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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1280/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
IE AN, OR
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5350/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G.oberdan, 1-3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 80078 Pozzuoli NA
Società_2 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 690/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 27
e pubblicata il 16/01/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF30EMD01106-2024 IRES-CONSOLIDATO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'A.F. ha appellato la sentenza n. 690/27/25 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 16/01/2025, che ha accolto il ricorso presentato dalla Resistente_1 S.r.l. quale società consolidante e dalla Società_2 S.r.l. quale società consolidata esercente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, avverso l'avviso di accertamento n. TF30EMD01106-2024 per IRES per l'anno 2021 per complessivi €. 125.792, 61 emesso a seguito della verifica della Guardia di Finanza nei confronti della società consolidata.
I primi giudici hanno annullato l'atto, ritenendo che la società avesse provveduto, così come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n.128 del 2006, ad investire il corrispettivo delle cauzioni incassate sulla vendita di bombole di gas non restituite dai clienti e che l'autorizzazione ministeriale all'acquisto delle bombole non fosse assolutamente necessaria per l'operazione, che era provata dalla documentazione fiscale depositata.
Con l'atto di impugnazione l'Ufficio ha dedotto che l'art. 10 del D.lgs. n. 128/2006, prevedeva l'obbligatorietà dell'investimento delle cauzioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e al comma 5 la possibilità di investire gli importi delle cauzioni già investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l'acquisto di nuove bombole, previa presentazione da parte dell'azienda di copia di polizza assicurativa o di fideiussione bancaria e previa autorizzazione del Ministero della Attività Produttive, condizioni non rispettate dalla Società_2 S.r.l. Conseguentemente le somme erano state considerate parte del prezzo pagato dai clienti e ricavi per la società. La sentenza doveva essere riformata col favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituite le resistenti, controdeducendo che la società aveva provato di avere provveduto all'acquisto di nuove bombole, ai sensi della lettera c) comma 5 del già menzionato decreto, investendo una somma quasi doppia nel biennio considerato. In ogni caso le somme in oggetto non potevano essere considerate ricavi, trattandosi di debiti verso i clienti, che restavano tali, in quanto la società era obbligata alla restituzione della cauzione ad ogni consegna di bombole di gas e l'avere trasgredito all'obbligo di investimento non ne mutava la natura giuridica. Ha segnalato che una Sezione della Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli, con la sentenza numero 7795/2025, aveva accolto, ai fini IRAP, le ragioni dei contribuenti.
All'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Osserva la Corte che l'art 10 del D.lgs. n. 128/2006 prevede:
1. L'utente finale del servizio di distribuzione e vendita di GPL corrisponde alla azienda distributrice, direttamente o tramite il rivenditore, un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della restituzione della bombola, di importo, per ciascuna bombola, non inferiore a sei euro. Con decreto del Ministero delle attività produttive l'importo può essere modificato ed aggiornato. Il rivenditore ha l'obbligo di richiedere la cauzione e ne è responsabile verso l'azienda distributrice, cui fornisce un rendiconto mensile. Il venditore consegna all'utente, per ogni cauzione ricevuta, una quietanza che l'utente deve conservare.
2. L'importo delle cauzioni è investito, entro il mese successivo a quello della riscossione della cauzione, in titoli di Stato ovvero garantiti dallo Stato. Gli interessi relativi, dedotti gli oneri per gli adempimenti di cui al presente articolo ed all'articolo 16, sono versati, entro il 30 gennaio di ogni anno, alle tesorerie provinciali dello Stato ed affluiscono al Fondo cauzioni GPL in bombole.
3. Chiunque detiene bombole per GPL deve restituire alle aziende distributrici, anche tramite il rivenditore, le bombole vuote.
4. L'azienda distributrice restituisce, all'atto della definitiva restituzione della bombola e della relativa quietanza, la cauzione versata dall'utente. In caso l'utente causi la dispersione o la distruzione della bombola,
l'azienda distributrice incamera l'importo della cauzione.
5. Le aziende distributrici possono essere autorizzate ad investire gli importi delle cauzioni già investite in titoli di Stato ovvero garantiti dallo Stato per:
a) la realizzazione e l'ampliamento di impianti fissi;
b) l'effettuazione di lavori di migliorie ed adeguamenti di sicurezza per gli impianti;
c) acquisto di bombole nuove che consenta il reintegro delle bombole disperse;
d) adempimenti di sicurezza per i serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 mc.
6. Ai soli fini di cui al comma 5, e ferme restando le competenze autorizzative attribuite alle regioni, le aziende distributrici presentano al Ministero delle attività produttive apposita istanza di autorizzazione allo svincolo delle cauzioni.
7. Il Ministero delle attività produttive autorizza lo svincolo, previa presentazione da parte dell'azienda di copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria stipulata a garanzia della restituzione all'utente finale delle cauzioni oggetto dello svincolo.
Nel caso in esame la società, anziché investire le cauzioni in titoli di stato, le ha utilizzate per l'acquisto di nuove bombole di gas, senza richiedere l'autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive e senza stipulare una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria a garanzia della restituzione all'utente finale delle cauzioni oggetto dello svincolo. Pertanto, se originariamente gli importi versati dai clienti costituivano depositi cauzionali infruttiferi e rappresentavano un debito (una passività) nello stato patrimoniale dell'azienda distributrice, con obbligo di restituzione al momento della restituzione delle bombole, nel momento in cui l'azienda ha utilizzato le somme di denaro ricevute a titolo di deposito cauzionale per acquistare altre bombole di gas senza stipulare una polizza assicurativa, tali somme sono state svincolate dalla loro destinazione e convertite in ricavi. E ciò in quanto la società ha utilizzato liberamente ed autonomamente le somme ricevute a titolo di deposito cauzionale senza alcun onere o esborso a suo carico. Né è sostenibile che, siccome permane in capo alla società l'obbligo di restituzione della cauzione all'atto della restituzione delle bombole, quelle somme costituiscano un debito della società e il loro utilizzo da parte della società non è valso a mutarne la natura giuridica, in quanto l'azienda ha utilizzato una liquidità che avrebbe dovuto vincolare o comunque garantire con polizza assicurativa per la proprie esigenze aziendali. La società, pertanto, si è giovata di somme infruttifere versate in garanzia che aveva in deposito utilizzandole, senza alcun onere o spesa, per l'acquisto di immobilizzazioni materiali. E la circostanza che permanga un debito della società per le eventuali restituzioni di alcune o tutte le cauzioni non vale a mutare i termini della questione, trattandosi di voci distinte – debiti nei confronti del clienti pari alla somma delle cauzioni versate – e immobilizzazioni materiali acquistate con ricavi.
Dalle considerazioni esposte discende l'accoglimento del gravame.
La peculiarità della materia e l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale di legittimità induce il collegio a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
IE AN, OR
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5350/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G.oberdan, 1-3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 80078 Pozzuoli NA
Società_2 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 690/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 27
e pubblicata il 16/01/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF30EMD01106-2024 IRES-CONSOLIDATO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'A.F. ha appellato la sentenza n. 690/27/25 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 16/01/2025, che ha accolto il ricorso presentato dalla Resistente_1 S.r.l. quale società consolidante e dalla Società_2 S.r.l. quale società consolidata esercente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, avverso l'avviso di accertamento n. TF30EMD01106-2024 per IRES per l'anno 2021 per complessivi €. 125.792, 61 emesso a seguito della verifica della Guardia di Finanza nei confronti della società consolidata.
I primi giudici hanno annullato l'atto, ritenendo che la società avesse provveduto, così come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n.128 del 2006, ad investire il corrispettivo delle cauzioni incassate sulla vendita di bombole di gas non restituite dai clienti e che l'autorizzazione ministeriale all'acquisto delle bombole non fosse assolutamente necessaria per l'operazione, che era provata dalla documentazione fiscale depositata.
Con l'atto di impugnazione l'Ufficio ha dedotto che l'art. 10 del D.lgs. n. 128/2006, prevedeva l'obbligatorietà dell'investimento delle cauzioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e al comma 5 la possibilità di investire gli importi delle cauzioni già investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l'acquisto di nuove bombole, previa presentazione da parte dell'azienda di copia di polizza assicurativa o di fideiussione bancaria e previa autorizzazione del Ministero della Attività Produttive, condizioni non rispettate dalla Società_2 S.r.l. Conseguentemente le somme erano state considerate parte del prezzo pagato dai clienti e ricavi per la società. La sentenza doveva essere riformata col favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituite le resistenti, controdeducendo che la società aveva provato di avere provveduto all'acquisto di nuove bombole, ai sensi della lettera c) comma 5 del già menzionato decreto, investendo una somma quasi doppia nel biennio considerato. In ogni caso le somme in oggetto non potevano essere considerate ricavi, trattandosi di debiti verso i clienti, che restavano tali, in quanto la società era obbligata alla restituzione della cauzione ad ogni consegna di bombole di gas e l'avere trasgredito all'obbligo di investimento non ne mutava la natura giuridica. Ha segnalato che una Sezione della Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli, con la sentenza numero 7795/2025, aveva accolto, ai fini IRAP, le ragioni dei contribuenti.
