” la detrazione dell'IVA, in ragione di una riscontrabile conformità di forma e contenuto del documento fiscale ex articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972.
7. mancata rispondenza tra i fatti contestati dall'ufficio e quelli al tempo vice versa accaduti, come tali, rilevati dai militi della GDF.
Ha instato per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
Ha resistito l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta, avanzata dall'Ufficio, di riunione del presente ricorso con altro avente ad oggetto un diverso avviso di accertamento, trattandosi di annualità diverse.
Il primo motivo è infondato.
L'avviso di accertamento risulta sottoscritto digitalmente ex articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalla dott.ssa Nominativo_2, dirigente di ruolo nonché Direttrice pro-tempore della Direzione provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate e, per l'appunto, «
Capo dell'Ufficio» (cfr. allegato provvedimento di proroga incarico dirigenziale).
Con la seconda censura la società ricorrente ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n. 1170/11/2024, depositata il 13 marzo 2024, emessa nell'ambito del contenzioso instaurato dalla società Società_1 Società Cooperativa avverso l'avviso di accertamento TF9031804015- 2022, per l'anno d'imposta 2016.
Trattasi di una pronuncia favorevole alla ricorrente che avrebbe valore vincolante anche in riferimento all'avviso di accertamento oggetto dell'odierno ricorso in quanto «la sentenza fatta oggetto di notificazione per la decorrenza del termine breve il 14/03/2024, ad oggi non è stata opposta dalla parte pubblica, e che pertanto è divenuta cosa giudicata, così come risultante dal certificato rilasciato dalla Corte di giustizia
Tributaria».
La censura non è condivisibile atteso che gli effetti riflessi del giudicato tributario possono essere reclamati nel caso di giudizi identici, per soggetti ed oggetto di giudizio, con identità di circostanze fattuali e delle questioni giuridiche involte;
presupposti non sussistenti nel caso di specie.
A ciò aggiungasi che non v'è prova certa in atti del passaggio in giudicato della sentenza invocata da parte ricorrente .
Trattasi, infatti, di una pronuncia impugnata dall'Ufficio con atto di appello, notificato tramite PEC al difensore Avv. Difensore_1, il 14 ottobre 2024, depositato in pari data presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania con R.G.A. n. 6598/2024 assegnato alla Sezione 12^ (vd. attestazione d'iscrizione della controversia).
Tale documentale emergenza impedisce di ritenere, allo stato, l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza.
Peraltro, nel contenzioso instaurato dalla Società_1 Società Cooperativa avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2017, per il quale sono state formulate le medesime eccezioni, risulta depositata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n. 4260/3/2023, depositata il 7 dicembre 2023, favorevole all'Ufficio, ove si afferma invece come «al cospetto degli elementi evidenziati nel PVC e nella ordinanza cautelare grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate che non potrà consistere nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali sono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia e che allo stato non risulta soddisfatto. A dette considerazioni segue quindi il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese». L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato contenendo l'indicazione delle ragioni, di fatto e di diritto, necessarie per la comprensione della pretesa tributaria.
L'atto compendia le risultanze dell'indagine delegate dalla Procura di Bologna e del pvc redatto nei confronti della Società_1 che integrano il presupposto dell'avviso di accertamento oggetto di ricorso.
L'avviso di accertamento impugnato si fonda, quindi, sul meccanismo fraudolento, emerso dalle indagini suindicate, posto in essere dalla famiglia Nominativo_5 attraverso la creazione di una galassia di società (tra cui la stessa Ricorrente_1 S.r.l.) costituite per frodare le ragioni fiscali mediante artificiosi giri di fatturazione e creazione di bad companies (la Società_1. è una di queste) sulle quali scaricare i debiti (soprattutto erariali) delle imprese in bonis.
In base al suindicato meccanismo, la Ricorrente_1 srl riceveva le fatture dalla Società_1 ed ha indebitamente detratto l'IVA.
Sulle bad companies venivano riversate le imposte che non venivano pagate.
L'IVA detratta da Ricorrente_1 srl non è stata versata da Società_1 che l'ha in parte compensata con crediti che, in realtà, non esistevano ed il residuo non è stato versato.
Tale meccanismo supera in radice l'assunto della buona fede di Ricorrente_1 senza contare che l'amministratrice di fatto della Società_1., Nominativo_4, moglie di Nominativo_5, è altresì dipendente e socia al 50% della Ricorrente_1 S.r.l., che ha in Nominativo_6 (moglie di Nominativo_5, e cognata di Nominativo_5) la rappresentante legale.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le suindicate argomentazioni sono assorbenti di ogni altra cesura sollevata dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 20.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 15.01.2026
Il Presidentedr. Vito Francesco Nettis
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego