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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/07/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1021/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RI, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1021/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] a [...]_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SOZZI MONICA
E
nata il [...] a [...]_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SOZZI MONICA
-ricorrenti
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.05.2025 trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di RI in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1.i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2.la casa coniugale, con relative pertinenze, sita in LE, Via del Castagnone, n. 44, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla IG , la quale continuerà ad abitarvi CP_1
unitamente al figlio, con gli arredi ivi esistenti. Il Signor trasferirà, entro il 31 maggio 2025, Pt_1
i restanti propri beni ed effetti personali;
3. il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé tutte le settimane, preferibilmente il sabato e la domenica, con eventuale pernottamento presso di lui, oltre ad ulteriori momenti e giornate da concordarsi compatibilmente agli impegni lavorativi di entrambi i genitori, nonché alle necessità ed ai desideri del bambino;
4. il figlio minore trascorrerà rispettivamente con ciascun genitore i giorni di Natale, Santo Stefano,
Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ed ogni altra festività civile e religiosa, invertendosi ogni anno rispetto al precedente, nonché un periodo di 20 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo, durante le vacanze estive e/o invernali ed in altri eventuali periodi, sempre secondo accordi e compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori, alle necessità del bambino ed ai suoi desideri;
5. i coniugi dovranno preventivamente accordarsi per le spese da sostenere per le vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
6. quanto ai periodi di villeggiatura che il figlio minore trascorrerà con uno dei due genitori, ciascuno dei coniugi avrà facoltà di scegliere la località in cui trascorrerli, comunicandola con anticipo all'altro coniuge, che contribuirà alle spese vacanziere del figlio preventivamente concordate;
7. il Signor corrisponderà alla IG , a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 CP_1 figlio l'assegno mensile pari a € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie al medesimo, come regolate nel Protocollo 20/07/2016 in uso avanti il Tribunale di RI (di cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione, modalità e termini di corresponsione, ecc.) e segnatamente:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato dalla scuola ad inizio anno e riferiti al corso di studio seguito, purché analiticamente descritti e documentati.
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo famigliare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ludico-ricreative e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o dei genitori;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
-spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà
o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte e quindi con esclusione dei farmaci da banco. In ogni caso, tali spese verranno rimborsate a fronte di esibizione della relativa documentazione. I coniugi sceglieranno di comune accordo i professionisti privati di cui avvalersi per le visite mediche del figlio;
8)l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre, mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie al figlio saranno beneficiate da ciascuna delle Parti per la quota di spesa sostenuta;
9) quanto alla casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, i GN e Pt_1 CP_1 sosterranno in egual misura le rate mensili e le spese del mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante;
10) la IG , assegnataria dell'abitazione coniugale, si impegna ad effettuare entro il 31 CP_1
maggio 2025 le volture delle relative utenze ed a sostenere le future spese condominiali ordinarie derivanti dall'uso dell'immobile;
12) con il verificarsi delle suindicate statuizioni, i coniugi dichiarano di avere definito ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi sussistente e, pertanto, di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad oggi conosciuta;
13) le Parti si concedono fin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento equipollente, anche con riguardo al figlio minore.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato/a a AL (AL) il 19/04/1981 e da , nato/a Parte_1 Controparte_1
a AL (AL) il 29/10/1976, celebrato in LE in data 14/06/2014, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 7, Parte 2^, Serie A, Anno 2014
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in RI, in data 01/07/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RI, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1021/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] a [...]_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SOZZI MONICA
E
nata il [...] a [...]_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SOZZI MONICA
-ricorrenti
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.05.2025 trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di RI in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1.i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2.la casa coniugale, con relative pertinenze, sita in LE, Via del Castagnone, n. 44, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla IG , la quale continuerà ad abitarvi CP_1
unitamente al figlio, con gli arredi ivi esistenti. Il Signor trasferirà, entro il 31 maggio 2025, Pt_1
i restanti propri beni ed effetti personali;
3. il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé tutte le settimane, preferibilmente il sabato e la domenica, con eventuale pernottamento presso di lui, oltre ad ulteriori momenti e giornate da concordarsi compatibilmente agli impegni lavorativi di entrambi i genitori, nonché alle necessità ed ai desideri del bambino;
4. il figlio minore trascorrerà rispettivamente con ciascun genitore i giorni di Natale, Santo Stefano,
Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ed ogni altra festività civile e religiosa, invertendosi ogni anno rispetto al precedente, nonché un periodo di 20 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo, durante le vacanze estive e/o invernali ed in altri eventuali periodi, sempre secondo accordi e compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori, alle necessità del bambino ed ai suoi desideri;
5. i coniugi dovranno preventivamente accordarsi per le spese da sostenere per le vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
6. quanto ai periodi di villeggiatura che il figlio minore trascorrerà con uno dei due genitori, ciascuno dei coniugi avrà facoltà di scegliere la località in cui trascorrerli, comunicandola con anticipo all'altro coniuge, che contribuirà alle spese vacanziere del figlio preventivamente concordate;
7. il Signor corrisponderà alla IG , a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 CP_1 figlio l'assegno mensile pari a € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie al medesimo, come regolate nel Protocollo 20/07/2016 in uso avanti il Tribunale di RI (di cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione, modalità e termini di corresponsione, ecc.) e segnatamente:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato dalla scuola ad inizio anno e riferiti al corso di studio seguito, purché analiticamente descritti e documentati.
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo famigliare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ludico-ricreative e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o dei genitori;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
-spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà
o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte e quindi con esclusione dei farmaci da banco. In ogni caso, tali spese verranno rimborsate a fronte di esibizione della relativa documentazione. I coniugi sceglieranno di comune accordo i professionisti privati di cui avvalersi per le visite mediche del figlio;
8)l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre, mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie al figlio saranno beneficiate da ciascuna delle Parti per la quota di spesa sostenuta;
9) quanto alla casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, i GN e Pt_1 CP_1 sosterranno in egual misura le rate mensili e le spese del mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante;
10) la IG , assegnataria dell'abitazione coniugale, si impegna ad effettuare entro il 31 CP_1
maggio 2025 le volture delle relative utenze ed a sostenere le future spese condominiali ordinarie derivanti dall'uso dell'immobile;
12) con il verificarsi delle suindicate statuizioni, i coniugi dichiarano di avere definito ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi sussistente e, pertanto, di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad oggi conosciuta;
13) le Parti si concedono fin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento equipollente, anche con riguardo al figlio minore.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato/a a AL (AL) il 19/04/1981 e da , nato/a Parte_1 Controparte_1
a AL (AL) il 29/10/1976, celebrato in LE in data 14/06/2014, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 7, Parte 2^, Serie A, Anno 2014
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in RI, in data 01/07/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.