All'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Osserva la Corte che l'art 10 del D.lgs. n. 128/2006 prevede:
1. L'utente finale del servizio di distribuzione e vendita di GPL corrisponde alla azienda distributrice, direttamente o tramite il rivenditore, un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della restituzione della bombola, di importo, per ciascuna bombola, non inferiore a sei euro. Con decreto del Ministero delle attività produttive l'importo può essere modificato ed aggiornato. Il rivenditore ha l'obbligo di richiedere la cauzione e ne è responsabile verso l'azienda distributrice, cui fornisce un rendiconto mensile. Il venditore consegna all'utente, per ogni cauzione ricevuta, una quietanza che l'utente deve conservare.
2. L'importo delle cauzioni è investito, entro il mese successivo a quello della riscossione della cauzione, in titoli di Stato ovvero garantiti dallo Stato. Gli interessi relativi, dedotti gli oneri per gli adempimenti di cui al presente articolo ed all'articolo 16, sono versati, entro il 30 gennaio di ogni anno, alle tesorerie provinciali dello Stato ed affluiscono al Fondo cauzioni GPL in bombole.
3. Chiunque detiene bombole per GPL deve restituire alle aziende distributrici, anche tramite il rivenditore, le bombole vuote.
4. L'azienda distributrice restituisce, all'atto della definitiva restituzione della bombola e della relativa quietanza, la cauzione versata dall'utente. In caso l'utente causi la dispersione o la distruzione della bombola,
l'azienda distributrice incamera l'importo della cauzione.
5. Le aziende distributrici possono essere autorizzate ad investire gli importi delle cauzioni già investite in titoli di Stato ovvero garantiti dallo Stato per:
a) la realizzazione e l'ampliamento di impianti fissi;
b) l'effettuazione di lavori di migliorie ed adeguamenti di sicurezza per gli impianti;
c) acquisto di bombole nuove che consenta il reintegro delle bombole disperse;
d) adempimenti di sicurezza per i serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 mc.
6. Ai soli fini di cui al comma 5, e ferme restando le competenze autorizzative attribuite alle regioni, le aziende distributrici presentano al Ministero delle attività produttive apposita istanza di autorizzazione allo svincolo delle cauzioni.
7. Il Ministero delle attività produttive autorizza lo svincolo, previa presentazione da parte dell'azienda di copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria stipulata a garanzia della restituzione all'utente finale delle cauzioni oggetto dello svincolo.
Nel caso in esame la società, anziché investire le cauzioni in titoli di stato, le ha utilizzate per l'acquisto di nuove bombole di gas, senza richiedere l'autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive e senza stipulare una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria a garanzia della restituzione all'utente finale delle cauzioni oggetto dello svincolo. Pertanto, se originariamente gli importi versati dai clienti costituivano depositi cauzionali infruttiferi e rappresentavano un debito (una passività) nello stato patrimoniale dell'azienda distributrice, con obbligo di restituzione al momento della restituzione delle bombole, nel momento in cui l'azienda ha utilizzato le somme di denaro ricevute a titolo di deposito cauzionale per acquistare altre bombole di gas senza stipulare una polizza assicurativa, tali somme sono state svincolate dalla loro destinazione e convertite in ricavi. E ciò in quanto la società ha utilizzato liberamente ed autonomamente le somme ricevute a titolo di deposito cauzionale senza alcun onere o esborso a suo carico. Né è sostenibile che, siccome permane in capo alla società l'obbligo di restituzione della cauzione all'atto della restituzione delle bombole, quelle somme costituiscano un debito della società e il loro utilizzo da parte della società non è valso a mutarne la natura giuridica, in quanto l'azienda ha utilizzato una liquidità che avrebbe dovuto vincolare o comunque garantire con polizza assicurativa per la proprie esigenze aziendali. La società, pertanto, si è giovata di somme infruttifere versate in garanzia che aveva in deposito utilizzandole, senza alcun onere o spesa, per l'acquisto di immobilizzazioni materiali. E la circostanza che permanga un debito della società per le eventuali restituzioni di alcune o tutte le cauzioni non vale a mutare i termini della questione, trattandosi di voci distinte – debiti nei confronti del clienti pari alla somma delle cauzioni versate – e immobilizzazioni materiali acquistate con ricavi.
Dalle considerazioni esposte discende l'accoglimento del gravame.
La peculiarità della materia e l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale di legittimità induce il collegio a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.