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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/12/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.) nella causa N. 1676/2023 R.G. promossa da
C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Parte_1 P.IVA_1
FE ZA, Largo Toscanini n. 1, Milano
- parte attrice opponente - contro
C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Simone LUPPARELLI, Controparte_1 C.F._1
Via dei Priori n. 5, Perugia
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
bancario; consegna documentazione.
Alla volta dell'assunzione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., le parti hanno concluso come in atti con deposito a PCT.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 9.2.2023, iscritto a ruolo il 21.2.2023, Parte_1 nel prosieguo, per brevità, ) ha convenuto in giudizio la sig.ra
[...] Parte_1 opponendo il decreto ingiuntivo n. 81/2023, emesso dal Tribunale di Monza – nel CP_1 procedimento monitorio rubricato al n. 8019/2022 R.G. – in data 10-11.1.2023 a favore della sig.ra per la consegna di copia del contratto di fideiussione e della correlata CP_1 documentazione, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
fideiussione prestata il 12.8.2008 dalla sig.ra a garanzia di società ( CP_1 Controparte_2
) nei cui confronti la (nel prosieguo, per
[...] Controparte_3 Contr brevità, ) – poi fusa per incorporazione in – vantava un credito;
posizione Parte_1 fideiussoria trasferita in data 12.6.2018 a per effetto di cessione pro soluto di CP_5 un portafoglio di crediti in blocco, incluso quello a garanzia del quale la sig.ra si è CP_1 costituita garante (cfr. fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta opposta).
A sostegno dell'opposizione – in via di sintesi e per quanto di stretto interesse ai fini della decisione – la parte odierna attrice ha, in primo luogo, posto in rilievo l'aspetto per cui una copia del contratto di fideiussione è da ritenere essere già nella disponibilità della sig.ra CP_1
e/o del precedente legale di quest'ultima (Avv.to Cristiano DELLA VEDOVA). Contr Infatti, a fronte dell'emissione da parte del Tribunale di Perugia – su istanza di – di d.i. 24-30.9.2013, notificato all'odierna attrice il 16.10.2013 e dichiarato esecutivo con decreto 12-13.3.2014 (cfr. doc. n. 2 fasc. ), l'Avv.to DELLA VEDOVA ha avanzato – anche a Parte_1 nome e per conto della sig.ra proposta di definizione transattiva (cfr. doc. n. 3 fasc. CP_1 Contr cit.), che – come logico – non poteva prescindere dall'esame del contratto in base al quale aveva azionato il credito nei confronti della garante;
contratto di fideiussione, d'altro canto, prodotto con il ricorso per d.i. sub doc. n. 1 del fasc. monitorio Trib. Perugia (cfr. doc. n. 2 cit.). Inoltre, ha evidenziato di non aver più a disposizione la documentazione di cui Parte_1 all'ingiunzione opposta, avendo – nell'ambito della cessione di crediti a opra CP_5 menzionata – consegnato a quest'ultima la totalità della documentazione relativa ai crediti ceduti (come previsto anche all'art. 14 del contratto di cessione, prodotto sub doc. n. 7 fasc. cit.), inclusa quella avente ad oggetto le garanzie reali e personali accessorie ai crediti de quibus, essendo così pure nell'impossibilità obiettiva di evadere la richiesta Parte_1 ex art. 119, c. 4, T.U.B. avanzata dalla controparte. Ancora, la difesa opponente ha eccepito l'avvenuta consegna ex art. 117 T.U.B. della documentazione contrattuale in questione, con correlativo onere a carico di controparte a conservarla, deducendo in capo all'odierna convenuta il difetto di allegazione o di prova dello smarrimento o della mancata consegna della documentazione de qua; quanto, poi, alla doglianza mossa dalla sig.ra sulla segnalazione a suo carico presso la Centrale CP_1 CP_ Rischi della NC d'LI (nel prosieguo, per brevità, , ha evidenziato di non Parte_1 aver effettuato alcuna segnalazione dalla cessione del credito a momento CP_5
a partire dal quale è estraneo alla posizione debitoria facente capo a Parte_1 [...]
e alla garante di quest'ultima. Controparte_2
Infine, la società opponente – ritenuta l'iniziativa giudiziaria della sig.ra trumentale e CP_1 pretestuosa – ha ritenuto integrata la figura dell'abuso del processo, con conseguente richiesta di condanna della controparte ex art. 96, c. 3, c.p.c..
Costituitasi in giudizio, parte opposta – avanzata richiesta d'esecutività ex art. 648 c.p.c. – ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto di quanto dedotto e argomentato da , Parte_1 concludendo per la reiezione dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;
vinte le spese di lite. In particolare, replicando ai motivi di opposizione fatti valere da controparte, la difesa della sig.ra dedotta la citata segnalazione al Crif, ha poi richiamato la Decisione dell'ABF, CP_1
Collegio di Bologna, n. 17921 del 28.7.2021, rilevando che nell'ipotesi di cessione creditizia in virtù di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 T.U.B. – allorché la vertenza insorta tra le parti riguardi il contratto – il soggetto stipulante, divenuto cedente, è legittimato passivo della richiesta ex art. 119, c. 4, T.U.B.. La difesa dell'odierna convenuta, quindi, ha ritenuto estendibile l'orientamento interpretativo all'ipotesi della fideiussione, concludendo che il , e non la società cessionaria, Parte_1 rappresenta l'unica legittimata passiva della richiesta ex art. 119, c. 4, T.U.B. (rimasta inevasa, con conseguente introduzione del ricorso monitorio), da considerare, così, legittima pure se indirizzata alla banca cedente, riferendosi essa al periodo in quest'ultima gestiva il rapporto. Inoltre, la difesa della parte ingiungente ha ribadito il diritto a ricevere dalla controparte la documentazione de qua, reputandolo azionabile anche in relazione a contratti stipulati prima della previsione normativa ex art. 119 T.U.B. dell'obbligo di consegna. Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. A. ROSSATO); rigettata l'istanza di esecutività ex art. 648 c.p.c. e concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. ordinanza 14.5.2024); ritenuta la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza 21.1.2025); riassegnato il procedimento allo scrivente;
il 6.11.2025 – assegnato termine per depositare note conclusive autorizzate – la causa è passata in decisione (cfr. provvedimento 12.6.2025) e, su conclusioni rassegnate come in atti a PCT, definita con sentenza ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c..
************* Si premette che:
i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti sono esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese / eccezioni azionate / fatte valere in causa;
inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
In sostanza, il quadro che emerge dalle allegazioni delle parti e dai documenti riversati agli atti della causa è il seguente:
Contr
- il 12.8.2008 la sig.ra a stipulato con fideiussione omnibus a favore della società CP_1 sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 82.500,00 (cfr. pag. 1 doc. n. 2 CP_2 fascicolo di parte convenuta opposta);
- il Tribunale di Perugia ha emesso il 24-30.9.2013 il d.i. n. 1702/2013, ingiungendo alla società debitrice principale, al socio amministratore e alla garante sig.ra l pagamento CP_1 Contr a della somma di € 67.111,47 (cfr. doc. n. 2 fasc. cit.);
- il 15.5.2018 il precedente legale dell'odierna convenuta opposta, Avv.to DELLA VEDOVA, ha Contr comunicato a proposta di definizione transattiva (cfr. doc. n. 3 fasc. cit.); Contr
- il 12.6.2018 ha ceduto pro soluto alla società crediti individuati in blocco, tra CP_5 cui anche quello relativo alla posizione con relative garanzie;
al riguardo, si precisa CP_2 che dell'avvenuta cessione è stato dato avviso con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16.6.2018, n. 69 del Foglio delle Inserzioni (cfr. pag.10 sub doc. n.6 fasc. cit.), assegnata alla posizione debitoria il riferimento “debitore ndg1614875” nel “Documento Identificazione dei Crediti”, pag.43 di cui all'Allegato A del contratto di cessione(cfr. pag.82 sub doc. n.7 fasc. cit.);
- l'Avv.to GALLIGARI, nuovo difensore della sig.ra scoperta una segnalazione al Crif CP_1 Contr a carico della propria assistita da parte di (come già sopra visto, nel 2019 fusasi per incorporazione a ), il 26.1.2022 ha chiesto ai sensi dell'art. 119, c. 4., T.U.B. Parte_1 all'odierna opponente di trasmettere “copia della fideiussione e ogni altra documentazione sottoscritta dalla mia assistita circa il rapporto di cui trattasi” (cfr. doc. n. 4 fasc. cit.); - riscontrando tale comunicazione, il 14.2.2022 ha fatto presente di non aver Parte_1 effettuato segnalazioni al Crif a carico della sig.ra precisato altresì che, stante la CP_1 cessione dei crediti sopra descritta, ogni segnalazione era cessata a far tempo dalla data della cessione stessa, vale a dire, dal 12.6.2018 (cfr. doc. n. 5 fasc. cit.).
Ciò posto, la questione su cui verte il presente giudizio ha ad oggetto il diritto, affermato dalla sig.ra ei confronti di , di ottenere da quest'ultimo la trasmissione di CP_1 Parte_1 copia della fideiussione stipulata dall'odierna convenuta e di ogni altra documentazione rilasciata da quest'ultima in relazione alla garanzia personale de qua (cfr. d.i. opposto). Come noto, l'art. 119, c. 4, D. Lgs. n. 385/1993 prevede che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.” Innanzi tutto, la richiesta avanzata dalla sig.ra on è relativa a “singole operazioni CP_1 poste in essere negli ultimi dieci anni”, ma a contratto di fideiussione omnibus del 12.8.2008, oggetto di variazione dell'importo garantito come da lettera del 9.4.2009.
Quindi, si è al di fuori dell'ambito operativo dell'art. 119 TUB cit.; tuttavia, ciò, di per sé, non comporta che l'istituto di credito non possa essere destinatario di una richiesta di consegna di copia del contratto, potendo essa muovere dal dovere generale di comportamento secondo correttezza e buona fede, a cui sono tenute le parti (cfr. artt. 1175 e 1375 c.c.). Tanto osservato, ad avviso del giudicante, il diniego opposto da alla richiesta Parte_1 della sig.ra non può essere considerato in contrasto con il dovere di correttezza e CP_1 buona fede proprio dei rapporti obbligatori / contrattuali. Al riguardo, in via schematica ed in ottica di sintesi, si osserva quanto segue:
- è circostanza obiettivamente attestata dalla documentazione agli atti del giudizio (cfr., in particolare, docc. nn.
6-7 fasc. ) che la parte odierna attrice non è più titolare della Parte_1 situazione soggettiva facente capo alla sig.ra sin dal 12.6.2018, data in cui il credito CP_1
è stato ceduto a cessionaria alla quale – in base alle condizioni fissate nel CP_5 contratto di cessione – è stata trasmessa tutta la documentazione relativa ai crediti ceduti, cosicché non appare inverosimile che non sia più nel possesso del contratto Parte_1 di fideiussione e, quindi, non vi è ragione per ritenere che il diniego alla richiesta di consegna di copia di tale contratto sia in contrasto con il dovere generale di correttezza e buona fede, non essendovi un obbligo di conservare copia di documentazione contrattuale relativa a rapporti trasferiti a terzi;
- quanto sopra osservato è tanto più vero che nel caso di specie, solo considerando che ha ben potuto ritenere che la sig.ra osse nel possesso del contratto di Parte_1 CP_1 fideiussione e, in generale, della documentazione dalla stessa sottoscritta nell'ambito della garanzia personale concessa a infatti, è agli atti del giudizio, proposta transattiva CP_2 Contr 15.5.2028 avanzata a (soggetto che aveva chiesto ed ottenuto d.i. nei confronti della parte odierna opposta) dall'Avv.to Cristiano DELLA VEDOVA legale della sig.ra cfr. doc. CP_1
n. 3 cit.) e – invero – non è credibile che tale proposta sia stata formulata senza aver visionato il contratto di fideiussione omnibus e la missiva di variazione dei limiti della garanzia (atti negoziali, tra l'altro, entrambi prodotti nel fascicolo monitorio depositato al Trib. Perugia), così da verificare almeno se la sig.ra osse effettivamente garante di CP_1 CP_2 - sempre nella prospettiva della eventuale violazione del dovere di correttezza e buona fede (violazione nel caso di specie non ravvisabile), va altresì rimarcato il lunghissimo lasso di tempo trascorso tra la sottoscrizione degli atti negoziali oggetto di causa (nonché la dismissione del rapporto contrattuale da parte dell'odierna attrice) e la richiesta di consegna di copia avanzata dalla sig.ra cfr. comunicazione 26.1.2022, prodotta sub doc. n. 4 fasc. opponente), CP_1 lasso temporale, avendo riguardo alle date di stipulazione del contratto e della variazione dell'importo garantito, di gran lunga eccedente il decennio, limite che la Corte di legittimità ha fissato in generale (cfr. Cass., Sez. 1, Ord. n. 35039 del 29.11.2022 1 [in particolare, pagg. 11 e ss.]) e quindi, oltre il quale, non è possibile ritenere violato né il dovere ex art. 119, c. 4, TUB, né il dovere di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.; conclusione che, qui, tanto più si impone, versandosi in ipotesi di credito trasferito a terzi, in contesto in cui appare pure essere intervenuta la cosa giudicata (non avendo la sig.ra atto menzione alcuna al CP_1 fatto di aver opposto il d.i. emesso a suo carico dal Tribunale di Perugia il 24.9.2013).
