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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13569 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 64627/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XIII Civile
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 33765 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022
promossa da Parte 1 in persona dell'Amministratore pro tempore Parte_2 (C.F. P.IVA 1 nonché Parte 3 (C.F. Codice Fiscale 1 ) e Pt 4
[...] (C.F. Codice Fiscale 2 Pt 5 Parte_6
,
(C.F. Codice Fiscale 3
-) int. 3: Parte 7 (C.F. [...] C.F. 4 ) e Parte 8 (C.F. C.F._5
[...] ) int. 4-5; CP 1 (C.F. Codice Fiscale_6 ) – int. 6; Parte 9 (C.F. Codice Fiscale 7 ) - int. 7-8; Parte 10
[...] (C.F. Codice Fiscale_8 ) - int. 9; Parte 11
(C.F. Codice Fiscale 9 ) int. 10-11; Parte_12 (C.F.
) - int. 12; Parte 13 (C.F. [...] Codice Fiscale 10
― int. C.F. 11 ) e Parte 14 (C.F. Codice Fiscale_12 Codice Fiscale_13 ) – civ. 65, tutti 13; Parte_15 (C.F.
Viale Giulio Cesare n. 95, presso lo Pt 1elettivamente domiciliati in
), che li studio dell'Avv. Pietro Messina (C.F. Codice Fiscale 14 rappresenta e difende, in virtù di procure in calce al ricorso introduttivo
(PEC Email 1 );
- ricorrente -
nei confronti di
C.F.: P.IVA_2 con Sede Legale in Pt 1 Controparte_2 و CP 3Piazzale Ostiense n. 2, in persona del procuratore Avv.
a Spoleto (PG) il 27.12.1975, C.F.: nata
[...] و
giusta procura conferita per atto Notaio
[...] C.F. 15 و
Rep 51.999, Racc. 16.213 del 16.11.16 dal Dottor Per 1 in Pt 1
, in qualità di Amm.re Delegato e Legale rappresentante pro Persona 2 و
tempore di CP 2 mandataria della Controparte_4 Persona 1 Notaio in Pt 1 ingiusta mandato autenticato dal Dottor
data 16.06.20155, Rep. 43.026 Racc. 14.242, elettivamente domiciliata in Pt 1 Via Antonio Gramsci 7, presso e nello Studio dell'Avv. Federica
Mondani (C.F.: Codice Fiscale_16 ), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti rilasciata su separato foglio da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta ex art. 83 c.p.c., (PEC:
Email 2
- resistente -
e nei confronti di Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pt 1 Via Laurentina 185, 00142, (P. Iva P.IVA 3 ) rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Alan
Baccini (PEC Email 3 1) e Riccardo Graziano
(PEC Email 4
) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Pt_1 Via di Villa Emiliani n, 48
(PEC Email 3
- resistente -
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale;
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del
19.9.2024 ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i ricorrenti esponevano che:
-in data 10.05.2019, all'altezza del civico 59 di Parte_1 in Pt 1
,
si verificava un improvviso cedimento del manto stradale che determinava la comparsa di una profonda buca al centro della carreggiata, provocata dalla rottura di un collettore fognario nella titolarità di Controparte_2 stante l'evidente presenza di umidità in prossimità della voragine, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale chiedevano l'immediato. intervento dei tecnici del Gruppo Controparte_2 i quali - chiamati a verificare se la causa del cedimento strutturale fosse attribuibile ad una possibile infiltrazione - confermavano che la causa della perdita risiedeva nella rottura di un collettore fognario, sito a notevole profondità rispetto al piano stradale, a circa 8 metri;
affidava il ripristino della conduttura alla [...] 1' Controparte_2
la quale allestiva un vasto cantiere nel tratto di strada Controparte_6 و
compreso tra la Piazza Alessandria e la Via Reggio Emilia, e, nel corso dei lavori, l'impresa appaltatrice eseguiva importanti operazioni di trivellazione in prossimità dei palazzi fronte strada, i quali venivano interessati da forti vibrazioni;
- a seguito delle suddette operazioni di scavo, il Parte 1
, le singole unità abitative che lo compongono, nonché i
[...]
locali siti ai civici nn. 65 e 67, erano interessati da numerose crepe e cavilli;
- il Parte 1 incaricava, pertanto, un proprio tecnico di fiducia, Arch. Persona 3 di verificare la causa delle lesioni riscontrate nello stabile e all'esito dell'indagine peritale, in data
07.02.2020 1'Arch. Pt 10 rassegnava le seguenti conclusioni:
"Il fabbricato, nonostante quasi tutti gli appartamenti siano stati restaurati in tempi recenti, alcuni recentissimi, è interessato da una miriade di cavilli e piccole crepe che in alcuni casi hanno interessato anche maschi murari di notevoli dimensioni. Tutti i condomini hanno riferito che questo fenomeno si è manifestato solamente negli ultimi mesi ed infatti le crepe da me esaminate presentano tutte bordi con spigoli vivi, alcune con materiale in distacco ma ancora in loco, personalmente ho documentato con foto come in due visite successive, a distanza di 15 giorni, la crepa si sia ingrandita. La causa è da individuare nei lavori che stanno interessando la sede stradale per la riparazione di un collettore fognario. Infatti, essendo il collettore situato a notevole profondità per raggiungerlo si dovrà effettuare uno scavo profondo e per evitare cedimenti nelle fondazioni dei palazzi fronte strada si sta eseguendo una palificata di contenimento. Per fare ciò si stanno eseguendo trivellazioni lungo i due lati della strada. Queste trivelle provocano vibrazioni che si trasmettono alle fondazioni del fabbricato che viene messo in tensione da cui crepe e cavilli. Infatti essendo il fabbricato costruito in muratura tradizionale è una struttura rigida che non assorbe le vibrazioni. Inoltre, si può notare come le lesioni siano più numerose e più marcate ai piani bassi e tendano a diminuire man mano che si sale fino a scomparire del tutto all'ultimo piano, questo perché le vibrazioni ai piani alti arrivano smorzate essendo state assorbite dal fabbricato. Le foto sottostanti per avere un'idea dei lavori che si stanno eseguendo ed i macchinari che si stanno usando.”:
- con il passare dei mesi, la consistenza delle crepe aumentava andando ad estendersi anche ad altri locali inizialmente non interessati dalle lesioni,
sicché, in data 03.09.2020, gli odierni ricorrenti depositavano innanzi al
Tribunale di Roma, ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (nei confronti di Controparte_2 Controparte_5 Roma
Capitale e CP_2 , iscritto con RG n. 43338/2020;
Controparte_7 era- integrato il contraddittorio nei confronti della nominato il CTU affinchè rispondesse ai seguenti quesiti:
"Il CTU esaminati gli atti e i documenti delle parti, visitati i luoghi,
1) descriva lo stato e la conformazione dei luoghi, provvedendo a redigerne rilievo planimetrico e a trarne documentazione fotografica;
2) accerti quindi:
a) la sussistenza o meno della situazione di fatto ed in particolare dei danni dedotti dal Parte 1 e dai singoli condomini partecipanti al procedimento;
b) le opere di ripristino occorrenti in relazione ai danni accertati, con relativi costi e tempi di esecuzione, distinguendo i danni con riferimento alle parti comuni condominiali e a ciascuna unità immobiliare singolarmente interessata dei condomini partecipanti al procedimento;
c) le cause dei danni, verificando in particolare, sulla base degli elementi informativi e dei dati disponibili nel fascicolo e/o delle caratteristiche dei danni o più in generale degli elementi tecnici rilevabili in loco, se e quali danni siano riconducibili alle lavorazioni o a taluna di esse effettuate nei pressi dell'edificio condominiale, menzionate negli atti delle parti";
- effettuati in contraddittorio tra le parti numerosi sopralluoghi con approfondite indagini, anche attraverso l'esecuzione di prospezioni georadar e indagini elettrotomografiche 3D per verificare la presenza di eventuali fenomeni di dilavamento al di sotto del piano di posa del fabbricato, il CTU depositava in data 01.04.2021 la “Relazione preliminare di Consulenza Tecnica di Ufficio" ed infine, preso atto delle osservazioni rese dai CTP, la propria "Relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio" in data 12.5.2021;
- deduceva il CTU (dopo aver confermato la piena sussistenza dei danni lamentati dai ricorrenti) che: "l'organizzazione e le caratteristiche del quadro fessurativo riscontrate inducono a ritenere che i fenomeni di dissesto siano dovuti principalmente al cedimento differenziale del terreno di fondazione avvenuto nella zona antistante i civici 57-59 di [...] Parte 1 Tale cedimento differenziale è con ragionevole certezza associato all'anomalia riscontrata nel sottosuolo, a circa 4 metri di profondità, che potrebbe essere ascritta alla presenza di materiale ad alta conduttività (ad esempio materiale a granulometria fine in condizioni sature) usato come riempimento della zona interessata da un fenomeno di sgrottamento. La natura recente delle manifestazioni di dissesto, accertata nel corso dell'attività peritale, induce a ritenere che tale cedimento sia stato innescato dall'alterazione dello stato di addensamento di tale materiale di riempimento.
Tale alterazione è ascrivibile sia alle conseguenze della rottura del collettore fognario avvenuto in prossimità della zona indicata che dalle azioni meccaniche indotte dalla realizzazione della limitrofa paratia di micropali";
- inoltre precisava che: "In sintesi, si ritiene che la rottura del collettore fognario e le azioni meccaniche connesse alle demolizioni di cordoli in calcestruzzo e alla realizzazione della paratia di micropali abbiano concorso ad alterare lo stato di addensamento del materiale di riempimento presente nell'anomalia alto conduttiva riscontrata alla profondità di circa 4 metri all'altezza dei civici 57-59 e ciò abbia innescato il cedimento differenziale del terreno di fondazione del fabbricato d'interesse.
Sebbene la quantificazione delle responsabilità richiesta sia di difficile determinazione, dalla natura dei dissesti lamentati e dalla ricostruzione cronologica degli eventi desumibile dalla documentazione consultata è lecito inferire che le responsabilità degli eventi dannosi sia attribuibile in misura prevalente (75%) alla ed in misura minore (25%) CP_2
alla Controparte_5 "
,
- dopo aver ripartito la responsabilità nella causazione dei danni riportati dal fabbricato e dalle unità immobiliari tra Controparte_2 5%) e
5%), il CTU quantificava il costo degli Controparte_5
interventi di ripristino in complessivi € 78.957,00, oltre IVA;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni quantificati sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU che, oltre ad aver confermato integralmente le ragioni dei ricorrenti, aveva ripartito le responsabilità dei resistenti;
- così concludeva pertanto parte ricorrente:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
a) Accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_8
ciascuno per quanto di ragione, nella causazione dei Controparte_5
danni lamentati dai ricorrenti come accertati all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo RG 43338/2020 già pendente innanzi al Tribunale di Roma, nonché nella causazione degli ulteriori danni patiti dai ricorrenti nella misura indicata in ricorso o nella somma maggiore o minore da determinarsi secondo parametri di giustizia e/o equità;
b) Per l'effetto, condannare Controparte_2 e Controparte_5
ciascuno per quanto di ragione, giusta ripartizione delle responsabilità indicata dal CTU nel procedimento RG 43338/2020 (75% CP 2
[…] e 25% Controparte_5
, ovvero in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti nella misura dettagliatamente indicata in ricorso, nonché nella causazione degli ulteriori danni patiti dai ricorrenti nella misura indicata in ricorso o nella somma maggiore o minore da determinarsi secondo parametri di giustizia e/o equità;
c) Condannare Controparte_2 e Controparte_5 al rimborso delle spese di CTU sostenute dal Parte 1
nell'ambito del procedimento RG 43338/2020; d) In considerazione della condotta osservata dalle parti convenute, condannare le stesse al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia e/o equità.
e) Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio di merito e del procedimento per accertamento tecnico preventivo RG 43338/2020 da liquidarsi nella presente fase".
Si costituiva la l' Controparte_2 impugnando e contestando integralmente ogni avversa deduzione, difesa, domanda ed allegazione documentale, rilevandone l'infondatezza fattuale e giuridica, evidenziando come la ctu svolta nel corso dell'ATP non avesse stabilito con precisione l'origine delle crepe e delle fessurazioni presenti sul Parte 1
[...] rimanendo la stessa incerta e probabilistica, evidenziando و
anche come, nel corso della CTU, l'ausiliario avesse verificato anche le paratie ed i micropali al fine di valutare l'efficacia di tale intervento ed escludere tra le cause delle lesioni rilevate una correlazione con tale opera, rilevando che le lavorazioni effettuate rispettavano la normativa vigente e potenzialmente non avevano creato alcun tipo di danno, contestando anche il quantum della pretesa attorea, infondato e sovrastimato, così
concludendo:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa:
in via principale, in ogni caso rigettare ogni avversa istanza e domanda, infondata e non provata sia in punto an che quantum debeatur.
Con vittoria delle spese di lite". Si costituiva anche la Controparte_5 contestando in toto le avverse affermazioni e deduzioni ed instando per il rigetto delle domande dei ricorrenti, rilevando che: Controparte_2 è la società che si occupa di fornire il servizio idrico integrato nell' CP_2 Lazio Centrale Roma - entro i cui confini ricade
-anche Roma Capitale – in forza di una specifica Convenzione di Gestione tra Roma Capitale ed CP_2 stessa per l'affidamento del Servizio Idrico
Integrato, è pertanto a tutti gli effetti il custode della rete fognaria de qua;
la VI. è, diversamente, l'affidataria dell'appalto avente ad oggetto
"lavori di ammodernamento delle reti fognarie del servizio idrico integrato lotto n. 2, CIG. 7512453056 (Committente:
- CP_2
[...]
l'appalto non aveva ad oggetto una singola lavorazione bensì una molteplicità di potenziali interventi che CP_2 - entro un determinato arco temporale e sino alla concorrenza degli importi di aggiudicazione della gara poteva commissionare alla CP 5 nella sua qualità di ditta appaltatrice;
-tale appalto rientrante nella categoria degli accordi quadro - prevedeval che la dovesse intervenire ogni qualvolta CP_2 lo avesse ritenuto necessario, per l'esecuzione di lavorazioni che, di volta in volta, le sarebbero state affidate con specifici ordini di lavoro;
a fronte di ciò, nel mese di ottobre 2019, veniva incaricata da
CP_2 di eseguire talune lavorazioni a seguito della rottura di un collettore fognario che causava il cedimento di un tratto del manto stradale di [...] in Pt_1 e, nello specifico, in data 10 maggio 2019, in Parte 1
,
corrispondenza dei civici 59 (lato dispari) e 74 (lato pari) di [...] Parte 1 in Pt 1 si verificava un cedimento del manto stradale che
,
determinava la comparsa di una voragine al centro della carreggiata;
la voragine era provocata dalla rottura del collettore fognario di pertinenza di - relativo al fabbricato che corrisponde aiControparte_2
civici 70-72-74-76, situato a ca.
7.00 m di profondità dal piano stradale, che incideva sulla scarsa qualità meccanica del terreno su cui insiste il fabbricato condominiale in oggetto, provocando un cedimento differenziale del terreno stesso;
Controparte_2 per gli accertamenti del caso e per interveniva anzitutto dare, pertanto, inizio alle lavorazioni;
CP 7 che, accertata la competenza prettamente diinterveniva poi natura fognaria dell'evento, eseguiva comunque la rimozione, all'interno della buca stessa, di talune tubazioni per permettere che l'intervento di Controparte_2 fosse agevolato ed eseguibile, prima dell'intervento dell'odierna resistente, rilevando che Controparte_2 assegnava l'opera di riparazione alla Ditta Individuale Aldrighetti Albino, la prima ad operare presso il cantiere;
la predetta tentava, senza buon esito, una riparazione a cielo aperto che, però, per la natura del terreno, non le consentiva di raggiungere la rete fognaria;
1' CP_2 CP 2 provvedeva poi a sostituire la Ditta Individuale
Aldrighetti Albino con l'odierna resistente e, a metà del mese di ottobre
2019, a distanza di oltre 180 giorni dalla rottura del collettore fognario e del cedimento del manto stradale, subentrava la che, in forza di contratto quadro di subappalto sottoscritto in data 27.08.2019 con la Parte 16 a sua volta, faceva eseguire a questa ultima talune lavorazioni sul cantiere ed inoltre subappaltava alla Parte_17 la realizzazione delle paratie di micropali;
le lavorazioni erano eseguite su un terreno di scarsa qualità meccanica, con presenza di evidenti anomalie, nello specifico, a decorrere dal
15.11.2019 al 28.01.2020 l'impresa Pt_16 , provvedeva alla esecuzione e realizzazione delle paratie di micropali, che si rendevano necessarie ad operare in sicurezza ed a protezione sia dello scavo da realizzare che degli edifici adiacenti: CP 5 interveniva poi per il ripristino del alla fine di aprile 2020, collettore fognario e del successivo ripristino della pavimentazione CP 2 tra l'altro,stradale (29.07.2020) senza che la committente contestasse nulla in relazione alle lavorazioni eseguite.
Tanto esposto, la convenuta eccepiva come l'inquadramento temporale dei danni lamentati dai ricorrenti non fosse mai stato precisato con elementi probatori certi, neanche dal CTU Ing. Per_4 essendo la contestazione limitata sempre a presunzioni ed ipotesi, e chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa Controparte_10 in ragione della polizza n. 60126821, per essere da questa manlevata in caso di sua soccombenza, e della Parte 17 in ragione del contratto di subappalto sottoscritto in data 27.08.2019, in forza del quale questa ultima aveva eseguito le lavorazioni per le quali era statata citatata in giudizio la assumendo l'esclusiva causazione dei danniControparte_5
lamentati dai ricorrenti da una anomala caratterizzazione qualitativa delle proprietà meccaniche del terreno sul quale sorge il fabbricato di [...]
, dalla presenza di una anomalia ivi riscontrata e dalla Parte_1 rottura del collettore fognario;
contestava, ancora, le risultanze della CTU ed anche il quantum della pretesa attorea, così infine concludendo:
"Piaccia all'Ecc.mo tribunale adito
1. In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di CP 10
[...] (ex Controparte_11 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Scarsellini, n. 14, Milano, 20161, all'uopo fissando nuova udienza di comparizione;
Parte 17
2. In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Latina, LT, Via
Pontina, km 74.800, 04100, all'uopo fissando nuova udienza di comparizione;
3. Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande dei ricorrenti nei confronti della perché infondate, sia in Controparte_5
fatto che in diritto e comunque, nessuna delle quali, certificante una responsabilità di questa ultima rispetto ai danni lamentati dai primi;
4. Nel merito in via subordinata, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento anche solo parzialmente delle domande dei ricorrenti nei confronti della dichiarare e statuire nel casoControparte_5
di condanna di questa ultima, la garanzia e manleva della CP 10
in favore della Controparte_5[...] (ex Controparte 11
condannandola a tenerla indenne da quanto eventualmente tenuta a dover corrispondere a qualsiasi titolo.
5. Nel merito in via subordinata, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento anche solo parzialmente delle domande di parte ricorrente
Controparte_5 relative alle lavorazioni nei confronti della Parte 17 nei fatti per cui è causa, si eseguite dal subappaltatore chiede che venga condannata in via diretta la Parte_17 a corrispondere quanto eventualmente dovuto ai ricorrenti e/o comunque dichiarare la Parte 17 tenuta a manlevare e tenere indenne la [...] Controparte_5 da quanto eventualmente tenuta a dover corrispondere a causa delle lavorazioni eseguite dalla Parte 17
Negata la chiamata del terzo, acquista la documentazione hic et inde prodotta, il CP_12 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2024 e in detta udienza la tratteneva in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della espletata istruttoria, segnatamente la relazione tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di ATP, le cui conclusioni risultano condivisibili poichè frutto di adeguata valutazione degli elementi raccolti a seguito di sopralluogo e di compiuto esame dei doicumenti acquisiti agli atti, deve ritenersi adeguatamente provato che i fenomeni riscontrati nello stabile di Parte 1 derivarono dalla rottura del collettore fognario e dalle successive azioni meccaniche connesse alle demolizioni di cordoli in calcestruzzo e alla realizzazione della paratia di micropali, che contribuirono ad alterare lo stato di addensamento del materiale di riempimento presente nell'anomalia alto conduttiva riscontrata alla profondità di circa 4 metri all'altezza dei civici 57-59, così innescando il cedimento differenziale del terreno di fondazione del fabbricato in oggetto.
In punto di responsabilità, l'ausiliario ha ritenuto, considerata la natura dei dissesti lamentati e la ricostruzione cronologica degli eventi desumibile dalla documentazione consultata, che l' Controparte_2 abbia concorso a determinare l'evento nella misura del 75%, residuando in capo alla appaltatrice dei lavori di intervento sulla reteControparte_5 fognaria, una responsabilità in misura del 25%.
Tali essendo le conclusioni cui è giunto l'ausiliario, frutto di adeguato esame dei luoghi e delle risultanze documentali, nonché correttamente motivate e prive di vizi logici, deve ritenersi raggiunta la prova della responsabilità ex art. 2051 c.c. delle parti convenute nella causazione dell'evento lesivo lamentato dagli attori, mentre è mancata la prova che l'evento si sia verificato a causa di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, come tale costituente caso fortuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c..
Ritenuto accertato l'an, in punto di quantum debeatur, si osserva quanto segue.
L'ausiliario, dopo aver visionato le aree danneggiate, ha stimato nella complessiva somma di € 78.957,00, oltre iva, i costi di intervento volti al ripristino delle superfici danneggiate, quantificando, per l'area condominiale e per ogni singola abitazione, i seguenti importi: Parte 1 : € 15.516,08 oltre iva;
Parte 4 (int. 1-2): € 15.041,39 oltre iva;
Parte 3
(int. 63): € 3.153,92 oltre iva;
Parte 6 Parte 8 (int. 4-5): € 5.491,16 oltre iva;
Parte 7
(int. 6 e cantina n. 1): € 8.786,79 oltre iva;
CP 1
(int. 7-8): € 7.830,11 oltre iva;
Parte 9
(int. 9): € 2.566,40 oltre iva;
Parte 10
I
(int. 10-11): € 5.348,88 oltre iva;
Parte 11
(int. 12): € 6.613,99 oltre iva;
Parte 12 Parte 14 (int. 13); € 2.566,40 oltre iva;
Parte 13 e
(negozio Parte 1 ): € 3.975,80 oltre iva. Parte 15
Ciò posto, vanno riconosciuti agli attori i predetti importi indicati dal ctu, nonché, in favore del condominio, l'ulteriore importo di € 6.252,00 oltre oneri, corrispondente alle spese di ctu da questo sostenute nella fase di accertamento tecnico preventivo, come documentate.
Nulla può, invece, essere riconosciuto agli attori per le ulteriori voci di danno lamentate, mancando in atti ogni prova della sussistenza, anche futura, dei lamentati danni.
Le somme, come riconosciute, vanno poste a carico di Controparte_2
in misura del 75% e in capo a Controparte_13 in misura del
25% in considerazione dei rispettivi contributi causali.
Sugli importi liquidati decorrono poi gli interessi al tasso legale dalla data di notifica dell'atto di citazione sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c. 3 c.p.c. formulata dagli attori, la stessa non merita accoglimento, mancando ogni prova che la parte convenuta abbia resistito con dolo o colpa grave, tenuto conto anche delle risultanze di carattere strettamente tecnico dell'elaborato peritale reso dall'ausiliario in sede di ATP.
Le spese di lite dell'ATP e del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - in accoglimento della domanda proposta dagli attori, condanna l' CP_2 CP 2 e la Controparte 13 ciascuna per la propria quota di, rispettivamente, 75% e 25%, al pagamento delle seguenti somme: Parte 1 : € 15.516,08 oltre iva ed € 6.252,00
oltre oneri a titolo di rimborso delle spese di ctu nel procedimento di ATP;
Parte 3 e Parte 4 (int. 1-2): € 15.041,39 oltre iva;
Parte 6 (int. 63): € 3.153,92 oltre iva;
Parte 7 e Parte 8 (int. 4-5): € 5.491,16 oltre iva;
(int. 6 e cantina n. 1): € 8.786,79 oltre iva;
CP 1
(int. 7-8): € 7.830,11 oltre iva;
Parte_9
(int. 9): € 2.566,40 oltre iva;
Parte 10
(int. 10-11): € 5.348,88 oltre iva;
Parte 11
(int. 12): € 6.613,99 oltre iva;
Parte 12 Parte 14 (int. 13); € 2.566,40 oltre iva;
Parte 13 Parte 1 ): € 3.975,80 oltre iva;
(negozio Parte_15
oltre interessi al tasso legale come in motivazione;
condanna i convenuti, ciascuno per la rispettiva quota di responsabilità al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida, per la fase di ATP, nel rimborso delle spese vive (C.U. e marca) e in € 2.200,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge;
per la presente fase in € 280,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma il 3.10.2025
Il Giudice,
dott.ssa Fabiana Corbo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XIII Civile
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 33765 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022
promossa da Parte 1 in persona dell'Amministratore pro tempore Parte_2 (C.F. P.IVA 1 nonché Parte 3 (C.F. Codice Fiscale 1 ) e Pt 4
[...] (C.F. Codice Fiscale 2 Pt 5 Parte_6
,
(C.F. Codice Fiscale 3
-) int. 3: Parte 7 (C.F. [...] C.F. 4 ) e Parte 8 (C.F. C.F._5
[...] ) int. 4-5; CP 1 (C.F. Codice Fiscale_6 ) – int. 6; Parte 9 (C.F. Codice Fiscale 7 ) - int. 7-8; Parte 10
[...] (C.F. Codice Fiscale_8 ) - int. 9; Parte 11
(C.F. Codice Fiscale 9 ) int. 10-11; Parte_12 (C.F.
) - int. 12; Parte 13 (C.F. [...] Codice Fiscale 10
― int. C.F. 11 ) e Parte 14 (C.F. Codice Fiscale_12 Codice Fiscale_13 ) – civ. 65, tutti 13; Parte_15 (C.F.
Viale Giulio Cesare n. 95, presso lo Pt 1elettivamente domiciliati in
), che li studio dell'Avv. Pietro Messina (C.F. Codice Fiscale 14 rappresenta e difende, in virtù di procure in calce al ricorso introduttivo
(PEC Email 1 );
- ricorrente -
nei confronti di
C.F.: P.IVA_2 con Sede Legale in Pt 1 Controparte_2 و CP 3Piazzale Ostiense n. 2, in persona del procuratore Avv.
a Spoleto (PG) il 27.12.1975, C.F.: nata
[...] و
giusta procura conferita per atto Notaio
[...] C.F. 15 و
Rep 51.999, Racc. 16.213 del 16.11.16 dal Dottor Per 1 in Pt 1
, in qualità di Amm.re Delegato e Legale rappresentante pro Persona 2 و
tempore di CP 2 mandataria della Controparte_4 Persona 1 Notaio in Pt 1 ingiusta mandato autenticato dal Dottor
data 16.06.20155, Rep. 43.026 Racc. 14.242, elettivamente domiciliata in Pt 1 Via Antonio Gramsci 7, presso e nello Studio dell'Avv. Federica
Mondani (C.F.: Codice Fiscale_16 ), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti rilasciata su separato foglio da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta ex art. 83 c.p.c., (PEC:
Email 2
- resistente -
e nei confronti di Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pt 1 Via Laurentina 185, 00142, (P. Iva P.IVA 3 ) rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Alan
Baccini (PEC Email 3 1) e Riccardo Graziano
(PEC Email 4
) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Pt_1 Via di Villa Emiliani n, 48
(PEC Email 3
- resistente -
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale;
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del
19.9.2024 ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i ricorrenti esponevano che:
-in data 10.05.2019, all'altezza del civico 59 di Parte_1 in Pt 1
,
si verificava un improvviso cedimento del manto stradale che determinava la comparsa di una profonda buca al centro della carreggiata, provocata dalla rottura di un collettore fognario nella titolarità di Controparte_2 stante l'evidente presenza di umidità in prossimità della voragine, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale chiedevano l'immediato. intervento dei tecnici del Gruppo Controparte_2 i quali - chiamati a verificare se la causa del cedimento strutturale fosse attribuibile ad una possibile infiltrazione - confermavano che la causa della perdita risiedeva nella rottura di un collettore fognario, sito a notevole profondità rispetto al piano stradale, a circa 8 metri;
affidava il ripristino della conduttura alla [...] 1' Controparte_2
la quale allestiva un vasto cantiere nel tratto di strada Controparte_6 و
compreso tra la Piazza Alessandria e la Via Reggio Emilia, e, nel corso dei lavori, l'impresa appaltatrice eseguiva importanti operazioni di trivellazione in prossimità dei palazzi fronte strada, i quali venivano interessati da forti vibrazioni;
- a seguito delle suddette operazioni di scavo, il Parte 1
, le singole unità abitative che lo compongono, nonché i
[...]
locali siti ai civici nn. 65 e 67, erano interessati da numerose crepe e cavilli;
- il Parte 1 incaricava, pertanto, un proprio tecnico di fiducia, Arch. Persona 3 di verificare la causa delle lesioni riscontrate nello stabile e all'esito dell'indagine peritale, in data
07.02.2020 1'Arch. Pt 10 rassegnava le seguenti conclusioni:
"Il fabbricato, nonostante quasi tutti gli appartamenti siano stati restaurati in tempi recenti, alcuni recentissimi, è interessato da una miriade di cavilli e piccole crepe che in alcuni casi hanno interessato anche maschi murari di notevoli dimensioni. Tutti i condomini hanno riferito che questo fenomeno si è manifestato solamente negli ultimi mesi ed infatti le crepe da me esaminate presentano tutte bordi con spigoli vivi, alcune con materiale in distacco ma ancora in loco, personalmente ho documentato con foto come in due visite successive, a distanza di 15 giorni, la crepa si sia ingrandita. La causa è da individuare nei lavori che stanno interessando la sede stradale per la riparazione di un collettore fognario. Infatti, essendo il collettore situato a notevole profondità per raggiungerlo si dovrà effettuare uno scavo profondo e per evitare cedimenti nelle fondazioni dei palazzi fronte strada si sta eseguendo una palificata di contenimento. Per fare ciò si stanno eseguendo trivellazioni lungo i due lati della strada. Queste trivelle provocano vibrazioni che si trasmettono alle fondazioni del fabbricato che viene messo in tensione da cui crepe e cavilli. Infatti essendo il fabbricato costruito in muratura tradizionale è una struttura rigida che non assorbe le vibrazioni. Inoltre, si può notare come le lesioni siano più numerose e più marcate ai piani bassi e tendano a diminuire man mano che si sale fino a scomparire del tutto all'ultimo piano, questo perché le vibrazioni ai piani alti arrivano smorzate essendo state assorbite dal fabbricato. Le foto sottostanti per avere un'idea dei lavori che si stanno eseguendo ed i macchinari che si stanno usando.”:
- con il passare dei mesi, la consistenza delle crepe aumentava andando ad estendersi anche ad altri locali inizialmente non interessati dalle lesioni,
sicché, in data 03.09.2020, gli odierni ricorrenti depositavano innanzi al
Tribunale di Roma, ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (nei confronti di Controparte_2 Controparte_5 Roma
Capitale e CP_2 , iscritto con RG n. 43338/2020;
Controparte_7 era- integrato il contraddittorio nei confronti della nominato il CTU affinchè rispondesse ai seguenti quesiti:
"Il CTU esaminati gli atti e i documenti delle parti, visitati i luoghi,
1) descriva lo stato e la conformazione dei luoghi, provvedendo a redigerne rilievo planimetrico e a trarne documentazione fotografica;
2) accerti quindi:
a) la sussistenza o meno della situazione di fatto ed in particolare dei danni dedotti dal Parte 1 e dai singoli condomini partecipanti al procedimento;
b) le opere di ripristino occorrenti in relazione ai danni accertati, con relativi costi e tempi di esecuzione, distinguendo i danni con riferimento alle parti comuni condominiali e a ciascuna unità immobiliare singolarmente interessata dei condomini partecipanti al procedimento;
c) le cause dei danni, verificando in particolare, sulla base degli elementi informativi e dei dati disponibili nel fascicolo e/o delle caratteristiche dei danni o più in generale degli elementi tecnici rilevabili in loco, se e quali danni siano riconducibili alle lavorazioni o a taluna di esse effettuate nei pressi dell'edificio condominiale, menzionate negli atti delle parti";
- effettuati in contraddittorio tra le parti numerosi sopralluoghi con approfondite indagini, anche attraverso l'esecuzione di prospezioni georadar e indagini elettrotomografiche 3D per verificare la presenza di eventuali fenomeni di dilavamento al di sotto del piano di posa del fabbricato, il CTU depositava in data 01.04.2021 la “Relazione preliminare di Consulenza Tecnica di Ufficio" ed infine, preso atto delle osservazioni rese dai CTP, la propria "Relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio" in data 12.5.2021;
- deduceva il CTU (dopo aver confermato la piena sussistenza dei danni lamentati dai ricorrenti) che: "l'organizzazione e le caratteristiche del quadro fessurativo riscontrate inducono a ritenere che i fenomeni di dissesto siano dovuti principalmente al cedimento differenziale del terreno di fondazione avvenuto nella zona antistante i civici 57-59 di [...] Parte 1 Tale cedimento differenziale è con ragionevole certezza associato all'anomalia riscontrata nel sottosuolo, a circa 4 metri di profondità, che potrebbe essere ascritta alla presenza di materiale ad alta conduttività (ad esempio materiale a granulometria fine in condizioni sature) usato come riempimento della zona interessata da un fenomeno di sgrottamento. La natura recente delle manifestazioni di dissesto, accertata nel corso dell'attività peritale, induce a ritenere che tale cedimento sia stato innescato dall'alterazione dello stato di addensamento di tale materiale di riempimento.
Tale alterazione è ascrivibile sia alle conseguenze della rottura del collettore fognario avvenuto in prossimità della zona indicata che dalle azioni meccaniche indotte dalla realizzazione della limitrofa paratia di micropali";
- inoltre precisava che: "In sintesi, si ritiene che la rottura del collettore fognario e le azioni meccaniche connesse alle demolizioni di cordoli in calcestruzzo e alla realizzazione della paratia di micropali abbiano concorso ad alterare lo stato di addensamento del materiale di riempimento presente nell'anomalia alto conduttiva riscontrata alla profondità di circa 4 metri all'altezza dei civici 57-59 e ciò abbia innescato il cedimento differenziale del terreno di fondazione del fabbricato d'interesse.
Sebbene la quantificazione delle responsabilità richiesta sia di difficile determinazione, dalla natura dei dissesti lamentati e dalla ricostruzione cronologica degli eventi desumibile dalla documentazione consultata è lecito inferire che le responsabilità degli eventi dannosi sia attribuibile in misura prevalente (75%) alla ed in misura minore (25%) CP_2
alla Controparte_5 "
,
- dopo aver ripartito la responsabilità nella causazione dei danni riportati dal fabbricato e dalle unità immobiliari tra Controparte_2 5%) e
5%), il CTU quantificava il costo degli Controparte_5
interventi di ripristino in complessivi € 78.957,00, oltre IVA;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni quantificati sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU che, oltre ad aver confermato integralmente le ragioni dei ricorrenti, aveva ripartito le responsabilità dei resistenti;
- così concludeva pertanto parte ricorrente:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
a) Accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_8
ciascuno per quanto di ragione, nella causazione dei Controparte_5
danni lamentati dai ricorrenti come accertati all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo RG 43338/2020 già pendente innanzi al Tribunale di Roma, nonché nella causazione degli ulteriori danni patiti dai ricorrenti nella misura indicata in ricorso o nella somma maggiore o minore da determinarsi secondo parametri di giustizia e/o equità;
b) Per l'effetto, condannare Controparte_2 e Controparte_5
ciascuno per quanto di ragione, giusta ripartizione delle responsabilità indicata dal CTU nel procedimento RG 43338/2020 (75% CP 2
[…] e 25% Controparte_5
, ovvero in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti nella misura dettagliatamente indicata in ricorso, nonché nella causazione degli ulteriori danni patiti dai ricorrenti nella misura indicata in ricorso o nella somma maggiore o minore da determinarsi secondo parametri di giustizia e/o equità;
c) Condannare Controparte_2 e Controparte_5 al rimborso delle spese di CTU sostenute dal Parte 1
nell'ambito del procedimento RG 43338/2020; d) In considerazione della condotta osservata dalle parti convenute, condannare le stesse al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia e/o equità.
e) Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio di merito e del procedimento per accertamento tecnico preventivo RG 43338/2020 da liquidarsi nella presente fase".
Si costituiva la l' Controparte_2 impugnando e contestando integralmente ogni avversa deduzione, difesa, domanda ed allegazione documentale, rilevandone l'infondatezza fattuale e giuridica, evidenziando come la ctu svolta nel corso dell'ATP non avesse stabilito con precisione l'origine delle crepe e delle fessurazioni presenti sul Parte 1
[...] rimanendo la stessa incerta e probabilistica, evidenziando و
anche come, nel corso della CTU, l'ausiliario avesse verificato anche le paratie ed i micropali al fine di valutare l'efficacia di tale intervento ed escludere tra le cause delle lesioni rilevate una correlazione con tale opera, rilevando che le lavorazioni effettuate rispettavano la normativa vigente e potenzialmente non avevano creato alcun tipo di danno, contestando anche il quantum della pretesa attorea, infondato e sovrastimato, così
concludendo:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa:
in via principale, in ogni caso rigettare ogni avversa istanza e domanda, infondata e non provata sia in punto an che quantum debeatur.
Con vittoria delle spese di lite". Si costituiva anche la Controparte_5 contestando in toto le avverse affermazioni e deduzioni ed instando per il rigetto delle domande dei ricorrenti, rilevando che: Controparte_2 è la società che si occupa di fornire il servizio idrico integrato nell' CP_2 Lazio Centrale Roma - entro i cui confini ricade
-anche Roma Capitale – in forza di una specifica Convenzione di Gestione tra Roma Capitale ed CP_2 stessa per l'affidamento del Servizio Idrico
Integrato, è pertanto a tutti gli effetti il custode della rete fognaria de qua;
la VI. è, diversamente, l'affidataria dell'appalto avente ad oggetto
"lavori di ammodernamento delle reti fognarie del servizio idrico integrato lotto n. 2, CIG. 7512453056 (Committente:
- CP_2
[...]
l'appalto non aveva ad oggetto una singola lavorazione bensì una molteplicità di potenziali interventi che CP_2 - entro un determinato arco temporale e sino alla concorrenza degli importi di aggiudicazione della gara poteva commissionare alla CP 5 nella sua qualità di ditta appaltatrice;
-tale appalto rientrante nella categoria degli accordi quadro - prevedeval che la dovesse intervenire ogni qualvolta CP_2 lo avesse ritenuto necessario, per l'esecuzione di lavorazioni che, di volta in volta, le sarebbero state affidate con specifici ordini di lavoro;
a fronte di ciò, nel mese di ottobre 2019, veniva incaricata da
CP_2 di eseguire talune lavorazioni a seguito della rottura di un collettore fognario che causava il cedimento di un tratto del manto stradale di [...] in Pt_1 e, nello specifico, in data 10 maggio 2019, in Parte 1
,
corrispondenza dei civici 59 (lato dispari) e 74 (lato pari) di [...] Parte 1 in Pt 1 si verificava un cedimento del manto stradale che
,
determinava la comparsa di una voragine al centro della carreggiata;
la voragine era provocata dalla rottura del collettore fognario di pertinenza di - relativo al fabbricato che corrisponde aiControparte_2
civici 70-72-74-76, situato a ca.
7.00 m di profondità dal piano stradale, che incideva sulla scarsa qualità meccanica del terreno su cui insiste il fabbricato condominiale in oggetto, provocando un cedimento differenziale del terreno stesso;
Controparte_2 per gli accertamenti del caso e per interveniva anzitutto dare, pertanto, inizio alle lavorazioni;
CP 7 che, accertata la competenza prettamente diinterveniva poi natura fognaria dell'evento, eseguiva comunque la rimozione, all'interno della buca stessa, di talune tubazioni per permettere che l'intervento di Controparte_2 fosse agevolato ed eseguibile, prima dell'intervento dell'odierna resistente, rilevando che Controparte_2 assegnava l'opera di riparazione alla Ditta Individuale Aldrighetti Albino, la prima ad operare presso il cantiere;
la predetta tentava, senza buon esito, una riparazione a cielo aperto che, però, per la natura del terreno, non le consentiva di raggiungere la rete fognaria;
1' CP_2 CP 2 provvedeva poi a sostituire la Ditta Individuale
Aldrighetti Albino con l'odierna resistente e, a metà del mese di ottobre
2019, a distanza di oltre 180 giorni dalla rottura del collettore fognario e del cedimento del manto stradale, subentrava la che, in forza di contratto quadro di subappalto sottoscritto in data 27.08.2019 con la Parte 16 a sua volta, faceva eseguire a questa ultima talune lavorazioni sul cantiere ed inoltre subappaltava alla Parte_17 la realizzazione delle paratie di micropali;
le lavorazioni erano eseguite su un terreno di scarsa qualità meccanica, con presenza di evidenti anomalie, nello specifico, a decorrere dal
15.11.2019 al 28.01.2020 l'impresa Pt_16 , provvedeva alla esecuzione e realizzazione delle paratie di micropali, che si rendevano necessarie ad operare in sicurezza ed a protezione sia dello scavo da realizzare che degli edifici adiacenti: CP 5 interveniva poi per il ripristino del alla fine di aprile 2020, collettore fognario e del successivo ripristino della pavimentazione CP 2 tra l'altro,stradale (29.07.2020) senza che la committente contestasse nulla in relazione alle lavorazioni eseguite.
Tanto esposto, la convenuta eccepiva come l'inquadramento temporale dei danni lamentati dai ricorrenti non fosse mai stato precisato con elementi probatori certi, neanche dal CTU Ing. Per_4 essendo la contestazione limitata sempre a presunzioni ed ipotesi, e chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa Controparte_10 in ragione della polizza n. 60126821, per essere da questa manlevata in caso di sua soccombenza, e della Parte 17 in ragione del contratto di subappalto sottoscritto in data 27.08.2019, in forza del quale questa ultima aveva eseguito le lavorazioni per le quali era statata citatata in giudizio la assumendo l'esclusiva causazione dei danniControparte_5
lamentati dai ricorrenti da una anomala caratterizzazione qualitativa delle proprietà meccaniche del terreno sul quale sorge il fabbricato di [...]
, dalla presenza di una anomalia ivi riscontrata e dalla Parte_1 rottura del collettore fognario;
contestava, ancora, le risultanze della CTU ed anche il quantum della pretesa attorea, così infine concludendo:
"Piaccia all'Ecc.mo tribunale adito
1. In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di CP 10
[...] (ex Controparte_11 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Scarsellini, n. 14, Milano, 20161, all'uopo fissando nuova udienza di comparizione;
Parte 17
2. In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Latina, LT, Via
Pontina, km 74.800, 04100, all'uopo fissando nuova udienza di comparizione;
3. Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande dei ricorrenti nei confronti della perché infondate, sia in Controparte_5
fatto che in diritto e comunque, nessuna delle quali, certificante una responsabilità di questa ultima rispetto ai danni lamentati dai primi;
4. Nel merito in via subordinata, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento anche solo parzialmente delle domande dei ricorrenti nei confronti della dichiarare e statuire nel casoControparte_5
di condanna di questa ultima, la garanzia e manleva della CP 10
in favore della Controparte_5[...] (ex Controparte 11
condannandola a tenerla indenne da quanto eventualmente tenuta a dover corrispondere a qualsiasi titolo.
5. Nel merito in via subordinata, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento anche solo parzialmente delle domande di parte ricorrente
Controparte_5 relative alle lavorazioni nei confronti della Parte 17 nei fatti per cui è causa, si eseguite dal subappaltatore chiede che venga condannata in via diretta la Parte_17 a corrispondere quanto eventualmente dovuto ai ricorrenti e/o comunque dichiarare la Parte 17 tenuta a manlevare e tenere indenne la [...] Controparte_5 da quanto eventualmente tenuta a dover corrispondere a causa delle lavorazioni eseguite dalla Parte 17
Negata la chiamata del terzo, acquista la documentazione hic et inde prodotta, il CP_12 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2024 e in detta udienza la tratteneva in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della espletata istruttoria, segnatamente la relazione tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di ATP, le cui conclusioni risultano condivisibili poichè frutto di adeguata valutazione degli elementi raccolti a seguito di sopralluogo e di compiuto esame dei doicumenti acquisiti agli atti, deve ritenersi adeguatamente provato che i fenomeni riscontrati nello stabile di Parte 1 derivarono dalla rottura del collettore fognario e dalle successive azioni meccaniche connesse alle demolizioni di cordoli in calcestruzzo e alla realizzazione della paratia di micropali, che contribuirono ad alterare lo stato di addensamento del materiale di riempimento presente nell'anomalia alto conduttiva riscontrata alla profondità di circa 4 metri all'altezza dei civici 57-59, così innescando il cedimento differenziale del terreno di fondazione del fabbricato in oggetto.
In punto di responsabilità, l'ausiliario ha ritenuto, considerata la natura dei dissesti lamentati e la ricostruzione cronologica degli eventi desumibile dalla documentazione consultata, che l' Controparte_2 abbia concorso a determinare l'evento nella misura del 75%, residuando in capo alla appaltatrice dei lavori di intervento sulla reteControparte_5 fognaria, una responsabilità in misura del 25%.
Tali essendo le conclusioni cui è giunto l'ausiliario, frutto di adeguato esame dei luoghi e delle risultanze documentali, nonché correttamente motivate e prive di vizi logici, deve ritenersi raggiunta la prova della responsabilità ex art. 2051 c.c. delle parti convenute nella causazione dell'evento lesivo lamentato dagli attori, mentre è mancata la prova che l'evento si sia verificato a causa di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, come tale costituente caso fortuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c..
Ritenuto accertato l'an, in punto di quantum debeatur, si osserva quanto segue.
L'ausiliario, dopo aver visionato le aree danneggiate, ha stimato nella complessiva somma di € 78.957,00, oltre iva, i costi di intervento volti al ripristino delle superfici danneggiate, quantificando, per l'area condominiale e per ogni singola abitazione, i seguenti importi: Parte 1 : € 15.516,08 oltre iva;
Parte 4 (int. 1-2): € 15.041,39 oltre iva;
Parte 3
(int. 63): € 3.153,92 oltre iva;
Parte 6 Parte 8 (int. 4-5): € 5.491,16 oltre iva;
Parte 7
(int. 6 e cantina n. 1): € 8.786,79 oltre iva;
CP 1
(int. 7-8): € 7.830,11 oltre iva;
Parte 9
(int. 9): € 2.566,40 oltre iva;
Parte 10
I
(int. 10-11): € 5.348,88 oltre iva;
Parte 11
(int. 12): € 6.613,99 oltre iva;
Parte 12 Parte 14 (int. 13); € 2.566,40 oltre iva;
Parte 13 e
(negozio Parte 1 ): € 3.975,80 oltre iva. Parte 15
Ciò posto, vanno riconosciuti agli attori i predetti importi indicati dal ctu, nonché, in favore del condominio, l'ulteriore importo di € 6.252,00 oltre oneri, corrispondente alle spese di ctu da questo sostenute nella fase di accertamento tecnico preventivo, come documentate.
Nulla può, invece, essere riconosciuto agli attori per le ulteriori voci di danno lamentate, mancando in atti ogni prova della sussistenza, anche futura, dei lamentati danni.
Le somme, come riconosciute, vanno poste a carico di Controparte_2
in misura del 75% e in capo a Controparte_13 in misura del
25% in considerazione dei rispettivi contributi causali.
Sugli importi liquidati decorrono poi gli interessi al tasso legale dalla data di notifica dell'atto di citazione sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c. 3 c.p.c. formulata dagli attori, la stessa non merita accoglimento, mancando ogni prova che la parte convenuta abbia resistito con dolo o colpa grave, tenuto conto anche delle risultanze di carattere strettamente tecnico dell'elaborato peritale reso dall'ausiliario in sede di ATP.
Le spese di lite dell'ATP e del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - in accoglimento della domanda proposta dagli attori, condanna l' CP_2 CP 2 e la Controparte 13 ciascuna per la propria quota di, rispettivamente, 75% e 25%, al pagamento delle seguenti somme: Parte 1 : € 15.516,08 oltre iva ed € 6.252,00
oltre oneri a titolo di rimborso delle spese di ctu nel procedimento di ATP;
Parte 3 e Parte 4 (int. 1-2): € 15.041,39 oltre iva;
Parte 6 (int. 63): € 3.153,92 oltre iva;
Parte 7 e Parte 8 (int. 4-5): € 5.491,16 oltre iva;
(int. 6 e cantina n. 1): € 8.786,79 oltre iva;
CP 1
(int. 7-8): € 7.830,11 oltre iva;
Parte_9
(int. 9): € 2.566,40 oltre iva;
Parte 10
(int. 10-11): € 5.348,88 oltre iva;
Parte 11
(int. 12): € 6.613,99 oltre iva;
Parte 12 Parte 14 (int. 13); € 2.566,40 oltre iva;
Parte 13 Parte 1 ): € 3.975,80 oltre iva;
(negozio Parte_15
oltre interessi al tasso legale come in motivazione;
condanna i convenuti, ciascuno per la rispettiva quota di responsabilità al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida, per la fase di ATP, nel rimborso delle spese vive (C.U. e marca) e in € 2.200,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge;
per la presente fase in € 280,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma il 3.10.2025
Il Giudice,
dott.ssa Fabiana Corbo