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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4957 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE FALLIMENTARE
nella persona della Dott.ssa Angela Coluccio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, trattenuta per la decisione all'udienza del 17.12.2024 e vertente
TRA
- N. Parte_1 370/2020 (Trib. Roma), rappresentato e difeso dall'avv. Katiuscia Perna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, 00192, Via Fabio Massimo, 88 giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F: ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura apposta in calce all'atto di costituzione, dall'avv. Bruno Sellitti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli al Centro
Direzionale Isola E/3
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data
9/11/2023 il fallimento della , Parte_1 in persona del curatore, ha convenuto in giudizio il dott.
, già componente del collegio Controparte_1 sindacale della predetta società, affinché:
“l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni eccezione, istanza e deduzione avversaria, per tutti i motivi in fatto e in diritto sopra esposti: in via principale A) accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, del pagamento eseguito in data 02.11.2019 per € 4.809,60, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, e 69 bis l. fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 4.809,60, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.. dal giorno della domanda;
B) accertare e
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dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, dei pagamenti eseguiti in data 24.03.2020, 22.07.2020, 6.08.2020 e 01.09.2020 per un totale di € 12.340,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 e 69 bis l. fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 12.500,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.. dal giorno della domanda;
in via subordinata A) accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, del pagamento eseguito in data 02.11.2019 per € 4.809,60, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, e 69 bis l.fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 4.809,60, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;
B) accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, dei pagamenti eseguiti in data
24.03.2020, 22.07.2020, 6.08.2020 e 01.09.2020 per un totale di € 12.340,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, l.fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 12.340,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;
in via ulteriormente subordinata: A) accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, del pagamento eseguito in data 02.11.2019 per € 4.809,60, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, e 69 bis l. fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 4.809,60, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.. dal giorno della domanda;
B) accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, dei pagamenti eseguiti in data 24.03.2020, 22.07.2020, 6.08.2020 e 01.09.2020 per un totale di € 12.340,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 comma 7, l. fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., al pagamento della somma pari ad € 12.340,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;
in via di estremo subordine A) accertare e dichiarare
l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, del pagamento eseguito in data
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02.11.2019 per € 4.809,60, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, e 69 bis l.fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 4.809,60, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;
C) accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, dei pagamenti eseguiti in data 24.03.2020, 22.07.2020, 6.08.2020 e 01.09.2020 per un totale di € 12.340,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 l.fall. e dell'art. 2901 e ss c.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma pari ad € 12.340,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, dal giorno della domanda;
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese, anche forfettarie, del giudizio” A sostegno delle proprie richieste l'attore deduceva che:
- in data 20.02.2020, la e ha Controparte_2 depositato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, VI comma, l.fall., riservandosi di presentare la proposta di concordato, il piano di attuazione della stessa, la documentazione a corredo della domanda e la relazione del professionista (R.G. n. 21/2020);
- la domanda di concordato preventivo è stata iscritta nel Registro delle Imprese in data 21.02.2020 e in data
14.09.2020, la ha rinunciato alla domanda di Pt_1 concordato con riserva (R.G. n. 21/2020), depositando contestualmente il ricorso “pieno” ex art. 161 l.fall., con la proposta di concordato con continuità aziendale indiretta
(R.G. n. 45/2020 );
- il Tribunale, con decreto del 19.11.2020, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo con riserva iscritta al numero di RG 21/2020 , e ha dichiarato, altresì, inammissibile la domanda di concordato preventivo iscritta al numero di RG 45/2020 e, contestualmente, ha dichiarato il fallimento della Pt_1
[...]
- l'esame della documentazione contabile e amministrativa della da parte del Curatore ha Pt_1 consentito di verificare che nel semestre precedente alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese del deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, l.fall., la in data 30.10.2019, ha effettuato un pagamento Pt_1 per l'importo di € 4.809,00 in favore del dott. CP_1
a saldo della fattura n. 64 del 2.11.2019;
[...]
- successivamente alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese del ricorso ex art. 161, sesto comma, l.fall.,
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la ha effettuato i seguenti ulteriori pagamenti in Pt_1 favore del dott. ; Fatturac 15 24/03/2020 2.340,00 CP_1 fatt. 45 22/07/2020 5.000,00 fatt. 51 06/08/2020 2.500,00 fatt. 54 01/09/2020 2.500,00;
-i suddetti pagamenti sono tutti inefficaci nei confronti della massa dei creditori;
in particolare, il pagamento di cui al 30.10.2029 è inefficacie ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. ed in virtù del principio di consecuzione delle procedure ex art. 69 bis l.fall., mentre i successivi pagamenti sono inefficaci ex art. 44 l.fall. e 69 bis l.fall., ovvero ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., ovvero ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall. e 2033 c.c. o, comunque, ai sensi dell'art. 66 l.fall. e 2901 e ss. c.c.;
- la curatela ha diffidato il convenuto alla restituzione delle somme oggetto del presente giudizio e la suddetta richiesta è stata riscontrata confermando la percezione dei pagamenti e contestandone solamente la presunta non assoggettabilità all'azione de qua, per carenza dei presupposti;
- il Fallimento n. 370/2020 della Parte_1
pertanto, promuoveva azione ai sensi
[...] degli artt. 67, comma 2, l.fall., 44 l.fall. ovvero ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall. e 2033 c.c. e/o ai sensi dell'art. 66 l.fall. e 2901 e ss. c.c., al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia nei confronti della massa dei creditori dei suddetti pagamenti, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione di quanto percepito, oltre gli interessi legali dalla data della domanda, da calcolarsi ex art. 1284, comma 4, c.c..
Si costituiva il convenuto il quale impugnava tutto l'assunto attoreo e ne chiedeva il rigetto per infondatezza in fatto ed in diritto di ogni domanda azionata, con vittorie di spese del giudizio. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 17.12.2024, precisate le conclusioni dalle parti, veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare questo Tribunale chiarisce e rileva che in base alla normativa vigente, acclarata da costante Giurisprudenza della S.C., la dichiarazione di fallimento seguita al Concordato preventivo attua non un fenomeno di mera successione cronologica, ma di "consecuzione di procedimenti", che, pur formalmente distinti, sul piano funzionale finiscono per essere strettamente collegati, nel fine del rispetto della regola della par condicio, avendo le due procedure a presupposto un analogo fenomeno economico;
si opera, in tal modo, una considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui sia succeduta quella di fallimento, pur nella formale distinzione dei procedimenti (cfr. Cass. Nr. 24056/2021).
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Tale principio presenta un valore sistematico, in quanto caratterizzato dall'esigenza di salvaguardia dell'interesse superiore di concreta attuazione della par condício credítorum, anche contro eventuali espedienti tesi a vanificarla (cfr., da ultimo, Cass. 29 marzo 2019, n. 8970).
Come da tempo rilevato, la c.d. consecuzione fra le procedure concorsuali implica che esse siano originate da un medesimo unico presupposto, costituito dallo «stato d'insolvenza». La consecuzione si sostanzia nella considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui è succeduta quella di fallimento, con retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto per la revocatoria fallimentare. L'art. 33, comma 1, lett. bis, n. 2), d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, aggiungendo il comma 2 dell'art. 69-bis I. fall., per il caso che alla domanda di concordato segua il fallimento, ha precisato che i termini per le revocatorie «decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese».
Pertanto ove il dissesto sia accertato con la successiva dichiarazione di fallimento, la norma statuisce che possa essere rapportato quel medesimo dissesto alla data della prima procedura. Nel caso di specie la ha proposto due Parte_1 domande di concordato preventivo, e precisamente: una prima domanda di concordato preventivo, dichiarata improcedibile, è stata depositata in data 20.2.2020; successivamente in data 14.9.2020 la ha Pt_1 depositato la seconda domanda di concordato in continuità aziendale dichiarata inammissibile con provvedimento del 19.11.2020 dal Tribunale di Roma, che, in pari data, ha dichiarato il fallimento della società.
Parte convenuta, attenendosi ad una interpretazione
“letterale” dell'art. 69 bis II co. L.F. “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento”, eccepisce la inammissibilità della revocatoria del pagamento eseguito nel semestre antecedente il deposito della prima domanda di concordato per carenza del requisito oggettivo, in quanto la retrodatazione del periodo sospetto, secondo la prospettazione resa, dovrebbe decorrere dalla domanda del secondo concordato richiesto, cui è immediatamente seguita la dichiarazione di fallimento e non dalla prima domanda di concordato del 20.2.2020 cui non è seguita la dichiarazione di fallimento.
Occorre rendere chiarezza sulla tempistica e modalità dei provvedimenti richiesti e richiamati. Quanto esposto chiarisce e dimostra “per tabulas” che lo stato di decozione in cui versava la che ha Pt_1
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condotto alla sua dichiarazione di fallimento il 19.11.2020,
è lo stesso posto alla base delle due domande di concordato preventivo. I procedimenti, le due domande di concordato e la dichiarazione di fallimento , pur formalmente distinti sul piano funzionale sono strettamente collegati, poiché le procedure hanno a presupposto un analogo fenomeno economico ,intervenuto nello stesso lasso di tempo, costituito dallo stato di insolvenza e da un'unica crisi d'impresa. Pertanto, in applicazione della normativa invocata, cosi come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità, il termine iniziale del periodo sospetto va retrodatato e decorre dal 20.2.2020, vale a dire da sei mesi prima della presentazione della prima domanda di concordato. Per l'effetto, il pagamento effettuato al convenuto il 30.10.2019, oggetto di causa, ricade nel periodo sospetto. La ratio della normativa esaminata è chiara e rigorosa, anche alla luce della costante giurisprudenza di legittimità che è stata richiamata.
Nel merito comunque la domanda è infondata per carenza del requisito soggettivo. Il dott. era membro del Collegio Controparte_1 sindacale della per l'attività regolarmente Parte_1 svolta ha ricevuto i pagamenti dei quali oggi la curatela chiede la dichiarazione di inefficacia ed esperisce azione revocatoria. Alla luce delle esenzioni previste all'art. 67 L.Fall., è possibile ritenere che i compensi dei soggetti che hanno svolto la funzione di sindaco di una società fallita siano esenti da revocatoria.
Il principio secondo cui determinati pagamenti eseguiti in un certo periodo da una società poi fallita siano revocabili prevede le esenzioni di cui all'art. 67 3° comma Legge Fallimentare la cui applicazione prescinde dalla conoscenza dello stato di decozione. L'esenzione di cui all'art. 67 3° co. lett. f) Legge Fallimentare attiene ai “pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati del fallito” per molteplici ragioni.
Il termine collaboratori è estremamente ampio e in tale categoria possono essere annoverati anche i sindaci, che svolgono un'attività di consulenza, controllo e supervisione caratterizzata da connessione funzionale con quella dell'imprenditore, da continuità e da prevalente personalità. Il ruolo svolto dal collegio sindacale è non una facoltà
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discrezionale ma un'attività doverosa in quanto i sindaci non possono esimersi dall'esercitare le proprie funzioni, di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione: il rischio di revocatoria dei compensi si tradurrebbe nell'obbligo per gli stessi di prestare la propria attività a titolo gratuito.
Inoltre il regime della prorogatio si applica anche ai sindaci i quali, in caso di dimissioni senza giusta causa, potrebbero anche essere tenuti a risarcire il danno causato alla società. La mancata applicazione dell'esenzione ai compensi dei sindaci potrebbe quindi violare i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza nonché di tutela del lavoro in tutte le sue forme. L'esenzione da revocatoria dei compensi dei sindaci può essere ricondotta anche all'ipotesi prevista dalla lettera a) della norma citata secondo cui sono “esclusi i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso”. La locuzione “termini d'uso”, può certamente riferirisi a:
1. tempistiche di pagamento,
2. modalità praticate nei rapporti commerciali di riferimento,
3. possibilità di valutare anticipatamente se il bene o il servizio siano riconducibili al fabbisogno fisiologico e ordinario dell'imprenditore;
4. servizi necessari a garantire la continuità della gestione, usuale e ordinaria, come praticata fino a quel momento. Non è dubitabile che l'attività dei sindaci rappresenti un servizio reso da un professionista qualificato nell'interesse dell'impresa e come tale sia riconducibile anche a questa esimente. L'attività esercitata dai sindaci è tanto più delicata e fondamentale quanto più la crisi economica e finanziaria dell'ente si manifesta, con ciò rendendosi le ispezioni e le richieste di notizie sempre più essenziali, frequenti e utili. Una diligente attività di vigilanza non può che tradursi in un vantaggio per la società e avere senz'altro un collegamento funzionale con l'attività dell'impresa stessa: un adeguato controllo sulla conformità delle scelte degli amministratori e dei modi della loro realizzazione alle regole d'avveduta e prudente gestione può tradursi in un prezioso supporto tecnico-professionale . Se la ratio dell'esenzione è favorire la prosecuzione dell'attività evitando che il timore di revocatoria diventi un disincentivo alla prestazione professionale, è utile proteggere i pagamenti in favore di tutti coloro che con la
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propria collaborazione assicurano un supporto indispensabile all'impresa, così incentivandoli nella propria attività. Conformemente hanno sentenziato il Tribunale di
Torino sentenza del 15 ottobre 2014 e la C.A. di Torino nella sentenza nr.1886 /2017 del 18.8.2017: “Le esenzioni da revocatoria in questione operano poi senza valutare la natura dei servizi resi e comunque a prescindere dalla conoscenza dello stato di insolvenza, così che non sussistono ostacoli normativi alla loro applicazione ai sindaci: in effetti, come correttamente rilevato dal Tribunale, l'esclusione del compenso dei sindaci dalle esimenti in esame nell'assenza di una chiara e specifica previsione normativa sarebbe arbitraria ed eccessivamente penalizzante, trattandosi di servizio obbligatorio per legge (dunque certamente necessario alla continuazione dell'impresa). Quindi risulterebbe anche di dubbia costituzionalità un'interpretazione che negasse al sindaco (a differenza di altri prestatori di servizi) l'esenzione dalla revocatoria, atteso che così opinando il professionista verrebbe sostanzialmente a trovarsi nelle condizioni di dover lavorare a titolo gratuito anche nel caso in cui lo stato di dissesto emerga solamente nel corso dell'espletamento del mandato: in altri termini, confligge con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza subordinare il diritto al pagamento del compenso di taluni specifici ed ordinari prestatori di servizio dell'impresa (ovvero i sindaci) al buon andamento della società, quando i pagamenti ad altri lavoratori, anche non subordinati, sono posti dall'ordinamento al riparo dalle future azioni revocatorie quand'anche posti in essere nella consapevolezza del creditore di ricevere un pagamento da parte di un soggetto in stato di decozione” Alla luce delle considerazioni svolte sono rigettate tutte le domande azionate dall'attore ed assorbita ogni eccezione.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dal Parte_2
E n. 370/20 così dispone:
[...]
- Respinge la domanda.
- Condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.000,00, per compensi oltre a spese generali, Iva e Cap come per legge.
Roma, 1.4.2025 Il Giudice
Dott. Angela Coluccio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE FALLIMENTARE
nella persona della Dott.ssa Angela Coluccio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, trattenuta per la decisione all'udienza del 17.12.2024 e vertente
TRA
- N. Parte_1 370/2020 (Trib. Roma), rappresentato e difeso dall'avv. Katiuscia Perna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, 00192, Via Fabio Massimo, 88 giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F: ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura apposta in calce all'atto di costituzione, dall'avv. Bruno Sellitti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli al Centro
Direzionale Isola E/3
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data
9/11/2023 il fallimento della , Parte_1 in persona del curatore, ha convenuto in giudizio il dott.
, già componente del collegio Controparte_1 sindacale della predetta società, affinché:
“l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni eccezione, istanza e deduzione avversaria, per tutti i motivi in fatto e in diritto sopra esposti: in via principale A) accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, del pagamento eseguito in data 02.11.2019 per € 4.809,60, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, e 69 bis l. fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 4.809,60, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.. dal giorno della domanda;
B) accertare e
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dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, dei pagamenti eseguiti in data 24.03.2020, 22.07.2020, 6.08.2020 e 01.09.2020 per un totale di € 12.340,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 e 69 bis l. fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 12.500,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.. dal giorno della domanda;
in via subordinata A) accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, del pagamento eseguito in data 02.11.2019 per € 4.809,60, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, e 69 bis l.fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 4.809,60, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;
B) accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, dei pagamenti eseguiti in data
24.03.2020, 22.07.2020, 6.08.2020 e 01.09.2020 per un totale di € 12.340,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, l.fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 12.340,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;
in via ulteriormente subordinata: A) accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, del pagamento eseguito in data 02.11.2019 per € 4.809,60, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, e 69 bis l. fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 4.809,60, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.. dal giorno della domanda;
B) accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, dei pagamenti eseguiti in data 24.03.2020, 22.07.2020, 6.08.2020 e 01.09.2020 per un totale di € 12.340,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 comma 7, l. fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., al pagamento della somma pari ad € 12.340,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;
in via di estremo subordine A) accertare e dichiarare
l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, del pagamento eseguito in data
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02.11.2019 per € 4.809,60, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, e 69 bis l.fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 4.809,60, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;
C) accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, dei pagamenti eseguiti in data 24.03.2020, 22.07.2020, 6.08.2020 e 01.09.2020 per un totale di € 12.340,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 l.fall. e dell'art. 2901 e ss c.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma pari ad € 12.340,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, dal giorno della domanda;
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese, anche forfettarie, del giudizio” A sostegno delle proprie richieste l'attore deduceva che:
- in data 20.02.2020, la e ha Controparte_2 depositato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, VI comma, l.fall., riservandosi di presentare la proposta di concordato, il piano di attuazione della stessa, la documentazione a corredo della domanda e la relazione del professionista (R.G. n. 21/2020);
- la domanda di concordato preventivo è stata iscritta nel Registro delle Imprese in data 21.02.2020 e in data
14.09.2020, la ha rinunciato alla domanda di Pt_1 concordato con riserva (R.G. n. 21/2020), depositando contestualmente il ricorso “pieno” ex art. 161 l.fall., con la proposta di concordato con continuità aziendale indiretta
(R.G. n. 45/2020 );
- il Tribunale, con decreto del 19.11.2020, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo con riserva iscritta al numero di RG 21/2020 , e ha dichiarato, altresì, inammissibile la domanda di concordato preventivo iscritta al numero di RG 45/2020 e, contestualmente, ha dichiarato il fallimento della Pt_1
[...]
- l'esame della documentazione contabile e amministrativa della da parte del Curatore ha Pt_1 consentito di verificare che nel semestre precedente alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese del deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, l.fall., la in data 30.10.2019, ha effettuato un pagamento Pt_1 per l'importo di € 4.809,00 in favore del dott. CP_1
a saldo della fattura n. 64 del 2.11.2019;
[...]
- successivamente alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese del ricorso ex art. 161, sesto comma, l.fall.,
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la ha effettuato i seguenti ulteriori pagamenti in Pt_1 favore del dott. ; Fatturac 15 24/03/2020 2.340,00 CP_1 fatt. 45 22/07/2020 5.000,00 fatt. 51 06/08/2020 2.500,00 fatt. 54 01/09/2020 2.500,00;
-i suddetti pagamenti sono tutti inefficaci nei confronti della massa dei creditori;
in particolare, il pagamento di cui al 30.10.2029 è inefficacie ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. ed in virtù del principio di consecuzione delle procedure ex art. 69 bis l.fall., mentre i successivi pagamenti sono inefficaci ex art. 44 l.fall. e 69 bis l.fall., ovvero ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., ovvero ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall. e 2033 c.c. o, comunque, ai sensi dell'art. 66 l.fall. e 2901 e ss. c.c.;
- la curatela ha diffidato il convenuto alla restituzione delle somme oggetto del presente giudizio e la suddetta richiesta è stata riscontrata confermando la percezione dei pagamenti e contestandone solamente la presunta non assoggettabilità all'azione de qua, per carenza dei presupposti;
- il Fallimento n. 370/2020 della Parte_1
pertanto, promuoveva azione ai sensi
[...] degli artt. 67, comma 2, l.fall., 44 l.fall. ovvero ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall. e 2033 c.c. e/o ai sensi dell'art. 66 l.fall. e 2901 e ss. c.c., al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia nei confronti della massa dei creditori dei suddetti pagamenti, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione di quanto percepito, oltre gli interessi legali dalla data della domanda, da calcolarsi ex art. 1284, comma 4, c.c..
Si costituiva il convenuto il quale impugnava tutto l'assunto attoreo e ne chiedeva il rigetto per infondatezza in fatto ed in diritto di ogni domanda azionata, con vittorie di spese del giudizio. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 17.12.2024, precisate le conclusioni dalle parti, veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare questo Tribunale chiarisce e rileva che in base alla normativa vigente, acclarata da costante Giurisprudenza della S.C., la dichiarazione di fallimento seguita al Concordato preventivo attua non un fenomeno di mera successione cronologica, ma di "consecuzione di procedimenti", che, pur formalmente distinti, sul piano funzionale finiscono per essere strettamente collegati, nel fine del rispetto della regola della par condicio, avendo le due procedure a presupposto un analogo fenomeno economico;
si opera, in tal modo, una considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui sia succeduta quella di fallimento, pur nella formale distinzione dei procedimenti (cfr. Cass. Nr. 24056/2021).
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Tale principio presenta un valore sistematico, in quanto caratterizzato dall'esigenza di salvaguardia dell'interesse superiore di concreta attuazione della par condício credítorum, anche contro eventuali espedienti tesi a vanificarla (cfr., da ultimo, Cass. 29 marzo 2019, n. 8970).
Come da tempo rilevato, la c.d. consecuzione fra le procedure concorsuali implica che esse siano originate da un medesimo unico presupposto, costituito dallo «stato d'insolvenza». La consecuzione si sostanzia nella considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui è succeduta quella di fallimento, con retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto per la revocatoria fallimentare. L'art. 33, comma 1, lett. bis, n. 2), d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, aggiungendo il comma 2 dell'art. 69-bis I. fall., per il caso che alla domanda di concordato segua il fallimento, ha precisato che i termini per le revocatorie «decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese».
Pertanto ove il dissesto sia accertato con la successiva dichiarazione di fallimento, la norma statuisce che possa essere rapportato quel medesimo dissesto alla data della prima procedura. Nel caso di specie la ha proposto due Parte_1 domande di concordato preventivo, e precisamente: una prima domanda di concordato preventivo, dichiarata improcedibile, è stata depositata in data 20.2.2020; successivamente in data 14.9.2020 la ha Pt_1 depositato la seconda domanda di concordato in continuità aziendale dichiarata inammissibile con provvedimento del 19.11.2020 dal Tribunale di Roma, che, in pari data, ha dichiarato il fallimento della società.
Parte convenuta, attenendosi ad una interpretazione
“letterale” dell'art. 69 bis II co. L.F. “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento”, eccepisce la inammissibilità della revocatoria del pagamento eseguito nel semestre antecedente il deposito della prima domanda di concordato per carenza del requisito oggettivo, in quanto la retrodatazione del periodo sospetto, secondo la prospettazione resa, dovrebbe decorrere dalla domanda del secondo concordato richiesto, cui è immediatamente seguita la dichiarazione di fallimento e non dalla prima domanda di concordato del 20.2.2020 cui non è seguita la dichiarazione di fallimento.
Occorre rendere chiarezza sulla tempistica e modalità dei provvedimenti richiesti e richiamati. Quanto esposto chiarisce e dimostra “per tabulas” che lo stato di decozione in cui versava la che ha Pt_1
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condotto alla sua dichiarazione di fallimento il 19.11.2020,
è lo stesso posto alla base delle due domande di concordato preventivo. I procedimenti, le due domande di concordato e la dichiarazione di fallimento , pur formalmente distinti sul piano funzionale sono strettamente collegati, poiché le procedure hanno a presupposto un analogo fenomeno economico ,intervenuto nello stesso lasso di tempo, costituito dallo stato di insolvenza e da un'unica crisi d'impresa. Pertanto, in applicazione della normativa invocata, cosi come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità, il termine iniziale del periodo sospetto va retrodatato e decorre dal 20.2.2020, vale a dire da sei mesi prima della presentazione della prima domanda di concordato. Per l'effetto, il pagamento effettuato al convenuto il 30.10.2019, oggetto di causa, ricade nel periodo sospetto. La ratio della normativa esaminata è chiara e rigorosa, anche alla luce della costante giurisprudenza di legittimità che è stata richiamata.
Nel merito comunque la domanda è infondata per carenza del requisito soggettivo. Il dott. era membro del Collegio Controparte_1 sindacale della per l'attività regolarmente Parte_1 svolta ha ricevuto i pagamenti dei quali oggi la curatela chiede la dichiarazione di inefficacia ed esperisce azione revocatoria. Alla luce delle esenzioni previste all'art. 67 L.Fall., è possibile ritenere che i compensi dei soggetti che hanno svolto la funzione di sindaco di una società fallita siano esenti da revocatoria.
Il principio secondo cui determinati pagamenti eseguiti in un certo periodo da una società poi fallita siano revocabili prevede le esenzioni di cui all'art. 67 3° comma Legge Fallimentare la cui applicazione prescinde dalla conoscenza dello stato di decozione. L'esenzione di cui all'art. 67 3° co. lett. f) Legge Fallimentare attiene ai “pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati del fallito” per molteplici ragioni.
Il termine collaboratori è estremamente ampio e in tale categoria possono essere annoverati anche i sindaci, che svolgono un'attività di consulenza, controllo e supervisione caratterizzata da connessione funzionale con quella dell'imprenditore, da continuità e da prevalente personalità. Il ruolo svolto dal collegio sindacale è non una facoltà
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discrezionale ma un'attività doverosa in quanto i sindaci non possono esimersi dall'esercitare le proprie funzioni, di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione: il rischio di revocatoria dei compensi si tradurrebbe nell'obbligo per gli stessi di prestare la propria attività a titolo gratuito.
Inoltre il regime della prorogatio si applica anche ai sindaci i quali, in caso di dimissioni senza giusta causa, potrebbero anche essere tenuti a risarcire il danno causato alla società. La mancata applicazione dell'esenzione ai compensi dei sindaci potrebbe quindi violare i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza nonché di tutela del lavoro in tutte le sue forme. L'esenzione da revocatoria dei compensi dei sindaci può essere ricondotta anche all'ipotesi prevista dalla lettera a) della norma citata secondo cui sono “esclusi i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso”. La locuzione “termini d'uso”, può certamente riferirisi a:
1. tempistiche di pagamento,
2. modalità praticate nei rapporti commerciali di riferimento,
3. possibilità di valutare anticipatamente se il bene o il servizio siano riconducibili al fabbisogno fisiologico e ordinario dell'imprenditore;
4. servizi necessari a garantire la continuità della gestione, usuale e ordinaria, come praticata fino a quel momento. Non è dubitabile che l'attività dei sindaci rappresenti un servizio reso da un professionista qualificato nell'interesse dell'impresa e come tale sia riconducibile anche a questa esimente. L'attività esercitata dai sindaci è tanto più delicata e fondamentale quanto più la crisi economica e finanziaria dell'ente si manifesta, con ciò rendendosi le ispezioni e le richieste di notizie sempre più essenziali, frequenti e utili. Una diligente attività di vigilanza non può che tradursi in un vantaggio per la società e avere senz'altro un collegamento funzionale con l'attività dell'impresa stessa: un adeguato controllo sulla conformità delle scelte degli amministratori e dei modi della loro realizzazione alle regole d'avveduta e prudente gestione può tradursi in un prezioso supporto tecnico-professionale . Se la ratio dell'esenzione è favorire la prosecuzione dell'attività evitando che il timore di revocatoria diventi un disincentivo alla prestazione professionale, è utile proteggere i pagamenti in favore di tutti coloro che con la
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propria collaborazione assicurano un supporto indispensabile all'impresa, così incentivandoli nella propria attività. Conformemente hanno sentenziato il Tribunale di
Torino sentenza del 15 ottobre 2014 e la C.A. di Torino nella sentenza nr.1886 /2017 del 18.8.2017: “Le esenzioni da revocatoria in questione operano poi senza valutare la natura dei servizi resi e comunque a prescindere dalla conoscenza dello stato di insolvenza, così che non sussistono ostacoli normativi alla loro applicazione ai sindaci: in effetti, come correttamente rilevato dal Tribunale, l'esclusione del compenso dei sindaci dalle esimenti in esame nell'assenza di una chiara e specifica previsione normativa sarebbe arbitraria ed eccessivamente penalizzante, trattandosi di servizio obbligatorio per legge (dunque certamente necessario alla continuazione dell'impresa). Quindi risulterebbe anche di dubbia costituzionalità un'interpretazione che negasse al sindaco (a differenza di altri prestatori di servizi) l'esenzione dalla revocatoria, atteso che così opinando il professionista verrebbe sostanzialmente a trovarsi nelle condizioni di dover lavorare a titolo gratuito anche nel caso in cui lo stato di dissesto emerga solamente nel corso dell'espletamento del mandato: in altri termini, confligge con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza subordinare il diritto al pagamento del compenso di taluni specifici ed ordinari prestatori di servizio dell'impresa (ovvero i sindaci) al buon andamento della società, quando i pagamenti ad altri lavoratori, anche non subordinati, sono posti dall'ordinamento al riparo dalle future azioni revocatorie quand'anche posti in essere nella consapevolezza del creditore di ricevere un pagamento da parte di un soggetto in stato di decozione” Alla luce delle considerazioni svolte sono rigettate tutte le domande azionate dall'attore ed assorbita ogni eccezione.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dal Parte_2
E n. 370/20 così dispone:
[...]
- Respinge la domanda.
- Condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.000,00, per compensi oltre a spese generali, Iva e Cap come per legge.
Roma, 1.4.2025 Il Giudice
Dott. Angela Coluccio
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