TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
3775/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza cpc del 18 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3775/2023 R.G.L., avente ad oggetto: “licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo”,
PROMOSSA DA
, C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Paola Picchioni,
C.F. , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
C.F./P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, corrente in Albano Laziale (RM), P.zza Duomo n. 16, contumace;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 13/7/2023, chiedeva al Tribunale adito di: “In via Parte_1
principale,
1) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento opposto per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base della relativa intimazione e, per l'effetto, annullarlo, condannando la convenuta in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro, alle condizioni stabilite nel contratto sottoscritto tra le parti ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maggiorati degli interessi legali in riferimento allo stesso periodo, ai sensi dell'art. 18, comma 7 della Legge n. 300/1970;
2) accertare che la ricorrente è creditrice nei confronti della convenuta di € 9.811,56 (di cui
€ 6.038,98 per retribuzione ordinaria, € 1.550,10 per lavoro supplementare, € 269,56 per festività, € 969,64 per ferie, € 252,04 per 13/esima, € 173,77 per permessi, € 530,56 per
TFR), a titolo di differenze retributive maturate e non percepite in costanza di rapporto di lavoro, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, e per l'effetto condannare la ditta in persona del legale rappresentate pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della lavoratrice dell'importo pari ad € 9.811,56, Parte_1
maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, o di altro importo superiore o inferiore che emergerà in corso di causa;
3) Condannare la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio;
in subordine,
4) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento opposto per la non ricorrenza dei presupposti normativamente prescritti e, per l'effetto, dichiarare risolto il rapporto di lavoro dalla data della sua intimazione, condannando la convenuta al risarcimento, in favore della dipendente, dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva, corrispondente a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione mensile globale di fatto percepita o ad altra indennità prevista per legge e che il Giudice riterrà equa e di giustizia, tenuto conto dell'anzianità di
2 servizio, dell'età della lavoratrice e delle altre specifiche circostanze di fatto caratterizzanti la vicenda;
5) accertare che la ricorrente è creditrice nei confronti della convenuta di € 9.811,56 (di cui
€ 6.038,98 per retribuzione ordinaria, € 1.550,10 per lavoro supplementare, € 269,56 per festività, € 969,64 per ferie, € 252,04 per 13/esima, € 173,77 per permessi, € 530,56 per
TFR), a titolo di differenze retributive maturate e non percepite in costanza di rapporto di lavoro, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, e per l'effetto condannare la ditta in persona del legale rappresentate pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della lavoratrice dell'importo pari ad € 9.811,56, Parte_1
maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, o di altro importo superiore o inferiore che emergerà in corso di causa;
6) Condannare la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. restava contumace in giudizio. Controparte_1
3. La prima udienza di discussione della causa veniva fissata e celebrata il giorno 3/11/2023, seguivano le udienze del 26/4/2024, dell'1/10/2024 e del 18/3/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte costituita e nell'assunzione della prova testimoniale resa dal teste (v. verbale udienza Testimone_1
26/4/2024) di parte ricorrente e nella CTU contabile espletata dal dott. la cui Persona_1
relazione peritale è stata depositata nei termini in data 17/1/2025.
2. In fatto e in diritto
5. In ordine al licenziamento intimato alla ricorrente e impugnato in questa sede sussiste prova documentale allegata al ricorso (v. all. 3 ricorso). veniva licenziata per Parte_1
giustificato motivo oggettivo per chiusura del punto vendita ove la lavoratrice era addetta;
nella lettera di licenziamento si precisa che non poteva più essere utilmente assegnata ad altro settore aziendale.
3 6. La Corte di legittimità con sentenza n. 2234 del 30 gennaio 2020, ha chiarito che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'onere della prova sull'impossibilità del repechage è a totale carico del datore di lavoro. Nel caso di specie il datore di lavoro ha affermato, come emerge dalla prova documentale, l'impossibilità di un'utile riassegnazione della lavoratrice in altro settore aziendale, stente la chiusura del punto vendita. La società resistente non essendosi costituita in giudizio nulla ha provato sul punto.
7. Si osserva, tuttavia, che l'impugnativa del licenziamento effettuata dalla ricorrente è assolutamente generica non avendo in alcun modo nemmeno dedotto come la ricorrente avrebbe potuto essere utilmente riassegnata ad altra mansione o settore aziendale.
8. Ciò posto, pur in assenza di prova dell'impossibilità del repechage da parte del datore di lavoro contumace, difetta nel caso di specie l'onere di allegazione di parte ricorrente dei motivi dell'illegittimità del licenziamento impugnato, essendosi limitata la lavoratrice ad impugnare il licenziamento senza dedurre in fatto alcunchè sul punto. Ne consegue che la domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento impugnato deve essere rigettata.
