Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 13/03/2026, n. 4763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4763 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04763/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07756/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7756 del 2025, proposto da
TE D'MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Magnani, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Via Copernico’ di Pomezia, non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sez. Lavoro, n. 1361/2019, pubblicata in data 4 aprile 2019, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 4825/2016 e del decreto ingiuntivo n. 358 del 9 giugno 2014, emesso dal Tribunale di Velletri, Sez. Lavoro, sulla causa n. R.G. 2331/2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa MA SA IV e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col presente ricorso è chiesta l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata, emessa dalla Corte d’Appello di Roma che, in accoglimento della domanda n. R.G. 4825/2016, ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 358 del 9 giugno 2014, con il quale il Tribunale di Velletri, all’esito del procedimento n. R.G. 2331/2014, ha ingiunto alle Amministrazioni odierne intimate “di pagare in solido tra loro in favore di D’MA TE… la somma di € 1.459,64 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli importi al saldo” .
Parte ricorrente ha, altresì, domandato l’assegnazione di un termine per l’ottemperanza, con contestuale nomina di Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, nonché la condanna delle Amministrazione intimate al pagamento delle spese processuali da distrarsi ed anche della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
Il Ministero e l’Istituto intimati non si sono costituiti in giudizio.
Alla camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante, anche alla luce del certificato di non proposta opposizione alla sentenza azionata, l’esistenza dei presupposti richiesti per l’ actio iudicati , ex artt. 112 e ss. c.p.a.
Sulla base delle depositate evidenze documentali e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte delle intimate Amministrazioni, le statuizioni contenute nella sentenza indicata in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione (cfr. Cass. 13533/2001).
Dalla sentenza in questione si ricava, pertanto, il diritto del ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
3. Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e persistendo l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero dell'Istruzione e del Merito ed all’Istituto di Istruzione Superiore ‘Via Copernico’ di Pomezia di dare piena ed integrale esecuzione ai titoli azionati e per l’effetto, di provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme ad egli spettanti -sempre che non vi abbia già provveduto, anche solo parzialmente- entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
4. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dal ricorrente, si nomina sin d'ora, quale Commissario ad acta , il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari, nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente. Nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
5. La soccombenza della parte resistente ne comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, il cui importo viene liquidato in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), comprensivo delle somme richieste dal ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio, tenuto conto della natura essenzialmente esecutiva dello stesso e del concreto impegno defensionale, in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016), da distrarsi in favore del difensore antistatario.
6. Non si ritiene, invece, di dover fissare anche l’ulteriore somma che l’Amministrazione dovrà versare per l’eventuale e successiva violazione del giudicato (cosiddetta penalità di mora), tenuto conto della peculiarità della materia e della circostanza che la decisione, di cui si chiede l’esecuzione, ha già espressamente riconosciuto gli interessi legali dalla data di maturazione del singolo importo fino al saldo, oltre che delle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7756 del 2025, come in epigrafe proposto, così provvede:
- Accoglie la domanda di esecuzione e, per l’effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Via Copernico’ di Pomezia a dare completa esecuzione alla sentenza n. 1361/2019 della Corte d’Appello di Roma ed al correlato decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri, n. 358/2014.
- Per l’ipotesi di persistente inottemperanza delle intimate Amministrazioni, nomina quale Commissario ad acta , il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà all’esecuzione del giudicato, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari, nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
- Respinge la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento della penalità di mora.
- Condanna la parte pubblica al pagamento, in favore dell’avvocato Gianluca Magnani, dichiaratosi antistatario, delle spese e competenze del presente giudizio nella somma complessiva di euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR TT, Presidente
MA SA IV, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA SA IV | DR TT |
IL SEGRETARIO