Sentenza 11 novembre 2009
Massime • 1
In tema di fattispecie criminosa di cui all'art. 57 cod. pen., il controllo sul contenuto del giornale unitariamente considerato compete in via esclusiva al direttore responsabile, con la conseguenza che deve escludersi ogni rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, al conferimento al redattore capo delle edizioni decentrate delle funzioni di controllo che gli art. 57 cod. pen. e 3 della legge n. 47 del 1948 demandano al direttore responsabile e che non sussiste la possibilità della delega ad altri soggetti del potere-dovere di controllo, che fa capo alla posizione di garanzia del direttore responsabile.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2009, n. 7407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7407 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 11/11/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - N. 2014
Dott. PALLA TE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 19629/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HI BR N. IL 11/08/1957;
2) OB AV N. IL 29/08/1959;
avverso la sentenza n. 696/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. IZZO Gioacchino, che chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione L. n. 47 del 1948, ex art. 12 nei confronti del CO ed il rigetto nel resto;
udito il difensore di P.C., avv. Cipollone Giovanni;
udito il difensore avv. Biffoni Alberto.
OSSERVA
1.- AV CO e UN IA, rispettivamente direttore e redattore del quotidiano "Il Giorno", ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 4 marzo 2009, che aveva ritenuto responsabile la seconda del delitto di diffamazione a mezzo stampa ed il primo di omesso controllo in relazione ad un servizio pubblicato a firma della IA sul numero del 9 giugno 2004, nel quale il suicidio del giovane TE ER, verificatosi il 1^ giugno 2003, era stato accostato alla setta "Le bestie di Satana", venendo adombrato il sospetto che il tragico evento avesse un collegamento con l'attività criminale della setta.
Il procedimento aveva avuto inizio a seguito di querela proposta da ER VI e MI LL, che avevano ritenuto l'articolo diffamatorio della memoria del figlio scomparso, affermando che il giovane che non aveva mai avuto a che fare con l'associazione satanista.
Deducono i ricorrenti che la corte territoriale non aveva adeguatamente valutato i fatti.
In particolare la difesa della IA contesta che non era stato considerato che nell'articolo il nome del povero giovane non era stato fatto, ma compariva solo in un quadro sinottico allestito dalla redazione, che riepilogava una serie di suicidi di giovani avvenuti nell'agro di Legnano ed in Lombardia;
tale circostanza a suo avviso non consentiva di attribuire a lei la condotta diffamatoria. La difesa dello CO sostiene invece che la sentenza impugnata non aveva dato adeguata contezza delle ragioni dell'affermazione di responsabilità del direttore, ed aveva rigettato illegittimamente la richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'esame di tale dott. Dante Mosca, che avrebbe dovuto confermare la tesi difensiva, secondo la quale solo al redattore capo dell'edizione locale incombeva l'onere della vigilanza sugli articoli da pubblicare, di modo che il direttore non poteva rispondere di violazioni degli obblighi di controllo demandati al responsabile della redazione decentrata.
Deduce infine l'erroneità della condanna alla riparazione pecuniaria, da lui patita ai sensi della L. n. 47 del 1948, art. 12 che a suo avviso non avrebbe potuto essere pronunciata in difetto dell'affermazione della sua penale responsabilità per il reato di diffamazione a mezzo stampa, come a suo dire era stato affermato da questa Corte con la sentenza n. 1188 del 2002, pronunciata da questa stessa Sezione.
2.- Entrambi i ricorsi sono destituiti di fondamento. a.- Infondate sono le doglianze con cui la difesa della IA UN censura la sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 595 c.p., nonché per carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del fatto.
Contrariamente a quanto infatti sostiene la ricorrente, la corte territoriale ha correttamente ritenuto che, ancorché nell'articolo firmato dalla giornalista non risultasse il nome del giovane di 23 anni che aveva l'hobby della musica, tanto che suonava in un complesso rock, e che si era suicidato il 2 giugno 2003 a San Vittore Olona, tuttavia il riquadro che compariva al centro dell'articolo indicava geograficamente i luoghi dei suicidii ed il nome dei suicidi, fra i quali il giovane ER S., di modo che apparivano evidenti la conferma della sua identificazione e la prospettazione di un collegamento tra la setta ed il giovane.
Del resto, come esattamente osserva la corte territoriale, l'indicazione della data e del luogo del suicidio, l'età del giovane e la sua qualità di componente di un gruppo musicale, erano elementi che già da soli consentivano univocamente l'identificazione, tanto più che l'articolo era stato pubblicato nell'edizione locale e riportava fatti di cronaca già noti nel ristretto ambiente cui il quotidiano si rivolgeva.
Pertanto il reato di diffamazione risultava certamente integrato, atteso che al giovane, che la corte territoriale ritiene a ragione inconfutabilmente identificato, era stata attribuita contiguità con il pericoloso gruppo delinquenziale delle bestie di satana, accostamento certamente comportante discredito alla sua reputazione, e perciò lesivo della sua memoria.
I vizi di motivazione dedotti sono perciò insussistenti. Del resto, ove la ricorrente con l'impugnazione in esame intendesse sortire la revisione del merito, il ricorso risulterebbe inammissibile, in quanto un nuovo scrutinio dei fatti in questa sede di legittimità è precluso.
b.- Quanto al ricorso dello AV CO, infondato è il primo motivo.
Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d), per l'omessa rinnovazione del dibattimento al fine dell'esame del dott. Dante Mosca, con la cui deposizione intendeva dimostrare che l'organizzazione interna dell'azienda giornalistica contemplava l'attribuzione ai redattori capo delle edizioni locali dei poteri di controllo che competono al direttore, prova a suo avviso decisiva per la dimostrazione della sua estraneità al reato.
A prescindere allora dalla condivisibile considerazione con cui la corte territoriale ha ritenuto di non procedere alla rinnovazione del dibattimento, osservando che il suddetto testimone non era stato mai indicato in precedenza e non ne era stata neppure precisata la posizione in seno all'azienda, di modo che si ignorava a che titolo ne potesse riferire, va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 5^ n. 2817 del 1986-Rv 172414; Sez. 5^ n. 46786 del 27.9.2004-Rv 230597) in virtù del quale al direttore responsabile di un giornale compete in via esclusiva il controllo sul contenuto del giornale unitariamente considerato, e, come ha insegnato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 182 del 24 novembre 1982, deve escludersi ogni rilevanza al conferimento al redattore capo delle edizioni decentrate delle funzioni di controllo che l'art. 57 c.p. e la L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 3 demandano al direttore responsabile, ne' sussiste la possibilità della delega ad altri soggetti del potere-dovere di controllo, che fa capo alla posizione di garanzia del direttore responsabile.
Destituito di fondamento è anche il secondo motivo.
Va innanzitutto chiarito che il ricorrente ha frainteso il senso della sentenza di questa stessa Quinta Sezione n. 1188 del 26 ottobre 2001 - dep. 14.1.2002 - Scalfari + 1-, che si limita ad occuparsi della facoltà di impugnazione della parte lesa ai sensi dell'art.577 c.p.p. in fattispecie di assoluzione del direttore responsabile dal reato di cui all'art. 57 c.p., affermando il principio che la facoltà di impugnazione compete alla persona offesa solo se all'imputato siano ascritti i reati di ingiurie o diffamazione, escludendo che analoga facoltà spetti anche nell'ipotesi in cui si proceda per il reato di cui all'art. 57 c.p.. Ben diversa questione pone invece il ricorrente, quando opina l'erroneità della sua condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di riparazione, come previsto dalla L. n. 47 del 1948, art. 12 sostenendo che detta statuizione può essere pronunciata solo in danno dell'autore del reato di diffamazione a mezzo stampa, in guisa di statuizione accessoria ad una sentenza di condanna per detto reato - come del resto recita il dettato letterale dell'art. 12 - ma non anche in danno dell'autore del reato colposo di omesso controllo, sanzionato dall'art. 57 c.p., nel caso di sua condanna solo per detto reato.
Il tenore letterale della L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 12 è il seguente: "Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere oltre il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 c.p., una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato".
Come può constatarsi, la norma riconosce alla persona offesa dal delitto di diffamazione consumato col mezzo della stampa, il diritto di chiedere, oltre al risarcimento del danno, anche una somma di denaro a titolo di riparazione, senza precisare nei confronti di chi possa essere avanzata la richiesta.
Il diritto è tuttavia riconosciuto a chi abbia patito offesa alla propria reputazione, di modo che elemento qualificante della fattispecie e titolo di legittimazione per l'esercizio del diritto è la lesione del bene giuridico tutelato: l'evento lesivo costituisce l'antecedente fattuale costitutivo del diritto ed identifica il soggetto legittimato alla pretesa di riparazione, che può essere evidentemente rivolta nei confronti di chi abbia determinato la causazione dell'evento, sia per averlo cagionato direttamente o in concorso con altro soggetto, sia per non averne impedito il verificarsi ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2 e art. 57 c.p.. Del resto, come aveva già acutamente rilevato questa Corte con la sentenza di questa stessa Sezione n. 15114 del 15.3.2002 - Rv 221318 - Battista ed altro -, già l'art. 185 c.p., comma 2 estende la responsabilità civile alle persone, diverse dall'autore materiale del reato, che debbano rispondere "per il fatto di lui". Non è dubbio che il direttore responsabile di un quotidiano abbia l'obbligo giuridico di impedire la consumazione del reato di diffamazione, obbligo sancito dall'art. 57 c.p., ed è tenuto perciò a non consentire la divulgazione a mezzo stampa di notizie o considerazioni lesive dell'altrui reputazione in assenza di scriminanti, e sempre che le notizie non siano false. Pertanto, come è stato ritenuto da questa Corte con consolidato orientamento (n. 8418 del 1992 Rv. 191929; n. 8118 del 1999 Rv. 214128 - che focalizza bene la centralità dell'evento lesivo rispetto alla responsabilità del direttore ex art. 57 c.p.-; n. 15114 del 2002 Rv. 221318; n. 9297 del 2009 Rv. 243246, tutte di questa stessa Sezione), il direttore responsabile di un giornale, anche se non è autore materiale del reato di diffamazione, ne' abbia concorso con l'autore principale in detto delitto per averne fiancheggiato dolosamente la condotta, in quanto responsabile del reato colposo omissivo-antecedente causale necessario del fatto lesivo, è tenuto a rispondere non solo del danno aquiliano ai sensi degli artt. 2043 e segg. c.c., ma anche della riparazione di cui alla Legge sulla Stampa, art. 12.
In altre parole l'eventuale diffamazione si configura come l'evento dello specifico reato previsto a carico del direttore dall'art. 57 c.p., che deve ritenersi perciò stesso responsabile per il risarcimento del danno e per la riparazione di cui alla Legge sulla Stampa, art. 12.
Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, ed al rigetto consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché di entrambi in solido alla rifusione in favore delle parti civili delle spese da loro sostenute nel grado, che vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna inoltre i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate nel grado in Euro 1.580,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010