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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/11/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2529/2025 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. GIGLIO Parte_1
FRANCESCO;
Ricorrente
E
IN P.L.R.P.T. , rappresentato e difeso dall'avv. VARANI CP_1
MANUELA;
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv.VALENTE ADOLFO
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.03420259000777275000 notificata in data 16.5.25 da relativamente all' Controparte_3 avviso di addebito n.33420180003939003000 notificato in data 22.11.2018.
Lamentava la prescrizione dei crediti vantati considerando l'avvenuta notifica degli avvisi. Si costituiva in giudizio l' nel merito, contestando CP_1 il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Cont Si costituiva nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Parte ricorrente eccepisce unicamente la prescrizione dell'avviso di addebito sul presupposto che l'intimazione oggi opposta è stata notificata oltre il quinquennio dalla notifica dell'avviso. ha dedotto e provato che Controparte_3 successivamente alla notifica dell'avviso di addebito è stato notificato, quale atto interruttivo l'intimazione n. 03420199011581359000 in data 23.12.2019.
Nessuna prescrizione si è dunque verificata considerando la sospensione della legislazione emergenziale.
Il ricorso va rigettato e parte ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite che liquida come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 800,00 oltre accessori se dovuti per ciascuna delle parti costituite.
Cosenza,17.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino