CASS
Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale della vittima non deve integrare necessariamente un atto negoziale o giuridico in senso stretto, essendo sufficiente che si traduca in un comportamento latamente in grado di produrre danno. (Fattispecie in cui la persona offesa, nel corso delle trattative precontrattuali, aveva consegnato all'imputato una copia dei propri documenti di identità, nonché sottoscritto alcuni moduli di adesione, poi utilizzati per l'attivazione di un finanziamento bancario a suo carico senza il suo consenso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2024, n. 37474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37474 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OD GE IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OR ED Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.nn.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37474 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 20/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. OD AN NT, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 6/10/2023, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova, è stata confermata l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di truffa, unitamente alle disposte statuizioni civili in favore di RI RI. 2. La difesa affida il ricorso a quattro motivi con cui deduce: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla necessaria configurazione - quale elemento costitutivo della truffa - di un atto di disposizione patrimoniale, pure inteso nell'ampia accezione precisata da S.U. n. 155 del 2021, che le sentenze di merito avevano erroneamente individuato nel comportamento in sé tenuto dalla p.o. e, precisamente, "nella sottoscrizione della dichiarazione di assenso ad eseguire i lavori sulla propria proprietà, dalla firma del contratto di appalto e dalla consegna di copia dei propri documenti di identità". Si evidenzia come tale condotta - correttamente ricondotta alla sola firma del modulo "offerta pacchetto attinenze" non avendo il RI sottoscritto alcun contratto di appalto - non avesse causalmente provocato una modificazione patrimoniale a danno della p.o., per come peraltro ammesso dal Tribunale secondo cui la modificazione patrimoniale era derivata non dalla ostensione della sua firma ma dalla artificiosa riproposizione della stessa in tutta la pratica di finanziamento. In sostanza, osserva la difesa, come il danno patrimoniale subito dal RI non era l'effetto di un proprio comportamento ma, piuttosto, la conseguenza della commissione di un falso materiale ad insaputa dello stesso. Si trattava di una richiesta di finanziamento contraffatta in quanto recante sottoscrizioni che il RI aveva disconosciuto come proprie e presentata ad insaputa dello stesso (dunque un'ipotesi di falso in scrittura privata ex art. 485 cod. pen. depenalizzato). Semmai si era al cospetto di una truffa ai danni della società finanziaria (la Deutsche Bank) che aveva erogato il finanziamento, facendo affidamento sull'autenticità delle firme apposte dal RI, la quale però non aveva presentato querela. Contraddittoria, pertanto, era l'affermazione contenuta in sentenza che aveva declassato a mera post factum non punibile il pagamento dell'impianto fotovoltaico da parte della società finanziaria con contestuale erogazione del finanziamento, assumendo che la modificazione patrimoniale fosse anche conseguenza della "monetizzazione" dei veri documenti inizialmente firmati dal RI. 2 2.2. Contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, sul rilievo che, in difetto di consulenza grafologica delle firme apposte sulla pratica di finanziamento e dell'esatto luogo in cui il falso contratto di finanziamento sarebbe stato stipulato, restava una mera supposizione che l'ordito illecito fosse stato escogitato e realizzato dall'imputato. Peraltro, in assenza di un riconoscimento fotografico, vi era anche difetto di prova se colui che si sostiene essersi presentato al RI come omonimo funzionario della EE YL s.r.l. fosse in realtà l'imputato. Né all'uopo era sufficiente fare riferimento al biglietto da visita a nome del ricorrente che il RI aveva allegato all'atto di querela, alla circostanza, indinnostrata, che la società che aveva poi eseguito i lavori finanziati avesse confermato che l'imputato ivi lavorava, ovvero al comportamento dell'imputato che era rimasto assente all'atto della deposizione del RI, ciò determinando un'inversione non consentita dell'onere probatorio. Peraltro, si sostiene anche la natura "eccentrica" della motivazione della sentenza impugnata, laddove, contrariamente all'editto accusatorio (avere presentato una richiesta di finanziamento con firme apocrife del richiedente che consentiva a EE YL di conseguire un ingiusto profitto con pari danno per il RI) aveva individuato la condotta truffaldina - stante l'incertezza su chi avesse falsificato poi la richiesta di finanziamento - nell'aver inizialmente rappresentato al RI la gratuità dell'operazione con conseguente compimento da parte del medesimo di atti dispositivi quali il rilascio della dichiarazione di assenso ai lavori, la consegna di copia dei documenti personali e la firma di un contratto di appalto). 2.3. Contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, tenuto conto che la truffa è stata ravvisata con l'accensione del finanziamento, relegandosi a post factum gli effetti di tale condotta prodottisi ai danni della società finanziaria. Illogico era quindi ricercare elementi di grave disvalore del fatto non nel reato, bensì nelle conseguenze derivanti dal finanziamento (segnalazione al CRIF, obbligazioni contratte con Detusche Bank, evidente impegno di tempo e di spesa per attivarsi in sede stragiudiziale o nelle competenti sedi civili per eliminare gli effetti del finanziamento). Tale asserzione rendeva manifestamente illogico anche il rigetto della richiesta di concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. o delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Erronea applicazione della legge penale (art. 165, comma 1, cod. pen.) nella parte in cui la sentenza impugnata ha subordinato la sospensione condizionale della pena concessa all'imputato non tanto all'adempimento delle obbligazioni civili, ma al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, onere non espressamente menzionato dalla disposizione di legge richiamata. 3. Il P.G. presso questa Corte (sost. Ettore Pedicini), con requisitoria del 24 luglio 2024, ha concluso per l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso;
sul rilievo della fondatezza, invece, del terzo e quarto motivo, ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. 4. Con memoria del 13 settembre 2024, la difesa dell'imputato ha replicato alle conclusioni del P.G., insistendo per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso (con particolare riferimento al primo e al secondo motivo, in relazione ai quali il P.G. ha concluso per l'infondatezza). 5. Con memoria dell'Il settembre 2024, il difensore e procuratore speciale della parte civile RI RI, sul rilievo dell'infondatezza di tutti i motivi dedotti dal ricorrente, ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'ultimo motivo. È, invece, infondato e/o inammissibile nel resto. 2. Il primo motivo, che involge la configurazione del delitto di truffa, è infondato. I giudici di merito hanno accertato che l'imputato, presentatosi come rappresentante della EE YL Srl a casa del RI, gli propose l'installazione di pannelli fotovoltaici sul falso rilievo che l'operazione sarebbe stata gratuita, così ottenendone l'assenso mediante la sottoscrizione di un'offerta pacchetto aziende" (sulla quale si trovava scritto in caso di esito positivo la famiglia decide il da farsi senza impegno alcuno e senza costo alcuno). Nell'occasione gli faceva firmare una richiesta di bonifico per agevolazione fiscale/incentivazione con il quale il RI chiedeva l'effettuazione dell'importo di euro 16.060,00 a favore di EE YL Energie Rinnovabili per il pagamento della relativa fattura. Benché il documento evocasse la richiesta di apertura di un finanziamento, si è precisato che l'imputato, alla richiesta della p.o., assicurò trattarsi di mera formalità che non incideva affatto sulla gratuità dell'operazione ma che serviva alla società per ottenere le detrazioni utili a supportare i costi di lavoro. Del resto, si aggiunge, quale incipit dell'accordo, che la prospettata stipula avrebbe permesso alla p.o. di fruire dell'energia solare 4 giornaliera in eccesso, mentre la società installatrice avrebbe goduto dell'energia quotidiana e delle agevolazioni fiscali previste in quel periodo di attività coprendo i costi di costruzione. Nell'occasione, l'imputato ricevette anche i documenti di identità del RI (patente di guida e tessera sanitaria), poi utilizzati per attivare il finanziamento presso la Deutsche Bank per un importo di oltre 16.000 C, mai autorizzato, né firmato dal RI e che invece gli veniva intestato. Ciò premesso, risulta come la truffa, per come congegnata, si avvalga di comportamenti della p.o. che, seppur antecedenti rispetto alla falsa stipula della richiesta di finanziamento (certamente non ascrivibile al RI, bensì all'imputato), risultano causalmente necessari, in quanto propedeutici alla conclusione dell'operazione negoziale. Pertanto, il danno ingiusto subito dal RI, il quale si vede obbligato ad una prestazione non dovuta, si nutre non solo della iniziale falsa rappresentazione ascrivibile all'imputato, quale mandatario e rappresentante della società che doveva eseguire l'installazione, ma proprio della condotta dell'offeso che non può quindi disgiungersi, per come sostenuto dalla difesa, da quella successiva, ma conseguenziale, della falsa sottoscrizione del finanziamento. Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno attribuito all'opera del RI - pur correttamente catalogata per come in precedenza evidenziato - natura di "atto di disposizione patrimoniale", in quanto quei documenti sono stati "monetizzati" per accedere il finanziamento. Peraltro, e trattasi di un dato sfuggito sia ai giudici di merito che al tema posto dalla difesa, l'obbligazione assunta dal RI ha anche il suo antecedente negoziale nella sottoscrizione sia del modulo tipo di offerta pacchetto attinenze che della successiva richiesta di bonifico/agevolazione fiscale, quali comportamenti posti in essere nell'ambito della fase delle trattative, nel corso della quale l'imputato, quale rappresentante della società deputata all'installazione dei pannelli, ha agito in mala fede e, dunque, in violazione delle regole di correttezza stabilite dagli artt. 1337 cod. civ. che vieta di indurre la controparte a stipulare un contratto con inganno o a concludere un contratto pregiudizievole (art. 1440 cod. covi.). Nessuno scostamento, quindi, dagli arresti di questa Corte, secondo cui l'atto di disposizione patrimoniale va scisso dalle categorie civilistiche corrispondenti, dovendo estendersi tale requisito anche a comportamenti del soggetto ingannato frutto di errore in cui è caduto per fatto dell'agente e da cui derivi causalmente una modificazione patrimoniale con ingiusto profitto al reo e a danno della vittima. Il senso riposto dell'atto di disposizione è che il danno deve potersi imputare ad un'azione che viene svolta all'interno della sfera patrimoniale aggredita, causata da errore e produttiva di danno ed ingiusto profitto, il profilo finalisticamente rilevante della cooperazione della vittima non deve riposare rretU necessariamente nella sua qualifica in termini di atto negoziale e neanche di atto giuridico in senso stretto ma in un altro atto, comportamento latamente in grado di produrre danno (Sez. U, n. 115 del 29/09/2011, dep 2012, Rossi, Rv. 251499 - 01). 1 Infondato è anche il secondo motivo. La motivazione con cui i giudici di merito hanno attribuito all'imputato - in ipotesi anche quale concorrente di un terzo ignoto nella realizzazione della truffa - è esente dai vizi di legittimità denunziati. Al riguardo, si è infatti valorizzata la successione, temporalmente conseguenziale, tra l'attività materialmente posta in essere dall'imputato per come riferita dalla p.o. e allo stesso ricondotta in forza della consegna del suo biglietto da visita e della verifica della sua effettiva collocazione presso la società beneficiaria del finanziamento, ZO -e, \,quella di carattere causalmente susseguente consistita nella falsa sottoscrizione della pratica di finanziamento che, percome sottolineato, si nutre di quegli antecedenti e ne costituisce il precipitato sviluppo, in aderenza all'ordito truffaldino avuto di mira. Pertanto, anche laddove la mano del falso sottoscrittore fosse ignota, l'imputato avrebbe ben fornito un contributo causale alla realizzazione della truffa, posto che il concorso di persone, a differenza del reato monosoggettivo per cui è necessario che la condotta assume i connotati del tentativo punibile, si configura, oltre che nei confronti di quanti hanno preso parte alla fase di esecuzione, anche nei confronti di coloro che hanno partecipato ad attività preparatorie ed antecedenti, perché anche da costoro è provenuto un apporto per il raggiungimento di un unico risultato, costituito dalla commissione del reato avuto di mira. E all'imputato si deve la falsa prospettazione che ha indotto in errore la p.o., oltre all'attività di collazione di quei documenti necessari per realizzare l'ordito illecito avuto di mira che, proprio in ragione di quell'iniziale attività, è stato previamente inteso. Con la conseguenza che le doglianze pure sollevate dalla difesa del ricorrente in punto di tenuta degli altri argomenti declinati a corredo della responsabilità da parte della Corte territoriale non assumono valenza decisiva. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. L'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. rinviene congrua motivazione e risulta aderente agli indici di disvalore di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., tra i quali non solo assume valenza la gravità del danno, ma anche il pericolo cagionato alla persona offesa del reato. I giudici di merito proprio su tale profilo hanno escluso la particolare tenuità, facendo riferimento alle conseguenze giuridiche a cui si è trovato e si trova tutt'ora esposto il RI perché costretto ad un obbligo economico di tipo sostanzioso a cui è estraneo. E tanto a prescindere dall'espresso richiamo nelle sentenze di merito ad elementi descrittivi del fatto inerenti alle modalità della condotta di per sé evocativi di indubbio disvalore. L'esclusione di un danno "modesto" rende legittimo il diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché delle attenuanti generiche, essendosi fatta corretta applicazione dei principi di legittimità dettati da questa Corte in materia a mente dei quali: - ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è necessario che il danno sia non solo lieve, ma di speciale tenuità, ossia di rilevanza minima, di entità quasi trascurabile, per il danneggiato (Sez. 2, n. 7207 del 12/04/1984, Rv. 165497 - 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 2, n. 7806 del 20/11/2020, non mass.); - l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). 5. Fondato, per come evidenziato nella premessa, è l'ultimo motivo di ricorso. La disposizione di cui art. 165, comma 1, cod. pen., non prevede, tra gli obblighi a cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena - la cui elencazione è da ritenersi tassativa, non potendosi applicare obblighi diversi da quelli espressamente previsti, nel rispetto del principio di legalità ex art. 25 Cost. - il pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, ma solo il pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso. Né, contrariamente a quanto dedotto dal patrono di parte civile, le spese legali fanno parte della misura del risarcimento del danno conseguenziale alla responsabilità civile derivante da reato, in quanto "parte integrante del danno cagionato alla stessa che quelle spese ha dovuto sostenere in considerazione del reato posto in essere dall'imputato". Il fatto costitutivo delle spese legali, infatti, è del tutto differente e autonomo da quello che genera la responsabilità civile, sia in ordine al nesso di causalità, in quanto estraneo al danno-evento cagionato dal reato, sia in relazione al titolo, 7 risultando per tabulas chiara la distinzione processuale tra i capi della sentenza che attengono alla condanna per la responsabilità civile (art. 538 cod. proc. pen.) e alla condanna alle spese relative all'azione civile (art. 541 cod. proc. pen.), per come altresì si ricava dall'art. 540 cod. proc. pen. che, nel regolare i casi di provvisoria esecuzione delle disposizioni civili, ricomprende soltanto la condanna al risarcimento del danno e alla provvisionale, ma non le spese legali, assoggettate ex lege ad un regime differente. 6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere sul punto annullata senza rinvio, eliminandosi la condizione apposta alla concessa sospensione condizionale della pena. 7. L'imputato deve essere, infine, condannato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile RI RI, liquidate come in dispositivo, misura che tiene conto dell'attività defensionale svolta, della tariffa legale e della soccombenza della parte civile in ordine all'ultimo motivo di ricorso, in relazione al quale ha specificamente argomentato chiedendo il rigetto del motivo dedotto dall'imputato nella memoria difensiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento delle spese del grado di appello in favore della parte civile, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile RI RI che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge. Così deciso, il 20 settembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OR ED Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.nn.