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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3582 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10798/2025
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30 settembre 2025
da
1) Parte 1
nato a [...] il giorno 22 dicembre 1985
cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 1
residente a[...]
con l'Avv. Francesco Naty presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte 2
nata a [...] il giorno 04 novembre 1994
cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente a [...]
con l'Avv. Tiziana Bongo
presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rho il 05 luglio 2022
(n. 137, parte 2, serie C, anno 2022)
In separazione dei beni.
con il seguente figlio: Persona 1 nato a [...] il giorno 30 luglio 2024, cittadino italiano,
,
cod. fisc, C.F. 3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 settembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) Non vi è luogo per l'assegnazione della casa coniugale in quanto rilasciata da entrambi.
3) Il figlio minore Persona 1 è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella nuova abitazione sita a Milano (MI), in via Bonfadini Romualdo
n.39.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse del figlio in merito.
4) Considerata l'età del minore (un anno) e la distanza tra le residenze dei genitori ( CP 1 il padre eserciterà la frequentazione esclusivamente nella città di residenza del bambino, sostenendo i relativi oneri di viaggio, fatti salvi diversi accordi che saranno raggiunti tenendo conto dell'età del minore e del legame padre-figlio come di seguito meglio specificato.
In via ordinaria, avrà luogo un incontro diurno a weekend alterni (indicativamente 9:30-18:30) e, quando possibile, due brevi incontri feriali di 2-3 ore ciascuno, senza pernottamento sino al compimento dei 24 mesi, salvo diverso e concorde parere, in giorni concordati con un preavviso minimo di 72 ore.
Saranno garantite videochiamate regolari in fasce orarie compatibili con i ritmi di sonno e alimentazione del minore e con le esigenze di lavoro di ciascun genitore. Ciascun genitore favorirà attivamente la relazione, astenendosi da condotte ostative e assicurando quanto necessario (pappa, cambio, oggetti di conforto).
Salvo diverso accordo scritto, i trasferimenti del minore fuori dalla città di residenza non sono previsti prima dei 2 anni;
al compimento dei 2 anni, la frequentazione potrà estendersi gradualmente con pernottamenti programmati e tempi progressivi, ma sempre previo accordo da raggiungersi nel rispetto dei ritmi del bambino e del consolidamento del legame padre-figlio.
5) Data la distanza geografica tra le abitazioni di essi genitori (Milano- Napoli) sin da ora il padre:
a) delega la madre a rappresentare il minore presso SSN/ASL, pediatra, strutture pubbliche e private, con facoltà di firmare consensi informati, richieste di esami, terapie, ricoveri e dimissioni, anche in urgenza.
b) delega la madre a rappresentare il minore per gli interventi non procrastinabili il padre presta fin d'ora assenso;
per gli altri, informato con preavviso scritto di 72 ore, il mancato riscontro equivale a consenso, ferma la successiva informazione sull'esito.
c) autorizza la madre all'accesso e al trattamento dei dati sanitari del minore (compreso FSE), al ritiro di referti e certificazioni, nel rispetto della normativa privacy.
d) delega la madre a iscrizioni, trasferimenti, colloqui, autorizzazioni a uscite/gite, pagamenti di rette e sottoscrizione di regolamenti scolastici.
e) autorizza a designare e sostituire delegati (nonni/babysitter) per ritiro e accompagnamento del minore, con comunicazione scritta all'ente educativo.
f) delega la madre a iscrizioni, tesseramenti, certificazioni mediche e liberatorie per attività sportive, laboratori e centri estivi.
g) acconsente a variazioni di domicilio/residenza del minore all'interno del territorio nazionale, previo preavviso scritto di 15 giorni, salvo comprovati motivi d'urgenza, fermo quanto previsto dagli artt. 316 e 337-ter c.c.
h) delega la madre a richiedere e percepire, nell'interesse esclusivo del minore, rimborsi sanitari, assegno unico e ogni altra provvidenza, con facoltà di interloquire con CP_2 PA e istituti di credito.
i) autorizza la madre per ogni adempimento amministrativo inerente il minore (Agenzia delle Entrate,
Comune, Questura e altri enti), ivi comprese istanze e dichiarazioni sostitutive.
