Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2009, n. 8285
CASS
Sentenza 9 dicembre 2009

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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È materiale pornografico rilevante per l'integrazione del delitto di pornografia minorile, quello di contenuto lascivo, idoneo ad eccitare le pulsioni erotiche del fruitore, sicché in esso vanno ricomprese non solo le immagini raffiguranti amplessi ma anche corpi nudi con i genitali in mostra. (Fattispecie di fotografie raffiguranti un minore infraquattordicenne nell'atto di cambiarsi all'interno di uno spogliatoio di una piscina).

La detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600 quater cod. pen. non riguarda il materiale prodotto dallo stesso soggetto agente, contemplando tale norma, di carattere residuale, tutte quelle condotte consistenti nel procurarsi o detenere materiale pornografico fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter cod. pen.. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso, in relazione all'art. 600 ter cod. pen., la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. con riguardo al fine di detenere il materiale in precedenza prodotto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2009, n. 8285
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8285
Data del deposito : 9 dicembre 2009

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