Quindi, stante le ragioni sopra esposte, l'opposizione proposta da è fondata, Parte_1 con conseguente revoca del d.i. Trib. Monza n. 81/2023.
************* Circa la regolamentazione delle spese processuali tra le parti, stante i profili di peculiarità della vicenda oggetto di causa e tenuto altresì conto del variegato quadro giurisprudenziale in relazione all'applicazione dell'art. 119, c. 4, TUB anche per documentazione non rientrante nella lettera della norma, nonché – con specifico riferimento alla trasmissione di copia del contratto – alla operatività del limite temporale del decennio, ad avviso del giudicante, ricorrono qui i presupposti ex art. 92, c. 2, c.p.c. (valutati alla luce della Sent. della Corte cost. n.77/2018) per dichiarare le spese de quibus integralmente compensate tra le parti.
Va da sé che i motivi ora indicati alla base della compensazione delle spese di lite ostano in radice alla richiesta di di condannare controparte ex art. 96 c.p.c. e ciò sia nella Parte_1 prospettiva del primo comma, sia in quella del terzo comma di tale norma del Codice di rito.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
- rigetta ogni domanda proposta da una parte nei confronti dell'altra, compresa quella ex art. 96 c.p.c. azionata dalla società opponente nei confronti di parte opposta;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Sentenza esecutiva. Monza, 27 novembre 2025 il Giudice Nicola GRECO 1 Con massima del seguente tenore: “In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.) nella causa N. 1676/2023 R.G. promossa da
C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Parte_1 P.IVA_1
FE ZA, Largo Toscanini n. 1, Milano
- parte attrice opponente - contro
C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Simone LUPPARELLI, Controparte_1 C.F._1
Via dei Priori n. 5, Perugia
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
bancario; consegna documentazione.
Alla volta dell'assunzione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., le parti hanno concluso come in atti con deposito a PCT.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 9.2.2023, iscritto a ruolo il 21.2.2023, Parte_1 nel prosieguo, per brevità, ) ha convenuto in giudizio la sig.ra
[...] Parte_1 opponendo il decreto ingiuntivo n. 81/2023, emesso dal Tribunale di Monza – nel CP_1 procedimento monitorio rubricato al n. 8019/2022 R.G. – in data 10-11.1.2023 a favore della sig.ra per la consegna di copia del contratto di fideiussione e della correlata CP_1 documentazione, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
fideiussione prestata il 12.8.2008 dalla sig.ra a garanzia di società ( CP_1 Controparte_2
) nei cui confronti la (nel prosieguo, per
[...] Controparte_3 Contr brevità, ) – poi fusa per incorporazione in – vantava un credito;
posizione Parte_1 fideiussoria trasferita in data 12.6.2018 a per effetto di cessione pro soluto di CP_5 un portafoglio di crediti in blocco, incluso quello a garanzia del quale la sig.ra si è CP_1 costituita garante (cfr. fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta opposta).
