Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/03/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3236/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3236/2018 r.g.a.c.
PROMOSSA DA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. RIZZO
[...] CodiceFiscale_2
FRANCESCO ANTONIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio alla Via A.
De Curtis, 7 Policoro, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. _1 C.F._3
Ciancio Giovanni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Policoro, Traversa
Via Resia n. 42, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHÉ con sede in Policoro (MT) alla Via Medaglia d'Oro Sinisi Controparte_2
n. 43 (p.iva. , in persona del Curatore Speciale Avv. Andrea Avitabile, P.IVA_1
nominato dal Tribunale di Potenza, ex art. 78 c.p.c., giusta decreto cron. n. 395 del
19.2.2019 (cfr.doc.1), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di
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CONVENUTA
OGGETTO: cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 20.06.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
nella qualità di soci della hanno adito la sezione
[...] Controparte_3
specializzata del Tribunale di Potenza per sentir accogliere, nei confronti dell'amministratore, nonché socio, della medesima società, , le _1
eseguenti conclusioni:
“1) dichiarare il convenuto , per i motivi addotti nel corpo del _1
presente atto, responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla per le ragioni addotte ed allegate nel presente atto e nella Controparte_4
misura indicata nello stesso.
2) Per gli effetti, condannare al risarcimento di detti danni a _1
, nella misura complessiva di € 5.745.655,00, ovvero in quella Controparte_4
maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo”.
A fondamento dell'azione di responsabilità, ex art. 2476 co. 3 cod. civ., gli attori hanno dedotto:
- di aver costituito, insieme a , , e Parte_3 _1 CP_5
, la con atto a rogito del Notaio dott. CP_6 Controparte_7 [...]
Rep. n. 16217 Racc. n. 5107 dell'08.05.1998, registrato a Matera il Per_1
29.06.1998 al n. 1319 vol. Serie 1^ (all. 2);
- che il Consiglio di amministrazione veniva individuato, originariamente, nelle persone di , e , con Parte_3 CP_6 Parte_1 Parte_3
quale Presidente del CDA e legale rappresentante della società;
[...]
- che, poco dopo la sua costituzione, la società, per il perseguimento del proprio oggetto sociale, progettava la realizzazione, in località Lido di Policoro (MT), di un
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Centro per attività di svago, spettacoli e servizi, per un investimento complessivo di €
2.907.135,89 (£.5.629.000.000);
- che, per la realizzazione del predetto progetto, la Società partecipava al bando della
Regione Campania, a norma della legge regionale 32/1996, così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 20/1998, ottenendo l'ammissione al finanziamento, con DD n.
05C1999/D.511 del 06.07.1999 (all. 3), per € 1.447.628,69 (£.2.803.000.000);
- che in data 18.02.2003 il convenuto acquisiva la quota di _1
partecipazione di , entrando a far parte del Consiglio di Parte_3
amministrazione della società con la carica di presidente;
- per la realizzazione del medesimo progetto sopra indicato, la società contraeva altresì con l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena Merchant, in data 09.06.2003, mutuo ipotecario per l'importo di € 650.000,00, assistito da garanzia ipotecaria sulle strutture edilizie realizzate dalla società nonché da contestuali fideiussioni rilasciate personalmente dai soci ( , per la misura del 40%, fino a concorrenza _1
dell'importo massimo di € 520.000,00, e , CP_5 Parte_2 ciascuno per il 10% fino a concorrenza massima di € 130.000,00, e CP_6
per il 20% fino a concorrenza dell'importo massimo di € Parte_1
260.000,00);
- ultimato il progetto ed avviata l'attività, la società presentava sin da subito segnali di sofferenza economica, ricevendo, in data 21.12.2006, pignoramento immobiliare da parte del creditore ipotecario, stante il mancato pagamento delle rate di mutuo;
- la Regione Basilicata, preso atto della procedura esecutiva immobiliare in corso, comunicava alla società l'avvio del procedimento di revoca del contributo a causa dell'inadempimento dell'obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione per la durata di 10 anni, ai sensi dell'art. 03 della legge regionale 32/1996;
- il presidente del Consiglio di Amministrazione, , in data _1
30.10.2010, riscontrava la comunicazione dell'ente regionale palesando le ragioni ostative alla revoca del contributo, evidenziando come la procedura esecutiva immobiliare non fosse di ostacolo alla conservazione del vincolo imposto dalla normativa regionale, e assunto con atto unilaterale di obbligo da parte della Società, nonché alla prosecuzione dell'attività (stante l'autorizzazione concessa dal Giudice
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dell'esecuzione al custode delegato), rilevando, inoltre, la pendenza di serie trattative di definizione della procedura con il creditore pignorante;
- la Regione, alla luce delle prefate osservazioni, non revocava il contributo;
- che l'istituto di credito MPS comunicava, in data 03.10.2012, le condizioni per la definizione della debitoria, pretendendo il pagamento della somma di € 620.000,00, da corrispondere in tre soluzioni con le seguenti modalità: 1) pagamento di € 220.000,00 entro e non oltre il 16.10.2012; 2) pagamento di € 200.000,00 entro e non oltre il
20.11.2012; 3) pagamento di € 200.000,00 entro e non oltre il 10.12.2012;
- che gli attori comunicavano la propria volontà di aderire alla proposta mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie ai pagamenti nella misura corrispondente alla propria titolarità delle quote sociali (20% e 10% Parte_1 [...]
); Parte_2
- nessuna disponibilità veniva invece palesata dagli altri soci ed, in particolare, dall'amministratore nonostante la sua partecipazione alla società per Parte_4
una quota del 40%;
- che, pertanto, le trattative in corso fallivano, con conseguente ripresa delle operazioni di vendita del complesso immobiliare pignorato (cfr. comunicazione del
06.11.2012 con cui l'istituto di credito comunicava la “decadenza” dalla proposta transattiva);
- che il convenuto, sebbene non avesse manifestato la volontà di contribuire con risorse personali all'estinzione del debito nei confronti della Banca, acquistava appena due mesi dopo il fallimento delle trattative, le quote dei soci e CP_5 CP_6
rispettivamente in data 16.01.2013 e 24.02.2014, arrivando a possedere il 70%
[...]
delle quote societarie;
- che, a causa della prosecuzione della procedura esecutiva, la Regione Basilicata revocava il contributo concesso alla società, con D.D. n. 15AA.2016/D.00592 del
09.05.2016 (all. 18), comunicata in data 27.05.2016, chiedendo la restituzione della somma complessiva, comprensiva degli accessori di legge, di € 1.954.761,55, avverso la quale l'amministratore non proponeva alcuna iniziativa giudiziaria;
CP_1
- che, dopo diversi tentativi di vendita, il complesso immobiliare veniva aggiudicato, per la complessiva somma di € 400.000,00, in data 06.07.2017 (all. 19), alla società
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D.R.S. Costruzioni s.r.l. (all. 21), costituita in data 01.03.2017 la cui compagine sociale
è interamente costituita da membri della famiglia del convenuto (per il 40% del capitale sociale da , nato nel 1995, figlio del dott. Controparte_8 _1
per un altro 40% del capitale sociale, da , nata nel 1998, figlia del dott. Parte_5
per il 15% Presidente del C.d.A., moglie del _1 Controparte_9
dott. e per il 5% , cognata del dott. _1 Persona_2 CP_1
all. 22).
[...]
Sulla base di tali fatti, dunque, gli attori hanno affermato la responsabilità del convenuto per il danno patito dalla società, a causa della sua negligente gestione e per aver agito in evidente conflitto di interessi con quello portato dalla società amministrata, conflitto culminato nell'acquisto del complesso immobiliare, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, da parte di una società riferibile allo stesso amministratore, oltre al danno subito per la mancata considerazione nel prezzo di vendita del patrimonio mobiliare della società, stimato dall'esperto nominato in sede di procedura esecutiva in € 538.800,00.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha confutato le avverse pretese, contestando la ricostruzione dei fatti offerta da controparte e l'imputabilità alla propria gestione delle vicende occorse alla società (distinguendo la propria posizione di socio con quella di amministratore ed evidenziando la composizione collegiale dell'organo gestorio della società) nonché la insussistenza di un conflitto di interessi rispetto al successivo acquisto del compendio immobiliare da parte della DRS Costruzioni.
La società , costituitasi in giudizio a mezzo di curatore speciale CP_2
appositamente nominato, ha aderito alla prospettazione dei fatti avanzata dagli attori e, pur palesando dubbi in ordine al quantum debeatur preteso, ha chiesto la condanna dell'amministratore convenuto al risarcimento del danno, in favore della società, nella misura accertata in corso di causa.
