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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1990/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
CH EP, LA
CANTINI AURORA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6748/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240259508228000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12999/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti:
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
L'Avv. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 CRT 00005380 09720240259508228000, notificata l'8 gennaio 2025, relativa all'imposta di registro, sanzioni ed interessi derivanti dalla sentenza civile n. 7956/2022 del Tribunale di Roma. Il ricorrente deduceva plurimi vizi dell'atto, tra cui difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione presupposto, erronea rivalutazione della base imponibile, mancata indicazione dei criteri di calcolo di interessi e sanzioni, nonché l'erronea imputazione dell'obbligazione in presenza di clausola di manleva assicurativa e di trattativa transattiva in corso nel giudizio civile.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, eccependo l'inammissibilità delle doglianze relative all'avviso di liquidazione, divenuto definitivo per mancata impugnazione, e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo transattivo, con il quale rinunciano reciprocamente a tutte le domande e pretese oggetto del giudizio, chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del processo, con integrale compensazione delle spese di lite.
La Corte prende atto che, all'udienza, le parti hanno dichiarato di avere definito la controversia mediante accordo transattivo, con reciproca rinuncia a tutte le domande e pretese avanzate nel presente giudizio.
Tale dichiarazione, resa da entrambe le parti costituite, integra gli estremi della cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del processo.
Le parti hanno concordemente richiesto la compensazione integrale delle spese, che può essere disposta in ragione della natura transattiva della definizione e dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 15.12.2025 Il Giudice relatore Il Presidente
EP CC ID LI
(digitalmente firmato) (digitalmente firmato)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
CH EP, LA
CANTINI AURORA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6748/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240259508228000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12999/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti:
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
L'Avv. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 CRT 00005380 09720240259508228000, notificata l'8 gennaio 2025, relativa all'imposta di registro, sanzioni ed interessi derivanti dalla sentenza civile n. 7956/2022 del Tribunale di Roma. Il ricorrente deduceva plurimi vizi dell'atto, tra cui difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione presupposto, erronea rivalutazione della base imponibile, mancata indicazione dei criteri di calcolo di interessi e sanzioni, nonché l'erronea imputazione dell'obbligazione in presenza di clausola di manleva assicurativa e di trattativa transattiva in corso nel giudizio civile.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, eccependo l'inammissibilità delle doglianze relative all'avviso di liquidazione, divenuto definitivo per mancata impugnazione, e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo transattivo, con il quale rinunciano reciprocamente a tutte le domande e pretese oggetto del giudizio, chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del processo, con integrale compensazione delle spese di lite.
La Corte prende atto che, all'udienza, le parti hanno dichiarato di avere definito la controversia mediante accordo transattivo, con reciproca rinuncia a tutte le domande e pretese avanzate nel presente giudizio.
Tale dichiarazione, resa da entrambe le parti costituite, integra gli estremi della cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del processo.
Le parti hanno concordemente richiesto la compensazione integrale delle spese, che può essere disposta in ragione della natura transattiva della definizione e dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 15.12.2025 Il Giudice relatore Il Presidente
EP CC ID LI
(digitalmente firmato) (digitalmente firmato)