A sostegno dell'opposizione – in via di sintesi e per quanto di stretto interesse ai fini della decisione – la parte odierna attrice ha, in primo luogo, posto in rilievo l'aspetto per cui una copia del contratto di fideiussione è da ritenere essere già nella disponibilità della sig.ra CP_1
e/o del precedente legale di quest'ultima (Avv.to Cristiano DELLA VEDOVA). Contr Infatti, a fronte dell'emissione da parte del Tribunale di Perugia – su istanza di – di d.i. 24-30.9.2013, notificato all'odierna attrice il 16.10.2013 e dichiarato esecutivo con decreto 12-13.3.2014 (cfr. doc. n. 2 fasc. ), l'Avv.to DELLA VEDOVA ha avanzato – anche a Parte_1 nome e per conto della sig.ra proposta di definizione transattiva (cfr. doc. n. 3 fasc. CP_1 Contr cit.), che – come logico – non poteva prescindere dall'esame del contratto in base al quale aveva azionato il credito nei confronti della garante;
contratto di fideiussione, d'altro canto, prodotto con il ricorso per d.i. sub doc. n. 1 del fasc. monitorio Trib. Perugia (cfr. doc. n. 2 cit.). Inoltre, ha evidenziato di non aver più a disposizione la documentazione di cui Parte_1 all'ingiunzione opposta, avendo – nell'ambito della cessione di crediti a opra CP_5 menzionata – consegnato a quest'ultima la totalità della documentazione relativa ai crediti ceduti (come previsto anche all'art. 14 del contratto di cessione, prodotto sub doc. n. 7 fasc. cit.), inclusa quella avente ad oggetto le garanzie reali e personali accessorie ai crediti de quibus, essendo così pure nell'impossibilità obiettiva di evadere la richiesta Parte_1 ex art. 119, c. 4, T.U.B. avanzata dalla controparte. Ancora, la difesa opponente ha eccepito l'avvenuta consegna ex art. 117 T.U.B. della documentazione contrattuale in questione, con correlativo onere a carico di controparte a conservarla, deducendo in capo all'odierna convenuta il difetto di allegazione o di prova dello smarrimento o della mancata consegna della documentazione de qua; quanto, poi, alla doglianza mossa dalla sig.ra sulla segnalazione a suo carico presso la Centrale CP_1 CP_ Rischi della NC d'LI (nel prosieguo, per brevità, , ha evidenziato di non Parte_1 aver effettuato alcuna segnalazione dalla cessione del credito a momento CP_5
a partire dal quale è estraneo alla posizione debitoria facente capo a Parte_1 [...]
e alla garante di quest'ultima. Controparte_2
Infine, la società opponente – ritenuta l'iniziativa giudiziaria della sig.ra trumentale e CP_1 pretestuosa – ha ritenuto integrata la figura dell'abuso del processo, con conseguente richiesta di condanna della controparte ex art. 96, c. 3, c.p.c..
Costituitasi in giudizio, parte opposta – avanzata richiesta d'esecutività ex art. 648 c.p.c. – ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto di quanto dedotto e argomentato da , Parte_1 concludendo per la reiezione dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;
vinte le spese di lite. In particolare, replicando ai motivi di opposizione fatti valere da controparte, la difesa della sig.ra dedotta la citata segnalazione al Crif, ha poi richiamato la Decisione dell'ABF, CP_1
Collegio di Bologna, n. 17921 del 28.7.2021, rilevando che nell'ipotesi di cessione creditizia in virtù di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 T.U.B. – allorché la vertenza insorta tra le parti riguardi il contratto – il soggetto stipulante, divenuto cedente, è legittimato passivo della richiesta ex art. 119, c. 4, T.U.B.. La difesa dell'odierna convenuta, quindi, ha ritenuto estendibile l'orientamento interpretativo all'ipotesi della fideiussione, concludendo che il , e non la società cessionaria, Parte_1 rappresenta l'unica legittimata passiva della richiesta ex art. 119, c. 4, T.U.B. (rimasta inevasa, con conseguente introduzione del ricorso monitorio), da considerare, così, legittima pure se indirizzata alla banca cedente, riferendosi essa al periodo in quest'ultima gestiva il rapporto. Inoltre, la difesa della parte ingiungente ha ribadito il diritto a ricevere dalla controparte la documentazione de qua, reputandolo azionabile anche in relazione a contratti stipulati prima della previsione normativa ex art. 119 T.U.B. dell'obbligo di consegna. Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. A. ROSSATO); rigettata l'istanza di esecutività ex art. 648 c.p.c. e concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. ordinanza 14.5.2024); ritenuta la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza 21.1.2025); riassegnato il procedimento allo scrivente;
il 6.11.2025 – assegnato termine per depositare note conclusive autorizzate – la causa è passata in decisione (cfr. provvedimento 12.6.2025) e, su conclusioni rassegnate come in atti a PCT, definita con sentenza ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c..
************* Si premette che:
i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti sono esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese / eccezioni azionate / fatte valere in causa;
inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
In sostanza, il quadro che emerge dalle allegazioni delle parti e dai documenti riversati agli atti della causa è il seguente:
Contr
- il 12.8.2008 la sig.ra a stipulato con fideiussione omnibus a favore della società CP_1 sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 82.500,00 (cfr. pag. 1 doc. n. 2 CP_2 fascicolo di parte convenuta opposta);
- il Tribunale di Perugia ha emesso il 24-30.9.2013 il d.i. n. 1702/2013, ingiungendo alla società debitrice principale, al socio amministratore e alla garante sig.ra l pagamento CP_1 Contr a della somma di € 67.111,47 (cfr. doc. n. 2 fasc. cit.);
- il 15.5.2018 il precedente legale dell'odierna convenuta opposta, Avv.to DELLA VEDOVA, ha Contr comunicato a proposta di definizione transattiva (cfr. doc. n. 3 fasc. cit.); Contr
- il 12.6.2018 ha ceduto pro soluto alla società crediti individuati in blocco, tra CP_5 cui anche quello relativo alla posizione con relative garanzie;
al riguardo, si precisa CP_2 che dell'avvenuta cessione è stato dato avviso con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16.6.2018, n. 69 del Foglio delle Inserzioni (cfr. pag.10 sub doc. n.6 fasc. cit.), assegnata alla posizione debitoria il riferimento “debitore ndg1614875” nel “Documento Identificazione dei Crediti”, pag.43 di cui all'Allegato A del contratto di cessione(cfr. pag.82 sub doc. n.7 fasc. cit.);
- l'Avv.to GALLIGARI, nuovo difensore della sig.ra scoperta una segnalazione al Crif CP_1 Contr a carico della propria assistita da parte di (come già sopra visto, nel 2019 fusasi per incorporazione a ), il 26.1.2022 ha chiesto ai sensi dell'art. 119, c. 4., T.U.B. Parte_1 all'odierna opponente di trasmettere “copia della fideiussione e ogni altra documentazione sottoscritta dalla mia assistita circa il rapporto di cui trattasi” (cfr. doc. n. 4 fasc. cit.); - riscontrando tale comunicazione, il 14.2.2022 ha fatto presente di non aver Parte_1 effettuato segnalazioni al Crif a carico della sig.ra precisato altresì che, stante la CP_1 cessione dei crediti sopra descritta, ogni segnalazione era cessata a far tempo dalla data della cessione stessa, vale a dire, dal 12.6.2018 (cfr. doc. n. 5 fasc. cit.).
Ciò posto, la questione su cui verte il presente giudizio ha ad oggetto il diritto, affermato dalla sig.ra ei confronti di , di ottenere da quest'ultimo la trasmissione di CP_1 Parte_1 copia della fideiussione stipulata dall'odierna convenuta e di ogni altra documentazione rilasciata da quest'ultima in relazione alla garanzia personale de qua (cfr. d.i. opposto). Come noto, l'art. 119, c. 4, D. Lgs. n. 385/1993 prevede che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.” Innanzi tutto, la richiesta avanzata dalla sig.ra on è relativa a “singole operazioni CP_1 poste in essere negli ultimi dieci anni”, ma a contratto di fideiussione omnibus del 12.8.2008, oggetto di variazione dell'importo garantito come da lettera del 9.4.2009.
Quindi, si è al di fuori dell'ambito operativo dell'art. 119 TUB cit.; tuttavia, ciò, di per sé, non comporta che l'istituto di credito non possa essere destinatario di una richiesta di consegna di copia del contratto, potendo essa muovere dal dovere generale di comportamento secondo correttezza e buona fede, a cui sono tenute le parti (cfr. artt. 1175 e 1375 c.c.). Tanto osservato, ad avviso del giudicante, il diniego opposto da alla richiesta Parte_1 della sig.ra non può essere considerato in contrasto con il dovere di correttezza e CP_1 buona fede proprio dei rapporti obbligatori / contrattuali. Al riguardo, in via schematica ed in ottica di sintesi, si osserva quanto segue:
- è circostanza obiettivamente attestata dalla documentazione agli atti del giudizio (cfr., in particolare, docc. nn.
6-7 fasc. ) che la parte odierna attrice non è più titolare della Parte_1 situazione soggettiva facente capo alla sig.ra sin dal 12.6.2018, data in cui il credito CP_1
è stato ceduto a cessionaria alla quale – in base alle condizioni fissate nel CP_5 contratto di cessione – è stata trasmessa tutta la documentazione relativa ai crediti ceduti, cosicché non appare inverosimile che non sia più nel possesso del contratto Parte_1 di fideiussione e, quindi, non vi è ragione per ritenere che il diniego alla richiesta di consegna di copia di tale contratto sia in contrasto con il dovere generale di correttezza e buona fede, non essendovi un obbligo di conservare copia di documentazione contrattuale relativa a rapporti trasferiti a terzi;
- quanto sopra osservato è tanto più vero che nel caso di specie, solo considerando che ha ben potuto ritenere che la sig.ra osse nel possesso del contratto di Parte_1 CP_1 fideiussione e, in generale, della documentazione dalla stessa sottoscritta nell'ambito della garanzia personale concessa a infatti, è agli atti del giudizio, proposta transattiva CP_2 Contr 15.5.2028 avanzata a (soggetto che aveva chiesto ed ottenuto d.i. nei confronti della parte odierna opposta) dall'Avv.to Cristiano DELLA VEDOVA legale della sig.ra cfr. doc. CP_1
n. 3 cit.) e – invero – non è credibile che tale proposta sia stata formulata senza aver visionato il contratto di fideiussione omnibus e la missiva di variazione dei limiti della garanzia (atti negoziali, tra l'altro, entrambi prodotti nel fascicolo monitorio depositato al Trib. Perugia), così da verificare almeno se la sig.ra osse effettivamente garante di CP_1 CP_2 - sempre nella prospettiva della eventuale violazione del dovere di correttezza e buona fede (violazione nel caso di specie non ravvisabile), va altresì rimarcato il lunghissimo lasso di tempo trascorso tra la sottoscrizione degli atti negoziali oggetto di causa (nonché la dismissione del rapporto contrattuale da parte dell'odierna attrice) e la richiesta di consegna di copia avanzata dalla sig.ra cfr. comunicazione 26.1.2022, prodotta sub doc. n. 4 fasc. opponente), CP_1 lasso temporale, avendo riguardo alle date di stipulazione del contratto e della variazione dell'importo garantito, di gran lunga eccedente il decennio, limite che la Corte di legittimità ha fissato in generale (cfr. Cass., Sez. 1, Ord. n. 35039 del 29.11.2022 1 [in particolare, pagg. 11 e ss.]) e quindi, oltre il quale, non è possibile ritenere violato né il dovere ex art. 119, c. 4, TUB, né il dovere di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.; conclusione che, qui, tanto più si impone, versandosi in ipotesi di credito trasferito a terzi, in contesto in cui appare pure essere intervenuta la cosa giudicata (non avendo la sig.ra atto menzione alcuna al CP_1 fatto di aver opposto il d.i. emesso a suo carico dal Tribunale di Perugia il 24.9.2013).
Quindi, stante le ragioni sopra esposte, l'opposizione proposta da è fondata, Parte_1 con conseguente revoca del d.i. Trib. Monza n. 81/2023.
************* Circa la regolamentazione delle spese processuali tra le parti, stante i profili di peculiarità della vicenda oggetto di causa e tenuto altresì conto del variegato quadro giurisprudenziale in relazione all'applicazione dell'art. 119, c. 4, TUB anche per documentazione non rientrante nella lettera della norma, nonché – con specifico riferimento alla trasmissione di copia del contratto – alla operatività del limite temporale del decennio, ad avviso del giudicante, ricorrono qui i presupposti ex art. 92, c. 2, c.p.c. (valutati alla luce della Sent. della Corte cost. n.77/2018) per dichiarare le spese de quibus integralmente compensate tra le parti.
Va da sé che i motivi ora indicati alla base della compensazione delle spese di lite ostano in radice alla richiesta di di condannare controparte ex art. 96 c.p.c. e ciò sia nella Parte_1 prospettiva del primo comma, sia in quella del terzo comma di tale norma del Codice di rito.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
- rigetta ogni domanda proposta da una parte nei confronti dell'altra, compresa quella ex art. 96 c.p.c. azionata dalla società opponente nei confronti di parte opposta;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Sentenza esecutiva. Monza, 27 novembre 2025 il Giudice Nicola GRECO 1 Con massima del seguente tenore: “In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.