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37474 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 20/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. OD AN NT, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 6/10/2023, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova, è stata confermata l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di truffa, unitamente alle disposte statuizioni civili in favore di RI RI. 2. La difesa affida il ricorso a quattro motivi con cui deduce: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla necessaria configurazione - quale elemento costitutivo della truffa - di un atto di disposizione patrimoniale, pure inteso nell'ampia accezione precisata da S.U. n. 155 del 2021, che le sentenze di merito avevano erroneamente individuato nel comportamento in sé tenuto dalla p.o. e, precisamente, "nella sottoscrizione della dichiarazione di assenso ad eseguire i lavori sulla propria proprietà, dalla firma del contratto di appalto e dalla consegna di copia dei propri documenti di identità". Si evidenzia come tale condotta - correttamente ricondotta alla sola firma del modulo "offerta pacchetto attinenze" non avendo il RI sottoscritto alcun contratto di appalto - non avesse causalmente provocato una modificazione patrimoniale a danno della p.o., per come peraltro ammesso dal Tribunale secondo cui la modificazione patrimoniale era derivata non dalla ostensione della sua firma ma dalla artificiosa riproposizione della stessa in tutta la pratica di finanziamento. In sostanza, osserva la difesa, come il danno patrimoniale subito dal RI non era l'effetto di un proprio comportamento ma, piuttosto, la conseguenza della commissione di un falso materiale ad insaputa dello stesso. Si trattava di una richiesta di finanziamento contraffatta in quanto recante sottoscrizioni che il RI aveva disconosciuto come proprie e presentata ad insaputa dello stesso (dunque un'ipotesi di falso in scrittura privata ex art. 485 cod. pen. depenalizzato). Semmai si era al cospetto di una truffa ai danni della società finanziaria (la Deutsche Bank) che aveva erogato il finanziamento, facendo affidamento sull'autenticità delle firme apposte dal RI, la quale però non aveva presentato querela. Contraddittoria, pertanto, era l'affermazione contenuta in sentenza che aveva declassato a mera post factum non punibile il pagamento dell'impianto fotovoltaico da parte della società finanziaria con contestuale erogazione del finanziamento, assumendo che la modificazione patrimoniale fosse anche conseguenza della "monetizzazione" dei veri documenti inizialmente firmati dal RI. 2 2.2. Contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, sul rilievo che, in difetto di consulenza grafologica delle firme apposte sulla pratica di finanziamento e dell'esatto luogo in cui il falso contratto di finanziamento sarebbe stato stipulato, restava una mera supposizione che l'ordito illecito fosse stato escogitato e realizzato dall'imputato. Peraltro, in assenza di un riconoscimento fotografico, vi era anche difetto di prova se colui che si sostiene essersi presentato al RI come omonimo funzionario della EE YL s.r.l. fosse in realtà l'imputato. Né all'uopo era sufficiente fare riferimento al biglietto da visita a nome del ricorrente che il RI aveva allegato all'atto di querela, alla circostanza, indinnostrata, che la società che aveva poi eseguito i lavori finanziati avesse confermato che l'imputato ivi lavorava, ovvero al comportamento dell'imputato che era rimasto assente all'atto della deposizione del RI, ciò determinando un'inversione non consentita dell'onere probatorio. Peraltro, si sostiene anche la natura "eccentrica" della motivazione della sentenza impugnata, laddove, contrariamente all'editto accusatorio (avere presentato una richiesta di finanziamento con firme apocrife del richiedente che consentiva a EE YL di conseguire un ingiusto profitto con pari danno per il RI) aveva individuato la condotta truffaldina - stante l'incertezza su chi avesse falsificato poi la richiesta di finanziamento - nell'aver inizialmente rappresentato al RI la gratuità dell'operazione con conseguente compimento da parte del medesimo di atti dispositivi quali il rilascio della dichiarazione di assenso ai lavori, la consegna di copia dei documenti personali e la firma di un contratto di appalto). 2.3. Contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, tenuto conto che la truffa è stata ravvisata con l'accensione del finanziamento, relegandosi a post factum gli effetti di tale condotta prodottisi ai danni della società finanziaria. Illogico era quindi ricercare elementi di grave disvalore del fatto non nel reato, bensì nelle conseguenze derivanti dal finanziamento (segnalazione al CRIF, obbligazioni contratte con Detusche Bank, evidente impegno di tempo e di spesa per attivarsi in sede stragiudiziale o nelle competenti sedi civili per eliminare gli effetti del finanziamento). Tale asserzione rendeva manifestamente illogico anche il rigetto della richiesta di concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. o delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Erronea applicazione della legge penale (art. 165, comma 1, cod. pen.) nella parte in cui la sentenza impugnata ha subordinato la sospensione condizionale della pena concessa all'imputato non tanto all'adempimento delle obbligazioni civili, ma al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, onere non espressamente menzionato dalla disposizione di legge richiamata. 3. Il P.G. presso questa Corte (sost. Ettore Pedicini), con requisitoria del 24 luglio 2024, ha concluso per l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso;
sul rilievo della fondatezza, invece, del terzo e quarto motivo, ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. 4. Con memoria del 13 settembre 2024, la difesa dell'imputato ha replicato alle conclusioni del P.G., insistendo per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso (con particolare riferimento al primo e al secondo motivo, in relazione ai quali il P.G. ha concluso per l'infondatezza). 5. Con memoria dell'Il settembre 2024, il difensore e procuratore speciale della parte civile RI RI, sul rilievo dell'infondatezza di tutti i motivi dedotti dal ricorrente, ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'ultimo motivo. È, invece, infondato e/o inammissibile nel resto. 2. Il primo motivo, che involge la configurazione del delitto di truffa, è infondato. I giudici di merito hanno accertato che l'imputato, presentatosi come rappresentante della EE YL Srl a casa del RI, gli propose l'installazione di pannelli fotovoltaici sul falso rilievo che l'operazione sarebbe stata gratuita, così ottenendone l'assenso mediante la sottoscrizione di un'offerta pacchetto aziende" (sulla quale si trovava scritto in caso di esito positivo la famiglia decide il da farsi senza impegno alcuno e senza costo alcuno). Nell'occasione gli faceva firmare una richiesta di bonifico per agevolazione fiscale/incentivazione con il quale il RI chiedeva l'effettuazione dell'importo di euro 16.060,00 a favore di EE YL Energie Rinnovabili per il pagamento della relativa fattura. Benché il documento evocasse la richiesta di apertura di un finanziamento, si è precisato che l'imputato, alla richiesta della p.o., assicurò trattarsi di mera formalità che non incideva affatto sulla gratuità dell'operazione ma che serviva alla società per ottenere le detrazioni utili a supportare i costi di lavoro. Del resto, si aggiunge, quale incipit dell'accordo, che la prospettata stipula avrebbe permesso alla p.o. di fruire dell'energia solare 4 giornaliera in eccesso, mentre la società installatrice avrebbe goduto dell'energia quotidiana e delle agevolazioni fiscali previste in quel periodo di attività coprendo i costi di costruzione. Nell'occasione, l'imputato ricevette anche i documenti di identità del RI (patente di guida e tessera sanitaria), poi utilizzati per attivare il finanziamento presso la Deutsche Bank per un importo di oltre 16.000 C, mai autorizzato, né firmato dal RI e che invece gli veniva intestato. Ciò premesso, risulta come la truffa, per come congegnata, si avvalga di comportamenti della