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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 386/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV n. 29180202400000555000 IMP.SOST.LOC 2019
- COM PREV n. 29180202400000555000 IRPEF-ALTRO 2019
- COM PREV n. 29180202400000555000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2021 00021945 05 000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2023 00133351 56 000 IMP.SOST.LOC 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2023 00133351 56 000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1729/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede una rinuncia al ricorso e ne chiede la compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti e si oppone alla rinuncia del ricorso e alla compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte il Preavviso di fermo amministrativo n. 29180202400000555000 notificatole il 21.11.2024 riguardante le seguenti cartelle:
n. 29120210002194505000 per TARI 2012;
n. 29120230013335156000 per IRPEF e imposta sostitutiva locazione anno 2019.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento in contestazione per omessa notifica delle cartelle, la prescrizione, l 'omessa notifica dell'Avviso di intimazione ex art. 50 D.P.R. n. 602/73, il difetto di motivazione nonché il mancato avvio del “contraddittorio preventivo (cfr. ricorso introduttivo).
Ha concluso per l'annullamento.
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita, ha contro dedotto ed ha concluso per il rigetto.
La contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna: la Parte ricorrente ha dichiarato la propria rinuncia al ricorso insistendo per la compensazione delle spese (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunciata l'estinzione del giudizio.
Il Consiglio di Stato (Sez. II, sent. del 23 novembre 2020, n. 7337) ha ritenuto (in breve) che l'interesse al ricorso, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice del potere di verificare la persistenza della condizione dell'azione in relazione a ciascuno di tali momenti (Cons. Stato Sez. VI, 1 febbraio 2018,
n. 666).
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
Per le argomentazioni che precedono va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Vanno compensate le spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Agrigento, 15 Dicembre 2925
IL GIUDICE MONOCRATICO
IG NA
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 386/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV n. 29180202400000555000 IMP.SOST.LOC 2019
- COM PREV n. 29180202400000555000 IRPEF-ALTRO 2019
- COM PREV n. 29180202400000555000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2021 00021945 05 000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2023 00133351 56 000 IMP.SOST.LOC 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2023 00133351 56 000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1729/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede una rinuncia al ricorso e ne chiede la compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti e si oppone alla rinuncia del ricorso e alla compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte il Preavviso di fermo amministrativo n. 29180202400000555000 notificatole il 21.11.2024 riguardante le seguenti cartelle:
n. 29120210002194505000 per TARI 2012;
n. 29120230013335156000 per IRPEF e imposta sostitutiva locazione anno 2019.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento in contestazione per omessa notifica delle cartelle, la prescrizione, l 'omessa notifica dell'Avviso di intimazione ex art. 50 D.P.R. n. 602/73, il difetto di motivazione nonché il mancato avvio del “contraddittorio preventivo (cfr. ricorso introduttivo).
Ha concluso per l'annullamento.
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita, ha contro dedotto ed ha concluso per il rigetto.
La contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna: la Parte ricorrente ha dichiarato la propria rinuncia al ricorso insistendo per la compensazione delle spese (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunciata l'estinzione del giudizio.
Il Consiglio di Stato (Sez. II, sent. del 23 novembre 2020, n. 7337) ha ritenuto (in breve) che l'interesse al ricorso, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice del potere di verificare la persistenza della condizione dell'azione in relazione a ciascuno di tali momenti (Cons. Stato Sez. VI, 1 febbraio 2018,
n. 666).
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
Per le argomentazioni che precedono va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Vanno compensate le spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Agrigento, 15 Dicembre 2925
IL GIUDICE MONOCRATICO
IG NA