La causa, istruita documentalmente, non ammessa la prova orale richiesta dalle parti, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata rimessa al Collegio con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
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§1. Dai fatti allegati si deduce come gli attori abbiano agito nei confronti dell'amministratore ex art. 2476 co. 3 cod. civ. promuovendo l'azione di responsabilità sociale per l'accertamento dei danni arrecati al patrimonio della società quale conseguenza dei lamentati atti di mala gestio.
L'azione di responsabilità contemplata dall'art. 2476, 3° co., è azione sociale in quanto finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale e la legittimazione attiva del socio configura un'ipotesi di sostituzione processuale dello stesso alla società.
Recentemente la Suprema Corte ha ritenuto che la società sia litisconsorte necessaria nel giudizio di responsabilità instaurato dal socio e che, proprio in quanto litisconsorte necessario, non possa essere rappresentata dallo stesso soggetto convenuto con l'azione di responsabilità esercitata in sua vece: a pena di conflitto di interessi con il suo rappresentante legale, anche solo potenziale, deve dunque essere nominato un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, 2° co., c.p.c. non essendo necessario l'accertamento dei sintomi dell'effettività del conflitto.
§2. Tanto premesso, la domanda non può essere accolta per quanto di seguito chiarito.
§2.1. Analizzando i fatti descritti dagli attori si rileva che questi individuano, quale principale condotta di mala gestio dell'amministratore, il non essersi attivato per reperire le risorse necessarie per addivenire alla definizione bonaria dell'esposizione debitoria della società nei confronti della Monte dei Paschi di Siena, in relazione al mutuo ipotecario contratto per la realizzazione del medesimo complesso immobiliare poi pignorato dall'istituto di credito.
In proposito, gli attori lamentano che il convenuto – nonostante la sua quota di partecipazione alla società – non si sarebbe offerto di mettere a disposizione le somme richieste dal creditore pignorante onde scongiurare la vendita del compendio, e di non essersi comunque diversamente attivato per reperire le risorse necessarie.
Da tale inadempienza sarebbe poi scaturita anche la successiva revoca del finanziamento pubblico concesso dalla Regione Campania, provvedimento nemmeno impugnato dal presidente del Consiglio di amministrazione.
Orbene, a parere del Collegio, siffatte allegazioni non sono sufficienti alla declaratoria di responsabilità del convenuto amministratore quale fonte del danno- conseguenza patito dalla società.
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In primo luogo, occorre tenere distinti i due piani – indebitamente confusi – della gestione societaria con quella della partecipazione alla compagine sociale in qualità di socio, riuniti nella persona del convenuto CP_1
Invero, alcuna norma impone ai soci di finanziare, con ulteriori risorse personali, le società di cui sono parte, trattandosi di una valutazione meramente discrezionale del socio, il cui eventuale rifiuto in tal senso non appare, per ciò solo, sindacabile in sede giurisdizionale.
In secondo luogo, occorre evidenziare una circostanza sottaciuta dagli attori circa la natura collegiale dell'organo gestorio, di cui il convenuto era presidente, ma non componente unico, condividendo la carica addirittura con lo stesso socio attore,
, almeno sino alle sue dimissioni avvenute nel 2014 e alla vendita Parte_1 della partecipazione sociale dell'altro componente del CDA, sino al CP_6
24.02.2014.
Siffatta circostanza risulta dirimente per escludere una responsabilità dell'amministratore per non aver reperito le risorse necessarie all'estinzione del debito ove si consideri che gli altri amministratori ben avrebbero potuto proporre all'assemblea dei soci un aumento di capitale al fine di finanziare la società ovvero attivarsi al fine di reperire altrimenti le risorse necessarie (verosimilmente conseguibili solo attraverso la ricapitalizzazione, stante la situazione finanziaria della società e la conseguente difficoltà di accesso al credito bancario).
§2.2. Parimenti, non si ritiene imputabile all'amministratore convenuto la revoca del finanziamento pubblico da parte della Regione Basilicata. Invero, nessuna prova è stata offerta dagli attori circa la probabilità di successo di un eventuale impugnativa del provvedimento, nemmeno in termini di mera chance.