p.o. che, seppur antecedenti rispetto alla falsa stipula della richiesta di finanziamento (certamente non ascrivibile al RI, bensì all'imputato), risultano causalmente necessari, in quanto propedeutici alla conclusione dell'operazione negoziale. Pertanto, il danno ingiusto subito dal RI, il quale si vede obbligato ad una prestazione non dovuta, si nutre non solo della iniziale falsa rappresentazione ascrivibile all'imputato, quale mandatario e rappresentante della società che doveva eseguire l'installazione, ma proprio della condotta dell'offeso che non può quindi disgiungersi, per come sostenuto dalla difesa, da quella successiva, ma conseguenziale, della falsa sottoscrizione del finanziamento. Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno attribuito all'opera del RI - pur correttamente catalogata per come in precedenza evidenziato - natura di "atto di disposizione patrimoniale", in quanto quei documenti sono stati "monetizzati" per accedere il finanziamento. Peraltro, e trattasi di un dato sfuggito sia ai giudici di merito che al tema posto dalla difesa, l'obbligazione assunta dal RI ha anche il suo antecedente negoziale nella sottoscrizione sia del modulo tipo di offerta pacchetto attinenze che della successiva richiesta di bonifico/agevolazione fiscale, quali comportamenti posti in essere nell'ambito della fase delle trattative, nel corso della quale l'imputato, quale rappresentante della società deputata all'installazione dei pannelli, ha agito in mala fede e, dunque, in violazione delle regole di correttezza stabilite dagli artt. 1337 cod. civ. che vieta di indurre la controparte a stipulare un contratto con inganno o a concludere un contratto pregiudizievole (art. 1440 cod. covi.). Nessuno scostamento, quindi, dagli arresti di questa Corte, secondo cui l'atto di disposizione patrimoniale va scisso dalle categorie civilistiche corrispondenti, dovendo estendersi tale requisito anche a comportamenti del soggetto ingannato frutto di errore in cui è caduto per fatto dell'agente e da cui derivi causalmente una modificazione patrimoniale con ingiusto profitto al reo e a danno della vittima. Il senso riposto dell'atto di disposizione è che il danno deve potersi imputare ad un'azione che viene svolta all'interno della sfera patrimoniale aggredita, causata da errore e produttiva di danno ed ingiusto profitto, il profilo finalisticamente rilevante della cooperazione della vittima non deve riposare rretU necessariamente nella sua qualifica in termini di atto negoziale e neanche di atto giuridico in senso stretto ma in un altro atto, comportamento latamente in grado di produrre danno (Sez. U, n. 115 del 29/09/2011, dep 2012, Rossi, Rv. 251499 - 01). 1 Infondato è anche il secondo motivo. La motivazione con cui i giudici di merito hanno attribuito all'imputato - in ipotesi anche quale concorrente di un terzo ignoto nella realizzazione della truffa - è esente dai vizi di legittimità denunziati. Al riguardo, si è infatti valorizzata la successione, temporalmente conseguenziale, tra l'attività materialmente posta in essere dall'imputato per come riferita dalla p.o. e allo stesso ricondotta in forza della consegna del suo biglietto da visita e della verifica della sua effettiva collocazione presso la società beneficiaria del finanziamento, ZO -e, \,quella di carattere causalmente susseguente consistita nella falsa sottoscrizione della pratica di finanziamento che, percome sottolineato, si nutre di quegli antecedenti e ne costituisce il precipitato sviluppo, in aderenza all'ordito truffaldino avuto di mira. Pertanto, anche laddove la mano del falso sottoscrittore fosse ignota, l'imputato avrebbe ben fornito un contributo causale alla realizzazione della truffa, posto che il concorso di persone, a differenza del reato monosoggettivo per cui è necessario che la condotta assume i connotati del tentativo punibile, si configura, oltre che nei confronti di quanti hanno preso parte alla fase di esecuzione, anche nei confronti di coloro che hanno partecipato ad attività preparatorie ed antecedenti, perché anche da costoro è provenuto un apporto per il raggiungimento di un unico risultato, costituito dalla commissione del reato avuto di mira. E all'imputato si deve la falsa prospettazione che ha indotto in errore la p.o., oltre all'attività di collazione di quei documenti necessari per realizzare l'ordito illecito avuto di mira che, proprio in ragione di quell'iniziale attività, è stato previamente inteso. Con la conseguenza che le doglianze pure sollevate dalla difesa del ricorrente in punto di tenuta degli altri argomenti declinati a corredo della responsabilità da parte della Corte territoriale non assumono valenza decisiva. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. L'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. rinviene congrua motivazione e risulta aderente agli indici di disvalore di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., tra i quali non solo assume valenza la gravità del danno, ma anche il pericolo cagionato alla persona offesa del reato. I giudici di merito proprio su tale profilo hanno escluso la particolare tenuità, facendo riferimento alle conseguenze giuridiche a cui si è trovato e si trova tutt'ora esposto il RI perché costretto ad un obbligo economico di tipo sostanzioso a cui è estraneo. E tanto a prescindere dall'espresso richiamo nelle sentenze di merito ad elementi descrittivi del fatto inerenti alle modalità della condotta di per sé evocativi di indubbio disvalore. L'esclusione di un danno "modesto" rende legittimo il diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché delle attenuanti generiche, essendosi fatta corretta applicazione dei principi di legittimità dettati da questa Corte in materia a mente dei quali: - ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è necessario che il danno sia non solo lieve, ma di speciale tenuità, ossia di rilevanza minima, di entità quasi trascurabile, per il danneggiato (Sez. 2, n. 7207 del 12/04/1984, Rv. 165497 - 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 2, n. 7806 del 20/11/2020, non mass.); - l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). 5. Fondato, per come evidenziato nella premessa, è l'ultimo motivo di ricorso. La disposizione di cui art. 165, comma 1, cod. pen., non prevede, tra gli obblighi a cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena - la cui elencazione è da ritenersi tassativa, non potendosi applicare obblighi diversi da quelli espressamente previsti, nel rispetto del principio di legalità ex art. 25 Cost. - il pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, ma solo il pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso. Né, contrariamente a quanto dedotto dal patrono di parte civile, le spese legali fanno parte della misura del risarcimento del danno conseguenziale alla responsabilità civile derivante da reato, in quanto "parte integrante del danno cagionato alla stessa che quelle spese ha dovuto sostenere in considerazione del reato posto in essere dall'imputato". Il fatto costitutivo delle spese legali, infatti, è del tutto differente e autonomo da quello che genera la responsabilità civile, sia in ordine al nesso di causalità, in quanto estraneo al danno-evento cagionato dal reato, sia in relazione al titolo, 7 risultando per tabulas chiara la distinzione processuale tra i capi della sentenza che attengono alla condanna per la responsabilità civile (art. 538 cod. proc. pen.) e alla condanna alle spese relative all'azione civile (art. 541 cod. proc. pen.), per come altresì si ricava dall'art. 540 cod. proc. pen. che, nel regolare i casi di provvisoria esecuzione delle disposizioni civili, ricomprende soltanto la condanna al risarcimento del danno e alla provvisionale, ma non le spese legali, assoggettate ex lege ad un regime differente. 6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere sul punto annullata senza rinvio, eliminandosi la condizione apposta alla concessa sospensione condizionale della pena. 7. L'imputato deve essere, infine, condannato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile RI RI, liquidate come in dispositivo, misura che tiene conto dell'attività defensionale svolta, della tariffa legale e della soccombenza della parte civile in ordine all'ultimo motivo di ricorso, in relazione al quale ha specificamente argomentato chiedendo il rigetto del motivo dedotto dall'imputato nella memoria difensiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento delle spese del grado di appello in favore della parte civile, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile RI RI che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge. Così deciso, il 20 settembre 2024.