9. In ordine alla domanda relativa alle differenze retributive, dall'esito dell'istruttoria è risultato accertato che la ricorrente ha espletato attività lavorativa come addetta alle vendite per il periodo dal 1/3/2022 al 14/2/2023 , assunta con orario di lavoro dal lunedì al sabato per trenta ore settimanali (cinque al giorno), in realtà ha effettuato un orario superiore (orario supplementare e straordinario), come dimostrato dagli scontrini marca tempo (v. allegati 6 e 7 al ricorso).
10. Il CTU ha -sul quesito del Giudice – formulato le seguenti conclusioni: “Sulla base della documentazione in atti ed in particolare sulla base delle buste paga, degli scontrini marcatempo ed il dettaglio dell'orario indicato alle pagine da 2 a 13 del ricorso introduttivo del giudizio, il quantum dovuto da a a titolo di Controparte_1 Parte_1
differenze retributive per lavoro supplementare, festività, ferie e permessi non goduti, nonché per TFR e 13° mensilità, per il periodo dal 1/3/2022 al 14/2/2023, sulla base delle mansioni di addetta alle vendite con orario di lavoro dal lunedì al sabato per trenta ore settimanali
(cinque ore al giorno), ammonta complessivamente a euro 8.808,54” (v. relazione peritale dott. depositata il 17/1/2025). Per_1
4 11. Ritiene il Giudice che la consulenza tecnica sia esente da vizi logici e tecnico-scientifici e per l'effetto le conclusioni del CTU vengono fatte proprie dal decidente.
12. Ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara il diritto di alle differenze Parte_1
retributive dovute da per retribuzione ordinaria, per lavoro Controparte_1
supplementare, festività, ferie e permessi non goduti, nonché per TFR e 13° mensilità pari ad euro 8808,54, oltre interessi e rivalutazione;
per l'effetto condanna Controparte_1
[... al pagamento per differenze retributive in favore di di € 8808,54, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo.
3. Le spese di lite.
13. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza parziale della ricorrente, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti. Spese di CTU liquidate con separato decreto poste a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta la domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento impugnato;
- accerta e dichiara il diritto di alle differenze retributive dovute da Parte_1 [...]
per retribuzione ordinaria per lavoro supplementare, festività, ferie e Controparte_1
permessi non goduti, nonché per TFR e 13° mensilità pari ad euro 8808,54, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna al pagamento per differenze retributive in favore di Controparte_1
di € 8808,54, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo;
Parte_1
5 - compensa le spese di lite tra le parti. Spese di CTU liquidate con separato decreto poste a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Velletri, il 18 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza cpc del 18 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3775/2023 R.G.L., avente ad oggetto: “licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo”,
PROMOSSA DA
, C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Paola Picchioni,
C.F. , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
C.F./P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, corrente in Albano Laziale (RM), P.zza Duomo n. 16, contumace;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 13/7/2023, chiedeva al Tribunale adito di: “In via Parte_1
principale,
1) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento opposto per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base della relativa intimazione e, per l'effetto, annullarlo, condannando la convenuta in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro, alle condizioni stabilite nel contratto sottoscritto tra le parti ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maggiorati degli interessi legali in riferimento allo stesso periodo, ai sensi dell'art. 18, comma 7 della Legge n. 300/1970;
2) accertare che la ricorrente è creditrice nei confronti della convenuta di € 9.811,56 (di cui
€ 6.038,98 per retribuzione ordinaria, € 1.550,10 per lavoro supplementare, € 269,56 per festività, € 969,64 per ferie, € 252,04 per 13/esima, € 173,77 per permessi, € 530,56 per
TFR), a titolo di differenze retributive maturate e non percepite in costanza di rapporto di lavoro, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, e per l'effetto condannare la ditta in persona del legale rappresentate pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della lavoratrice dell'importo pari ad € 9.811,56, Parte_1
maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, o di altro importo superiore o inferiore che emergerà in corso di causa;
3) Condannare la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio;
in subordine,
4) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento opposto per la non ricorrenza dei presupposti normativamente prescritti e, per l'effetto, dichiarare risolto il rapporto di lavoro dalla data della sua intimazione, condannando la convenuta al risarcimento, in favore della dipendente, dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva, corrispondente a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione mensile globale di fatto percepita o ad altra indennità prevista per legge e che il Giudice riterrà equa e di giustizia, tenuto conto dell'anzianità di
2 servizio, dell'età della lavoratrice e delle altre specifiche circostanze di fatto caratterizzanti la vicenda;
5) accertare che la ricorrente è creditrice nei confronti della convenuta di € 9.811,56 (di cui
€ 6.038,98 per retribuzione ordinaria, € 1.550,10 per lavoro supplementare, € 269,56 per festività, € 969,64 per ferie, € 252,04 per 13/esima, € 173,77 per permessi, € 530,56 per
TFR), a titolo di differenze retributive maturate e non percepite in costanza di rapporto di lavoro, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, e per l'effetto condannare la ditta in persona del legale rappresentate pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della lavoratrice dell'importo pari ad € 9.811,56, Parte_1
maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, o di altro importo superiore o inferiore che emergerà in corso di causa;
6) Condannare la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. restava contumace in giudizio. Controparte_1
3. La prima udienza di discussione della causa veniva fissata e celebrata il giorno 3/11/2023, seguivano le udienze del 26/4/2024, dell'1/10/2024 e del 18/3/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte costituita e nell'assunzione della prova testimoniale resa dal teste (v. verbale udienza Testimone_1
26/4/2024) di parte ricorrente e nella CTU contabile espletata dal dott. la cui Persona_1
relazione peritale è stata depositata nei termini in data 17/1/2025.
2. In fatto e in diritto
5. In ordine al licenziamento intimato alla ricorrente e impugnato in questa sede sussiste prova documentale allegata al ricorso (v. all. 3 ricorso). veniva licenziata per Parte_1
giustificato motivo oggettivo per chiusura del punto vendita ove la lavoratrice era addetta;
nella lettera di licenziamento si precisa che non poteva più essere utilmente assegnata ad altro settore aziendale.
3 6. La Corte di legittimità con sentenza n. 2234 del 30 gennaio 2020, ha chiarito che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'onere della prova sull'impossibilità del repechage è a totale carico del datore di lavoro. Nel caso di specie il datore di lavoro ha affermato, come emerge dalla prova documentale, l'impossibilità di un'utile riassegnazione della lavoratrice in altro settore aziendale, stente la chiusura del punto vendita. La società resistente non essendosi costituita in giudizio nulla ha provato sul punto.
7. Si osserva, tuttavia, che l'impugnativa del licenziamento effettuata dalla ricorrente è assolutamente generica non avendo in alcun modo nemmeno dedotto come la ricorrente avrebbe potuto essere utilmente riassegnata ad altra mansione o settore aziendale.
8. Ciò posto, pur in assenza di prova dell'impossibilità del repechage da parte del datore di lavoro contumace, difetta nel caso di specie l'onere di allegazione di parte ricorrente dei motivi dell'illegittimità del licenziamento impugnato, essendosi limitata la lavoratrice ad impugnare il licenziamento senza dedurre in fatto alcunchè sul punto. Ne consegue che la domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento impugnato deve essere rigettata.
9. In ordine alla domanda relativa alle differenze retributive, dall'esito dell'istruttoria è risultato accertato che la ricorrente ha espletato attività lavorativa come addetta alle vendite per il periodo dal 1/3/2022 al 14/2/2023 , assunta con orario di lavoro dal lunedì al sabato per trenta ore settimanali (cinque al giorno), in realtà ha effettuato un orario superiore (orario supplementare e straordinario), come dimostrato dagli scontrini marca tempo (v. allegati 6 e 7 al ricorso).
10. Il CTU ha -sul quesito del Giudice – formulato le seguenti conclusioni: “Sulla base della documentazione in atti ed in particolare sulla base delle buste paga, degli scontrini marcatempo ed il dettaglio dell'orario indicato alle pagine da 2 a 13 del ricorso introduttivo del giudizio, il quantum dovuto da a a titolo di Controparte_1 Parte_1
differenze retributive per lavoro supplementare, festività, ferie e permessi non goduti, nonché per TFR e 13° mensilità, per il periodo dal 1/3/2022 al 14/2/2023, sulla base delle mansioni di addetta alle vendite con orario di lavoro dal lunedì al sabato per trenta ore settimanali
(cinque ore al giorno), ammonta complessivamente a euro 8.808,54” (v. relazione peritale dott. depositata il 17/1/2025). Per_1
4 11. Ritiene il Giudice che la consulenza tecnica sia esente da vizi logici e tecnico-scientifici e per l'effetto le conclusioni del CTU vengono fatte proprie dal decidente.
12. Ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara il diritto di alle differenze Parte_1
retributive dovute da per retribuzione ordinaria, per lavoro Controparte_1
supplementare, festività, ferie e permessi non goduti, nonché per TFR e 13° mensilità pari ad euro 8808,54, oltre interessi e rivalutazione;
per l'effetto condanna Controparte_1
[... al pagamento per differenze retributive in favore di di € 8808,54, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo.
3. Le spese di lite.
13. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza parziale della ricorrente, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti. Spese di CTU liquidate con separato decreto poste a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta la domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento impugnato;
- accerta e dichiara il diritto di alle differenze retributive dovute da Parte_1 [...]
per retribuzione ordinaria per lavoro supplementare, festività, ferie e Controparte_1
permessi non goduti, nonché per TFR e 13° mensilità pari ad euro 8808,54, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna al pagamento per differenze retributive in favore di Controparte_1
di € 8808,54, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo;
Parte_1
5 - compensa le spese di lite tra le parti. Spese di CTU liquidate con separato decreto poste a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Velletri, il 18 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
6