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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5143 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE
Il G.O.P Dott.ssa SA RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 341/25, e vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine
MI (Cod. Fisc. ), con domicilio eletto in Eboli (Sa) - Loc. C.F._2
Santa Cecilia al Viale Paestum, n. 23;
- ricorrente -
CONTRO
, già , (C.F. Controparte_1 Controparte_2
e P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Armando Pistolese (C. Fisc: ), con domicilio eletto CodiceFiscale_3
in Salerno alla Via Casarse n. 1; - Resistente -
Oggetto: Opposizione ad Intimazione di Pagamento ex art. 615 c.p.c..
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato in data 18/01/2025 e notificato unitamente al decreto di fissazione della udienza in data 25/01/2025, il sig. proponeva Parte_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'Intimazione di Pagamento n.
10020249014828971000, notificata in data 02.12.2024. L'opposizione era limitata alla cartella di pagamento n. 10020140005931083000 riguardante una sanzione amministrativa L. 689/81, art. 26, 2 e 3 comma L. 56/1987, anno 2009, per un importo di Euro 37.093,15.
A fondamento dell'opposizione l'opponente eccepiva, in via preliminare e nel merito,
l'intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo, ritenendo applicabile il termine prescrizionale di cinque anni ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981. L'opponente affermava, inoltre, di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici (verbale, cartella di pagamento) e sosteneva di non conoscere in alcun modo la data di notifica dell'atto di contestazione con il quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa L.
689/81, art. 26, 2 e 3 comma L. 56/1987, per l'anno 2009. Sul punto, dichiarava di aver avanzato formale richiesta di accesso agli atti presso l' Controparte_3
onde ottenere la copia delle relate di notifica delle cartelle di
[...]
pagamento oggetto di opposizione, nonché delle relate di notifica di tutti gli atti interruttivi della prescrizione (cartella di pagamento, intimazioni di pagamento, degli atti cautelari - fermo amministrativo, iscrizioni di ipoteca, etc.), notificati nel tempo.
Asseriva di non avere avuto riscontro a tale richiesta e di essere stato costretto ad una opposizione c.d. "al buio", data la mancata ricezione degli atti richiesti in accesso.
In via urgente, l'opponente chiedeva la sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
a) in via preliminare ed urgente, “inaudita altera parte” o previa audizione delle parti, sospendere la efficacia dell'intimazione di pagamento n. 100 2024 90148289 71/000, relativamente alla sola cartella di pagamento n. 10020140005931083000;
b) in via ulteriormente preliminare e nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo di cui alla cartella di pagamento n.
10020140005931083000, portate nell'impugnata intimazione di pagamento n. 100
2024 90148289 71000;
c) condannare ex art. 91 c.p.c. parte opposta/resistente, a rimborsare il contributo unificato e le spese forfettizzate, nonché alla refusione delle spese processuali, oltre
IVA e CAP come per legge, con distrazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avversa domanda e producendo documentazione.
In via preliminare, la resistente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, rilevando che l'intimazione di pagamento n.10020249014828971000 notificata il 02/12/2024 (avente ad oggetto la cartella di pagamento n.10020140005931083000 notificata all'opponente in data 01/04/2014 - come da avviso di ricevimento depositato – e mai impugnata prima dall'opponente), era stata opposta solo in data 18/01/2025. La resistente sottolineava che i termini per l'opposizione a vizi di merito (30 giorni) o formali (20 giorni) sono perentori e che pertanto la opposizione doveva ritenersi tardivamente proposta.
La resistente eccepiva inoltre la presenza di atti interruttivi della prescrizione, mai impugnati dall'opponente, tra cui: la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201500003979000, notificata il 09/06/2015; il Pignoramento presso terzi n.
10084201600002512001, notificato l'11/03/2016; e due precedenti Intimazioni di pagamento (n. 10020159024558556000, notificata il 14/12/2015 e n.
10020189006661156000, notificata il 20/10/2018).
Quanto alla prescrizione, la resistente sosteneva che, essendo la pretesa divenuta intangibile per la mancata opposizione della cartella (notificata nel 2014), la prescrizione applicabile era quella decennale ordinaria ex art. 2946 c.c. e che, in ogni caso, il relativo termine non fosse decorso, in virtù degli atti interruttivi notificati.
Infine, la resistente eccepiva la carenza di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito o a fatti anteriori alla consegna del ruolo, di competenza esclusiva dell'Ente impositore (Direzione prov.le del Lavoro di Salerno).
Si opponeva altresì alla chiesta sospensione per mancanza di fumus boni juris e periculum in mora.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 10/06/2025, l'opponente, reiterando la eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, richiamava i principi espressi nella ordinanza della Cassazione n. 18152/2024, emessa in conformità alla sentenza n. 22080/2017 delle Sezioni Unite, che conferma il diritto del debitore ad impugnare in qualsiasi momento – con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. – l'avvenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Il G.D. dr.ssa Alessia Pecoraro, con provvedimento del 23/01/2025, rigettava l'istanza di sospensione della cartella, non ritenendo sussistenti i presupposti per la richiesta sospensione inaudita altera parte e disponeva il prosieguo del giudizio che veniva successivamente delegato a questo giudicante. Nessun adempimento istruttorio resosi necessario, la causa veniva discussa all'udienza dell'10/12/2015 e riservata in decisione.
Motivi della Decisione
La controversia verte sull'opposizione all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) di un'intimazione di pagamento che include crediti derivanti da Sanzioni amministrative ex L. 689/81 e L. 56/87, di competenza del Tribunale ordinario.
Con la L. n. 689 del 1981, “è indubbio che il legislatore, nel depenalizzare alcune fattispecie di reato (prima conosciute dal giudice penale) aveva assegnato al Pretore - del luogo in cui era stata commessa la violazione - la competenza a trattare le opposizioni alle ordinanze ingiunzione recanti applicazione di sanzione amministrative, sottoponendo queste controversie ad un rito speciale disciplinato negli articoli 22 e 23; contestualmente, con l'art. 35, aveva attribuito "al pretore in funzione di giudice del lavoro" la cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni emesse per le violazioni in materia di previdenza e di assistenza, per altro nella ipotesi in cui la violazione consistesse nell'omesso versamento dei contributi o nel caso in cui risultasse accertato che dalla violazione era derivato il mancato versamento dei contributi. Le modifiche successive, concernenti l'attribuzione della competenza al giudice di pace di parte della materia e l'unificazione , non hanno Controparte_4
modificato tale ripartizione di competenze: giudice ordinario (tribunale o giudice di pace) per le controversie ex art. 22; giudice del lavoro per quelle ex art. 35. E il legislatore del 2011 non poteva modificare questo assetto perchè non era consentito dall'art. 54, comma 4, lett. a della (L. delega n. 69 del 2009), secondo la quale dovevano restare fermi i criteri di competenza e di composizione dell'organo giudicante e che tale tesi trova conforto anche in un argomento testuale che si può desumere dal comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, che attribuisce la competenza per il giudizio di opposizione, letteralmente, "al Tribunale", senza altra specificazione senza cioè aggiungere l'indispensabile " in funzione di giudice del lavoro"; precisazione questa che connota, dopo l'unificazione Pretura/Tribunale, le materie attribuite al giudice del lavoro dagli art. 409, 442 c.p.c. e dalle leggi speciali. Pertanto, laddove l'ordinanza ingiunzione sia emessa dall Controparte_5
, l'opposizione, pur soggiacendo alle regole previste dal rito del lavoro, va
[...]
trattata dal Tribunale civile e non dal giudice del lavoro, atteso che, diversamente ragionando, si arriverebbe all'assurdo che il giudice del lavoro sarebbe competente in tutti i casi in cui l'opposizione dovesse essere di competenza del Tribunale, essendo queste tutte disciplinate dal rito del lavoro. L'operazione compiuta con il D.Lgs. n. 150 del 2011, infatti, altro non è stato che disporre in via generale l'assoggettamento al rito del lavoro di tutte le controversie aventi ad oggetto l'opposizione a ordinanze ingiunzioni. Pertanto, si propongono al Tribunale le opposizioni previste dall'art. 6, comma 4, le quali - se in materia di previdenza e assistenza (lett. b) - continueranno ad essere trattate dal giudice del lavoro;
- se in materia di tutela del lavoro, igiene e prevenzione infortuni (lett. a) - dal giudice ordinario” (Tribunale Salerno sent.
351/2020).
Venendo al merito della controversia, è opportuno trattare la questione dell'ammissibilità della presente vertenza, sotto un duplice profilo.
In via preliminare deve esaminarsi l'eccezione di tardività della opposizione avanzata da parte convenuta.
L'opponente ha impugnato l'atto esecutivo finale (l'Intimazione di Pagamento n.
10020249014828971000 notificata il 2/12/2024) eccependo la intervenuta prescrizione, quale causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione del titolo esecutivo, ossia la cartella di pagamento n.10020140005931083000 notificata all'opponente in data 01/04/2014. In tema di riscossione dei contributi, l'intimazione di pagamento, oltre a fungere da precetto, può portare a conoscenza del contribuente la pretesa per la prima volta (se non preceduta dalla regolare notifica degli atti prodromici) e consente l'impugnazione cumulativa dell'atto presupposto non notificato o, come in questo caso, la contestazione di cause estintive sopravvenute.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito un chiaro distinguo tra l'opposizione per vizi originari del titolo e l'opposizione per fatti estintivi sopravvenuti: • L'opposizione diretta a far valere cause estintive del credito, come la prescrizione maturata successivamente alla notifica del titolo esecutivo (l'atto presupposto), deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).
• La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 18152 del 02/07/2024, ha riaffermato il principio, già stabilito dalle Sezioni Unite n. 22080/2017, secondo cui il contribuente ha diritto ad impugnare in qualsiasi momento (e quindi senza limiti temporali) con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria.
• Questa contestazione, vertendo sull'inesistenza del credito per effetto estintivo sopravvenuto, può essere proposta a prescindere dal fatto che la cartella esattoriale sia stata o meno impugnata nei termini. L'eccezione di prescrizione, infatti, riguarda l'esistenza del diritto di procedere alla riscossione, e pertanto è ammissibile in ogni tempo, sino a quando non è iniziata l'esecuzione.
Pertanto, l'opposizione proposta dal ricorrente per far valere l'estinzione del credito a causa della prescrizione, intervenuta successivamente alla notifica della cartella presupposta (nel caso di specie nel 2014) e degli atti interruttivi successivi, è pienamente proponibile e l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione avanzata dalla convenuta è infondata.
Sempre con riguardo alla ammissibilità della domanda, deve dirsi che (Tribunale
Salerno sent. 351/2020) “mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile. L'art.16 del D.P.R. n. 636 del 1972 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento, dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria. Va rilevato, peraltro, che lo stesso Controparte_6
riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della
[...]
possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, per esempio per la mancata notifica della cartella
o per errori nella indicazione degli importi dovuti. In tema di riscossione dei contributi, infatti, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell' intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass. 8.6.2007
n.13483 ; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass.
n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha lamentato la mancata notifica della cartella esattoriale e degli atti successivi, menzionati nell'atto di intimazione, cui consegue l'astratta ammissibilità dell'azione.
Venendo alla disamina dei singoli motivi di doglianza, l'opposizione, per ciò che concerne la non riferibilità al ricorrente degli atti presupposti dell'atto impugnato è infondata.
Nel costituirsi in giudizio, infatti, l' ha documentato, producendo le cartoline di CP_7
ricevimento indirizzate a e consegnate a mani proprie o di familiare Parte_1 qualificatosi convivente, la rituale notifica della cartella esattoriale indicata nell'atto di intimazione ed oggetto del presente giudizio e da qui la infondatezza dell'assunto dell'opponente circa la mancata ricezione degli atti, a nulla rilevando le eccezioni formulate da parte ricorrente in ordine alla procedura notificatoria. Invero, “ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la validità della notificazione a persona di famiglia non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto (intesa,
"strictu sensu", come appartenenza allo stesso nucleo familiare), poiché l'espressione usata dalla norma comprende non soltanto ogni persona in rapporto di stabile convivenza con il destinatario ma anche i soggetti a lui legati da vincoli di parentela comportanti diritti e doveri reciproci e, con questi, la presunzione che l'atto sarà da essi subito consegnato al destinatario: ne consegue che, nel caso in cui la persona di famiglia, reperita dall'ufficiale giudiziario nella casa d'abitazione del destinatario, accetti di ricevere l'atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il destinatario, il quale neghi di avere ricevuto l'atto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica” (in termini, Cass. n. 18716 del
13.07.2018).
Fondata invece è l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 (anno 2009).
La resistente ha sostenuto, di contro, l'applicabilità della prescrizione decennale ordinaria (Art. 2946 c.c.) a causa della mancata opposizione della cartella.
Deve infatti osservarsi, in punto di prescrizione, che la Suprema Corte a Sezioni Unite
n. 23397/16, ha risolto il contrasto giurisprudenziale insorto con riguardo alla interpretazione da dare all'art. 2953 c.c., con specifico riferimento alla operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali , ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Il problema da risolvere era se la decorrenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della L. n. 335 del 1995 ) in quello ordinario decennale.
La Suprema Corte con la sentenza, a sez. un. del 17/11/2016, n. 23397 (innanzi richiamata e alle cui argomentazioni integralmente si rinvia) ha individuato in cinque anni il termine di prescrizione del diritto di credito incorporato nelle cartelle di pagamento non opposte. Rileva la Corte che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l.
n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella esattoriale, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'Erario, che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n.
78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”.
Ed è indubbio che sia la cartella di pagamento, sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti Previdenziali sono atti amministrativi, privi, quindi, dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. In virtù dei principi innanzi espressi, questo non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. Ma è evidente che tale scadenza non può certamente comportare l'applicazione dell'art. 2953 c.c., ai fini della operatività della conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, anche perché, tra l'altro, un simile effetto si porrebbe in contrasto con la ratio della perentorietà del termine per l'opposizione.
Trattandosi di sanzioni amministrative (L. 689/81, art. 26, 2 e 3 comma L. 56/87), il termine di prescrizione applicabile resta, quindi, quello quinquennale.
Venendo alla disamina del decorso del termine di prescrizione quinquennale, è necessario distinguere l'eventuale prescrizione già maturata al momento della notifica della cartella esattoriale e degli atti successivi e quella eventualmente maturata successivamente.
Sotto il primo profilo, siffatta eccezione è ormai preclusa a causa dell'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale costituito dalla cartella esattoriale e dagli atti successivi per non essere stata proposta opposizione nei termini perentori di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999.
E' infatti assunta costantemente nella giurisprudenza di legittimità e di merito la natura perentoria del termine posto dalla suddetta norma.
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dal ruolo esattoriale
- di cui la cartella esattoriale tardivamente opposta è estratto - non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall' intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione). Quand'anche si ritenga che la peculiare connotazione della prescrizione del debito contributivo (rilevabile d'ufficio e irrinunciabile) comporti l'inesistenza originaria della posizione debitoria laddove la prescrizione sia già maturata alla data di notifica della cartella esattoriale, tale ragione di contestazione del credito (come qualsiasi altra causa di estinzione o di inesistenza originaria) avrebbe dovuto essere fatta valere con l'opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, costituente rimedio esclusivo dettato dalla legge per opporre la pretesa creditoria oggetto della cartella esattoriale notificata (cfr. di nuovo Cass. 4506/2007).
Con riferimento, invece, all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 46 del 1999, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo (Tribunale Salerno 351/2020).
E, nella specie, l'eccezione di prescrizione è fondata giacché il nuovo termine prescrizionale - il cui decorso è iniziato dalla data di notifica della cartella esattoriale e degli avvisi di addebito non opposti - è decorso.
Nel caso di specie, la cartella presupposta (n. 10020140005931083000) è stata notificata il 01/04/2014, come risulta dall'avviso di ricevimento depositato dalla resistente.
Il termine quinquennale è stato validamente interrotto dalla notifica dell'Intimazione n.
10020159024558556000, notificata il 14/12/2015 (cfr avviso ricevimento agli atti).
Il termine è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'Intimazione n.
10020189006661156000, notificata il 20/10/2018 (cfr. avviso ricevimento agli atti).
Applicando, poi, la sospensione per 85 giorni dei termini di decadenza e prescrizione disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, connessa all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 (per effetto dell'efficacia generalizzata della sospensione di 85 giorni sancito dalla Ordinanza della Corte di Cassazione n. 960/2025), il termine prescrizionale quinquennale è maturato il 15/01/2024. Orbene, poiché, incontestabilmente, l'intimazione di pagamento impugnata (n.
10020249014828971000) è stata notificata in data 02/12/2024, mentre l'ultimo atto interruttivo della prescrizione è stato notificato il 20/10/2018, il credito risulta prescritto.
Per tutti i motivi esposti, il ricorso merita accoglimento.
Sussistono ragioni “gravi ed eccezionali” nell'oscillazione della giurisprudenza rispetto alle questioni giuridiche affrontate nel giudizio per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
2. accoglie, per quanto di ragione la domanda proposta nei confronti dell' e, per CP_7
l'effetto, dichiara prescritte le somme iscritte a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 10020140005931083000, portate nell'impugnata intimazione di pagamento n.
10020249014828971000, e per essa dichiara l'inesigibilità del credito.
4. spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Salerno, 10 dicembre 2025.
Il G.O.P.
SA RI
TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE
Il G.O.P Dott.ssa SA RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 341/25, e vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine
MI (Cod. Fisc. ), con domicilio eletto in Eboli (Sa) - Loc. C.F._2
Santa Cecilia al Viale Paestum, n. 23;
- ricorrente -
CONTRO
, già , (C.F. Controparte_1 Controparte_2
e P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Armando Pistolese (C. Fisc: ), con domicilio eletto CodiceFiscale_3
in Salerno alla Via Casarse n. 1; - Resistente -
Oggetto: Opposizione ad Intimazione di Pagamento ex art. 615 c.p.c..
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato in data 18/01/2025 e notificato unitamente al decreto di fissazione della udienza in data 25/01/2025, il sig. proponeva Parte_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'Intimazione di Pagamento n.
10020249014828971000, notificata in data 02.12.2024. L'opposizione era limitata alla cartella di pagamento n. 10020140005931083000 riguardante una sanzione amministrativa L. 689/81, art. 26, 2 e 3 comma L. 56/1987, anno 2009, per un importo di Euro 37.093,15.
A fondamento dell'opposizione l'opponente eccepiva, in via preliminare e nel merito,
l'intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo, ritenendo applicabile il termine prescrizionale di cinque anni ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981. L'opponente affermava, inoltre, di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici (verbale, cartella di pagamento) e sosteneva di non conoscere in alcun modo la data di notifica dell'atto di contestazione con il quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa L.
689/81, art. 26, 2 e 3 comma L. 56/1987, per l'anno 2009. Sul punto, dichiarava di aver avanzato formale richiesta di accesso agli atti presso l' Controparte_3
onde ottenere la copia delle relate di notifica delle cartelle di
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pagamento oggetto di opposizione, nonché delle relate di notifica di tutti gli atti interruttivi della prescrizione (cartella di pagamento, intimazioni di pagamento, degli atti cautelari - fermo amministrativo, iscrizioni di ipoteca, etc.), notificati nel tempo.
Asseriva di non avere avuto riscontro a tale richiesta e di essere stato costretto ad una opposizione c.d. "al buio", data la mancata ricezione degli atti richiesti in accesso.
In via urgente, l'opponente chiedeva la sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
a) in via preliminare ed urgente, “inaudita altera parte” o previa audizione delle parti, sospendere la efficacia dell'intimazione di pagamento n. 100 2024 90148289 71/000, relativamente alla sola cartella di pagamento n. 10020140005931083000;
b) in via ulteriormente preliminare e nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo di cui alla cartella di pagamento n.
10020140005931083000, portate nell'impugnata intimazione di pagamento n. 100
2024 90148289 71000;
c) condannare ex art. 91 c.p.c. parte opposta/resistente, a rimborsare il contributo unificato e le spese forfettizzate, nonché alla refusione delle spese processuali, oltre
IVA e CAP come per legge, con distrazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avversa domanda e producendo documentazione.
In via preliminare, la resistente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, rilevando che l'intimazione di pagamento n.10020249014828971000 notificata il 02/12/2024 (avente ad oggetto la cartella di pagamento n.10020140005931083000 notificata all'opponente in data 01/04/2014 - come da avviso di ricevimento depositato – e mai impugnata prima dall'opponente), era stata opposta solo in data 18/01/2025. La resistente sottolineava che i termini per l'opposizione a vizi di merito (30 giorni) o formali (20 giorni) sono perentori e che pertanto la opposizione doveva ritenersi tardivamente proposta.
La resistente eccepiva inoltre la presenza di atti interruttivi della prescrizione, mai impugnati dall'opponente, tra cui: la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201500003979000, notificata il 09/06/2015; il Pignoramento presso terzi n.
10084201600002512001, notificato l'11/03/2016; e due precedenti Intimazioni di pagamento (n. 10020159024558556000, notificata il 14/12/2015 e n.
10020189006661156000, notificata il 20/10/2018).
Quanto alla prescrizione, la resistente sosteneva che, essendo la pretesa divenuta intangibile per la mancata opposizione della cartella (notificata nel 2014), la prescrizione applicabile era quella decennale ordinaria ex art. 2946 c.c. e che, in ogni caso, il relativo termine non fosse decorso, in virtù degli atti interruttivi notificati.
Infine, la resistente eccepiva la carenza di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito o a fatti anteriori alla consegna del ruolo, di competenza esclusiva dell'Ente impositore (Direzione prov.le del Lavoro di Salerno).
Si opponeva altresì alla chiesta sospensione per mancanza di fumus boni juris e periculum in mora.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 10/06/2025, l'opponente, reiterando la eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, richiamava i principi espressi nella ordinanza della Cassazione n. 18152/2024, emessa in conformità alla sentenza n. 22080/2017 delle Sezioni Unite, che conferma il diritto del debitore ad impugnare in qualsiasi momento – con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. – l'avvenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Il G.D. dr.ssa Alessia Pecoraro, con provvedimento del 23/01/2025, rigettava l'istanza di sospensione della cartella, non ritenendo sussistenti i presupposti per la richiesta sospensione inaudita altera parte e disponeva il prosieguo del giudizio che veniva successivamente delegato a questo giudicante. Nessun adempimento istruttorio resosi necessario, la causa veniva discussa all'udienza dell'10/12/2015 e riservata in decisione.
Motivi della Decisione
La controversia verte sull'opposizione all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) di un'intimazione di pagamento che include crediti derivanti da Sanzioni amministrative ex L. 689/81 e L. 56/87, di competenza del Tribunale ordinario.
Con la L. n. 689 del 1981, “è indubbio che il legislatore, nel depenalizzare alcune fattispecie di reato (prima conosciute dal giudice penale) aveva assegnato al Pretore - del luogo in cui era stata commessa la violazione - la competenza a trattare le opposizioni alle ordinanze ingiunzione recanti applicazione di sanzione amministrative, sottoponendo queste controversie ad un rito speciale disciplinato negli articoli 22 e 23; contestualmente, con l'art. 35, aveva attribuito "al pretore in funzione di giudice del lavoro" la cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni emesse per le violazioni in materia di previdenza e di assistenza, per altro nella ipotesi in cui la violazione consistesse nell'omesso versamento dei contributi o nel caso in cui risultasse accertato che dalla violazione era derivato il mancato versamento dei contributi. Le modifiche successive, concernenti l'attribuzione della competenza al giudice di pace di parte della materia e l'unificazione , non hanno Controparte_4
modificato tale ripartizione di competenze: giudice ordinario (tribunale o giudice di pace) per le controversie ex art. 22; giudice del lavoro per quelle ex art. 35. E il legislatore del 2011 non poteva modificare questo assetto perchè non era consentito dall'art. 54, comma 4, lett. a della (L. delega n. 69 del 2009), secondo la quale dovevano restare fermi i criteri di competenza e di composizione dell'organo giudicante e che tale tesi trova conforto anche in un argomento testuale che si può desumere dal comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, che attribuisce la competenza per il giudizio di opposizione, letteralmente, "al Tribunale", senza altra specificazione senza cioè aggiungere l'indispensabile " in funzione di giudice del lavoro"; precisazione questa che connota, dopo l'unificazione Pretura/Tribunale, le materie attribuite al giudice del lavoro dagli art. 409, 442 c.p.c. e dalle leggi speciali. Pertanto, laddove l'ordinanza ingiunzione sia emessa dall Controparte_5
, l'opposizione, pur soggiacendo alle regole previste dal rito del lavoro, va
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trattata dal Tribunale civile e non dal giudice del lavoro, atteso che, diversamente ragionando, si arriverebbe all'assurdo che il giudice del lavoro sarebbe competente in tutti i casi in cui l'opposizione dovesse essere di competenza del Tribunale, essendo queste tutte disciplinate dal rito del lavoro. L'operazione compiuta con il D.Lgs. n. 150 del 2011, infatti, altro non è stato che disporre in via generale l'assoggettamento al rito del lavoro di tutte le controversie aventi ad oggetto l'opposizione a ordinanze ingiunzioni. Pertanto, si propongono al Tribunale le opposizioni previste dall'art. 6, comma 4, le quali - se in materia di previdenza e assistenza (lett. b) - continueranno ad essere trattate dal giudice del lavoro;
- se in materia di tutela del lavoro, igiene e prevenzione infortuni (lett. a) - dal giudice ordinario” (Tribunale Salerno sent.
351/2020).
Venendo al merito della controversia, è opportuno trattare la questione dell'ammissibilità della presente vertenza, sotto un duplice profilo.
In via preliminare deve esaminarsi l'eccezione di tardività della opposizione avanzata da parte convenuta.
L'opponente ha impugnato l'atto esecutivo finale (l'Intimazione di Pagamento n.
10020249014828971000 notificata il 2/12/2024) eccependo la intervenuta prescrizione, quale causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione del titolo esecutivo, ossia la cartella di pagamento n.10020140005931083000 notificata all'opponente in data 01/04/2014. In tema di riscossione dei contributi, l'intimazione di pagamento, oltre a fungere da precetto, può portare a conoscenza del contribuente la pretesa per la prima volta (se non preceduta dalla regolare notifica degli atti prodromici) e consente l'impugnazione cumulativa dell'atto presupposto non notificato o, come in questo caso, la contestazione di cause estintive sopravvenute.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito un chiaro distinguo tra l'opposizione per vizi originari del titolo e l'opposizione per fatti estintivi sopravvenuti: • L'opposizione diretta a far valere cause estintive del credito, come la prescrizione maturata successivamente alla notifica del titolo esecutivo (l'atto presupposto), deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).
• La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 18152 del 02/07/2024, ha riaffermato il principio, già stabilito dalle Sezioni Unite n. 22080/2017, secondo cui il contribuente ha diritto ad impugnare in qualsiasi momento (e quindi senza limiti temporali) con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria.
• Questa contestazione, vertendo sull'inesistenza del credito per effetto estintivo sopravvenuto, può essere proposta a prescindere dal fatto che la cartella esattoriale sia stata o meno impugnata nei termini. L'eccezione di prescrizione, infatti, riguarda l'esistenza del diritto di procedere alla riscossione, e pertanto è ammissibile in ogni tempo, sino a quando non è iniziata l'esecuzione.
Pertanto, l'opposizione proposta dal ricorrente per far valere l'estinzione del credito a causa della prescrizione, intervenuta successivamente alla notifica della cartella presupposta (nel caso di specie nel 2014) e degli atti interruttivi successivi, è pienamente proponibile e l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione avanzata dalla convenuta è infondata.
Sempre con riguardo alla ammissibilità della domanda, deve dirsi che (Tribunale
Salerno sent. 351/2020) “mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile. L'art.16 del D.P.R. n. 636 del 1972 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento, dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria. Va rilevato, peraltro, che lo stesso Controparte_6
riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della
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possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, per esempio per la mancata notifica della cartella
o per errori nella indicazione degli importi dovuti. In tema di riscossione dei contributi, infatti, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell' intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass. 8.6.2007
n.13483 ; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass.
n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha lamentato la mancata notifica della cartella esattoriale e degli atti successivi, menzionati nell'atto di intimazione, cui consegue l'astratta ammissibilità dell'azione.
Venendo alla disamina dei singoli motivi di doglianza, l'opposizione, per ciò che concerne la non riferibilità al ricorrente degli atti presupposti dell'atto impugnato è infondata.
Nel costituirsi in giudizio, infatti, l' ha documentato, producendo le cartoline di CP_7
ricevimento indirizzate a e consegnate a mani proprie o di familiare Parte_1 qualificatosi convivente, la rituale notifica della cartella esattoriale indicata nell'atto di intimazione ed oggetto del presente giudizio e da qui la infondatezza dell'assunto dell'opponente circa la mancata ricezione degli atti, a nulla rilevando le eccezioni formulate da parte ricorrente in ordine alla procedura notificatoria. Invero, “ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la validità della notificazione a persona di famiglia non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto (intesa,
"strictu sensu", come appartenenza allo stesso nucleo familiare), poiché l'espressione usata dalla norma comprende non soltanto ogni persona in rapporto di stabile convivenza con il destinatario ma anche i soggetti a lui legati da vincoli di parentela comportanti diritti e doveri reciproci e, con questi, la presunzione che l'atto sarà da essi subito consegnato al destinatario: ne consegue che, nel caso in cui la persona di famiglia, reperita dall'ufficiale giudiziario nella casa d'abitazione del destinatario, accetti di ricevere l'atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il destinatario, il quale neghi di avere ricevuto l'atto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica” (in termini, Cass. n. 18716 del
13.07.2018).
Fondata invece è l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 (anno 2009).
La resistente ha sostenuto, di contro, l'applicabilità della prescrizione decennale ordinaria (Art. 2946 c.c.) a causa della mancata opposizione della cartella.
Deve infatti osservarsi, in punto di prescrizione, che la Suprema Corte a Sezioni Unite
n. 23397/16, ha risolto il contrasto giurisprudenziale insorto con riguardo alla interpretazione da dare all'art. 2953 c.c., con specifico riferimento alla operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali , ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Il problema da risolvere era se la decorrenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della L. n. 335 del 1995 ) in quello ordinario decennale.
La Suprema Corte con la sentenza, a sez. un. del 17/11/2016, n. 23397 (innanzi richiamata e alle cui argomentazioni integralmente si rinvia) ha individuato in cinque anni il termine di prescrizione del diritto di credito incorporato nelle cartelle di pagamento non opposte. Rileva la Corte che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l.
n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella esattoriale, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'Erario, che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n.
78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”.
Ed è indubbio che sia la cartella di pagamento, sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti Previdenziali sono atti amministrativi, privi, quindi, dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. In virtù dei principi innanzi espressi, questo non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. Ma è evidente che tale scadenza non può certamente comportare l'applicazione dell'art. 2953 c.c., ai fini della operatività della conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, anche perché, tra l'altro, un simile effetto si porrebbe in contrasto con la ratio della perentorietà del termine per l'opposizione.
Trattandosi di sanzioni amministrative (L. 689/81, art. 26, 2 e 3 comma L. 56/87), il termine di prescrizione applicabile resta, quindi, quello quinquennale.
Venendo alla disamina del decorso del termine di prescrizione quinquennale, è necessario distinguere l'eventuale prescrizione già maturata al momento della notifica della cartella esattoriale e degli atti successivi e quella eventualmente maturata successivamente.
Sotto il primo profilo, siffatta eccezione è ormai preclusa a causa dell'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale costituito dalla cartella esattoriale e dagli atti successivi per non essere stata proposta opposizione nei termini perentori di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999.
E' infatti assunta costantemente nella giurisprudenza di legittimità e di merito la natura perentoria del termine posto dalla suddetta norma.
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dal ruolo esattoriale
- di cui la cartella esattoriale tardivamente opposta è estratto - non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall' intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione). Quand'anche si ritenga che la peculiare connotazione della prescrizione del debito contributivo (rilevabile d'ufficio e irrinunciabile) comporti l'inesistenza originaria della posizione debitoria laddove la prescrizione sia già maturata alla data di notifica della cartella esattoriale, tale ragione di contestazione del credito (come qualsiasi altra causa di estinzione o di inesistenza originaria) avrebbe dovuto essere fatta valere con l'opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, costituente rimedio esclusivo dettato dalla legge per opporre la pretesa creditoria oggetto della cartella esattoriale notificata (cfr. di nuovo Cass. 4506/2007).
Con riferimento, invece, all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 46 del 1999, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo (Tribunale Salerno 351/2020).
E, nella specie, l'eccezione di prescrizione è fondata giacché il nuovo termine prescrizionale - il cui decorso è iniziato dalla data di notifica della cartella esattoriale e degli avvisi di addebito non opposti - è decorso.
Nel caso di specie, la cartella presupposta (n. 10020140005931083000) è stata notificata il 01/04/2014, come risulta dall'avviso di ricevimento depositato dalla resistente.
Il termine quinquennale è stato validamente interrotto dalla notifica dell'Intimazione n.
10020159024558556000, notificata il 14/12/2015 (cfr avviso ricevimento agli atti).
Il termine è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'Intimazione n.
10020189006661156000, notificata il 20/10/2018 (cfr. avviso ricevimento agli atti).
Applicando, poi, la sospensione per 85 giorni dei termini di decadenza e prescrizione disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, connessa all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 (per effetto dell'efficacia generalizzata della sospensione di 85 giorni sancito dalla Ordinanza della Corte di Cassazione n. 960/2025), il termine prescrizionale quinquennale è maturato il 15/01/2024. Orbene, poiché, incontestabilmente, l'intimazione di pagamento impugnata (n.
10020249014828971000) è stata notificata in data 02/12/2024, mentre l'ultimo atto interruttivo della prescrizione è stato notificato il 20/10/2018, il credito risulta prescritto.
Per tutti i motivi esposti, il ricorso merita accoglimento.
Sussistono ragioni “gravi ed eccezionali” nell'oscillazione della giurisprudenza rispetto alle questioni giuridiche affrontate nel giudizio per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
2. accoglie, per quanto di ragione la domanda proposta nei confronti dell' e, per CP_7
l'effetto, dichiara prescritte le somme iscritte a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 10020140005931083000, portate nell'impugnata intimazione di pagamento n.
10020249014828971000, e per essa dichiara l'inesigibilità del credito.
4. spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Salerno, 10 dicembre 2025.
Il G.O.P.
SA RI