Trib. Ragusa, sentenza 29/12/2025, n. 1804
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per il divorzio

    Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione delle condizioni di separazione personale emessa inter-partes dal Tribunale di Como, in data 28 marzo 2017, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termini (oggi di sei mesi ai sensi della legge n. 55 del 2015), deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.

  • Accolto
    Accordo congiunto delle parti sull'affidamento esclusivo

    Le superiori condizioni di separazione concordate nell'interesse della prole ed inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti agli interessi della prole ed alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere accolte da questo Tribunale.

  • Accolto
    Accordo congiunto delle parti sulla rideterminazione del mantenimento

    Le superiori condizioni di separazione concordate nell'interesse della prole ed inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti agli interessi della prole ed alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere accolte da questo Tribunale.

  • Accolto
    Accordo congiunto delle parti sull'assegno unico

    Le superiori condizioni di separazione concordate nell'interesse della prole ed inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti agli interessi della prole ed alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere accolte da questo Tribunale.

  • Accolto
    Accordo congiunto delle parti sulla frequentazione padre-figlio

    Le superiori condizioni di separazione concordate nell'interesse della prole ed inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti agli interessi della prole ed alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere accolte da questo Tribunale.

  • Rigettato
    Contestazione della riduzione dell'assegno di mantenimento

    Le parti hanno concordato una rideterminazione del contributo di mantenimento nella misura annua di € 2.400,00, oltre spese straordinarie nella misura del 50%, da versarsi in rate mensili di € 200,00.

  • Rigettato
    Richiesta di diversa determinazione dei tempi di permanenza

    Le parti hanno concordato di rimettere alla libera disponibilità delle parti la frequentazione tra padre e figlio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ragusa, sentenza 29/12/2025, n. 1804
    Giurisdizione : Trib. Ragusa
    Numero : 1804
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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