1) autorizza la madre a sottoscrivere liberatorie per l'uso dell'immagine del minore in ambito scolastico e sportivo, nel rispetto della riservatezza.
5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio anche del figlio, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti del figlio saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
6) Tenuto conto che il signor provvede al mantenimento di altri due figli, avuto Parte 1 per vitto e alloggio gode del supporto della riguardo al fatto che la signora Parte 2 propria madre e percepirà l'intero importo dell'Assegno Unico e Universale spettante per il minore, il signor Parte 1 Parte_2 a titolo di concorso nel corrisponderà alla signora mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 100,00 (euro cento/00) mensili, entro il giorno 5 di ciascun mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, mediante bonifico sul conto corrente indicato dalla signora Parte 2
6.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
7) Quanto alle spese straordinarie per il figlio (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
7.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento
"LINEE GUIDA SPESE EXTRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER FIGLI MINORI E FIGLI
MAGGIOMNNI NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITÀ" sottoscritte a giugno 2025 dalla Corte d'appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dall'Ordine degli Avvocati di
Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che precisa quali sono le spese straordinarie che richiedono il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione delle stesse con particolare riguardo alle spese per i figli in condizioni di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024.
Pertanto sono:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
-
prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
-
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia
e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
-
b) coi si di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ina non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); li) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). spese (da documentare) per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
-
62/2024 che non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
i) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
7.2) Come indicato nelle suddette "Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità", avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare:
-il genitore che riceve una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta:
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni;
- il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata, ossia se una singola spesa supera il 10% del reddito mensile netto di anche uno solo dei genitori, non si usa più la regola "uno anticipa e l'altro rimborsa dopo" ma entrambi pagano subito la propria quota nella percentuale già concordata, versandola direttamente al fornitore o secondo le modalità concordate tra essi genitori.
8) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%. 9) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto la signora Parte 2 provvederà a se stessa con le proprie capacità lavorative.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, e Parte 2 che1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 hanno contratto matrimonio in Rho il giorno 05 luglio 2022;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa le spese di lite tra le parti;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano,
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30 settembre 2025
da
1) Parte 1
nato a [...] il giorno 22 dicembre 1985
cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 1
residente a[...]
con l'Avv. Francesco Naty presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte 2
nata a [...] il giorno 04 novembre 1994
cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente a [...]
con l'Avv. Tiziana Bongo
presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rho il 05 luglio 2022
(n. 137, parte 2, serie C, anno 2022)
In separazione dei beni.
con il seguente figlio: Persona 1 nato a [...] il giorno 30 luglio 2024, cittadino italiano,
,
cod. fisc, C.F. 3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 settembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) Non vi è luogo per l'assegnazione della casa coniugale in quanto rilasciata da entrambi.
3) Il figlio minore Persona 1 è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella nuova abitazione sita a Milano (MI), in via Bonfadini Romualdo
n.39.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse del figlio in merito.
4) Considerata l'età del minore (un anno) e la distanza tra le residenze dei genitori ( CP 1 il padre eserciterà la frequentazione esclusivamente nella città di residenza del bambino, sostenendo i relativi oneri di viaggio, fatti salvi diversi accordi che saranno raggiunti tenendo conto dell'età del minore e del legame padre-figlio come di seguito meglio specificato.
In via ordinaria, avrà luogo un incontro diurno a weekend alterni (indicativamente 9:30-18:30) e, quando possibile, due brevi incontri feriali di 2-3 ore ciascuno, senza pernottamento sino al compimento dei 24 mesi, salvo diverso e concorde parere, in giorni concordati con un preavviso minimo di 72 ore.
Saranno garantite videochiamate regolari in fasce orarie compatibili con i ritmi di sonno e alimentazione del minore e con le esigenze di lavoro di ciascun genitore. Ciascun genitore favorirà attivamente la relazione, astenendosi da condotte ostative e assicurando quanto necessario (pappa, cambio, oggetti di conforto).
Salvo diverso accordo scritto, i trasferimenti del minore fuori dalla città di residenza non sono previsti prima dei 2 anni;
al compimento dei 2 anni, la frequentazione potrà estendersi gradualmente con pernottamenti programmati e tempi progressivi, ma sempre previo accordo da raggiungersi nel rispetto dei ritmi del bambino e del consolidamento del legame padre-figlio.
5) Data la distanza geografica tra le abitazioni di essi genitori (Milano- Napoli) sin da ora il padre:
a) delega la madre a rappresentare il minore presso SSN/ASL, pediatra, strutture pubbliche e private, con facoltà di firmare consensi informati, richieste di esami, terapie, ricoveri e dimissioni, anche in urgenza.
b) delega la madre a rappresentare il minore per gli interventi non procrastinabili il padre presta fin d'ora assenso;
per gli altri, informato con preavviso scritto di 72 ore, il mancato riscontro equivale a consenso, ferma la successiva informazione sull'esito.
c) autorizza la madre all'accesso e al trattamento dei dati sanitari del minore (compreso FSE), al ritiro di referti e certificazioni, nel rispetto della normativa privacy.
d) delega la madre a iscrizioni, trasferimenti, colloqui, autorizzazioni a uscite/gite, pagamenti di rette e sottoscrizione di regolamenti scolastici.
e) autorizza a designare e sostituire delegati (nonni/babysitter) per ritiro e accompagnamento del minore, con comunicazione scritta all'ente educativo.
f) delega la madre a iscrizioni, tesseramenti, certificazioni mediche e liberatorie per attività sportive, laboratori e centri estivi.
g) acconsente a variazioni di domicilio/residenza del minore all'interno del territorio nazionale, previo preavviso scritto di 15 giorni, salvo comprovati motivi d'urgenza, fermo quanto previsto dagli artt. 316 e 337-ter c.c.
h) delega la madre a richiedere e percepire, nell'interesse esclusivo del minore, rimborsi sanitari, assegno unico e ogni altra provvidenza, con facoltà di interloquire con CP_2 PA e istituti di credito.
i) autorizza la madre per ogni adempimento amministrativo inerente il minore (Agenzia delle Entrate,
Comune, Questura e altri enti), ivi comprese istanze e dichiarazioni sostitutive.
1) autorizza la madre a sottoscrivere liberatorie per l'uso dell'immagine del minore in ambito scolastico e sportivo, nel rispetto della riservatezza.
5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio anche del figlio, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti del figlio saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
6) Tenuto conto che il signor provvede al mantenimento di altri due figli, avuto Parte 1 per vitto e alloggio gode del supporto della riguardo al fatto che la signora Parte 2 propria madre e percepirà l'intero importo dell'Assegno Unico e Universale spettante per il minore, il signor Parte 1 Parte_2 a titolo di concorso nel corrisponderà alla signora mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 100,00 (euro cento/00) mensili, entro il giorno 5 di ciascun mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, mediante bonifico sul conto corrente indicato dalla signora Parte 2
6.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
7) Quanto alle spese straordinarie per il figlio (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
7.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento
"LINEE GUIDA SPESE EXTRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER FIGLI MINORI E FIGLI
MAGGIOMNNI NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITÀ" sottoscritte a giugno 2025 dalla Corte d'appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dall'Ordine degli Avvocati di
Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che precisa quali sono le spese straordinarie che richiedono il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione delle stesse con particolare riguardo alle spese per i figli in condizioni di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024.
Pertanto sono:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
-
prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
-
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia
e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
-
b) coi si di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ina non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); li) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). spese (da documentare) per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
-
62/2024 che non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
i) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
7.2) Come indicato nelle suddette "Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità", avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare:
-il genitore che riceve una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta:
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni;
- il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata, ossia se una singola spesa supera il 10% del reddito mensile netto di anche uno solo dei genitori, non si usa più la regola "uno anticipa e l'altro rimborsa dopo" ma entrambi pagano subito la propria quota nella percentuale già concordata, versandola direttamente al fornitore o secondo le modalità concordate tra essi genitori.
8) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%. 9) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto la signora Parte 2 provvederà a se stessa con le proprie capacità lavorative.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, e Parte 2 che1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 hanno contratto matrimonio in Rho il giorno 05 luglio 2022;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa le spese di lite tra le parti;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano,