CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1164/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2383/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2097/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
4 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210065638818 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21/03/2023, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29520210065638818, concernente tassa automobilistica regionale – anno 2016, per l'importo di € 411,17, deducendo:
inesistenza o nullità della notifica della cartella;
mancata allegazione e notificazione dell'avviso di accertamento richiamato.
Si costituiva in primo grado l'Agente della riscossione eccependo, tra l'altro, la carenza di legittimazione passiva per i profili attinenti alla pretesa impositiva, chiedendo contestualmente la chiamata in causa dell'ente impositore.
All'udienza del 12/10/2023, il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore a cura della parte ricorrente che non ottemperava.
Con sentenza n. 2097/2024, il ricorso veniva dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna alle spese della parte ricorrente
Avverso tale decisione il contribuente propone appello, mentre AdER non si costituisce nel presente grado, rimanendo contumace
MOTIVI DI APPELLO
L'appellante deduce, in sintesi:
- Erroneità della declaratoria di improcedibilità, assumendo che l'onere di chiamata in causa della
Regione Sicilia spettasse all'Agente della riscossione e non al contribuente.
- Tardività della costituzione di AdER in primo grado e conseguente decadenza dalla facoltà di chiamare il terzo.
- Contumacia di AdER interpretata come rinuncia a difendersi.
Ripropone i motivi di merito assorbiti:
- omessa allegazione/omessa notificazione dell'avviso presupposto;
- prescrizione del credito relativo alla tassa auto anno 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'appello
L'impugnazione verte sulla correttezza della declaratoria di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio.
L'Ordinanza 2851 del 12.10.2023. Con tale ordinanza la Corte di primo grado, “rilevato che mediante il ricorso vengono proposte eccezioni che investono l'operato dell'agente della riscossione, nei confronti del quale non è stato notificato il ricorso;
che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui all'art. 14 c. 2 D.Lv. 546/92, imponendosi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle parti necessarie;
che, in ogni caso, ricorrono le condizioni di cui all'art. 107 c.p.c. apparendo comunque opportuna l'integrazione del contraddittorio del soggetto cui le eccezioni si riferiscono e nei cui confronti la pronuncia è destinata a produrre effetti;
che è principio generale, peraltro espressamente enunciato dall'art. 101 c.p.c., che non può essere pronunciata statuizione alcuna senza che la parte contro la quale la domanda è proposta sia stata regolarmente citata;
che l'integrazione del contraddittorio può essere disposta anche d'ufficio;” ordinava l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa della Regione Sicilia a cura del ricorrente
, che non ottemperava.
La sentenza appellata fonda l'ordine di integrazione sull'art. 107 c.p.c., rilevando che la controversia coinvolgeva anche profili riferibili all'ente impositore (notifica dell'avviso, formazione del credito, prescrizione). Il primo giudice ha quindi esercitato un potere discrezionale volto ad assicurare la completezza del contraddittorio, come espressamente motivato in sentenza. Tale ordine, quand'anche opinabile, non è abnorme né privo di base normativa,tenuto conto:
1. che l'art. 14 dlgs 546/92 attribuisce al giudice la configurazione del contraddittorio
2. che neanche in appello,vigendo l'art. 14 comma 6 bis che ha definitamente sancito il litisconsorzio necessario, la parte appellanteha chiamato inm causa l'ente impositore.
Pertanto:
1. la sentenza appellata qualifica correttamente tale omissione come causa estintiva del giudizio, ai sensi degli artt. 270, co. 2, e 307, co. 3, c.p.c., una volta impartito l'ordine.
2. Anche volendo considerare tardiva la costituzione dell'Agente della riscossione in primo grado, la stessa non incide sulla ratio decidendi della sentenza appellata, che ha posto esclusivamente la mancata integrazione quale causa estintiva.
3. La mancata costituzione dell'appellata non sana la pregressa omissione nel primo grado né comporta accoglimento automatico dell'appello, dovendo il giudice verificare comunque la correttezza della decisione impugnata.
4. Poiché si conferma la correttezza della declaratoria estintiva, non possono essere esaminati i motivi di merito relativi alla tassa auto anno 2016, alla eventuale prescrizione o alla mancata allegazione dell'avviso presupposto, rimanendo essi assorbiti.
5.
