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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2024, n. 17334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17334 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SE NI nato a [...] il [...] SE MA AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udite il Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore degli imputati, Avv. TOMMASO CALDERONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e le conclusioni rassegnate dall'Avv. PIETRO VENUTI per la parte civile che ha chiesto la conferma della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che nel giudicare RV AN e RV AR IA (padre e figlio) per il reato di truffa aggravata, aveva condannato il primo e mandato assolto il secondo nell'ambito di una vicenda relativa ad un investimento immobiliare in Guinea. Secondo la prospettazione accusatoria (parzialmente accolta dal primo giudice), AN RV aveva tratto in inganno la persona offesa TO EL che aveva contribuito con un finanziamento ad un piano di investimento che tuttavia non solo era rimasto inattuato, ma si era anche rivelato fittizio e strumentale alla realizzazione dell'illecito profitto. Appellata sia dall'imputato che dalla parte civile (il menzionato EL), la sentenza era stata riformata con condanna anche di AR IA RV al risarcimento del danno a favore della Penale Sent. Sez. 2 Num. 17334 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 13/10/2023 parte civile, da liquidarsi in separata sede civile. La sentenza di primo grado era stata confermata nel resto. 2. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello hanno presentato ricorso per Cassazione con atto unico sia AN che AR IA RV, formulando quattro motivi. Per la precisione, AN RV ha impugnato agli effetti penali, mentre AR RV ha impugnato agli effetti civili, visto che la Corte d'appello non si era pronunciata sulla sua responsabilità penale, in assenza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico Ministero. 2.1 II primo motivo deduce violazione dell'art.192 c.p.p. nonché del contestato art.640 c.p. in relazione all'art.606 comma 1 c.p.p., con riferimento alle lettere b), c) ed e). Si sostiene che la motivazione sia insufficiente, se non addirittura mancante, in ordine alla affermazione di responsabilità penale dei RV, padre e figlio. In particolare, si evidenzia che tanto in primo che in secondo grado fosse stata fornita dimostrazione dei viaggi effettuati e degli esborsi sostenuti da AN RV per la realizzazione dell'investimento immobiliare, ciò che smentisce la tesi della truffa. Così pure la frattura del rapporto tra l'imputato ed altro investitore, reale autore della truffa, escludeva ogni intento truffaldino da parte dei RV. Su tali aspetti la decisione impugnata è silente. 2.2 Con il secondo motivo si deduce la totale insufficienza della motivazione (ex art.606 lett. e c.p.p.) in relazione alla condanna di AR IA RV, giacché i fragili elementi indiziari indicati nella motivazione non sono bastevoli a giustificare la condanna anche solo sul piano civile dell'imputato. 2.3 Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art.603 c.p.p. in relazione tanto alla lettera b) che alla lettera e) dell'art.606 comma 1 c.p.p. poiché la Corte d'appello nel procedere alla condanna, ha violato l'onere di rinnovazione istruttoria e l'onere della motivazione rafforzata su di lei gravante. 2.4 Infine, la sentenza di appello va censurata, si sostiene con il quarto motivo di ricorso, anche in relazione all'aumento della pena conseguente alla recidiva contestata ed applicata a carico di AN RV. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza va annullata nei confronti di AN RV perché il reato è estinto per prescrizione. Al tempo stesso, in relazione ai capi civili, la sentenza va annullata nei confronti di entrambi gli imputati con conseguente rinvio per nuovo giudizio al competente giudice civile per valore in grado di appello, che deciderà anche in merito alla liquidazione delle spese di questo grado di giudizio. 2. Il primo motivo di ricorso, che investe la sussistenza del reato, non si appalesa manifestamente infondato. In effetti, ponendosi in un'ottica selettiva e riduzionista, la motivazione della Corte d'appello ha sostanzialmente ignorato la parte centrale dell'argomentazione difensiva, per concentrarsi soltanto sugli aspetti conclusivi della vicenda, traendone (indebitamente, secondo la prospettiva difensiva) la conclusione della natura truffaldina della condotta del RV. Tanto nell'atto di appello, come nel ricorso per Cassazione, AN RV aveva per contro evidenziato la contraddizione tra la propria condotta di investitore/finanziatore (per ben € 100.000,00, seppure condivisi con l'Avv.Vincenzo Russo e con tal CH HM Camara) e di imprenditore (con frequenti viaggi nel Paese africano, l'ultimo dei quali addirittura risalente all'Agosto 2014, in epoca successiva al tempus commissi delicti indicato in imputazione) con quella di truffatore ai danni del EL, tanto più per un importo così modesto da non poter nemmeno rappresentare il tentativo di recuperare, ai danni del co-investitore, i denari perduti. Pur a fronte delle sollecitazioni difensive, quindi, la sentenza della Corte d'appello tra pg.4 e pg.5 si è limitata a ribadire quanto incontestato, vale a dire che a chiedere il versamento dei € 6.000,00 (oltre ai 18.000,00 già versati a favore del PI, indiscutibilmente indicato come il principale autore della truffa) di cui € 4.000,00 per la costituzione della società di diritto Guineese, fosse stato AN RV, assieme ed attraverso il figlio AR IA. Nella ricostruzione accusatoria, ciò sarebbe avvenuto pure in un'epoca in cui il prospettato arrivo dei finanziamenti da parte del Paese africano era già divenuta una aspettativa irrealizzabile, nella piena consapevolezza dei RV. Tuttavia, la difesa aveva evidenziato l'avvenuta frattura dei rapporti tra AN RV e IO PI (a gennaio-febbraio 2014), nonché la consapevolezza, da parte del EL, della fine di quel rapporto, come emerge dalla comunicazione della società riferibile al PI (Swiss Goldbanco) ricevuta direttamente dalla persona offesa. Ciò dimostrerebbe ulteriormente che il RV si era attivato per la prosecuzione e la buona riuscita dell'iniziativa, anche in epoca successiva all'interruzione dei rapporti con il PI. Non avendo affrontato, nel quadro generale di una vicenda complessa, aspetti fondamentali quali quelli sopra esposti, per concentrarsi selettivamente su aspetti terminali della vicenda, il ragionamento giustificativo espresso nella sentenza impugnata risulta seeteeke, monco, senza che la risposta alle questioni poste dalla difesa sia ricostruibile dal complesso del provvedimento. L A fronte di un motivo non manifestamente infondato (ciò che, 13-67con ro, ne giustificherebbe la preliminare dichiarazione di inammissibilità -art. 606 comma 3, c.p.0.), va disposto _ l'annullamento dell'impugnata sentenza senza rinvio, essendo sopravvenuta una causa estintiva del reato. Il fatto, invero, è contestato come commesso fino al 23 aprile 2014. Trattandosi di ipotesi di truffa, punita con pena edittale massima di tre anni di reclusione (art.640 c.p.), l'aumento della pena fino alla metà a seguito della contestazione di una circostanza ad effetto speciale -la recidiva infraquinquennale ex art.99 co.2 c.p.- non fa superare la soglia di sei anni prevista dall'art.157 c.p.. Il successivo aumento fino al limite della metà per interruzioni del corso della prescrizione intervenute medio tempore, previsto dall'art.161, co. 2 c.p. con riferimento all'ipotesi delrart.99 co.2 c.p. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023 Bisiccè Rv. 285267 - 01), porta il termine a 9 anni, raggiunti il 23 aprile 2023, in assenza di sospensioni decisive in senso opposto. Il vizio di motivazione mantiene invece rilevanza ai fini della responsabilità civile di AN RV, per il quale va disposto il rinvio alla competente sede civile, come si dirà nel prosieguo. Il quarto motivo di ricorso, concernente l'applicazione della recidiva a carico di AN RV, risulta assorbito. 3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi alla posizione di AR IA RV. La Corte rileva innanzitutto la correttezza della prospettazione difensiva in ordine al mancato rinnovo dell'attività istruttoria, pur a fronte dell'esito assolutorio in primo grado e della condanna in secondo, con un overtuming peggiorativo basato sostanzialmente sulla rivalutazione del contenuto della prova dichiarativa costituita dalla deposizione della persona offesa TO EL. In tali condizioni, il giudice d'appello avrebbe dovuto preliminarmente procedere alla rinnovazione istruttoria con la audizione dei testimoni necessari alla ricostruzione della vicenda, pur nei limiti delle sole deposizioni oggetto di rivalutazione. Ciò perché la regola espressamente stabilita n& caso di appello avverso sentenza di assoluzione proposto dal Pubblico Ministero (art.603, comma 3 bis c.p.p.) è stata estesa per via giurisprudenziale anche al caso di appello presentato dalla parte civile (ex multis, Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020 Menna Rv. 279255 - 01, ribadita in seguito sul punto da Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021 Cremonini Rv. 281228 - 01). E' emerso infatti l'orientamento secondo il quale il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di un prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (Sez. 5, n. 32854 del 15/4/2019, Gatto, Rv. 277000; Sez. 5, n. 38082 del 4/4/2019, Clemente, Rv. 276933; Sez. 6, n. 12215 del 12/2/2019, Caprara, Rv. 275167). In proposito, l'orientamento in esame ha ritenuto che la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 20117, n. 103, pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile, sicché rimane valido il principio, già richiamato ed affermato dalle Sezioni Unite secondo cui deve procedersi alla rinnovazione della prova dichiarativa decisiva anche quando il ribaltamento e la condanna avvengano in seguito ad appello proposto soltanto dalla parte civile e ai fini escllusivamente civili. Data la natura preliminare di tale profilo, gli ulteriori temi di impugnazione (motivazione rafforzata;
vizi motivazionali) risultano assorbiti. 4. Per le esposte ragioni, la sentenza va annullata anche in relazione ai capi civili, con rinvio per nuovo giudizio. Il rinvio va disposto innanzi al giudice civile competente in grado di appello, in ossequio al principio enunciato nella già citata sentenza S.U. Cremonini che, seppure in caso differente (annullamento ai soli effetti civili della sentenza su ricorso della parte civile), ha chiarito che il procedimento dovrà proseguire innanzi al giudice d'appello in sede civile, competente per valore. Trattandosi oramai di vertenza meramente civilistica, spetta alla parte, secondo i principi generali, l'individuazione del giudice competente, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese tra le parti relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di RV AN perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di RV AN e di RV AR IA con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche a liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso in Roma, 13 ottobre 2023 Il CofIsiglier estensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udite il Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore degli imputati, Avv. TOMMASO CALDERONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e le conclusioni rassegnate dall'Avv. PIETRO VENUTI per la parte civile che ha chiesto la conferma della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che nel giudicare RV AN e RV AR IA (padre e figlio) per il reato di truffa aggravata, aveva condannato il primo e mandato assolto il secondo nell'ambito di una vicenda relativa ad un investimento immobiliare in Guinea. Secondo la prospettazione accusatoria (parzialmente accolta dal primo giudice), AN RV aveva tratto in inganno la persona offesa TO EL che aveva contribuito con un finanziamento ad un piano di investimento che tuttavia non solo era rimasto inattuato, ma si era anche rivelato fittizio e strumentale alla realizzazione dell'illecito profitto. Appellata sia dall'imputato che dalla parte civile (il menzionato EL), la sentenza era stata riformata con condanna anche di AR IA RV al risarcimento del danno a favore della Penale Sent. Sez. 2 Num. 17334 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 13/10/2023 parte civile, da liquidarsi in separata sede civile. La sentenza di primo grado era stata confermata nel resto. 2. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello hanno presentato ricorso per Cassazione con atto unico sia AN che AR IA RV, formulando quattro motivi. Per la precisione, AN RV ha impugnato agli effetti penali, mentre AR RV ha impugnato agli effetti civili, visto che la Corte d'appello non si era pronunciata sulla sua responsabilità penale, in assenza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico Ministero. 2.1 II primo motivo deduce violazione dell'art.192 c.p.p. nonché del contestato art.640 c.p. in relazione all'art.606 comma 1 c.p.p., con riferimento alle lettere b), c) ed e). Si sostiene che la motivazione sia insufficiente, se non addirittura mancante, in ordine alla affermazione di responsabilità penale dei RV, padre e figlio. In particolare, si evidenzia che tanto in primo che in secondo grado fosse stata fornita dimostrazione dei viaggi effettuati e degli esborsi sostenuti da AN RV per la realizzazione dell'investimento immobiliare, ciò che smentisce la tesi della truffa. Così pure la frattura del rapporto tra l'imputato ed altro investitore, reale autore della truffa, escludeva ogni intento truffaldino da parte dei RV. Su tali aspetti la decisione impugnata è silente. 2.2 Con il secondo motivo si deduce la totale insufficienza della motivazione (ex art.606 lett. e c.p.p.) in relazione alla condanna di AR IA RV, giacché i fragili elementi indiziari indicati nella motivazione non sono bastevoli a giustificare la condanna anche solo sul piano civile dell'imputato. 2.3 Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art.603 c.p.p. in relazione tanto alla lettera b) che alla lettera e) dell'art.606 comma 1 c.p.p. poiché la Corte d'appello nel procedere alla condanna, ha violato l'onere di rinnovazione istruttoria e l'onere della motivazione rafforzata su di lei gravante. 2.4 Infine, la sentenza di appello va censurata, si sostiene con il quarto motivo di ricorso, anche in relazione all'aumento della pena conseguente alla recidiva contestata ed applicata a carico di AN RV. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza va annullata nei confronti di AN RV perché il reato è estinto per prescrizione. Al tempo stesso, in relazione ai capi civili, la sentenza va annullata nei confronti di entrambi gli imputati con conseguente rinvio per nuovo giudizio al competente giudice civile per valore in grado di appello, che deciderà anche in merito alla liquidazione delle spese di questo grado di giudizio. 2. Il primo motivo di ricorso, che investe la sussistenza del reato, non si appalesa manifestamente infondato. In effetti, ponendosi in un'ottica selettiva e riduzionista, la motivazione della Corte d'appello ha sostanzialmente ignorato la parte centrale dell'argomentazione difensiva, per concentrarsi soltanto sugli aspetti conclusivi della vicenda, traendone (indebitamente, secondo la prospettiva difensiva) la conclusione della natura truffaldina della condotta del RV. Tanto nell'atto di appello, come nel ricorso per Cassazione, AN RV aveva per contro evidenziato la contraddizione tra la propria condotta di investitore/finanziatore (per ben € 100.000,00, seppure condivisi con l'Avv.Vincenzo Russo e con tal CH HM Camara) e di imprenditore (con frequenti viaggi nel Paese africano, l'ultimo dei quali addirittura risalente all'Agosto 2014, in epoca successiva al tempus commissi delicti indicato in imputazione) con quella di truffatore ai danni del EL, tanto più per un importo così modesto da non poter nemmeno rappresentare il tentativo di recuperare, ai danni del co-investitore, i denari perduti. Pur a fronte delle sollecitazioni difensive, quindi, la sentenza della Corte d'appello tra pg.4 e pg.5 si è limitata a ribadire quanto incontestato, vale a dire che a chiedere il versamento dei € 6.000,00 (oltre ai 18.000,00 già versati a favore del PI, indiscutibilmente indicato come il principale autore della truffa) di cui € 4.000,00 per la costituzione della società di diritto Guineese, fosse stato AN RV, assieme ed attraverso il figlio AR IA. Nella ricostruzione accusatoria, ciò sarebbe avvenuto pure in un'epoca in cui il prospettato arrivo dei finanziamenti da parte del Paese africano era già divenuta una aspettativa irrealizzabile, nella piena consapevolezza dei RV. Tuttavia, la difesa aveva evidenziato l'avvenuta frattura dei rapporti tra AN RV e IO PI (a gennaio-febbraio 2014), nonché la consapevolezza, da parte del EL, della fine di quel rapporto, come emerge dalla comunicazione della società riferibile al PI (Swiss Goldbanco) ricevuta direttamente dalla persona offesa. Ciò dimostrerebbe ulteriormente che il RV si era attivato per la prosecuzione e la buona riuscita dell'iniziativa, anche in epoca successiva all'interruzione dei rapporti con il PI. Non avendo affrontato, nel quadro generale di una vicenda complessa, aspetti fondamentali quali quelli sopra esposti, per concentrarsi selettivamente su aspetti terminali della vicenda, il ragionamento giustificativo espresso nella sentenza impugnata risulta seeteeke, monco, senza che la risposta alle questioni poste dalla difesa sia ricostruibile dal complesso del provvedimento. L A fronte di un motivo non manifestamente infondato (ciò che, 13-67con ro, ne giustificherebbe la preliminare dichiarazione di inammissibilità -art. 606 comma 3, c.p.0.), va disposto _ l'annullamento dell'impugnata sentenza senza rinvio, essendo sopravvenuta una causa estintiva del reato. Il fatto, invero, è contestato come commesso fino al 23 aprile 2014. Trattandosi di ipotesi di truffa, punita con pena edittale massima di tre anni di reclusione (art.640 c.p.), l'aumento della pena fino alla metà a seguito della contestazione di una circostanza ad effetto speciale -la recidiva infraquinquennale ex art.99 co.2 c.p.- non fa superare la soglia di sei anni prevista dall'art.157 c.p.. Il successivo aumento fino al limite della metà per interruzioni del corso della prescrizione intervenute medio tempore, previsto dall'art.161, co. 2 c.p. con riferimento all'ipotesi delrart.99 co.2 c.p. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023 Bisiccè Rv. 285267 - 01), porta il termine a 9 anni, raggiunti il 23 aprile 2023, in assenza di sospensioni decisive in senso opposto. Il vizio di motivazione mantiene invece rilevanza ai fini della responsabilità civile di AN RV, per il quale va disposto il rinvio alla competente sede civile, come si dirà nel prosieguo. Il quarto motivo di ricorso, concernente l'applicazione della recidiva a carico di AN RV, risulta assorbito. 3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi alla posizione di AR IA RV. La Corte rileva innanzitutto la correttezza della prospettazione difensiva in ordine al mancato rinnovo dell'attività istruttoria, pur a fronte dell'esito assolutorio in primo grado e della condanna in secondo, con un overtuming peggiorativo basato sostanzialmente sulla rivalutazione del contenuto della prova dichiarativa costituita dalla deposizione della persona offesa TO EL. In tali condizioni, il giudice d'appello avrebbe dovuto preliminarmente procedere alla rinnovazione istruttoria con la audizione dei testimoni necessari alla ricostruzione della vicenda, pur nei limiti delle sole deposizioni oggetto di rivalutazione. Ciò perché la regola espressamente stabilita n& caso di appello avverso sentenza di assoluzione proposto dal Pubblico Ministero (art.603, comma 3 bis c.p.p.) è stata estesa per via giurisprudenziale anche al caso di appello presentato dalla parte civile (ex multis, Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020 Menna Rv. 279255 - 01, ribadita in seguito sul punto da Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021 Cremonini Rv. 281228 - 01). E' emerso infatti l'orientamento secondo il quale il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di un prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (Sez. 5, n. 32854 del 15/4/2019, Gatto, Rv. 277000; Sez. 5, n. 38082 del 4/4/2019, Clemente, Rv. 276933; Sez. 6, n. 12215 del 12/2/2019, Caprara, Rv. 275167). In proposito, l'orientamento in esame ha ritenuto che la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 20117, n. 103, pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile, sicché rimane valido il principio, già richiamato ed affermato dalle Sezioni Unite secondo cui deve procedersi alla rinnovazione della prova dichiarativa decisiva anche quando il ribaltamento e la condanna avvengano in seguito ad appello proposto soltanto dalla parte civile e ai fini escllusivamente civili. Data la natura preliminare di tale profilo, gli ulteriori temi di impugnazione (motivazione rafforzata;
vizi motivazionali) risultano assorbiti. 4. Per le esposte ragioni, la sentenza va annullata anche in relazione ai capi civili, con rinvio per nuovo giudizio. Il rinvio va disposto innanzi al giudice civile competente in grado di appello, in ossequio al principio enunciato nella già citata sentenza S.U. Cremonini che, seppure in caso differente (annullamento ai soli effetti civili della sentenza su ricorso della parte civile), ha chiarito che il procedimento dovrà proseguire innanzi al giudice d'appello in sede civile, competente per valore. Trattandosi oramai di vertenza meramente civilistica, spetta alla parte, secondo i principi generali, l'individuazione del giudice competente, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese tra le parti relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di RV AN perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di RV AN e di RV AR IA con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche a liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso in Roma, 13 ottobre 2023 Il CofIsiglier estensore La Presidente