Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01693/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02122/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2122 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
“ del diniego di accesso agli atti perfezionatosi il -OMISSIS- sull’istanza inviata a mezzo p.e.c il -OMISSIS- e ricevuta dalla PA in pari data;
e per l'accertamento e la declaratoria
del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di loro esibizione ai sensi dell’art. 116, co.4, c.p.a. ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. RO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato che:
- l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio la documentazione relativa al procedimento e il provvedimento conclusivo;
- risulta pertanto sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione sulla domanda di accesso agli atti;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in quanto:
- sulla base degli atti del procedimento depositati in giudizio dall’Amministrazione – e rispetto ai quali il ricorrente non ha fornito repliche – la Questura aveva già comunicato al difensore, prima della presentazione dell’istanza di accesso e in risposta alla lettera con la quale veniva comunicato il cambio di residenza del ricorrente nella Provincia di Caserta, che il procedimento si era concluso e che il ricorrente avrebbe potuto recarsi presso la Questura di Caserta per la notifica del provvedimento;
- nonostante tale comunicazione, non risulta che il ricorrente si sia attivato per ricevere la notificazione personale del provvedimento;
- inoltre, il ricorrente risulta avere ricevuto in data 16.08.2023 il preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis l. n. 241/1990 (come risulta dal provvedimento di diniego e dalla stessa produzione documentale del ricorrente, cfr. doc. 2) e non risulta avere esercitato in quella sede le proprie facoltà partecipative;
Rilevato che sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente si dovrà pronunciare la competente Commissione istituita presso questo Tribunale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AF ER, Presidente
Luca Pavia, Referendario
RO AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AN | AF ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.