Considerato che
AdER non si è costituita nel presente grado di giudizio, nulla deve essere disposto sulle spese dell'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese di secondo grado Palermo, 13.1.26 Il Presidente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2383/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2097/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
4 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210065638818 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21/03/2023, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29520210065638818, concernente tassa automobilistica regionale – anno 2016, per l'importo di € 411,17, deducendo:
inesistenza o nullità della notifica della cartella;
mancata allegazione e notificazione dell'avviso di accertamento richiamato.
Si costituiva in primo grado l'Agente della riscossione eccependo, tra l'altro, la carenza di legittimazione passiva per i profili attinenti alla pretesa impositiva, chiedendo contestualmente la chiamata in causa dell'ente impositore.
All'udienza del 12/10/2023, il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore a cura della parte ricorrente che non ottemperava.
Con sentenza n. 2097/2024, il ricorso veniva dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna alle spese della parte ricorrente
Avverso tale decisione il contribuente propone appello, mentre AdER non si costituisce nel presente grado, rimanendo contumace
MOTIVI DI APPELLO
L'appellante deduce, in sintesi:
- Erroneità della declaratoria di improcedibilità, assumendo che l'onere di chiamata in causa della
Regione Sicilia spettasse all'Agente della riscossione e non al contribuente.
- Tardività della costituzione di AdER in primo grado e conseguente decadenza dalla facoltà di chiamare il terzo.
- Contumacia di AdER interpretata come rinuncia a difendersi.
Ripropone i motivi di merito assorbiti:
- omessa allegazione/omessa notificazione dell'avviso presupposto;
- prescrizione del credito relativo alla tassa auto anno 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'appello
L'impugnazione verte sulla correttezza della declaratoria di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio.
L'Ordinanza 2851 del 12.10.2023. Con tale ordinanza la Corte di primo grado, “rilevato che mediante il ricorso vengono proposte eccezioni che investono l'operato dell'agente della riscossione, nei confronti del quale non è stato notificato il ricorso;
che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui all'art. 14 c. 2 D.Lv. 546/92, imponendosi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle parti necessarie;
che, in ogni caso, ricorrono le condizioni di cui all'art. 107 c.p.c. apparendo comunque opportuna l'integrazione del contraddittorio del soggetto cui le eccezioni si riferiscono e nei cui confronti la pronuncia è destinata a produrre effetti;
che è principio generale, peraltro espressamente enunciato dall'art. 101 c.p.c., che non può essere pronunciata statuizione alcuna senza che la parte contro la quale la domanda è proposta sia stata regolarmente citata;
che l'integrazione del contraddittorio può essere disposta anche d'ufficio;” ordinava l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa della Regione Sicilia a cura del ricorrente
, che non ottemperava.
La sentenza appellata fonda l'ordine di integrazione sull'art. 107 c.p.c., rilevando che la controversia coinvolgeva anche profili riferibili all'ente impositore (notifica dell'avviso, formazione del credito, prescrizione). Il primo giudice ha quindi esercitato un potere discrezionale volto ad assicurare la completezza del contraddittorio, come espressamente motivato in sentenza. Tale ordine, quand'anche opinabile, non è abnorme né privo di base normativa,tenuto conto:
1. che l'art. 14 dlgs 546/92 attribuisce al giudice la configurazione del contraddittorio
2. che neanche in appello,vigendo l'art. 14 comma 6 bis che ha definitamente sancito il litisconsorzio necessario, la parte appellanteha chiamato inm causa l'ente impositore.
Pertanto:
1. la sentenza appellata qualifica correttamente tale omissione come causa estintiva del giudizio, ai sensi degli artt. 270, co. 2, e 307, co. 3, c.p.c., una volta impartito l'ordine.
2. Anche volendo considerare tardiva la costituzione dell'Agente della riscossione in primo grado, la stessa non incide sulla ratio decidendi della sentenza appellata, che ha posto esclusivamente la mancata integrazione quale causa estintiva.
3. La mancata costituzione dell'appellata non sana la pregressa omissione nel primo grado né comporta accoglimento automatico dell'appello, dovendo il giudice verificare comunque la correttezza della decisione impugnata.
4. Poiché si conferma la correttezza della declaratoria estintiva, non possono essere esaminati i motivi di merito relativi alla tassa auto anno 2016, alla eventuale prescrizione o alla mancata allegazione dell'avviso presupposto, rimanendo essi assorbiti.
5.
Considerato che
AdER non si è costituita nel presente grado di giudizio, nulla deve essere disposto sulle spese dell'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese di secondo grado Palermo, 13.1.26 Il Presidente