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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 473/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5811/2023 depositato il 29/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5611/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 28/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200145141146000 IRES-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con sede legale in Roma, Indirizzo_1, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, impugnava la sentenza avente n. 5611/03/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo gradodi Roma, depositata il 28/04/2023, non notificata avente ad oggetto l'atto specificato in epigrafe.
Nelle more della fissazione del giudizio in appello, la parte resistente la s.r.l. Resistente_1, con sede legale in Tivoli (RM), Indirizzo_2 km. 22, in persona del legale rappresentante, difeso dal dr. Difensore_1 e dal dr. Difensore_2 ha aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 186-203 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, provvedendo in data
27 giugno 2023, a presentare domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti oltre a versare le somme dovute. chiede l'estinzione del giudizio, in considerazione della presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art.1 della L.197/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio osserva che in data 27 giugno 2023 la parte resistente in appello ha depositato domanda di definizione agevolata ex L. n. 197/2022. La norma suddetta ha introdotto, com'è noto, la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, misura che prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Le controversie tributarie definibili sono sospese, fino al 10 luglio 2023, ove il contribuente ne faccia specifica richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della disciplina agevolativa. In questa circostanza, entro la data suddetta, il contribuente deve depositare la domanda di definizione e la prova del relativo versamento;
solo a quel punto, il processo viene dichiarato estinto e le relative spese restano a carico della parte che le abbia anticipate. In particolare deve evidenziarsi che la parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 186-203 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, provvedendo, in data 29 settembre 2023, a presentare domanda di Definizione Agevolata delle Controversie Pendenti oltre a versare l'importo dovuto. La situazione rappresentata dal contribuente rientra nell'ipotesi normativamente prevista e, pertanto, ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio, conformemente alla richiesta unitamente alla compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5811/2023 depositato il 29/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5611/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 28/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200145141146000 IRES-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con sede legale in Roma, Indirizzo_1, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, impugnava la sentenza avente n. 5611/03/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo gradodi Roma, depositata il 28/04/2023, non notificata avente ad oggetto l'atto specificato in epigrafe.
Nelle more della fissazione del giudizio in appello, la parte resistente la s.r.l. Resistente_1, con sede legale in Tivoli (RM), Indirizzo_2 km. 22, in persona del legale rappresentante, difeso dal dr. Difensore_1 e dal dr. Difensore_2 ha aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 186-203 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, provvedendo in data
27 giugno 2023, a presentare domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti oltre a versare le somme dovute. chiede l'estinzione del giudizio, in considerazione della presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art.1 della L.197/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio osserva che in data 27 giugno 2023 la parte resistente in appello ha depositato domanda di definizione agevolata ex L. n. 197/2022. La norma suddetta ha introdotto, com'è noto, la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, misura che prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Le controversie tributarie definibili sono sospese, fino al 10 luglio 2023, ove il contribuente ne faccia specifica richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della disciplina agevolativa. In questa circostanza, entro la data suddetta, il contribuente deve depositare la domanda di definizione e la prova del relativo versamento;
solo a quel punto, il processo viene dichiarato estinto e le relative spese restano a carico della parte che le abbia anticipate. In particolare deve evidenziarsi che la parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 186-203 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, provvedendo, in data 29 settembre 2023, a presentare domanda di Definizione Agevolata delle Controversie Pendenti oltre a versare l'importo dovuto. La situazione rappresentata dal contribuente rientra nell'ipotesi normativamente prevista e, pertanto, ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio, conformemente alla richiesta unitamente alla compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.