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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/12/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 962/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 962/2022 R.G Div., avente ad oggetto divorzio, promosso
DA
, nata a [...] [...], residente in [...]
CE TI n.1/4, codice fiscale , per il procedimento in epigrafe C.F._1 elettivamente domiciliata in 87074 CC ER (CS) alla via TR Mancini n.9, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Franco ( ), che la rappresenta ed assiste giusto C.F._2 mandato in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ), nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e assistito, per delega in calce al presente atto, dall'Avv. Andrea
AF RL (C.F. ), con studio in Scanzano Jonico (Mt), (indirizzo PEC: C.F._4 numero di fax 0835.952345), presso il quale elegge domicilio;
Email_1
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, senza termini, all'udienza del 26.11.2025, sostituita da note pagina 1 di 4 scritte, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto.
Con ricorso depositato il 16.03.2022, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la stessa e , celebrato in CP_1
CC ER (CS), in data 17/10/2009, e dal quale è nato il figlio TR (n. il 11/12/2009 a
Policoro).
Ha esposto di essersi separata dal marito giusta decreto di omologazione delle condizioni di separazione personale emessa inter-partes dal Tribunale di Como, in data 28 marzo 2017, e di non essersi da allora riconciliata con lui, e che è maturato il termine prescritto per chiedere il divorzio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Costituendosi in giudizio, , mentre ha aderito alla domanda di divorzio, ha di contro CP_1 chiesto di confermare l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, di determinare diversamente i tempi di permanenza del minore presso di sé di ridurre l'assegno di mantenimento in euro 150,00, l'importo da lui dovuto a titolo di contributo per il mantenimento del figlio TR.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza presidenziale di giorno 22 settembre
2022, con ordinanza resa in udienza è stato ridotto l'assegno di mantenimento per il figlio dovuto dal in euro 300,00 e il giudizio è proseguito per il merito. CP_1
Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 comma VI cpc, ritenuta la irrilevanza delle prove orali articolate la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
29.05.2024 e ivi spedita per la decisione.
Con ordinanza collegiale di rimessione in istruttoria, è stata disposto l'ascolto del minore TR e fissato all'uopo l'udienza pomeridiana del 12 febbraio 2025.
Indi, espletato l'ascolto del minore TR (n. il 11/12/2009) e, quindi, ad oggi sedicenne, fatte entrare tutte le parti coi rispettivi difensori, tenuto conto di quanto espresso dal ragazzo che per età e maturità si è dimostrato perfettamente in grado di esprimere consapevolmente la propria volontà, le parti con i loro procuratori hanno concordato “nel ritenere che il regime di affidamento più conveniente per il minore, anche in considerazione della distanza tra il luogo di residenza di quest'ultimo e quello del padre, che rende difficile l'effettivo esercizio di una responsabilità congiunta, sia quello esclusivo, convenendo pure sul fatto che l'affidamento esclusivo non significhi il venir meno di diritti e doveri in qualità di genitore, anche in relazione all'aspetto economico, che gli stessi convengono possa
pagina 2 di 4 determinarsi in € 200,00 al netto dell'assegno unico familiare che continuerà ad essere percepito interamente dalla ricorrente.
In ordine ai tempi di permanenza, le parti dichiarano che non vi sono problemi e che, in ogni caso, in ragione dell'età già raggiunta dal minore, il quale, peraltro, a è stato dal padre, possono essere Per_1 liberamente rimessi agli stessi.”, chiedendo rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni, e alla udienza di rinvio sulle conclusioni congiunte la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò detto ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n.
898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione delle condizioni di separazione personale emessa inter-partes dal Tribunale di
Como, in data 28 marzo 2017, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termini ( oggi di sei mesi ai sensi della legge n. 55 del 2015), deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne controparti.
Per il resto, come si è detto, le parti in esito all'udienza del 12.2.2025 e indi ribadito in sede di udienza di precisazione, hanno adottato conclusioni congiunte, donde devono implicitamente ritenersi abbandonate quelle in esse non ricomprese e chiesto pronunciarsi il divorzio alle seguenti condizioni:
1. Disporsi l'affido esclusivo del minore alla ricorrente;
2. Rideterminare il contributo di mantenimento nella misura annua di € 2.400,00, oltre spese straordinarie nella misura del 50%, da versarsi in rate mensili di € 200,00 nei primi 7 giorni del mese;
3. Attribuire l'assegno unico alla ricorrente per l'intero importo;
4. Rimettere alla libera disponibilità delle parti la frequentazione tra padre e figlio;
Le superiori condizioni di separazione concordate nell'interesse della prole ed inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti agli interessi della prole ed alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere accolte da questo Tribunale;
In relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.T.M. pagina 3 di 4 Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CC ER
(CS), in data 17/10/2009, tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio dello stato civile di detto Comune nell'anno 2009, atto n. 6, parte II serie A, alle condizioni di cui al superiore accordo che qui si hanno per interamente trascritte;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CC ER (CS), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate
Così deciso in Ragusa il 16.12.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 962/2022 R.G Div., avente ad oggetto divorzio, promosso
DA
, nata a [...] [...], residente in [...]
