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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12248/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Giuseppina MORONI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Minerbio (BO), via Matteotti, n. 7/B
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 6 settembre 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'11 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio il 6 febbraio 2010 a Minerbio (BO). Dalla relazione è nata , il [...]. Persona_1 pagina 1 di 4 Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale del 28 gennaio 2025 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 58/2025 pubblicata il 31 gennaio 2025. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di , nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, Persona_1 atteso che la stessa è maggiorenne. Invece, essendo la stessa non ancora economicamente autosufficiente, vanno adottate statuizioni in ordine al suo mantenimento ordinario e straordinario Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti le spese legali devono essere poste a carico del signor Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] Parte_1 il 7 settembre 1968 ed nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio il 6 febbraio 2010 a Minerbio (BO), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 2, p. 1, Uff. 1, anno 2010; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) prende atto che le parti hanno dichiarato che il signor resterà a vivere Pt_2 presso la (ex) casa coniugale, sita a Baricella (Bo), via Savena Vecchia n. 210/3, insieme alla figlia;
2) prende atto che le parti hanno dichiarato che la NO continuerà a vivere Pt_1 altrove;
3) prende atto che le parti hanno dichiarato che incontrerà liberamente la Persona_1 madre;
4) dispone che il signor continui a sostenere direttamente, fino alla Pt_2 autosufficienza economica della figlia, tutte le spese ordinarie quali quelle relative a vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona;
pagina 2 di 4 5) dispone che il padre si faccia integralmente carico delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Per_1
Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, preceduti dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludiche, ricreativo- culturali, precedute dalla scelta dell'attività (incluse le spese delle relative attrezzature); b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informane l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi;
6) prende atto che le parti hanno concordato che il signor usufruirà dei Pt_2 relativi sgravi fiscali previsti per legge in ragione del 100% e secondo il proprio regime fiscale, con assenso da parte della NO;
Pt_1
7) dispone che il signor corrisponda alla NO , a mezzo bonifico Pt_2 Pt_1 bancario sul conto corrente alla stessa intestato, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile la somma mensile di 200,00 euro da aggiornare automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, e ciò finché la stessa non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico;
8) prende atto che le parti hanno concordato che l'autovettura Ford Fiesta targata GL712ED di proprietà del signor esterà in uso alla NO;
Pt_2 Pt_1
pagina 3 di 4 9) prende atto che le parti prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto (o altro documento equipollente);
10) prende atto che le parti si impegnano a comunicarsi anticipatamente i dati relativi ai loro eventuali futuri cambi di residenza;
D) come da concorde richiesta delle parti, pone le spese legali a carico del signor Pt_2
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 17 dicembre 2025. La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Giuseppina MORONI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Minerbio (BO), via Matteotti, n. 7/B
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 6 settembre 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'11 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio il 6 febbraio 2010 a Minerbio (BO). Dalla relazione è nata , il [...]. Persona_1 pagina 1 di 4 Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale del 28 gennaio 2025 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 58/2025 pubblicata il 31 gennaio 2025. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di , nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, Persona_1 atteso che la stessa è maggiorenne. Invece, essendo la stessa non ancora economicamente autosufficiente, vanno adottate statuizioni in ordine al suo mantenimento ordinario e straordinario Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti le spese legali devono essere poste a carico del signor Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] Parte_1 il 7 settembre 1968 ed nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio il 6 febbraio 2010 a Minerbio (BO), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 2, p. 1, Uff. 1, anno 2010; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) prende atto che le parti hanno dichiarato che il signor resterà a vivere Pt_2 presso la (ex) casa coniugale, sita a Baricella (Bo), via Savena Vecchia n. 210/3, insieme alla figlia;
2) prende atto che le parti hanno dichiarato che la NO continuerà a vivere Pt_1 altrove;
3) prende atto che le parti hanno dichiarato che incontrerà liberamente la Persona_1 madre;
4) dispone che il signor continui a sostenere direttamente, fino alla Pt_2 autosufficienza economica della figlia, tutte le spese ordinarie quali quelle relative a vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona;
pagina 2 di 4 5) dispone che il padre si faccia integralmente carico delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Per_1
Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, preceduti dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludiche, ricreativo- culturali, precedute dalla scelta dell'attività (incluse le spese delle relative attrezzature); b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informane l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi;
6) prende atto che le parti hanno concordato che il signor usufruirà dei Pt_2 relativi sgravi fiscali previsti per legge in ragione del 100% e secondo il proprio regime fiscale, con assenso da parte della NO;
Pt_1
7) dispone che il signor corrisponda alla NO , a mezzo bonifico Pt_2 Pt_1 bancario sul conto corrente alla stessa intestato, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile la somma mensile di 200,00 euro da aggiornare automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, e ciò finché la stessa non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico;
8) prende atto che le parti hanno concordato che l'autovettura Ford Fiesta targata GL712ED di proprietà del signor esterà in uso alla NO;
Pt_2 Pt_1
pagina 3 di 4 9) prende atto che le parti prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto (o altro documento equipollente);
10) prende atto che le parti si impegnano a comunicarsi anticipatamente i dati relativi ai loro eventuali futuri cambi di residenza;
D) come da concorde richiesta delle parti, pone le spese legali a carico del signor Pt_2
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 17 dicembre 2025. La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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