Sebbene, la responsabilità dell'amministratore di una società sia riconducibile al paradigma della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione a carico dell'amministratore degli oneri probatori conseguenti e presunzione di colpa ex art. 1218 cod. civ., grava pur sempre su chi agisce in giudizio l'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra la lamentata condotta di mala gestio – integrante l'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministratore ai sensi della legge e
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dello statuto – ed il danno conseguenza allegato (che nel caso di specie si sostanzia nella revoca del finanziamento pubblico concesso dall'ente regionale).
Gli attori avrebbero dovuto provare, dunque, che attraverso una condotta diligente l'amministratore avrebbe potuto evitare, nei termini probabilistici propri della causalità civile, caratterizzata dalla regola “del più probabile che non” (o quantomeno in termini di chance), la perdita del contributo pubblico regionale di cui la era CP_2
risultata beneficiaria, prova affatto offerta nel caso in esame.
§2.3. Ancora, non si condivide la prospettazione di parte attrice circa l'imputabilità al convenuto del danno, pari ad € 538.800,00, per la mancata valutazione del compendio mobiliare della società nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, per plurime ragioni.
In primo luogo, deve evidenziarsi che la procedura esecutiva immobiliare iniziava, con il pignoramento della MPS, nel lontano 2006, periodo in cui l'organo gestorio aveva natura collegiale, risultando composto dallo stesso attore . È Parte_1
di tutta evidenza che gli altri amministratori ben avrebbero potuto tutelare gli interessi della società nell'ipotesi di perizia di stima del compendio offerto in vendita inferiore all'effettivo prezzo di mercato (considerando tanto i beni immobili che le attrezzature presenti).
Secondariamente, si rileva che non è affatto vero che nella perizia di stima i beni mobili della società (che secondo gli attori sarebbero stati assegnati, gratuitamente, all'aggiudicatario) sono stimati, dall'esperto nominato dal Tribunale, in € 538.500,00
(come dedotto a pag. 18 dell'atto di citazione).
A pagina 29 della perizia (all. 20 di parte attrice), l'esperto chiarisce di aver stimato il compendio immobiliare oggetto di vendita “con il metodo basato sul costo di ricostruzione”, prendendo quale parametro di riferimento la contabilità finale dei lavori eseguiti, esistente agli atti della Regione Basilicata, trattandosi di lavori realizzati con il contributo dell'ente regionale, sommando, dunque, il costo di acquisto dell'area con quello di costruzione, le spese generali e gli altri oneri.
Nel calcolare il costo per la realizzazione dell'investimento, dunque, il consulente quantificava in € 538.000,00 l'importo da non considerare ai fini della determinazione
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della stima del bene pignorato perché concernente voci del computo metrico relative agli arredi mobili (cfr. pag. 30 della consulenza).
In nessuna parte della consulenza è precisato che tali arredi erano presenti nell'immobile, che il loro valore fosse di € 538.000,00 e che gli stessi venivano assegnati all'aggiudicatario in uno al compendio immobiliare.
Pertanto, deve ritenersi che l'addebito in commento non possa essere fonte di responsabilità per l'amministratore non avendo gli attori sufficientemente circostanziato la domanda ed offerto adeguata prova della concreta sussistenza del danno lamentato.
§2.4. Anche l'ultimo addebito formulato dagli istanti non merita condivisione.
Questi sostengono che l'amministratore convenuto avrebbe posto in essere “un disegno … in palese conflitto di interessi per le ragioni sopra riferite, realizzato con condotte non solo negligenti, causative di danni irreversibili per il patrimonio sociale, già per sé stesse fonti di innegabili obblighi risarcitori per il (Cfr.: fra tante, CP_1
Trib. Milano, 17.05.2007, n. 6016), ma addirittura deliberate e chiaramente finalizzate alla spoliazione della società del proprio patrimonio, fatto confluire in una compagine sociale appositamente formata da suoi prossimi congiunti”.
Orbene, la mera allegazione che il compendio immobiliare sarebbe stato acquistato, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, da una società composta da familiari dello stesso amministratore (figli, moglie e cognata) non è a parere del collegio sufficiente a dimostrare l'esistenza del conflitto di interessi e, a maggior ragione, l'esistenza di un doloso disegno dell'amministratore preordinato alla spoliazione della società, in mancanza di ulteriori elementi corroboranti tale assunto.
In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell'art. 579 cod. proc. civ. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all'incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un'ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l'immobile, un negozio in frode alla legge (in termini, Cass.
16.5.2007, n. 11258; conf. Cass. 23.10.1982 n. 5526).
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Pertanto, la sola circostanza che il compendio immobiliare sia stato aggiudicato a società riferibile a prossimi congiunti dell'amministratore convenuto non è sufficiente a ritenere fondata la domanda di responsabilità così come avanzata dagli attori.
Invero, gli attori avrebbero dovuto provare – e ancor prima allegare – circostanze da cui desumere un'interferenza dell'amministratore nella procedura esecutiva tali da determinare l'aggiudicazione del compendio ad un prezzo inferiore a quello effettivamente conseguibile, con conseguente pregiudizio della società pari alla differenza tra quest'ultimo ed il prezzo e quello in concreto ottenuto.
È evidente che occorre far riferimento al prezzo effettivamente conseguibile mediante la procedura e non all'astratto prezzo di mercato, non potendosi imputare all'amministratore la scarsa appetibilità del bene, dimostrata dalla durata della procedura esecutiva immobiliare, dai numerosi tentativi di vendita falliti (da cui sono scaturiti i diversi ribassi del prezzo originariamente stimato dall'esperto).
Né gli attori hanno dedotto dell'esistenza di concrete possibilità di aggiudicazione del bene ad un prezzo più alto, il cui fallimento sarebbe in qualche modo imputabile alla condotta dolosamente ostativa dell'amministratore convenuto.
Per tutto quanto sin qui esposto la domanda non può che essere rigettata.
§3. Le spese seguono la soccombenza, nei rapporti tra gli attori e l'amministratore convenuto, e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, considerando la domanda di valore indeterminabile, complessità media, stante la richiesta di parte attrice di condannare il convenuto al risarcimento nella “misura complessiva di €
5.745.655,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa”.
Invero, per giurisprudenza costante, laddove l'attore integri e completi una richiesta, specificamente quantificata nel quantum, con un'ulteriore sollecitazione rivolta al giudice, finalizzata a determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore da determinare in corso di causa (o ritenuta di giustizia), questa seconda indicazione ha evidentemente un contenuto sostanziale;
in altri termini, la formula in questione manifesta la ragionevole incertezza della parte circa l'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha, quindi, lo scopo di consentire al giudice di provvedere
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alla liquidazione come risulterà corretto, senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche.
La richiamata formula «somma maggiore o minore ritenuta dovuta» (o altra equivalente), che accompagni le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata come una clausola meramente di stile, tutte le volte che sussista una ragionevole incertezza (in precipua considerazione della natura della controversia) sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi (cfr. Cass. ord. 10984/ del 2021 e, nello stesso senso, Cass.
n. 15306/2019; Cass. n. 19455/2018; Cass. n. 1210/2018; Cass. n. 12724/2016; Cass.
n. 6053/2013; Cass. n. 6350/2010; Cass. n. 15698/2006; Cass. n. 2641/2006; Cass. n.
1313/2006; Cass. n. 4727/1984; Cass. n. 5549/1981).
Né, tantomeno, rileva che una simile formula corrisponda pure alla prassi consueta, perché ciò non basta a definirla “di stile”. Secondo i corretti canoni di interpretazione degli atti privati, invero, e, in particolare, dell'art. 1367 c.c., prima di giudicare priva di effetti una locuzione utilizzata dal dichiarante, è necessario che essa debba reputarsi con certezza utilizzata senza reale intenzione, dovendovi, per contro, ricollegare qualche effetto. Si deve, infatti, improntare l'operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione, previsto dall'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte: posto che la conservazione dell'atto è criterio costituente principio generale immanente all'ordinamento, che trascende la materia contrattuale, e, al contempo, potendo la domanda giudiziale riguardarsi come dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici tutelati dall'ordinamento (in termini,. Cass. n. 1511/2014; Cass. n.
15299/2005).
Si ritengono, invece, sussistenti le condizioni richieste dall'art. 92 co. 2 cod. proc. civ. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra gli attori e la società convenuta stante l'adesione di quest'ultima alla domanda proposta dai soci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
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1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori e al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano _1 complessivamente in € 10.860,00 oltre rimborso IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dichiara integralmente compensate le spese tra le altre parti del giudizio.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 10/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa dott.ssa Rosa Maria Verrastro
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