CE TI n.1/4, codice fiscale , per il procedimento in epigrafe C.F._1 elettivamente domiciliata in 87074 CC ER (CS) alla via TR Mancini n.9, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Franco ( ), che la rappresenta ed assiste giusto C.F._2 mandato in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ), nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e assistito, per delega in calce al presente atto, dall'Avv. Andrea
AF RL (C.F. ), con studio in Scanzano Jonico (Mt), (indirizzo PEC: C.F._4 numero di fax 0835.952345), presso il quale elegge domicilio;
Email_1
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, senza termini, all'udienza del 26.11.2025, sostituita da note pagina 1 di 4 scritte, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto.
Con ricorso depositato il 16.03.2022, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la stessa e , celebrato in CP_1
CC ER (CS), in data 17/10/2009, e dal quale è nato il figlio TR (n. il 11/12/2009 a
Policoro).
Ha esposto di essersi separata dal marito giusta decreto di omologazione delle condizioni di separazione personale emessa inter-partes dal Tribunale di Como, in data 28 marzo 2017, e di non essersi da allora riconciliata con lui, e che è maturato il termine prescritto per chiedere il divorzio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Costituendosi in giudizio, , mentre ha aderito alla domanda di divorzio, ha di contro CP_1 chiesto di confermare l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, di determinare diversamente i tempi di permanenza del minore presso di sé di ridurre l'assegno di mantenimento in euro 150,00, l'importo da lui dovuto a titolo di contributo per il mantenimento del figlio TR.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza presidenziale di giorno 22 settembre
2022, con ordinanza resa in udienza è stato ridotto l'assegno di mantenimento per il figlio dovuto dal in euro 300,00 e il giudizio è proseguito per il merito. CP_1
Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 comma VI cpc, ritenuta la irrilevanza delle prove orali articolate la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
29.05.2024 e ivi spedita per la decisione.
Con ordinanza collegiale di rimessione in istruttoria, è stata disposto l'ascolto del minore TR e fissato all'uopo l'udienza pomeridiana del 12 febbraio 2025.
Indi, espletato l'ascolto del minore TR (n. il 11/12/2009) e, quindi, ad oggi sedicenne, fatte entrare tutte le parti coi rispettivi difensori, tenuto conto di quanto espresso dal ragazzo che per età e maturità si è dimostrato perfettamente in grado di esprimere consapevolmente la propria volontà, le parti con i loro procuratori hanno concordato “nel ritenere che il regime di affidamento più conveniente per il minore, anche in considerazione della distanza tra il luogo di residenza di quest'ultimo e quello del padre, che rende difficile l'effettivo esercizio di una responsabilità congiunta, sia quello esclusivo, convenendo pure sul fatto che l'affidamento esclusivo non significhi il venir meno di diritti e doveri in qualità di genitore, anche in relazione all'aspetto economico, che gli stessi convengono possa
pagina 2 di 4 determinarsi in € 200,00 al netto dell'assegno unico familiare che continuerà ad essere percepito interamente dalla ricorrente.
In ordine ai tempi di permanenza, le parti dichiarano che non vi sono problemi e che, in ogni caso, in ragione dell'età già raggiunta dal minore, il quale, peraltro, a è stato dal padre, possono essere Per_1 liberamente rimessi agli stessi.”, chiedendo rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni, e alla udienza di rinvio sulle conclusioni congiunte la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò detto ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n.
898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione delle condizioni di separazione personale emessa inter-partes dal Tribunale di
Como, in data 28 marzo 2017, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termini ( oggi di sei mesi ai sensi della legge n. 55 del 2015), deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne controparti.
Per il resto, come si è detto, le parti in esito all'udienza del 12.2.2025 e indi ribadito in sede di udienza di precisazione, hanno adottato conclusioni congiunte, donde devono implicitamente ritenersi abbandonate quelle in esse non ricomprese e chiesto pronunciarsi il divorzio alle seguenti condizioni:
1. Disporsi l'affido esclusivo del minore alla ricorrente;
2. Rideterminare il contributo di mantenimento nella misura annua di € 2.400,00, oltre spese straordinarie nella misura del 50%, da versarsi in rate mensili di € 200,00 nei primi 7 giorni del mese;
3. Attribuire l'assegno unico alla ricorrente per l'intero importo;
4. Rimettere alla libera disponibilità delle parti la frequentazione tra padre e figlio;
Le superiori condizioni di separazione concordate nell'interesse della prole ed inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti agli interessi della prole ed alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere accolte da questo Tribunale;
In relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.T.M. pagina 3 di 4 Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CC ER
(CS), in data 17/10/2009, tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio dello stato civile di detto Comune nell'anno 2009, atto n. 6, parte II serie A, alle condizioni di cui al superiore accordo che qui si hanno per interamente trascritte;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CC ER (CS), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate
Così deciso in Ragusa il 16.12.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
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