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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13146 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 18.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 30272/2025 R.G. cont. vertente
TRA
, quale genitore del minore , rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1 dall'avv. Andrea Occhione, presso il cui studio in Roma, via Carlo Mirabello n.36 è eletti- vamente domiciliata
RICORRENTI
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di frequenza ex art. 1 legge n. 289/1990 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.9.2025 la ricorrente in epigrafe chiedeva il riconoscimento del diritto del proprio figlio minore a godere dell'indennità di frequenza ex art. 1 legge n.
289/1990 a decorrere dal 1.6.2024 e la condanna dell' al pagamento dei ratei matu- CP_1 rati e maturandi oltre accessori come per legge, con vittoria delle spese di liteda distrarsi in favore del difensore antistatario.
Deducevano i ricorrenti a sostegno della pretesa azionata: di avere proposto ricorso per A.T.P. che si concludeva, in data 4.3.2025, con provvedi- mento di omologazione del diritto del proprio figlio minore a godere dell'indennità di fre- quenza ex art. 1 legge n. 289/1990 dalla visita di revisione del 20.5.2024; che nonostante la notifica del decreto di omologa in data 13.3.2025 e l'invio della docu- mentazione necessaria alla liquidazione, modello AP70, in data 4.4.2025, la prestazione non era stata liquidata.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna dell'istituto convenuto, al pagamento dei ra- tei della provvidenza maturati e maturandi, con accessori come per legge e vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, il convenuto restava CP_1 contumace.
Non reputandosi necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti - in specie decreto di omologa e documentazione amministrativa - esaurita la di- scussione, all'odierna udienza la causa è stata, quindi, decisa come da dispositivo in cal- ce.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il consulente nominato in sede di ATP ha accertato la sussistenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza ex art. 1 legge n. 289/1990 dall'epoca della revisione e, nonostante il decreto di omologa ed il modello AP70 risultino essere stati tempestivamente trasmessi, la prestazione non è stata liquidata pur decorsi i termini di legge.
L' deve pertanto essere condannato al pagamento dei ratei maturati e maturandi del- CP_1
2 la suddetta provvidenza oltre interessi legali.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara il diritto del minore a godere dell'indennità di frequenza ai sensi Persona_1 dell'art. 1 legge n. 289/1990 a decorrere dal 1.6.2024 e, per l'effetto condanna l al CP_1 pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi oltre interessi legali dal- le singole scadenze al saldo.
Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.864,00, oltre ac- CP_1 cessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Roma, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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