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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/11/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1089 R.G dell'anno 2025, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”. TRA
– difesa e rappresentata dall'avv. Francesca FISCHETTI Parte_1
-ricorrente- E
Controparte_1
-resistente contumace-
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO- All'udienza del 18.11.2025 la ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.03.2025 la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1 sig. con cui aveva contratto matrimonio civile in data 10/06/2023, in Controparte_1
Taranto, deducendo quanto segue:
che dall'unione non nascevano figli;
che i coniugi fissavano la residenza in Taranto alla via Lazio n. 25 in un immobile di cui il resistente era comproprietario unitamente a terze persone;
che col tempo la convivenza diveniva intollerabile ed il legame veniva meno a causa della reciproca incompatibilità caratteriale;
che il signor era percettore di una pensione di reversibilità, accreditata su un conto CP_1 corrente personale acceso presso e disponeva di somme mensili non inferiori Controparte_2 ad € 2.000,00;
che il resistente non sopportava esborsi per l'abitazione ove risiedeva, essendone comproprietario, e che risultava intestatario di un'autovettura Renault Clio targata EG442JX; che al contrario ella ricorrente era priva di redditi di alcuna sorta in quanto non titolare di beni immobili o mobili registrati e percepiva soltanto una modesta indennità di invalidità di circa € 300,00 mensili versati su un libretto postale di sua esclusiva titolarità aperto prima delle nozze;
che ella ricorrente era inabile al lavoro soffrendo di glaucoma cronico e seria miopia accompagnata da pseudofachia e che le richiamate patologie si erano, inevitabilmente, aggravate col trascorrere del tempo, rendendo impossibile reperire una valida occupazione lavorativa.
Alla luce di tali considerazioni la ricorrente instava affinché questo Tribunale, pronunciasse la separazione personale dei coniugi e chiedeva di porre a carico del sig. ed in Controparte_1 favore di ella ricorrente un congruo assegno a titolo di mantenimento in una misura non inferiore ad € 200,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
Ritualmente notificato il summenzionato ricorso il resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 18.11.2025 la ricorrente si riportava al ricorso e rinunciava e alla spiegata domanda di assegno di mantenimento, rinunciando ai termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche ed il Giudice relatore delegato, emessi i provvedimenti provvisori, su istanza del ricorrente, la invitava a precisare conclusioni riservandosi di riferire al collegio per la decisione senza i termini per il deposito di comparse conclusioni e repliche su rinuncia della parte ricorrente .
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che sussistono i presupposti, in accoglimento della domanda di parte attrice, per la pronunzia di separazione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni e ne sia richiesto, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive di parte attrice si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha evidentemente assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Del resto, il resistente nulla ha dedotto o provato al riguardo rimanendo contumace nell'odierno giudizio.
La ricorrente non risulta aver formulato alcuna richiesta di addebito della separazione e all'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi in data 18.11.2025 la predetta ha rinunciato anche all'assegno di mantenimento richiesto in suo favore da porre a carico del coniuge.
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio, dell'esito della lite e della contumacia di parte resistente , sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 10.03.2025 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1)Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Taranto il 10/06/2023 Controparte_1 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Taranto, al n. 48, parte 1, anno 2023;
2)Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune Taranto per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3)Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 21.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi