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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4140/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4140/2025 V.G. posta in decisione il 10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente a [...] (avv. Chiara Casadei)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_2 C.F._2
a BR (RA), Via Cà di Vaso n. 13 (avv. Chiara Casadei)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
18/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in BR (RA) il 25 aprile
2010, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 6, Parte II, serie A, anno 2010;
preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
BR (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Dare atto che la sig.ra si è già trasferita- seppure solo temporaneamente - Parte_1 presso l'abitazione dei propri genitori in BR – fraz AN, in Via Emiliani n. 13 portando con sé tutti i beni ed effetti personali. La stessa si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica altrove non appena avrà reperito una abitazione, in affitto e/o di proprietà, ove si trasferirà in via definitiva dandone comunicazione al sig. Parte_2
Dare atto che i coniugi vivranno separati, disinteressandosi ciascuno della vita privata dell'altro e nel comune reciproco rispetto, con obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza.
2) Assegnazione della casa coniugale
Prendere atto che la casa coniugale sita BR (RA)- fraz. AN, in Via Cà di Vaso n. 13 di proprietà del sig. resterà assegnata a quest'ultimo con tutti gli arredi in essa presenti Parte_2
e che presso la casa coniugale manterranno la loro residenza anagrafica anche i figli minori e , fatto salvo ogni diverso accordo tra i coniugi. Per_1 Per_2
3) Affidamento e collocamento dei figli minori
I figli minori e saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento paritario presso ciascuno di essi, e così indicativamente, tenuto conto delle primarie necessità degli stessi, dei loro impegni scolastici e non, nel seguente modo:
- presso la madre (al momento presso la residenza dei nonni materni fino a quando la stessa non avrà reperito una nuova abitazione), il lunedì ed il martedì fino al mattino successivo quando, al termine della scuola e si recheranno a casa dal padre;
Per_1 Per_2
- presso il padre il mercoledì, il giovedì ed il venerdì fino all'uscita da scuola quando faranno rientro presso l'abitazione della madre unitamente alla quale trascorreranno il fine settimana;
- il tutto con alternanza tra gli stessi di settimana in settimana e salvo, in ogni caso, ogni diverso accordo tra i coniugi il tutto sempre ed in ogni caso nel rispetto delle esigenze dei figli il cui benessere affettivo e psichico i genitori si impegnano a tutelare e garantire.
Per quanto concerne gli impegni settimanali dei figli, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi, i coniugi si impegnano a collaborare reciprocamente per fare fronte alle esigenze e necessità dei ragazzi nelle ore pomeridiane.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi come previsto e disposto all'art. 337-ter c.c., concordando e attuando di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione e la formazione dei figli minori, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
I genitori si impegnano altresì a collaborare nell'affidamento condiviso dei minori al fine di realizzare e tutelare le esigenze di carattere affettivo e psicologico degli stessi.
I ricorrenti convengono inoltre che, durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno di essi almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con comunicazione del periodo prescelto all'altro genitore possibilmente con un preavviso di 2 mesi rispetto al periodo individuato, salvo imprevisti dipesi da motivi di lavoro e/o forza maggiore che avranno cura di comunicarsi.
Le festività natalizie (Natale, S. FA, Capodanno ed Epifania) e pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo) saranno organizzate nel rispetto del principio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i ricorrenti e tenendo conto comunque delle richieste dei figli.
Nello specifico, se i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre, il successivo giorno di S.
FA lo trascorreranno con il padre;
se trascorreranno con la madre il capodanno, resteranno con il padre l'Epifania; se staranno con la madre il giorno di Pasqua, trascorreranno con il padre il
Lunedi dell'Angelo. Il tutto secondo alternanza di anno in anno.
4) Contributo al mantenimento dei figli minori- assegno unico
Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli e Per_1 Per_2 quantificando sin da ora in € 350,00 per ciascuno (quindi complessivamente l'importo di € 700,00) la spesa mensile sostenuta per il mantenimento degli stessi.
In considerazione della disparità di reddito e tenuto conto che la sig.ra dovrà farsi carico Parte_1 del pagamento dell'affitto o della rata del mutuo per l'acquisto di una nuova abitazione, i coniugi concordano che l'assegno unico per i figli, pari attualmente ad € 345,50 mensili circa, venga percepito dalla sig.ra non appena quest'ultima si trasferirà presso altra Parte_1 residenza, ed il sig. si impegna sin da ora a sottoscrivere ogni documento necessario per il Parte_2 buon fine della pratica.
Tenuto conto che ciascun genitore provvede al mantenimento diretto dei figli per il tempo in cui gli stessi sono presso di loro, i ricorrenti determinano in € 450,00 la somma complessiva mensile da versare sul conto corrente acceso presso l'Istituto di Credito Cooperativo Ravennate forlivese ed imolese soc. coop.- filiale di BR Via Baccarini n. 6 Conto corrente n. 177816, che riporta un saldo alla data del 25.09.2025 pari ad € 1.137,25 (doc. 15 doc. 15estratto conto cointestato.pdf).
Su tale conto, fino a quado la sig.ra non avrà reperito una abitazione ove trasferirsi in Parte_1 affitto e/o da acquistare ivi trasferendo dunque la propria residenza, continuerà ad essere accreditato anche l'assegno unico universale di entrambi i figli.
Le somme versate su detto conto verranno utilizzate sia per fare fronte al pagamento delle spese per il vestiario dei ragazzi- con particolare riguardo all'eventuale “cambio armadio” e/o comunque alle spese per acquisto giubbotti invernali, scarpe, ecc. - sia per il pagamento delle spese straordinarie
(come meglio individuate sotto e indicate dal Protocollo redatto dal Consiglio Nazionale Forense cui fa richiamo quello in vigore avanti l'Intestato Tribunale) e comunque esclusivamente per fare fronte alle necessità dei figli previo accordo / comunicazione trai genitori.
In ragione della diversità di reddito dei coniugi, gli stessi provvederanno al versamento della somma di € 450,00 nella misura del:
- 65% il sig. quindi lo stesso verserà l'importo di € 292,00; Parte_2
- 35% la sig.ra l'importo di € 158,00. Parte_1
Nella medesima misura, pur sempre rivedibile in caso di variazioni significative del reddito ed anche nel caso in cui la sig.ra non dovesse percepire piu l'assegno unico per i figli o detto Parte_1 importo venisse ridotto in misura significativa, i coniugi provvederanno al pagamento delle spese straordinarie aggiuntive che, per importo, non riuscissero a pagare con le somme presenti nel conto corrente di cui sopra.
In particolare i coniugi precisano che da detto conto verranno pagate salvo preventiva comunicazione ed esibizione di documentazione all'altro coniuge ma senza necessità di acquisirne il preventivo consenso:
-spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
5) Spese straordinarie
I coniugi contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie non inserite nell'elenco di cui sopra, nella medesima percentuale del 65% il sig. e 35% la sig.ra , proporzione sempre Parte_2 Parte_1 rivedibile in caso di variazioni significative del reddito ed anche nel caso in cui la sig.ra Parte_1 non dovesse percepire piu l'assegno unico per i figli o detto importo venisse ridotto in misura significativa.
Ai fini della individuazione di dette spese i coniugi, salvo quanto previsto al precedente paragrafo
4), richiamano il Protocollo redatto dal Consiglio Nazionale Forense cui fa richiamo quello in vigore avanti l'Intestato Tribunale e pertanto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici e) trattamenti estetici non obbligatori;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola presso istituti pubblici;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail, ovvero con ulteriore mezzo con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) I coniugi danno atto di avere sottoscritto, nell'interesse dei figli, n. 2 polizze ass.ve entrambe intestate alla sig.ra per la precisione: Parte_1
- polizza n. 2047960 sottoscritta in data 23.06.2011 per il figlio – capitale versato alla data Per_1 del 23.06.2025 € 9.639,19 (doc. 16 doc. 16 Polizza 2047960-2011 (T).pdf) e
- polizza n. 2068341 sottoscritta in data 07.06.2013 per il figlio – capitale versato alla data Per_2 del 07.06.2025 € 7.581,93 come da documenti riepilogativi che si dimettono (doc.17doc. 17 Polizza
2068341-2013 (F).pdf).
Il capitale versato annualmente su ciascuna polizza ammonta ad € 600,00, importo che i coniugi si impegnano a versare attingendo, ove disponibili, dalle somme giacenti sul conto corrente cointestato di cui al precedente pt. 5, e, per la differenza, con propri denari personali.
7) Contributo al mantenimento dei coniugi
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano quindi reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro.
8) Autorizzazioni
I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio a fini turistici, anche in compagnia dei figli minori, impegnandosi fin da ora a sottoscrivere i documenti amministrativi che si dovessero rendere necessari a tale fine;
prestano reciproco assenso al rilascio di passaporto e documento di identità valido anche per l'espatrio anche per i figli minori, impegnandosi sin da ora a sottoscrivere i documenti amministrativi che dovessero rendersi necessari a tale fine. 9) Spese di procedura: ciascun coniuge provvederà al pagamento dei compensi dovuti al legale, nella misura del 50% ciascuno.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4140/2025 V.G. posta in decisione il 10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente a [...] (avv. Chiara Casadei)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_2 C.F._2
a BR (RA), Via Cà di Vaso n. 13 (avv. Chiara Casadei)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
18/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in BR (RA) il 25 aprile
2010, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 6, Parte II, serie A, anno 2010;
preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
BR (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Dare atto che la sig.ra si è già trasferita- seppure solo temporaneamente - Parte_1 presso l'abitazione dei propri genitori in BR – fraz AN, in Via Emiliani n. 13 portando con sé tutti i beni ed effetti personali. La stessa si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica altrove non appena avrà reperito una abitazione, in affitto e/o di proprietà, ove si trasferirà in via definitiva dandone comunicazione al sig. Parte_2
Dare atto che i coniugi vivranno separati, disinteressandosi ciascuno della vita privata dell'altro e nel comune reciproco rispetto, con obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza.
2) Assegnazione della casa coniugale
Prendere atto che la casa coniugale sita BR (RA)- fraz. AN, in Via Cà di Vaso n. 13 di proprietà del sig. resterà assegnata a quest'ultimo con tutti gli arredi in essa presenti Parte_2
e che presso la casa coniugale manterranno la loro residenza anagrafica anche i figli minori e , fatto salvo ogni diverso accordo tra i coniugi. Per_1 Per_2
3) Affidamento e collocamento dei figli minori
I figli minori e saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento paritario presso ciascuno di essi, e così indicativamente, tenuto conto delle primarie necessità degli stessi, dei loro impegni scolastici e non, nel seguente modo:
- presso la madre (al momento presso la residenza dei nonni materni fino a quando la stessa non avrà reperito una nuova abitazione), il lunedì ed il martedì fino al mattino successivo quando, al termine della scuola e si recheranno a casa dal padre;
Per_1 Per_2
- presso il padre il mercoledì, il giovedì ed il venerdì fino all'uscita da scuola quando faranno rientro presso l'abitazione della madre unitamente alla quale trascorreranno il fine settimana;
- il tutto con alternanza tra gli stessi di settimana in settimana e salvo, in ogni caso, ogni diverso accordo tra i coniugi il tutto sempre ed in ogni caso nel rispetto delle esigenze dei figli il cui benessere affettivo e psichico i genitori si impegnano a tutelare e garantire.
Per quanto concerne gli impegni settimanali dei figli, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi, i coniugi si impegnano a collaborare reciprocamente per fare fronte alle esigenze e necessità dei ragazzi nelle ore pomeridiane.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi come previsto e disposto all'art. 337-ter c.c., concordando e attuando di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione e la formazione dei figli minori, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
I genitori si impegnano altresì a collaborare nell'affidamento condiviso dei minori al fine di realizzare e tutelare le esigenze di carattere affettivo e psicologico degli stessi.
I ricorrenti convengono inoltre che, durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno di essi almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con comunicazione del periodo prescelto all'altro genitore possibilmente con un preavviso di 2 mesi rispetto al periodo individuato, salvo imprevisti dipesi da motivi di lavoro e/o forza maggiore che avranno cura di comunicarsi.
Le festività natalizie (Natale, S. FA, Capodanno ed Epifania) e pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo) saranno organizzate nel rispetto del principio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i ricorrenti e tenendo conto comunque delle richieste dei figli.
Nello specifico, se i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre, il successivo giorno di S.
FA lo trascorreranno con il padre;
se trascorreranno con la madre il capodanno, resteranno con il padre l'Epifania; se staranno con la madre il giorno di Pasqua, trascorreranno con il padre il
Lunedi dell'Angelo. Il tutto secondo alternanza di anno in anno.
4) Contributo al mantenimento dei figli minori- assegno unico
Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli e Per_1 Per_2 quantificando sin da ora in € 350,00 per ciascuno (quindi complessivamente l'importo di € 700,00) la spesa mensile sostenuta per il mantenimento degli stessi.
In considerazione della disparità di reddito e tenuto conto che la sig.ra dovrà farsi carico Parte_1 del pagamento dell'affitto o della rata del mutuo per l'acquisto di una nuova abitazione, i coniugi concordano che l'assegno unico per i figli, pari attualmente ad € 345,50 mensili circa, venga percepito dalla sig.ra non appena quest'ultima si trasferirà presso altra Parte_1 residenza, ed il sig. si impegna sin da ora a sottoscrivere ogni documento necessario per il Parte_2 buon fine della pratica.
Tenuto conto che ciascun genitore provvede al mantenimento diretto dei figli per il tempo in cui gli stessi sono presso di loro, i ricorrenti determinano in € 450,00 la somma complessiva mensile da versare sul conto corrente acceso presso l'Istituto di Credito Cooperativo Ravennate forlivese ed imolese soc. coop.- filiale di BR Via Baccarini n. 6 Conto corrente n. 177816, che riporta un saldo alla data del 25.09.2025 pari ad € 1.137,25 (doc. 15 doc. 15estratto conto cointestato.pdf).
Su tale conto, fino a quado la sig.ra non avrà reperito una abitazione ove trasferirsi in Parte_1 affitto e/o da acquistare ivi trasferendo dunque la propria residenza, continuerà ad essere accreditato anche l'assegno unico universale di entrambi i figli.
Le somme versate su detto conto verranno utilizzate sia per fare fronte al pagamento delle spese per il vestiario dei ragazzi- con particolare riguardo all'eventuale “cambio armadio” e/o comunque alle spese per acquisto giubbotti invernali, scarpe, ecc. - sia per il pagamento delle spese straordinarie
(come meglio individuate sotto e indicate dal Protocollo redatto dal Consiglio Nazionale Forense cui fa richiamo quello in vigore avanti l'Intestato Tribunale) e comunque esclusivamente per fare fronte alle necessità dei figli previo accordo / comunicazione trai genitori.
In ragione della diversità di reddito dei coniugi, gli stessi provvederanno al versamento della somma di € 450,00 nella misura del:
- 65% il sig. quindi lo stesso verserà l'importo di € 292,00; Parte_2
- 35% la sig.ra l'importo di € 158,00. Parte_1
Nella medesima misura, pur sempre rivedibile in caso di variazioni significative del reddito ed anche nel caso in cui la sig.ra non dovesse percepire piu l'assegno unico per i figli o detto Parte_1 importo venisse ridotto in misura significativa, i coniugi provvederanno al pagamento delle spese straordinarie aggiuntive che, per importo, non riuscissero a pagare con le somme presenti nel conto corrente di cui sopra.
In particolare i coniugi precisano che da detto conto verranno pagate salvo preventiva comunicazione ed esibizione di documentazione all'altro coniuge ma senza necessità di acquisirne il preventivo consenso:
-spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
5) Spese straordinarie
I coniugi contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie non inserite nell'elenco di cui sopra, nella medesima percentuale del 65% il sig. e 35% la sig.ra , proporzione sempre Parte_2 Parte_1 rivedibile in caso di variazioni significative del reddito ed anche nel caso in cui la sig.ra Parte_1 non dovesse percepire piu l'assegno unico per i figli o detto importo venisse ridotto in misura significativa.
Ai fini della individuazione di dette spese i coniugi, salvo quanto previsto al precedente paragrafo
4), richiamano il Protocollo redatto dal Consiglio Nazionale Forense cui fa richiamo quello in vigore avanti l'Intestato Tribunale e pertanto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici e) trattamenti estetici non obbligatori;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola presso istituti pubblici;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail, ovvero con ulteriore mezzo con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) I coniugi danno atto di avere sottoscritto, nell'interesse dei figli, n. 2 polizze ass.ve entrambe intestate alla sig.ra per la precisione: Parte_1
- polizza n. 2047960 sottoscritta in data 23.06.2011 per il figlio – capitale versato alla data Per_1 del 23.06.2025 € 9.639,19 (doc. 16 doc. 16 Polizza 2047960-2011 (T).pdf) e
- polizza n. 2068341 sottoscritta in data 07.06.2013 per il figlio – capitale versato alla data Per_2 del 07.06.2025 € 7.581,93 come da documenti riepilogativi che si dimettono (doc.17doc. 17 Polizza
2068341-2013 (F).pdf).
Il capitale versato annualmente su ciascuna polizza ammonta ad € 600,00, importo che i coniugi si impegnano a versare attingendo, ove disponibili, dalle somme giacenti sul conto corrente cointestato di cui al precedente pt. 5, e, per la differenza, con propri denari personali.
7) Contributo al mantenimento dei coniugi
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano quindi reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro.
8) Autorizzazioni
I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio a fini turistici, anche in compagnia dei figli minori, impegnandosi fin da ora a sottoscrivere i documenti amministrativi che si dovessero rendere necessari a tale fine;
prestano reciproco assenso al rilascio di passaporto e documento di identità valido anche per l'espatrio anche per i figli minori, impegnandosi sin da ora a sottoscrivere i documenti amministrativi che dovessero rendersi necessari a tale fine. 9) Spese di procedura: ciascun coniuge provvederà al pagamento dei compensi dovuti al legale, nella misura del 50% ciascuno.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè